TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/07/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa MA RI BA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2450 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Tommaso
Esposito, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) al Via
Nuova Eremitaggio n. 3
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di mandato allegato telematicamente all'atto di costituzione e risposta, dall'avv. Fernando
Brogna, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Capua (CE) alla via Villa Vella
n. 2;
APPELLATA
NONCHE'
residente in [...]; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e per sentirli Controparte_1 Controparte_2
1 condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in Pompei
(NA) alla via Vittorio Veneto il giorno 06.02.2011 alle ore 15.00 circa.
Più nello specifico, l'attrice deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, il proprio motociclo Yamaha 600 tg. DB45526 si trovava a percorrere a velocità moderata la via Vittorio
Veneto quando, giunto nei pressi dell'incrocio con la via Bartolo Longo, veniva coinvolto in un sinistro, la cui responsabilità era da attribuirsi esclusivamente al conducente dell'autovettura Fiat
NT tg. CC078TJ; quest'ultima, provenendo dalla via Bartolo Longo si immetteva sulla via
Vittorio Veneto senza rispettare il segnale di “stop” presente all'intersezione e, in tal modo, investiva il motociclo Beverly tg. BT81119, il quale a sua volta perdeva il controllo e urtava il fianco sinistro del ciclomotore Yamaha 600, il quale rovinava al suolo sul suo fianco destro. A seguito dell'impatto il motociclo attoreo subiva danni sia al lato destro che lato sinistro e il conducente della Fiat NT ammetteva la propria responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, firmando il modulo CID. L'attrice allegava altresì che al momento del sinistro l'autovettura convenuta era assicurata per la r.c.a. auto con la (oggi Controparte_3 Controparte_1
, la quale veniva invitata a risarcire il danno patito con raccomandata a/r e pur sottoponendo il
[...] veicolo a perizia, non formulava alcuna proposta risarcitoria.
Per tali ragioni, l'attore chiedeva, previo accertamento della esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di – quale proprietaria del veicolo investitore –, il Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, il tutto da contenersi nel limite di euro 5.200,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda e nel merito deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa attorea, instando dunque per il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
La responsabile civile, pur se regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice –
[...]
nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione Controparte_5 delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 146/2019bis il Giudice di Pace adito rigettava la domanda risarcitoria poiché infondata, atteso che la dinamica dell'incidente, così come descritta nell'atto introduttiva, non trovava conferma nelle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, il quale forniva dichiarazioni contraddittorie, confuse ed insufficienti. Inoltre, l'insufficiente istruttoria veniva valutata alla luce della pregressa ed inverosimile sinistrosità della responsabile civile. In virtù del principio di soccombenza, il giudice condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 800,00.
2 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 2697 – 2043 e 2054 c.c. nonché dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'errata valutazione della prova testimoniale, nonché la mancata valutazione della sentenza n. 1030/12 del precedente giudizio e dei verbali relativi a quest'ultimo.
Quindi l'appellante, in epigrafe indicata, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat NT tg.
CC078TJ nella produzione del sinistro di cui è causa e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di euro 2.429,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Incardinato il giudizio, si è costituita la in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e
348bis; nel merito, deduceva la corretta valutazione operata dal Giudice di primo grado e pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e conseguentemente, la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 30.06.2021, il difensore dell'attrice chiedeva assegnarsi termine per la rinotifica dell'atto di appello alla responsabile civile, atteso che la prima notifica non andava a buon fine poiché risultava trasferita. L'appellante veniva autorizzato alla rinotifica dal Controparte_2 precedente giudice istruttore all'udienza del 30.11.2022 ma ugualmente la rinotifica non andava a buon fine poiché non era presente il nominativo della convenuta sul citofono né sulle cassette postali. Per tale ragione, parte appellante veniva autorizzata nuovamente alla rinotifica all'udienza del 03.04.2024, la quale si perfezionava in data 11.07.2024 mediante la consegna dell'atto di citazione in appello al coniuge convivente di ( ). Controparte_2 Parte_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.04.2025, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni 20 per il deposito della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 146/2019bis è stata depositata in data 29.11.2019 e l'appello notificato in data 15.05.2020, tenuto conto della sospensione straordinaria relativa all'anno 2020 connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 25.05.2020.
pur se regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva, per cui deve esserne Controparte_2 dichiarata la contumacia.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di
3 impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr.
Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Si dà altresì atto che il presente giudizio viene deciso nell'assenza del fascicolo di primo grado, mai rinvenuto presso gli uffici del Giudice di Pace di Torre Annunziata nonostante le numerose ricerche della cancelleria, ma ricostruito da parte appellante che ha provveduto a depositare in allegato all'atto di costituzione del giudizio copia dei verbali del primo grado in copia informe, che tuttavia non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera della compagnia appellata rispetto alla loro conformità agli originali.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure affermava che: ““Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento. Dalla prova per testi non è emerso, in modo chiaro ed inequivocabile il fatto storico. La dinamica dell'incidente, così come indicata nell'atto introduttivo, non è stata acclarata con la prova testimoniale in atti in quanto, le dichiarazioni dell'unico teste attoreo indotto, appaiono contraddittorie, confuse ed insufficienti alla dimostrazione dei fatti per cui è causa. Il teste, infatti, ricostruisce la dinamica in modo del tutto insufficiente e generico senza indicare la sua posizione al momento del sinistro e i precisi punti di contatto tra le due moto. Tra l'altro va rilevato che dalle foto prodotte si rilevano danni alla moto
Yamaha che per ubicazione ed altezza, appaiono incompatibili con l'urto con una moto Beverly, che è notoriamente più bassa. Alla stessa stregua i danni alla parte destra della moto, Yamaha, sono localizzati e non compatibili con una caduta sull'intero fianco destro, così come descritti dal teste.
4 La insufficiente e contrastante istruttoria, in uno alla pregressa e inverosimile sinistrosità della convenuta responsabile civile, così come descritta nella querela proposta dalla convenuta compagnia (definita con l'archiviazione per prescrizione), non pone il giudicante in condizione di affermare, con sufficiente certezza, il reale accadimento del fatto e le singole responsabilità dell'evento.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata ex artt. 2697-2043-2054 c.c. e 116 c.p.c.”
Con l'unico motivo di impugnazione ha censurato l'erronea e falsa applicazione Parte_1 degli artt. 2697 – 2043 e 2054 c.c. nonché art. 116 c.p.c., rilevando di aver correttamente assolto in primo grado il proprio onere probatorio;
deduceva che il giudice di prime nella sentenza oggetto di gravame faceva riferimento al solo teste escusso, non menzionando né i verbali né la sentenza n.
1030/2012 relativa ad un procedimento avente ad oggetto il medesimo fatto storico. L'appellante evidenziava che il giudice aveva ricostruito in modo erroneo la dinamica del sinistro e non si avvedeva della circostanza che il teste, nella propria deposizione, aveva indicato sia la sua posizione che i relativi punti di impatto.
La compagnia assicurativa appellata ha dedotto che le doglianze dell'appellante appaiono del tutto pretestuose atteso che il giudice di pace correttamente valutava la prova testimoniale e il materiale probatorio acquisito, considerato nel suo complesso e che non era possibile riconoscere alcuna efficacia vincolante alla sentenza allegata dalla parte e resa all'esito di un diverso giudizio.
Al fine di vagliare il motivo di impugnazione, occorre soffermarsi sulla dichiarazione testimoniale resa dal teste indifferente alle parti in causa, il quale escusso Controparte_5 all'udienza del 12.01.2015 riferiva: “Era all'inizio del mese di febbraio dell'anno 2011, verso le ore
15:00 circa, mi trovavo in Pompei alla via Bartolo Longo quando ho assistito ad un sinistro tra un'auto e due motocicli;
preciso che mi trovavo a piedi. ADR. Ricordo che un'auto Fiat NT di colore chiaro usciva dal vicoletto di via Bartolo Longo, immettendosi su via Vittorio Veneto ed andava ad urtare due motocicli;
precisamente dapprima un motociclo Beverly, di colore scuro il quale, a seguito dell'urto andava con l'urtare una moto Yamaha, che procedeva alla sua destra, quasi parallelamente;
ADR. Preciso che i motocicli procedevano nell'unico senso di marcia consentito. Preciso che la via
Bartolo Longo, contrassegnata dall'insistenza di un segnale di STOP, si trovava alla sinistra rispetto alla direzione di marcia dei motocicli. ADR. Preciso che l'auto Fiat NT urtava con la sua parte anteriore, la parte laterale sinistra del motociclo Beverly, il quale a sua volta per l'effetto dell'urto, rovinava con la sua parte laterale destra sulla parte laterale sinistra del motociclo
Yamaha; quest'ultimo rovinava terra sul lato destro all'altro motociclo;
ADR. Preciso che la Fiat punto era condotta da un uomo di mezza età mentre le due moto erano condotte da rispettivi ragazzi di circa 30 anni;
ADR. Dopo il sinistro. mi sono avvicinato ed ho constatato che nessuno
5 dei conducenti dei motocicli coinvolti avesse riportato lesioni evidenti;
in ogni caso indossavano il casco;
ADR. Il conducente dell'auto Fiat NT, sceso dal veicolo, ammise le sue responsabilità per non essersi accorto del segnale di stop ivi insistente;
ADR. preciso che il motociclo di parte attrice
Yamaha riportava danni alla parte laterale destra, consistenti in graffi ed ammaccature;
anche il
Beverly riportava diversi danni alla parte destra.”
Si rileva che, contrariamente rispetto a quanto statuito dal giudice di prime cure, il teste indicava i punti di contatto tra i veicoli e la propria posizione rispetto al sinistro (“mi trovavo in Pompei alla via Bartolo Longo … preciso che mi trovavo a piedi”), seppure in modo estremamente vago, non rendendo possibile determinare il campo visivo del teste rispetto al sinistro. Inoltre, si evidenzia che vengono taciute informazioni essenziali al fine di determinare le relative responsabilità nella causazione dello scontro, quali la velocità tenuta dai veicoli o le eventuali manovre di emergenza effettuata dal conducente del motociclo di proprietà dell'odierna appellante.
Inoltre in ordine ai danni riportati dal motociclo dell' inoltre il teste si limita a riferire di Pt_1 generiche ammaccature e graffi alla parte destra, senza fare riferimento anche a danni alla parte sinistra.
Tali lacune appaino rilevanti in quanto l'unica dichiarazione testimoniale resa in giudizio non appare adeguatamente supportata da ulteriori elementi probatori.
Non soccorre in tal senso il modello CAI allegato agli atti e inviato alla compagnia assicurativa unitamente alla richiesta di risarcimento danni (all. n. 3 produzione attorea di primo grado).
Ebbene, tale documento risulta sottoscritto unicamente dal conducente del veicolo tamponante, il quale è un mero litisconsorte facoltativo e non è parte del giudizio. Inoltre, a parte un mero grafico ricostruttivo della dinamica del sinistro, nulla vi è riportato nella casella relativa alle “osservazioni”, né è possibile dedurre alcunché circa i profili di responsabilità addebitabili ai conducenti coinvolti nell'evento di cui è causa. Conclusivamente, si rileva che nel predetto documento non vi è alcuna indicazione dei punti di contatto tra i veicoli o dei danni riportati dagli stessi né venivano segnate le generalità del teste attoreo , sebbene lo stesso si fosse avvicinato nelle Controparte_5 immediatezze dell'evento per constatare se qualcuno avesse riportato o meno lesioni.
In relazione ai danni materiali occorsi al motociclo di proprietà attorea, si rileva che veniva prodotta solo una perizia di parte con indicazione dei costi necessari per il ripristino della Yamaha, datata
11.12.2012, rispetto ad un sinistro verificatosi in data 06.02.2011, senza alcun riferimento alla compatibilità con il sinistro oggetto di lite, verificatosi oltre un anno prima, ed effettuata dal perito di parte meramente sui rilievi fotografici forniti dal difensore dell'appellante.
Sul punto, giova precisare che la perizia di parte è da considerarsi un documento privo di valenza probatoria in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio;
tuttalpiù, lo stesso può assurgere a mero indizio da valutare unitamente alle altre emergenze istruttorie.
6 Inoltre, si evidenzia che l'elevata sinistrosità dei soggetti coinvolti nel sinistro,, impone una rigorosa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, il quale, tuttavia – come fin qui osservato- appare particolarmente lacunoso e scarno.
Difatti, così come allegato dall'appellata, l'autovettura danneggiante risulta coinvolta in 14 sinistri nel periodo di tempo intercorrente dal 06.12.2010 al 06.04.2011.
I dati estratti dalla Banca dati IVASS assumono particolare rilievo probatorio atteso che quest'ultima è istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a, regolata dall'art. 135 C.d.A., e raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia,; pertanto, la stessa viene consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta e può essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine. Il valore probatorio degli estratti Ivass è stato più volte richiamato in diverse pronunce (Tribunale Napoli sent. 2129/22; Tribunale Napoli
Nord sent. n. 118/20; n. 256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino sent. n. 387/20).
Pertanto, il preciso onere probatorio -ricadente sull'attore- di allegare e precisare gli elementi costitutivi della propria pretesa non è stato assolto e non sussistono elementi di prova idonei, precisi e concordanti sulla base dei quali ritenere provati la dinamica del sinistro, l'entità dei danni e il nesso causale tra gli stessi;
dunque, non può che condividersi la statuizione del giudice di prime cure, il quale correttamente rigettava la domanda poiché non provata.
In particolare nulla fin dall'atto introduttivo della lite è allegato sulla tipologia di danno riportato dal motociclo di proprietà dell'appellante, nessuna indicazione risulta in atti sulle riparazioni eventualmente effettuate, nè tantomeno risulta provata la legittimazione attiva della quale Pt_1 proprietaria del veicolo.
Né infine può darsi rilievo alla sentenza intercorsa per il medesimo fatto storico tra
[...]
- proprietario dell'autovettura Fiat NT tg. CC078TJ – ed proprietario CP_2 Controparte_7 del motociclo Piaggio Beverly tg. DT81119- e la per l'assorbente Controparte_1 considerazione che la stessa in quanto intercorsa tra parti diverse non ha valore di giudicato nei confronti dell'odierno appellante, e nulla è desumibile dalla predetta sentenza sul nesso causale tra i danni lamentati dall' al suo motociclo ed il sinistro oggetto di lite. Pt_1
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di lite tra l'appellante e la Compagnia Assicurativa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 a 5.200,00, valori minimi in considerazione dell'assenza di complessità delle questioni trattate e di attività istruttoria in appello).
7 Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 146/2019bis del Giudice di Pace di Torre
Annunziata;
b) condanna al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 21.07.2025
Il GIUDICE
dott.ssa MA RI BA
8