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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9118/2023 promossa da:
, , Controparte_1 Parte_1
, in proprio e in qualità di esercente la patria Parte_2
potestà sul figlio minore Persona_1 Parte_3
, in proprio e in qualità di esercente la patria potestà sui figli minori
[...]
e , Persona_2 Persona_3 [...]
, , Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8
, in proprio e in qualità di Controparte_9
esercente la patria potestà sulle figlie minori Persona_4
e ,
[...] Controparte_10 Parte_4
, , in proprio e in
[...] Controparte_11
qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore Persona_5
, ,
[...] Controparte_12 [...]
, in proprio e in qualità di Controparte_13
esercente la patria potestà sui figli minori Persona_6
e ,
[...] Parte_5 [...]
, in proprio e in qualità di esercente la patria Controparte_14
potestà sul figlio minore , Persona_7 [...]
, , in proprio e Controparte_15 CP_16 Controparte_14
1 in qualità di esercente la patria potestà sulle figlie minori Persona_8
e ,
[...] Persona_9
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Gianluca De Micco
Padula e dall'Avv. stabilito Alessandra Moraes De Alvarenga Rangel
ricorrenti
contro
Controparte_17
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 05.03.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata il [...]; , nata il Controparte_1 Parte_1
30/12/1952; , nata il [...]; nato il Parte_2 Persona_1
16/08/2018- rappresentato dalla madre;
, nata il [...]; Parte_3
e , nati, rispettivamente, il 18/08/2017 e il 24/03/2022- Per_2 Persona_3
rappresentati dalla madre;
nato il [...]; Controparte_2
nata il [...]; Controparte_3 Controparte_4
nato il [...]; nato il
[...] Controparte_5
21/02/1961; , nata il [...]; Controparte_6 Controparte_7
, nato il [...]; , nata il [...];
[...] Controparte_8
nato il [...]; e Controparte_9 Per_4 [...]
, nate, rispettivamente, il 24/03/2015 e il 17/03/2012- rappresentate CP_10
dal padre e dalla madre;
nata Persona_10 Parte_4
il 29/04/1953; , nata il [...]; Controparte_11 [...]
nato il [...]- rappresentato dalla madre e dal padre Persona_5
nato il [...]; Persona_11 Controparte_12 [...]
, nata il [...]; e Controparte_13 Per_6 Parte_5
, nati, rispettivamente, il 11/07/2007e il 10/08/2015- rappresentati
[...]
2 dalla madre e dal padre;
, Persona_12 Controparte_14
nata il [...]; nato il [...]- rappresentato Persona_7
dalla madre;
, nata il [...]; Controparte_15 Persona_13
, nato il [...]; e , nate, rispettivamente, il
[...] Per_3 Persona_9
02/12/2016 e il 04/02/2014- rappresentate dal padre e dalla madre
[...]
tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo Persona_14
che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_15
o o o ), Persona_16 Persona_17 Persona_18 Persona_19
nato il [...] a [...], figlio di e di Persona_20 [...]
cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai Persona_21
naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta del 05/03/2025 (contenenti alcune rettifiche) da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
La prima udienza del 15.12.2025 veniva rinviata d'ufficio al 06.03.2025 ex art. 127
ter e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note di trattazione scritta depositate il 05.03.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_17
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281
undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo e nelle successive note depositate il
05/06/2025, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc.
2. Infine, si prende atto di tutte le rettifiche contenute nelle note di trattazione scritta depositate il 05.03.2025, in particolare: si dà atto che , ascendente di cinque Parte_6
3 ricorrenti, è la figlia adottiva e non biologica di (figlia dell'avo Persona_22
) e di – essendo figlia biologica di Persona_15 Persona_23 Per_2
e di - giusta atto pubblico del 1965 Persona_24 Persona_25
(cfr. docc. 7 e 7a allegati alle note di trattazione scritta depositate il 05/03/2025); i ricorrenti sono , e , Persona_13 Per_3 Persona_9 [...]
, . Controparte_14 Persona_7
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , era nato in [...], da cui Persona_15
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella
4 documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_15
brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa
iure sanguinis alla figlia, , che l'ha a propria volta trasmessa ai Persona_22
suoi discendenti, sicché anche questi ultimi sono cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la cittadinanza è stata trasmessa anche per via materna, sia prima che dopo l'entrata in vigore della Costituzione: infatti, la figlia dell'avo, , è nata il [...], si è sposata il Persona_22
29.11.1928 e ha avuto cinque figli, quattro biologici e una adottiva, tre dei quali -
Per_ Per_2 Per_2
, e - Parte_6 Parte_6 Controparte_18
sono nati, rispettivamente, nel 1929, nel 1931 e nel 1944; mentre le altre due -
ed - sono nate Parte_6 Controparte_19
post costituzione, rispettivamente nel 1963 (per essere poi adottata nel 1965 come sopra indicato, cfr. docc. 7 e 7a), e nel 1952.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere,
attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di
5 uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, è stata superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 25.02.2009, che ha affermato “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”; ancora “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare
della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della
eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost). Per lo stesso
principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio della
donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
La Suprema Corte parte dalla premessa fondamentale che lo status di cittadino non può in alcun modo definirsi “rapporto esaurito”, posto che trattandosi di uno stato della persona, esso integra una situazione soggettiva permanente. Infatti, lo stato
“costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni
tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
6 Peraltro, il giudizio di “esaurimento” del rapporto non può mai fondarsi sulla legge dichiarata costituzionalmente illegittima, altrimenti continuerebbe a trovare applicazione la stessa legge, in spregio al divieto di dare applicazione alle norme dichiarate incostituzionali (art. 30, comma 3, legge 87/1953).
In assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla Legge n. 555/1912,
come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere di tali effetti comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria e contraria ai diritti fondamentali della donna.
Gli effetti prodotti dalla legge dichiarata incostituzionale, laddove perdurino, devono pertanto venire meno dal 01 gennaio 1948, sicché la cittadinanza non va ricollegata all'evento (ed al momento) della nascita, ma al rapporto di filiazione, rapporto che era ed è esistente anche nel 1948, “poiché l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 (come
l'art. 1 della legge5 febbraio 1992 n. 91) non include nella fattispecie relativa all'acquisto della cittadinanza la nascita, bensì la situazione di filiazione, deve essere considerato italiano colui che è nato da madre italiana anteriormente al 1° gennaio 1948, data in cui quest'ultima ha acquistato l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli” ed una tale interpretazione risulta del resto avallata dalla sua compatibilità costituzionale (Tribunale Torino 12 aprile 1999).
La Pubblica Amministrazione, tuttavia, continua a non aderire a tale giurisprudenza,
prevedendo, al contrario, che la madre italiana trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione.
Ne consegue che mentre i discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948
(data di entrata in vigore della Costituzione) possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis direttamente in via amministrativa, laddove invece,
come nella specie, la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo prima del
1948, gli interessati possono vedere accertato il loro status di cittadini italiani iure
sanguinis per via materna, solo avviando un'azione giudiziaria.
Pertanto, in conformità a detto principio, , cittadina italiana per Persona_22
nascita, non ha perso la cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile e, al contempo, ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis sia ai suoi tre figli nati in
Brasile in epoca precostituzionale (nel 1929, nel 1931 e nel 1944), sia alle altre due
7 figlie nate, rispettivamente il 1963 e il 1952.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
Non senza considerare che, in ogni caso, i ricorrenti hanno dato altresì prova di aver avviato il procedimento amministrativo per la richiesta di riconoscimento dello status
all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, ma che, pur avendo ricevuto un numero di prenotazione, ad oggi non sono ancora stati convocati in tal senso.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_17
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_17
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché
8 per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_17
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_1
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._1
Morais n. 358, apto n. 103, centro, Camboriu/SC, è cittadina italiana iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_1
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._2
Constant n. 415, apto 1502, centro, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_2
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._3
Cruz n. 255, apto 1201, centro, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. ) Persona_1 C.F._4
nato il [...] in [...], ivi residente in [...]n. 255, apto 1201,
centro, Lages/SC, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_3
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._5
Constant n. 415, apto 1101, centro, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_2
) nato il [...] in Brasile, ivi residente in [...]C.F._6
Benjamin Constant n. 415, apto 1101, centro, Lages/SC, è cittadino italiano iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_3 C.F._7
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]n. 415, apto
9 1101, centro, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_2
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]e C.F._8
Quatro de Maio n. 980, apto 504, Reboucas, Curtiba/PR, è cittadino italiano iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_3
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]e C.F._9
Quatro de Maio n. 980, apto 504, Reboucas, Curtiba/PR, è cittadina italiana iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che Controparte_4
(C.F. ) nato il [...] in [...], ivi residente
[...] C.F._10
in Rua Comandante Oscar Amarante Romanguera n. 15, Joao Paulo,
Florianopolis/SC, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_5
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]n. 1950 C.F._11
605, apto 1801, centro, Balneario Camboriu/SC, è cittadino italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_6
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._12
Martins n. 33, Forquilhina, , è cittadina italiana iure sanguinis per Parte_7
discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_7
nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._13
Sotero Rocha n. 895, Conta Dinheiro, Lages/SC, è cittadino italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_8
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._14
Berlim n. 41, apto 612, Universitario, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis
10 per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_9
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._15
Claudio Alvim Barbosa n. 1345, apto 201, Estreito, Florianopolis/SC, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_4
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._16
Claudio Alvim Barbosa n. 1345, apto 201, Estreito, Florianopolis/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_10
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._17
Claudio Alvim Barbosa n. 1345, apto 201, Estreito, Florianopolis/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_4
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._18
Pedro Demoro n. 1853, apto 101, Estreito, Florianopolis/SC, è cittadina italiana iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_11
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._19
Barreto 194, Balneario, Florianopolis/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_5
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._20
Barreto n. 194, Balneario, Florianopolis/SC, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_12
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._21
Fermino Novaes n. 1000, apto 1102, Kobrasol, Sao Jose/SC, è cittadino italiano iure
11 sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che Controparte_13
(C.F. ) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._22
Antonio Gomes n. 51, apto 101, Balneario, Florianopolis/SC, è cittadina italiana iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_6
nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._23
Gomes n. 51, apto 101, Balneario, Florianopolis/SC, è cittadino italiano iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_5
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._24
Gomes n. 51, apto 101, Balneario, Florianopolis/SC, è cittadino italiano iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_14
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]n. C.F._25
73, apto 104, Sao Cristovao, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_7
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._26
n. 73, apto 104, Sao Cristovao, Lages/SC, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_15
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]n. C.F._27
405, Sao Cristovao, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_13
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._28
Coronel Joao Batista Soares de Silveira e Souza n. 188, apto 1201, Eunice,
12 do Sul, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza Persona_29
diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_8
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._29
Coronel Joao Batista Soares de Silveira e n. 188, apto 1201, CP_9 Per_30
è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza Persona_31
diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_9
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._30
Coronel Joao Batista Soares de Silveira e n. 188, apto 1201, CP_9 Per_30
do Sul, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza Persona_29
diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_17
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 14.05.2025
Il Giudice
Francesca Orlando
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9118/2023 promossa da:
, , Controparte_1 Parte_1
, in proprio e in qualità di esercente la patria Parte_2
potestà sul figlio minore Persona_1 Parte_3
, in proprio e in qualità di esercente la patria potestà sui figli minori
[...]
e , Persona_2 Persona_3 [...]
, , Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8
, in proprio e in qualità di Controparte_9
esercente la patria potestà sulle figlie minori Persona_4
e ,
[...] Controparte_10 Parte_4
, , in proprio e in
[...] Controparte_11
qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore Persona_5
, ,
[...] Controparte_12 [...]
, in proprio e in qualità di Controparte_13
esercente la patria potestà sui figli minori Persona_6
e ,
[...] Parte_5 [...]
, in proprio e in qualità di esercente la patria Controparte_14
potestà sul figlio minore , Persona_7 [...]
, , in proprio e Controparte_15 CP_16 Controparte_14
1 in qualità di esercente la patria potestà sulle figlie minori Persona_8
e ,
[...] Persona_9
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Gianluca De Micco
Padula e dall'Avv. stabilito Alessandra Moraes De Alvarenga Rangel
ricorrenti
contro
Controparte_17
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 05.03.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata il [...]; , nata il Controparte_1 Parte_1
30/12/1952; , nata il [...]; nato il Parte_2 Persona_1
16/08/2018- rappresentato dalla madre;
, nata il [...]; Parte_3
e , nati, rispettivamente, il 18/08/2017 e il 24/03/2022- Per_2 Persona_3
rappresentati dalla madre;
nato il [...]; Controparte_2
nata il [...]; Controparte_3 Controparte_4
nato il [...]; nato il
[...] Controparte_5
21/02/1961; , nata il [...]; Controparte_6 Controparte_7
, nato il [...]; , nata il [...];
[...] Controparte_8
nato il [...]; e Controparte_9 Per_4 [...]
, nate, rispettivamente, il 24/03/2015 e il 17/03/2012- rappresentate CP_10
dal padre e dalla madre;
nata Persona_10 Parte_4
il 29/04/1953; , nata il [...]; Controparte_11 [...]
nato il [...]- rappresentato dalla madre e dal padre Persona_5
nato il [...]; Persona_11 Controparte_12 [...]
, nata il [...]; e Controparte_13 Per_6 Parte_5
, nati, rispettivamente, il 11/07/2007e il 10/08/2015- rappresentati
[...]
2 dalla madre e dal padre;
, Persona_12 Controparte_14
nata il [...]; nato il [...]- rappresentato Persona_7
dalla madre;
, nata il [...]; Controparte_15 Persona_13
, nato il [...]; e , nate, rispettivamente, il
[...] Per_3 Persona_9
02/12/2016 e il 04/02/2014- rappresentate dal padre e dalla madre
[...]
tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo Persona_14
che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_15
o o o ), Persona_16 Persona_17 Persona_18 Persona_19
nato il [...] a [...], figlio di e di Persona_20 [...]
cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai Persona_21
naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta del 05/03/2025 (contenenti alcune rettifiche) da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
La prima udienza del 15.12.2025 veniva rinviata d'ufficio al 06.03.2025 ex art. 127
ter e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note di trattazione scritta depositate il 05.03.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_17
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281
undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo e nelle successive note depositate il
05/06/2025, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc.
2. Infine, si prende atto di tutte le rettifiche contenute nelle note di trattazione scritta depositate il 05.03.2025, in particolare: si dà atto che , ascendente di cinque Parte_6
3 ricorrenti, è la figlia adottiva e non biologica di (figlia dell'avo Persona_22
) e di – essendo figlia biologica di Persona_15 Persona_23 Per_2
e di - giusta atto pubblico del 1965 Persona_24 Persona_25
(cfr. docc. 7 e 7a allegati alle note di trattazione scritta depositate il 05/03/2025); i ricorrenti sono , e , Persona_13 Per_3 Persona_9 [...]
, . Controparte_14 Persona_7
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , era nato in [...], da cui Persona_15
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella
4 documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_15
brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa
iure sanguinis alla figlia, , che l'ha a propria volta trasmessa ai Persona_22
suoi discendenti, sicché anche questi ultimi sono cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la cittadinanza è stata trasmessa anche per via materna, sia prima che dopo l'entrata in vigore della Costituzione: infatti, la figlia dell'avo, , è nata il [...], si è sposata il Persona_22
29.11.1928 e ha avuto cinque figli, quattro biologici e una adottiva, tre dei quali -
Per_ Per_2 Per_2
, e - Parte_6 Parte_6 Controparte_18
sono nati, rispettivamente, nel 1929, nel 1931 e nel 1944; mentre le altre due -
ed - sono nate Parte_6 Controparte_19
post costituzione, rispettivamente nel 1963 (per essere poi adottata nel 1965 come sopra indicato, cfr. docc. 7 e 7a), e nel 1952.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere,
attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di
5 uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, è stata superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 25.02.2009, che ha affermato “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”; ancora “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare
della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della
eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost). Per lo stesso
principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio della
donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
La Suprema Corte parte dalla premessa fondamentale che lo status di cittadino non può in alcun modo definirsi “rapporto esaurito”, posto che trattandosi di uno stato della persona, esso integra una situazione soggettiva permanente. Infatti, lo stato
“costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni
tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
6 Peraltro, il giudizio di “esaurimento” del rapporto non può mai fondarsi sulla legge dichiarata costituzionalmente illegittima, altrimenti continuerebbe a trovare applicazione la stessa legge, in spregio al divieto di dare applicazione alle norme dichiarate incostituzionali (art. 30, comma 3, legge 87/1953).
In assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla Legge n. 555/1912,
come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere di tali effetti comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria e contraria ai diritti fondamentali della donna.
Gli effetti prodotti dalla legge dichiarata incostituzionale, laddove perdurino, devono pertanto venire meno dal 01 gennaio 1948, sicché la cittadinanza non va ricollegata all'evento (ed al momento) della nascita, ma al rapporto di filiazione, rapporto che era ed è esistente anche nel 1948, “poiché l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 (come
l'art. 1 della legge5 febbraio 1992 n. 91) non include nella fattispecie relativa all'acquisto della cittadinanza la nascita, bensì la situazione di filiazione, deve essere considerato italiano colui che è nato da madre italiana anteriormente al 1° gennaio 1948, data in cui quest'ultima ha acquistato l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli” ed una tale interpretazione risulta del resto avallata dalla sua compatibilità costituzionale (Tribunale Torino 12 aprile 1999).
La Pubblica Amministrazione, tuttavia, continua a non aderire a tale giurisprudenza,
prevedendo, al contrario, che la madre italiana trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione.
Ne consegue che mentre i discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948
(data di entrata in vigore della Costituzione) possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis direttamente in via amministrativa, laddove invece,
come nella specie, la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo prima del
1948, gli interessati possono vedere accertato il loro status di cittadini italiani iure
sanguinis per via materna, solo avviando un'azione giudiziaria.
Pertanto, in conformità a detto principio, , cittadina italiana per Persona_22
nascita, non ha perso la cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile e, al contempo, ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis sia ai suoi tre figli nati in
Brasile in epoca precostituzionale (nel 1929, nel 1931 e nel 1944), sia alle altre due
7 figlie nate, rispettivamente il 1963 e il 1952.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
Non senza considerare che, in ogni caso, i ricorrenti hanno dato altresì prova di aver avviato il procedimento amministrativo per la richiesta di riconoscimento dello status
all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, ma che, pur avendo ricevuto un numero di prenotazione, ad oggi non sono ancora stati convocati in tal senso.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_17
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_17
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché
8 per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_17
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_1
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._1
Morais n. 358, apto n. 103, centro, Camboriu/SC, è cittadina italiana iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_1
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._2
Constant n. 415, apto 1502, centro, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_2
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._3
Cruz n. 255, apto 1201, centro, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. ) Persona_1 C.F._4
nato il [...] in [...], ivi residente in [...]n. 255, apto 1201,
centro, Lages/SC, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_3
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._5
Constant n. 415, apto 1101, centro, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_2
) nato il [...] in Brasile, ivi residente in [...]C.F._6
Benjamin Constant n. 415, apto 1101, centro, Lages/SC, è cittadino italiano iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_3 C.F._7
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]n. 415, apto
9 1101, centro, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_2
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]e C.F._8
Quatro de Maio n. 980, apto 504, Reboucas, Curtiba/PR, è cittadino italiano iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_3
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]e C.F._9
Quatro de Maio n. 980, apto 504, Reboucas, Curtiba/PR, è cittadina italiana iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che Controparte_4
(C.F. ) nato il [...] in [...], ivi residente
[...] C.F._10
in Rua Comandante Oscar Amarante Romanguera n. 15, Joao Paulo,
Florianopolis/SC, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_5
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]n. 1950 C.F._11
605, apto 1801, centro, Balneario Camboriu/SC, è cittadino italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_6
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._12
Martins n. 33, Forquilhina, , è cittadina italiana iure sanguinis per Parte_7
discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_7
nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._13
Sotero Rocha n. 895, Conta Dinheiro, Lages/SC, è cittadino italiano iure sanguinis
per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_8
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._14
Berlim n. 41, apto 612, Universitario, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis
10 per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_9
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._15
Claudio Alvim Barbosa n. 1345, apto 201, Estreito, Florianopolis/SC, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_4
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._16
Claudio Alvim Barbosa n. 1345, apto 201, Estreito, Florianopolis/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_10
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._17
Claudio Alvim Barbosa n. 1345, apto 201, Estreito, Florianopolis/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_4
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._18
Pedro Demoro n. 1853, apto 101, Estreito, Florianopolis/SC, è cittadina italiana iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_11
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._19
Barreto 194, Balneario, Florianopolis/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_5
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._20
Barreto n. 194, Balneario, Florianopolis/SC, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_12
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._21
Fermino Novaes n. 1000, apto 1102, Kobrasol, Sao Jose/SC, è cittadino italiano iure
11 sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che Controparte_13
(C.F. ) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._22
Antonio Gomes n. 51, apto 101, Balneario, Florianopolis/SC, è cittadina italiana iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_6
nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._23
Gomes n. 51, apto 101, Balneario, Florianopolis/SC, è cittadino italiano iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_5
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._24
Gomes n. 51, apto 101, Balneario, Florianopolis/SC, è cittadino italiano iure
sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_15
;
[...]
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_14
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]n. C.F._25
73, apto 104, Sao Cristovao, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_7
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._26
n. 73, apto 104, Sao Cristovao, Lages/SC, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Controparte_15
nata il [...] in [...], ivi residente in [...]n. C.F._27
405, Sao Cristovao, Lages/SC, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_13
) nato il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._28
Coronel Joao Batista Soares de Silveira e Souza n. 188, apto 1201, Eunice,
12 do Sul, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza Persona_29
diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_8
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._29
Coronel Joao Batista Soares de Silveira e n. 188, apto 1201, CP_9 Per_30
è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza Persona_31
diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- accerta e dichiara che (C.F. Persona_9
) nata il [...] in [...], ivi residente in [...]C.F._30
Coronel Joao Batista Soares de Silveira e n. 188, apto 1201, CP_9 Per_30
do Sul, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza Persona_29
diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_15
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_17
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 14.05.2025
Il Giudice
Francesca Orlando
13