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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TA Presidente dott. LU IN Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11177/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MAZZOLA MARIKA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. TROGLIA IERI DONATELLA che la Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 15/12/2025:
“
1. dichiarare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
2. prendere atto che il figlio maggiorenne nato il [...], riconosciuto invalido ex L. Per_1
104/1992 e non economicamente autosufficiente, permane a vivere stabilmente presso l'abitazione coniugale in Giaveno, via Coazze n. 106, insieme al padre, sig. il quale continuerà a farsi Pt_1 carico delle esigenze abitative e del mantenimento ordinario del figlio convivente, fatte salve le prestazioni previdenziali e assistenziali intestate a quest'ultimo;
3. disporre che il godimento della casa coniugale sita in Giaveno, via Coazze n. 106, resti in via esclusiva in capo al sig. il quale Pt_1 continuerà a corrispondere integralmente la rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sino alla sua estinzione, con esonero della sig.ra da ogni obbligo di contribuzione al pagamento delle rate CP_1 medesime;
4. dichiarare che, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, del carico del mutuo sulla casa coniugale assunto interamente dal sig. e del versamento della predetta somma una Pt_1 tantum, nessun assegno periodico di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie, rimanendo ciascun coniuge obbligato al proprio mantenimento in ragione dei redditi percepiti;
5. prendere atto che
l'assegno di invalidità mensile di euro 1.200,00 intestato a è destinato ad essere conservato e Per_1 utilizzato nell'esclusivo interesse del medesimo, con amministrazione di fatto da parte del padre convivente, nel rispetto del principio di trasparenza e con informale rendicontazione alla madre, ove richiesta;
6. prendere atto che l'Assegno Unico percepito per il figlio pari a circa euro 188,00 Per_1 mensili, continuerà ad essere accreditato in favore della sig.ra e rimarrà comunque destinato CP_1 alle esigenze del figlio, fermo restando il complessivo contributo materiale e morale che entrambi i genitori sono tenuti ad assicurare al medesimo, in proporzione alle proprie capacità economiche;
7. stabilire che le eventuali spese straordinarie per il figlio concordate preventivamente, saranno Per_1 sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, con obbligo per il genitore anticipatario di documentarne l'effettivo sostenimento;
8. dichiarare che, al di fuori di quanto espressamente regolato nelle presenti condizioni, nessuna ulteriore pretesa economica, patrimoniale o risarcitoria residua tra i coniugi in dipendenza del rapporto matrimoniale e della cessazione della convivenza, dovendosi ritenere integralmente definite e regolate le reciproche posizioni;
9. disporre, avuto riguardo alla natura consensuale della soluzione raggiunta, la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Africa Parte_1 Controparte_1 nel 1989.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/05/1992, il Persona_2 Persona_3
07/01/1997 e il 21/01/2002. Persona_4
Con ricorso depositato il 20/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, l'assunzione di provvedimenti in punto affidamento, in ordine al diritto di visita madre-figli, nonché in punto assegnazione della casa coniugale presentando, altresì, istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11/02/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
nulla opponendo in punto status ma domandando, altresì, un contributo al CP_1 mantenimento per sé a carico di parte ricorrente presentando, inoltre, istanze istruttorie.
All'udienza del 13/03/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori e, su istanza congiunta, il Giudice rinviava a successiva udienza.
Con istanza congiunta di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 07/11/2025, entrambe le difese davano atto del raggiunto accordo nelle more del giudizio e chiedevano, pertanto, la sostituzione dell'udienza fissata con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte.
Il Giudice, preso atto di tale istanza, provvedeva con decreto in data 10/11/2025 all'assegnazione dei termini ex art. 127ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano, nei termini assegnati, al deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Oltre a riepilogare i termini dell'accordo che si andranno ad illustrare, le parti davano atto del versamento da parte del sig. in favore della resistente della somma una tantum di euro 2.400,00 a titolo di Pt_1 contributo per le spese di locazione della nuova abitazione.
A quel punto, il Giudice rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DÀ ATTO che il figlio maggiorenne nato il [...], riconosciuto invalido ex L. 104/1992 Per_1
e non economicamente autosufficiente, permane a vivere stabilmente presso l'abitazione coniugale in
Giaveno, via Coazze n. 106, insieme al padre, sig. il quale continuerà a farsi carico delle Pt_1 esigenze abitative e del mantenimento ordinario del figlio convivente, fatte salve le prestazioni previdenziali e assistenziali intestate a quest'ultimo;
DISPONE che il godimento della casa coniugale sita in Giaveno, via Coazze n. 106, resti in via esclusiva in capo al sig. Pt_1
DÀ ATTO che il sig. continuerà a corrispondere integralmente la rata del mutuo ipotecario Pt_1 gravante sull'immobile sino alla sua estinzione, con esonero della sig.ra da ogni obbligo di CP_1 contribuzione al pagamento delle rate medesime;
DÀ ATTO che tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, del carico del mutuo sulla casa coniugale assunto interamente dal sig. e del versamento della predetta somma una tantum, Pt_1 nessun assegno periodico di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie, rimanendo ciascun coniuge obbligato al proprio mantenimento in ragione dei redditi percepiti;
DÀ ATTO che l'assegno di invalidità mensile di euro 1.200,00 intestato a è destinato ad essere Per_1 conservato e utilizzato nell'esclusivo interesse del medesimo, con amministrazione di fatto da parte del padre convivente, nel rispetto del principio di trasparenza e con informale rendicontazione alla madre, ove richiesta;
DÀ ATTO che l'Assegno Unico percepito per il figlio pari a circa euro 188,00 mensili, Per_1 continuerà ad essere accreditato in favore della sig.ra e rimarrà comunque destinato alle esigenze CP_1 del figlio, fermo restando il complessivo contributo materiale e morale che entrambi i genitori sono tenuti ad assicurare al medesimo, in proporzione alle proprie capacità economiche;
DISPONE che le eventuali spese straordinarie per il figlio concordate preventivamente, Per_1 saranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, con obbligo per il genitore anticipatario di documentarne l'effettivo sostenimento;
DÀ ATTO che al di fuori di quanto espressamente regolato nelle presenti condizioni, nessuna ulteriore pretesa economica, patrimoniale o risarcitoria residua tra i coniugi in dipendenza del rapporto matrimoniale e della cessazione della convivenza, dovendosi ritenere integralmente definite e regolate le reciproche posizioni;
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU IN AL TA Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TA Presidente dott. LU IN Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11177/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MAZZOLA MARIKA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. TROGLIA IERI DONATELLA che la Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 15/12/2025:
“
1. dichiarare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
2. prendere atto che il figlio maggiorenne nato il [...], riconosciuto invalido ex L. Per_1
104/1992 e non economicamente autosufficiente, permane a vivere stabilmente presso l'abitazione coniugale in Giaveno, via Coazze n. 106, insieme al padre, sig. il quale continuerà a farsi Pt_1 carico delle esigenze abitative e del mantenimento ordinario del figlio convivente, fatte salve le prestazioni previdenziali e assistenziali intestate a quest'ultimo;
3. disporre che il godimento della casa coniugale sita in Giaveno, via Coazze n. 106, resti in via esclusiva in capo al sig. il quale Pt_1 continuerà a corrispondere integralmente la rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sino alla sua estinzione, con esonero della sig.ra da ogni obbligo di contribuzione al pagamento delle rate CP_1 medesime;
4. dichiarare che, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, del carico del mutuo sulla casa coniugale assunto interamente dal sig. e del versamento della predetta somma una Pt_1 tantum, nessun assegno periodico di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie, rimanendo ciascun coniuge obbligato al proprio mantenimento in ragione dei redditi percepiti;
5. prendere atto che
l'assegno di invalidità mensile di euro 1.200,00 intestato a è destinato ad essere conservato e Per_1 utilizzato nell'esclusivo interesse del medesimo, con amministrazione di fatto da parte del padre convivente, nel rispetto del principio di trasparenza e con informale rendicontazione alla madre, ove richiesta;
6. prendere atto che l'Assegno Unico percepito per il figlio pari a circa euro 188,00 Per_1 mensili, continuerà ad essere accreditato in favore della sig.ra e rimarrà comunque destinato CP_1 alle esigenze del figlio, fermo restando il complessivo contributo materiale e morale che entrambi i genitori sono tenuti ad assicurare al medesimo, in proporzione alle proprie capacità economiche;
7. stabilire che le eventuali spese straordinarie per il figlio concordate preventivamente, saranno Per_1 sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, con obbligo per il genitore anticipatario di documentarne l'effettivo sostenimento;
8. dichiarare che, al di fuori di quanto espressamente regolato nelle presenti condizioni, nessuna ulteriore pretesa economica, patrimoniale o risarcitoria residua tra i coniugi in dipendenza del rapporto matrimoniale e della cessazione della convivenza, dovendosi ritenere integralmente definite e regolate le reciproche posizioni;
9. disporre, avuto riguardo alla natura consensuale della soluzione raggiunta, la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Africa Parte_1 Controparte_1 nel 1989.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/05/1992, il Persona_2 Persona_3
07/01/1997 e il 21/01/2002. Persona_4
Con ricorso depositato il 20/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, l'assunzione di provvedimenti in punto affidamento, in ordine al diritto di visita madre-figli, nonché in punto assegnazione della casa coniugale presentando, altresì, istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11/02/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
nulla opponendo in punto status ma domandando, altresì, un contributo al CP_1 mantenimento per sé a carico di parte ricorrente presentando, inoltre, istanze istruttorie.
All'udienza del 13/03/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori e, su istanza congiunta, il Giudice rinviava a successiva udienza.
Con istanza congiunta di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 07/11/2025, entrambe le difese davano atto del raggiunto accordo nelle more del giudizio e chiedevano, pertanto, la sostituzione dell'udienza fissata con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte.
Il Giudice, preso atto di tale istanza, provvedeva con decreto in data 10/11/2025 all'assegnazione dei termini ex art. 127ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano, nei termini assegnati, al deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Oltre a riepilogare i termini dell'accordo che si andranno ad illustrare, le parti davano atto del versamento da parte del sig. in favore della resistente della somma una tantum di euro 2.400,00 a titolo di Pt_1 contributo per le spese di locazione della nuova abitazione.
A quel punto, il Giudice rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DÀ ATTO che il figlio maggiorenne nato il [...], riconosciuto invalido ex L. 104/1992 Per_1
e non economicamente autosufficiente, permane a vivere stabilmente presso l'abitazione coniugale in
Giaveno, via Coazze n. 106, insieme al padre, sig. il quale continuerà a farsi carico delle Pt_1 esigenze abitative e del mantenimento ordinario del figlio convivente, fatte salve le prestazioni previdenziali e assistenziali intestate a quest'ultimo;
DISPONE che il godimento della casa coniugale sita in Giaveno, via Coazze n. 106, resti in via esclusiva in capo al sig. Pt_1
DÀ ATTO che il sig. continuerà a corrispondere integralmente la rata del mutuo ipotecario Pt_1 gravante sull'immobile sino alla sua estinzione, con esonero della sig.ra da ogni obbligo di CP_1 contribuzione al pagamento delle rate medesime;
DÀ ATTO che tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, del carico del mutuo sulla casa coniugale assunto interamente dal sig. e del versamento della predetta somma una tantum, Pt_1 nessun assegno periodico di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie, rimanendo ciascun coniuge obbligato al proprio mantenimento in ragione dei redditi percepiti;
DÀ ATTO che l'assegno di invalidità mensile di euro 1.200,00 intestato a è destinato ad essere Per_1 conservato e utilizzato nell'esclusivo interesse del medesimo, con amministrazione di fatto da parte del padre convivente, nel rispetto del principio di trasparenza e con informale rendicontazione alla madre, ove richiesta;
DÀ ATTO che l'Assegno Unico percepito per il figlio pari a circa euro 188,00 mensili, Per_1 continuerà ad essere accreditato in favore della sig.ra e rimarrà comunque destinato alle esigenze CP_1 del figlio, fermo restando il complessivo contributo materiale e morale che entrambi i genitori sono tenuti ad assicurare al medesimo, in proporzione alle proprie capacità economiche;
DISPONE che le eventuali spese straordinarie per il figlio concordate preventivamente, Per_1 saranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, con obbligo per il genitore anticipatario di documentarne l'effettivo sostenimento;
DÀ ATTO che al di fuori di quanto espressamente regolato nelle presenti condizioni, nessuna ulteriore pretesa economica, patrimoniale o risarcitoria residua tra i coniugi in dipendenza del rapporto matrimoniale e della cessazione della convivenza, dovendosi ritenere integralmente definite e regolate le reciproche posizioni;
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU IN AL TA Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.