Articolo 10 della Legge 26 novembre 1993, n. 483
Articolo 9Articolo 11
Versione
16 dicembre 1993
Art. 10. 1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia puo' disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi.
2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non puo' eccedere il 17,5 per cento della raccolta.
3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:
a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di riserva;
b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;
c) le modalita' di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;
d) le penalita' da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.
4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonche' delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non puo' comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.
5. La Banca d'Italia puo' prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.
6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 .
7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell' articolo 32, primo comma, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo.
Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 481/1992 (Attuazione della direttiva 89/646/CEE , relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso
all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 33 (Sanzioni applicabili ad amministratori, componenti di organi di controllo e dipendenti). - 1. Per l'inosservanza delle norme degli articoli 10, commi 2 e 3, 20, 22, 23, 24, 42, commi 4 e 5, 49, comma 4, del presente decreto o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nonche' dei dipendenti.
2. La medesima sanzione si applica ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione dell'art. 37, terzo comma, della legge bancaria, delle norme e delle disposizioni indicate al comma 1 o per non aver vigilato affinche' fossero osservate da altri.
3. Gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
5. Ovunque siano richiamati gli articoli 87 e 88 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo".
"Art. 34 (Procedura sanzionatoria). - 1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. Il decreto e' pubblicato, per estratto, nel 'Bollettino' previsto dall'art. 105 della legge bancaria.
3. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.
4. La corte di appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonche' consentire l'audizione, anche personale, delle parti.
5. Il giudizio della corte di appello e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
6. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto nel 'Bollettino' indicato al comma 2.
7. Ovunque sia richiamato l'art. 90 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo".
- Si riporta qui di seguito il testo dell' art. 32, primo comma, lettera f), del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), nonche' dell'alinea della stessa disposizione: "Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunichera' conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:
a) -e) (omissis);
f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita' ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso".
Entrata in vigore il 16 dicembre 1993
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