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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2026/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2026 /2024, promossa da (c.f. , nt. a CUBA il 19/08/1978. Parte_1 C.F._1 Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 21/01/1977 CP_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. MONTEVERDE MARIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1 - Dichiarare la scioglimento del matrimonio celebrato a Vespolate il 7 novembre 2009 tra i signori Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale
[...] CP_1 di Stato civile del Comune di Vespolate di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio già trascritto nei Registri degli atti di matrimonio, Parte I, nr. 4, anno 2009 2 - Confermare l'assegnazione del domicilio coniugale alla signora ove vivranno le figlie, maggiorenni ma non ancora Pt_1 autosufficienti economicamente.
4 - Porre a carico del signor a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, la somma di €. 650,00 oltre ISTAT CP_1
a decorrere dal giugno 2025 che sarà calcolato nel giugno del 2026 - €. 325,00 a figlia-, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive di carattere straordinario, previo accordo, salvo i casi di urgenza, e dietro presentazione di preventivo di spesa e/o ricevuta cartacea, secondo il protocollo di Torino, ovvero. 1) da concordarsi preventivamente tra le parti riguardo quelle di particolare entità, da documentarsi successivamente, salvo i casi di urgenza, ovvero:
Pag. 1 I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria anche in affitto;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature e abbigliamento all'anno; b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
VI) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, oltre la prima attività, rispetto alla quale non occorre il consenso;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
5 - Prendere atto che le parti hanno concordato di determinare in €. 2.663,28 gli arretrati dell'ISTAT non versati, conteggiati dal febbraio 2022 al maggio 2025, che il signor verserà alla signora attraverso versamenti mensili di € CP_1 Pt_1 100,00, sino alla concorrenza di €. 2.663,28 - ulteriori rispetto al mantenimento concordato di euro 650,00- Con il versamento della somma di cui sopra, le parti reciprocamente nulla avranno più a pretendere in relazione agli arretrati ISTAT maturati sino al maggio 2025.
7 - L'assegno unico per le figlie sarà percepito in via esclusiva dalla signora sicchè il signor si Parte_1 CP_1 impegna a sottoscrivere quanto eventualmente necessario per ottenere detto risultato.
8 - Disporre la perdita del cognome in capo alla signora CP_1 Parte_1
9 - Il signor continuerà a versare la rata del mutuo relativa alla casa coniugale a lui intestata, provvedendo altresì CP_1 ad impegnarsi a recuperare alcune rate arretrate non versate.
10 - Le parti si dichiarano autosufficienti economicamente.
Pag. 2 11 - La signora rinuncia all'assegno divorzile Parte_1
12 - Spese compensate
13- Le parti rinunciano all'appello della sentenza
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Vespolate (NO) il 7 novembre 2009. CP_1
Dall'unione nascevano due figlie, in data 29 agosto 2003, e in data 5 giugno 2006. Per_1 Per_2
Con sentenza n.142 emessa in data 02.03.21, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi, alle condizioni concordate tra le parti. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore nonché di un assegno di mantenimento in favore delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti economici. All'udienza del 28.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e formulavano conclusioni conformi. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
* La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 142 emessa in data 02.03.21. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 3 Le condizioni relative al mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni dei due figli maggiorenni ma attualmente non autosufficienti. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Vespolate (NO) il 7 novembre 2009. CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vespolate di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/07/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2026 /2024, promossa da (c.f. , nt. a CUBA il 19/08/1978. Parte_1 C.F._1 Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 21/01/1977 CP_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. MONTEVERDE MARIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1 - Dichiarare la scioglimento del matrimonio celebrato a Vespolate il 7 novembre 2009 tra i signori Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale
[...] CP_1 di Stato civile del Comune di Vespolate di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio già trascritto nei Registri degli atti di matrimonio, Parte I, nr. 4, anno 2009 2 - Confermare l'assegnazione del domicilio coniugale alla signora ove vivranno le figlie, maggiorenni ma non ancora Pt_1 autosufficienti economicamente.
4 - Porre a carico del signor a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, la somma di €. 650,00 oltre ISTAT CP_1
a decorrere dal giugno 2025 che sarà calcolato nel giugno del 2026 - €. 325,00 a figlia-, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche, non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive di carattere straordinario, previo accordo, salvo i casi di urgenza, e dietro presentazione di preventivo di spesa e/o ricevuta cartacea, secondo il protocollo di Torino, ovvero. 1) da concordarsi preventivamente tra le parti riguardo quelle di particolare entità, da documentarsi successivamente, salvo i casi di urgenza, ovvero:
Pag. 1 I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria anche in affitto;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature e abbigliamento all'anno; b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
VI) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, oltre la prima attività, rispetto alla quale non occorre il consenso;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
5 - Prendere atto che le parti hanno concordato di determinare in €. 2.663,28 gli arretrati dell'ISTAT non versati, conteggiati dal febbraio 2022 al maggio 2025, che il signor verserà alla signora attraverso versamenti mensili di € CP_1 Pt_1 100,00, sino alla concorrenza di €. 2.663,28 - ulteriori rispetto al mantenimento concordato di euro 650,00- Con il versamento della somma di cui sopra, le parti reciprocamente nulla avranno più a pretendere in relazione agli arretrati ISTAT maturati sino al maggio 2025.
7 - L'assegno unico per le figlie sarà percepito in via esclusiva dalla signora sicchè il signor si Parte_1 CP_1 impegna a sottoscrivere quanto eventualmente necessario per ottenere detto risultato.
8 - Disporre la perdita del cognome in capo alla signora CP_1 Parte_1
9 - Il signor continuerà a versare la rata del mutuo relativa alla casa coniugale a lui intestata, provvedendo altresì CP_1 ad impegnarsi a recuperare alcune rate arretrate non versate.
10 - Le parti si dichiarano autosufficienti economicamente.
Pag. 2 11 - La signora rinuncia all'assegno divorzile Parte_1
12 - Spese compensate
13- Le parti rinunciano all'appello della sentenza
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Vespolate (NO) il 7 novembre 2009. CP_1
Dall'unione nascevano due figlie, in data 29 agosto 2003, e in data 5 giugno 2006. Per_1 Per_2
Con sentenza n.142 emessa in data 02.03.21, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi, alle condizioni concordate tra le parti. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore nonché di un assegno di mantenimento in favore delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti economici. All'udienza del 28.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e formulavano conclusioni conformi. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
* La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 142 emessa in data 02.03.21. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 3 Le condizioni relative al mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni dei due figli maggiorenni ma attualmente non autosufficienti. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Vespolate (NO) il 7 novembre 2009. CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vespolate di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/07/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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