Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 19/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
1309 /2019
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Sentenza
Il Giudice Onorario Avv. Vincenzo Alfio Filippello nella causa civile iscritta al n.r.g
1309 /2019 promossa da:
, con sede in , Piazza del Municipio, n. Parte_1 Parte_1
5, (c.f. I. , in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. Sebastiano
Bruno Caruso e dall'Avv. Milly Barbagallo;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
, (P.I./C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in , Via degli Oleandri, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Cannizzo
CONVENUTA-OPPOSTA
HA DEPOSITATO LA SEGUENTE SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In applicazione dell'art. 58, comma 2 legge n. 69/09 e quindi delle novellate disposizioni di cui agli artt 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite.
Caltagirone di ingiungere, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., al
[...]
il pagamento in suo favore della somma complessiva di € 300.149.79, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione e spese di giudizio, per le prestazioni di assistenza svolte a favore dei Minori Stranieri non Accompagnati per gli anni 2017 e 2018. In
accoglimento della superiore istanza, Questo Tribunale, nella persona Giudice
Dott.ssa Milazzo Elisa, con decreto n. 281/2019, emesso in data 20.06.2019,
ingiungeva il pagamento delle somme richieste per sorte capitale, interessi moratori,
rivalutazione e spese di giudizio.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione per la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo di cui sopra,
notificato all'opponente il 9.09.2019, argomentando che la pretesa avanzata da parte opposta sarebbe destituita di ogni fondamento, in quanto i ritardi nei pagamenti non sarebbero imputabili al ma al Ministero dell'Interno. Per tal Parte_1
motivo chiedeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni
contraria istanza, eccezione e difesa, in totale accoglimento della presente
opposizione accogliere l'opposizione dispiegata con il presente atto, e, per l'effetto,
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 281/2019, reso nel giudizio n.
601/2019 R.G. in data 18.6.2019 e notificato in data 9.9.2019 in quanto: 1) In via
principale, il difetta di legittimazione passiva con riguardo Pt_1 Parte_1
alla pretesa creditoria azionata dalla per le prestazioni Parte_2
assistenziali rese a favore dei Minori Non Accompagnati (MSNA); 2) In via Per_1
subordinata, tra il di e la non è stata Pt_1 Parte_1 Parte_2
stipulata alcuna convenzione ex art. 23, lett. b, della L. R. n. 22/1986, e nel bilancio
dell'ente non sussiste la copertura finanziaria ex art. 183, 153, co. 5, e 191 del D.Lgs. 267/2000 per la pretesa creditoria azionata da controparte che è pertanto
priva di titolo e fondamento. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
L'opposta si costituiva con propria comparsa, contestando tutte le difese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, affermando le responsabilità dell'Ente in ordine alla gestione del servizio, e chiedendo la condanna del al Parte_1
pagamento della sorte capitale degli interessi moratori - dal dì della domanda e sino al soddisfo - e delle spese e dei compensi di causa tanto della fase monitoria, quanto della fase di cognizione, attesa la palese pretestuosità dell'opposizione e le responsabilità dell'Ente in ordine alla gestione del servizio di accoglienza.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, fissata per il 19.2.2020, la difesa del si è riportata alle difese ed eccezioni già sollevate e ha esibito le determine Pt_1
di liquidazione dei contributi erogati dal Ministero degli interni per l'accoglienza dei
MSNA. La difesa dell'opposta, contestato quanto dedotto da controparte.
riportandosi al contenuto dei predetti atti, chiedeva, in ragione della produzione documentale di controparte, attestante il riconoscimento del credito, che il giudice concedesse la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Il Difensore
dell'opponente si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione, replicando che dopo l'avvio della causa era stata emessa la determina di liquidazione n. 37 del
14.02.2020, e chiedeva termine per potere depositare copia della stessa, essendo rilevante ai fini della concessione della provvisoria esecuzione. Il Giudice, dato atto che trattavasi di documentazione sopravvenuta, si riservava di provvedere assegnando termine di 10 gg. per il deposito della documentazione sopra indicata.
Nelle more del presente giudizio la difesa del comune non solo depositava copia della superiore determina di liquidazione ma dava prova dei pagamenti delle fatture,
oggetto della sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo opposto. Successivamente questo procedimento è stato più volte rinviato per l'avvicendassi di vari giudici.
All'udienza del 25 novembre 2024, fissata con le modalità previste dall'art.127ter
cpc, la causa veniva, per la prima volta, dinanzi questo decidente, il quale, con ordinanza del 20 novembre 2024, lette le note depositate dalle parti e ritenuta la causa matura, l'assumeva per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190
cpc.
***************
Come emerso nel presente giudizio, il ha proceduto in corso Parte_1
di causa all'integrale pagamento delle fatture oggetto del procedimento monitorio.
All'uopo il difensore del comune, in data 23.4.2020, ha prodotto telematicamente gli atti di liquidazione n. 36, 37, 48 e 49 e i relativi bonifici effettuati in favore della
Cooperativa e, avendo provvedendo al saldo integrale della sorte capitale. chiedeva la pronuncia di cessazione della materia del contendere con condanna alla refusione delle spese legali a carico della in virtù del principio di soccombenza CP_2
virtuale. Anche il difensore dell'opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere però con condanna al pagamento degli interessi moratori e condanna alle spese da distrarsi a suo favore.
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. La pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. In ordine alle reciproche richieste di condanna per soccombenza virtuale, nella legislazione regionale siciliana, i Comuni sono titolari di ogni altra funzione in materia socio - assistenziale prevista dalla legislazione vigente in quanto non espressamente attribuita alla Regione o ad altri enti (art. 16 della legge regionale n.
22 del 1986). Le legge regionale siciliana del 9 maggio 1986, n. 22 prevede che i servizi socio - assistenziali sono attuati dai comuni singoli od associati con le seguenti modalità: a) mediante gestione diretta;
b) mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro;
c) mediante delega ai consigli di quartiere. Nondimeno, pur essendo pacifico che, nella fattispecie in esame, non sia stata stipulata alcuna convenzione tra il Comune di e la , o per lo meno non ne è stata data Parte_1 Controparte_1
prova,“di fronte all'ordine del Giudice e all'obbligo ope legis del non rileva Pt_1
la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra e CP_2
nè si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Pt_1
Amministrazione. Nè sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di
prestazione dovuta ex lege” (cfr Cassazione civile sez. I, 03 settembre 2010 n.
19036). In relazione alla questione concernente il meccanismo del preventivo accredito dei fondi da parte del Ministero dell'Interno al per poi procedere Pt_1
alla successiva liquidazione, la stessa non può essere condivisa. Invero, la Circolare
Ministeriale n. 861 del 2016 del Ministero dell'Interno chiarisce che il contributo statale fornito ai Comuni rappresenta un “sussidio”, ove richiesto, che lo Stato
fornisce agli Enti Locali, tanto che “ogni eventuale differenza tra il contributo
erogato da questo ministero e il costo effettivo sostenuto dal Comune per
l'accoglienza del rimarrà a carico di quest'ultimo poiché la normativa Pt_3
vigente pone in capo ai Sindaci l'onere dell'accoglienza dei minori non
accompagnati, stranieri e non”. Ancora, la Circolare ministeriale prot. n. 12304 del 25/09/2018 evidenzia che “gli importi trasferiti da questo Ministero a valere sul
fondo per l'accoglienza del non costituiscono un rimborso delle spese Pt_3
sostenute dagli per l'accoglienza, quanto, piuttosto, un contributo per Pt_4
prestazioni già erogate. Tale contributo può essere erogato unicamente nei limiti
delle risorse disponibili”. Non può, pertanto, alla luce del generale quadro normativo di riferimento, ritenersi che la prestazione gravante – giova ribadirlo, unicamente. in capo al - sia sospensivamente condizionata al preventivo accredito del Pt_1
contributo Statale, che ben poterebbe in astratto non essere richiesto e che, ad ogni buon conto, si configura quale “aiuto” statale all'Ente locale territorialmente competente. Per cui sussiste, nel caso che ci occupa, la piena legittimazione passiva del Parte_1
Non trovano applicazione, invece, gli interessi ex d.lgs 231 del 2002, pretesi dall'opposta. Alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 di detta legge “le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale”. L'art. 3 poi della legge fornisce una definizione precisa di "transazioni commerciali" nei seguenti termini: “i contratti,
comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione
di servizi contro il pagamento di un prezzo”. E' allora sufficiente ricordare quanto innanzi illustrato sulla non configurabilità nella specie di un contratto come titolo a base della pretesa creditoria, trattandosi di prestazioni dovute ex lege, non riconducibile affatto alla nozione di transazione commerciale.
Possono essere liquidati solamente gli interessi legali maturati, per come espressamente richiesto con la comparsa di costituzione, dalla data della domanda al momento in cui è avvenuto il pagamento della sorte capitale.
Sulla richiesta relativa alle spese di lite, in considerazione del tenore delle difese svolte dalle parti e delle reciproche soccombenze, sussistono gli estremi per una compensazione parziale (della metà) a favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio
Filippello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite,
disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 281/2019, reso da Questo Tribunale nel giudizio n. 601/2019 R.G. in data 18.6.2019;
- condanna il a pagare alla , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, degli interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento a saldo della sorte capitale;
- condanna il a pagare alla , e per Parte_1 Controparte_1
essa all'Avv. Jessica Cannizzo dichiaratasi antistaria, la metà delle spese del presente giudizio, tenuto conto di una ridotta attività istruttoria, liquidate in complessivi euro 8.626,00(importo già dimidiato), alle quale va aggiunto l'importo liquidato col decreto ingiuntivo de quo per spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Caltagirone 19/03/2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello