Articolo 10 della Legge 17 luglio 1954, n. 522
Articolo 9Articolo 11
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13 agosto 1954
Art. 10. (Garanzia sussidiaria dello Stato agli Istituti esercenti il credito navale per finanziamento e per la costruzione e trasformazione di navi)

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il commercio estero, e' autorizzato a concedere la garanzia sussidiaria dello Stato sui mutui che gli Enti e gli Istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale contraessero all'estero per destinarne l'ammontare a finanziamenti a favore di committenti nazionali per la costruzione e trasformazione di navi di loro proprieta' in cantieri italiani; nonche' sulle obbligazioni nominative ed al portatore che gli Istituti anzidetti fossero autorizzati, per le stesse finalita', a collocare in Italia o all'estero, per la durata, al tasso di interesse ed alle condizioni da determinarsi dal Ministro per il tesoro.
La garanzia sussidiaria dello Stato puo' essere altresi' concessa sui mutui che gli Enti e gli Istituti di credito navale contraessero sul mercato nazionale ed in moneta nazionale per i finanziamenti da destinarsi alle costruzioni e trasformazioni navali.
La garanzia sussidiaria dello Stato da concedersi per la finalita' e gli scopi di cui ai precedenti commi non puo' superare l'importo complessivo di 60 miliardi, oltre gli oneri inerenti e conseguenti all'ammortamento dei mutui stessi.
Entrata in vigore il 13 agosto 1954