Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 151/2023 avverso la sentenza n. 779/2022 emessa dal
Tribunale di Imperia in data 20/12/2022
Tra
, quale cessionaria del credito di , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Matteo Morini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo, Corso Garibaldi
97/4 -APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Marco Montalbani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- APPELLATA
- APPELLATO CONTUMACE Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del deposito dei documenti prodotti dalla in fase d'appello Controparte_3 rispettivamente sub 6 (datato 06.09.2018), sub 7 (datato 25.06.2020), sub 8 (datato 23.06.2020) e sub
9 (datato 23.06.2020), trattandosi di documenti di data antecedente rispetto alla data fissata per il deposito della Terza Memoria Istruttoria ex art. 183 c.p.c. (termine che era scaduto in data 08.11.2020) che potevano e dovevano, pertanto, essere depositati entro tale data;
dichiarare l'inammissibilità del deposito del documento prodotto dalla in fase d'appello Controparte_3 sub 10 (datato 29.10.2020) in quanto trattasi di documento contenente una richiesta formulata dalla
dichiarava di accettare di definire la vertenza così come suggerito da Codesto On.le Corte
[...]
d'Appello, a condizione che il pagamento del dovuto (netti € 1.704,23) avvenisse entro i successivi 20 giorni;
- che a detta missiva pec del 28.11.2023 era allegata la parcella pro forma di netti € 1.704,23 con indicato in calce il Codice IBAN del sottoscritto difensore, che avrebbe consentito alla
[...]
di effettuare il bonifico;
- che, entro i successivi venti giorni, nessun pagamento era stato CP_3 effettuato;
nel merito;
in relazione all'Appello Principale condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze
[...] professionali di primo grado, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze professionali relative alla presente fase di gravame, di cui il sottoscritto difensore chiede ugualmente la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
in relazione all'Appello Incidentale, respingere l'Appello Incidentale in quanto inammissibile e, comunque, infondato;
condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e delle competenze professionali per resistere all'Appello Incidentale, di cui il sottoscritto difensore chiede ugualmente la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
Salvis juribus”.
PER L'APPELLATA:
“Piaccia a codesta Corte d'Appello di Genova, previa ogni meglio vista pronuncia, anche di natura istruttoria:
1. In via principale, dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito l'impugnazione avversaria e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in punto spese legali e, comunque, accertare e dichiarare che nessun risarcimento ulteriore è dovuto da parte di Controparte_1 a favore dell'appellante e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto
[...] ed in diritto.
2. Accogliere i motivi di appello di cui in narrativa (paragrafo III 1), 2), 3) e conseguentemente procedere alla rideterminazione del credito liquidato dal Tribunale di Imperia in favore dell'attrice defalcando dai predetti importi le somme già corrisposte alla signora
[...]
da parte di e, per l'effetto, condannare la signora a corrispondere a Parte_2 CP_4 Parte_1
le somme versate in eccedenza in adempimento alla sentenza n. 772/2022 Controparte_1 del Tribunale di Imperia, maggiorate di interessi dalla data di ricezione a quella del saldo. 3.
Accogliere i motivi di appello di cui in narrativa (paragrafo III 1), 2), 3) e conseguentemente dichiarare incedibile il credito derivante dall'esecuzione dell'intervento chirurgico da parte della signora alla signora e per l'effetto procedere alla rideterminazione Parte_2 Parte_1 del credito defalcaldo dagli importi liquidati dal Tribunale di Imperia le somme relative al predetto dell'intervento chirurgico, condannando la signora a corrispondere a Parte_1 [...]
le somme versate in eccedenza in adempimento alla sentenza n. 772/2022 del Controparte_1
Tribunale di Imperia, maggiorate di interessi dalla data di ricezione a quella del saldo.
4. In ogni caso accogliere i motivi di appello di cui in narrativa (paragrafo III 1), 2), 3) e conseguentemente dichiarare l'impossibilità per la signora di vedersi riconoscere l'equivalente pecuniario Parte_2 dell'esecuzione dell'intervento chirurgico e per l'effetto procedere alla rideterminazione del credito defalcaldo dagli importi liquidati dal Tribunale di Imperia le somme relative al predetto dell'intervento chirurgico, condannando la signora a corrispondere a Parte_1 [...]
le somme versate in eccedenza in adempimento alla sentenza n. 772/2022 del Controparte_1 Tribunale di Imperia, maggiorate di interessi dalla data di ricezione a quella del saldo.
5. In subordine dichiarare l'avvenuta accettazione da parte di della proposta formulata dal Controparte_1 Collegio all'udienza del 28 novembre 2023 e per l'effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere stante perfezionamento delle intese.
6. Nel caso di mancata pronuncia rispetto a quanto domandato sub 5, ordinare al difensore avversario la restituzione delle somme versate dalla compagnia con disposizione di bonifico del 12 gennaio 2024 e, altresì dichiarare tenuto e condannare l'avv. Matteo Morini a rispondere personalmente a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
7. Con la condanna dell'attrice alla refusione delle competenze e delle spese di lite, oltre alla maggiorazione per spese generali ed oneri contributivi e fiscali, del presente secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
con atto di citazione, ritualmente notificato, premesso di essere stata Parte_2
coinvolta, in qualità di terza trasportata a bordo del motociclo di sua proprietà Yamaha XCENER tg
EF21372 condotto da ed assicurato con la , in Controparte_5 Controparte_1
un incidente, sulla strada SE Marsaglia di Sanremo, causato da che, a bordo Controparte_2
del ciclomotore KIMCO AGILITY tg X7T3VH, imprudentemente si spostava a sinistra urtando il ciclomotore che la trasportava e scaraventandola a terra unitamente al conducente dello stesso, dedotto di aver riportato danni, patrimoniali e non, osservato di aver notificato l'atto di citazione anche al civilmente responsabile ai soli fini d'integrazione del contraddittorio, evocava in giudizio
e, ex art. 141 CdA, la , in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, per sentirla dichiare tenuta, previa declaratoria della civile responsabilità di nella causazione del sinistro, al risarcimento in suo favore di Controparte_2
tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in dipendenza del sinistro da quantificare in corso di causa, con condanna alle spese e competenze professionali da distrarre a favore del difensore antistatario.
1.1) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, che, contestata l'applicabilità della tutela prevista dall'art. 141 CdA in quanto il motociclo antagonista era sprovvisto di copertura assicurativa, dedotta l'infondatezza dell'azione ex art. 141 CdA per la mancanza di responsabilità del conducente del motociclo assicurato su cui viaggiava l'attrice, contestata la quantificazione del danno asseritamente patito dalla parte attrice, instava per la declatoria di inammissibilità e infondatezza della domanda attrice, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
1.2) Nella contumacia del responsabile civile, ceduto il credito a assunta Parte_1 la prova orale (testimoni: e ), licenziata CTU sulla persona di Controparte_5 Testimone_1
la causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 27.09.2022 sulle Parte_2 conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.” (cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n' 799/2022 del 20.12.2022, con la quale il Tribunale di
Imperia così decideva: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della soma di euro 26.160,40, a titolo di danno non patrimoniale patito per causa Parte_1 del sinistro occorso a il 15.8.2018. Sulla sola somma di € 13.160,40, devalutata Parte_2 alla data dell'evento lesivo (15.08.2018) e quindi annualmente rivalutata, sono dovuti interessi al tasso legale sino alla data di pubblicazione della sentenza. Su tutte le somme liquidate a titolo di capitale, rivalutazione ed interessi sono dovuti ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di reale soddisfo. Sulla residua somma di € 13.000,00 sono dovuti interessi al tasso legale a far data dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di reale soddisfo. 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti 3) pone definitivamente a carico
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese della Controparte_1
CTU.”
Il Tribunale, sulla responsabilità del sinistro, riteneva doversi applicare l'art. 141 cda, previsto a tutela dei trasportati e riteneva infondata l'eccezione della inapplicabilità dell'art. 141 cda, proposta da , per la mancanza di responsabilità della conducente dello scooter assicurato, su cui si CP_1 trovava trasportata la danneggiata. Il Tribunale riteneva che l'esimente del caso fortuito, per l'inapplicabilità della norma, non potesse essere rinvenuta nella condotta di guida di uno dei due mezzi coinvolti. Il fortuito deve rinvenirsi in cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli, eventi previsti come fonte del favor nei confronti del trasportato, il quale rimane esonerato dal provare le concrete modalità del sinistro, limitandosi a provare il fatto storico (il sinistro stradale) ed il nesso di causalità con danno subito, anch'esso da provare.
Il Tribunale procedeva alla valutazione del danno subito dall'attrice sulla base della CTU esperita in corso di causa, sulla base delle tabelle milanesi: “3.3.1) Secondo l'ausiliario del giudice, dalla predetta lesione è dunque derivata alla danneggiata un'inabilità temporanea totale per giorni
3, un'inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 44, un'inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 100 e un'inabilità parziale al 25% per giorni 216, con postumi di rilevanza biologica permanente nella misura del 5%, oltre rimborso per spese mediche, sostenute e future, per complessivi € 14.504,00. – omissis - 3.3.4) Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, la somma dovuta all'attore, ammonta ad € € 6.648,60 (3 gg al 100% = € 142,47; 44 gg al 75%= € 1.567,17; gg 100 al 50% = 2.374,50; giorni 216 al 25% = € 2.564,46). Tenuto conto che al momento della causazione del danno aveva 46 anni, secondo le tabelle meneghine per il calcolo Parte_2
del danno biologico di lieve entità la somma dovuta a titolo di danno biologico permanente da lesione all'integrità psicofisica ammonta ad euro 5.007,76. Tenuto conto delle spese mediche per euro
14.504,04, a titolo di danno morale va liquidata la somma complessiva di euro 26.160,40.” (cfr sentenza), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione. Il Tribunale, infine, per le spese di lite, riteneva sussistere “un dibattito giurisprudenziale in corso sull'articolo 141 del codice delle assicurazioni e sulla possibilità di ritenere caso fortuito la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista nella causazione del sinistro, idonea, ai sensi del 1° comma della norma, a rendere inapplicabile la procedura di indennizzo diretto” per cui disponeva la compensazione integrale delle spese di causa. Quelle di CTU venivano poste a carico di CP_3
[...]
Con atto di citazione 10.02.2023, proponeva appello al fine di ottenere la Parte_1
riforma della sentenza gravata, lamentando il seguente motivo: - errore in fatto ed in diritto per aver proceduto all'integrale compensazione delle spese di causa in mancanza di soccombenza reciproca ma a seguito di un'eccezione del tutto infondata proposta da sulla inapplicabilità Controparte_3 dell'art. 141 cda. Chiedeva l'accoglimento del motivo e la riforma della sentenza gravata con condanna alle spese di lite del primo grado. Vinte le spese anche del grado di appello con condanna al pagamento a favore del procuratore antistatario per entrambi i due gradi.
Con comparsa di costituzione 11.5.2023 si costituiva in giudizio che Controparte_3 contestava l'infondatezza del motivo di appello e ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese del grado. Proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per non aver detratto dal risarcimento finale, l'importo versato da all'appellante a titolo di danno biologico;
CP_4
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto efficace la cessione del credito del danno non patrimoniale;
- errore in fatto ed in diritto per aver liquidato la somma futura di € 13.000,00 corrispondente al valore economico di un intervento chirurgico che la cessionaria non aveva il potere di decidere di eseguire oppure di ottenerne il valore corrispondente. Chiedeva il rigetto dell'appello e l'accoglimento dei motivi incidentali, con il favore delle spese del grado.
Con ordinanza 7.6.2023 la Corte dichiarava la contumacia di e ordinava la Controparte_2 notifica dell'appello incidentale al medesimo.
Con successiva ordinanza 27.9.2023, la Corte formulava la seguente proposta conciliativa: “- eliminazione dal quantum di condanna in favore dell'appellante della somma versata Parte_1
da a titolo di danno biologico (euro 4.673,79), ferme le restanti statuizioni del Tribunale in CP_4 ordine alle voci di danno riconosciute e alle spese di CTU;
-pagamento da parte di in Controparte_3 favore dell'appellante di un contributo spese di lite per il giudizio di primo grado, pari a euro
2.500,00, oltre spese vive, nonché di un contributo per la fase di appello di euro 1.000,00.”
Con ordinanza 15.11.2023, la Corte, viste le note delle parti contenenti l'accettazione della proposta ma con interpretazioni diverse, disponeva la comparizione in presenza delle stesse all'udienza del 28.11.2023. A tale udienza la Corte specificava che “la proposta di cui all'ordinanza del 23.09.2023 ha da intendersi come comprensiva degli oneri di legge sui compensi professionale del difensore e viene integrata con l'aggiunta del contributo spese per la fase di appello”. Il procuratore di chiedeva un termine per riferire alla cliente sulla precisazione della Controparte_3 proposta e la Corte rinviava per la verifica all'udienza del 16.1.2024.
Nelle more del rinvio, con pec 28.11.2023, l'Avv. Morini confermava la proposta di definizione mediante il pagamento ulteriore della somma di € 2.023,13 (detratta la ritenuta d'acconto netti € 1.704,23), confermando la propria interpretazione della proposta conciliativa della Corte ed intimando il pagamento entro e non oltre 20 giorni dalla data della pec, in difetto del pagamento nel termine indicato, tale proposta doveva ritenersi revocata, con deposito delle note di trattazione scritta.
Con il deposito delle note scritte 19.12.2023, in sostituzione dell'udienza di verifica del
16.1.2024, parte appellante depositava copia della pec 28.11.2023 e, dichiarando di non avere ricevuto il pagamento nel termine da lui indicato come essenziale, revocava l'accettazione della proposta e chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il deposito delle note scritte 15.1.2024, parte appellata produceva copia del CP_1 bonifico di € 1.704,23, effettuato in favore dell'Avv. Matteo Morini in data 12.1.2024, e sosteneva l'esecuzione della proposta conciliativa nelle more del termine di verifica disposto dalla Corte con la fissazione dell'udienza del 16.1.2024, termine non modificabile unilateralmente dalle parti, come preteso dall'appellante. Chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza, tenuta in forma cartolare, del 18.6.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e, concessi i termini di legge per conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è fondato mentre l'appello incidentale è solo parzialmente fondato.
La Corte preliminarmente rileva il mancato perfezionamento della proposta transattiva formulata ex officio. Infatti, nonostante il rinvio del 28/11/2023 all'udienza del 16.1.2024, per la valutazione delle specifiche richieste da parte del procuratore di la revoca espressa dell'accettazione da Controparte_6 parte del procuratore dell'appellante, depositata mediante nota scritta del 19/12/2023, è avvenuta indipendentemente e, comunque, prima del pagamento della somma di € 1.704,23 con bonifico del
12.01.2024, da parte di , e in ogni caso prima dell'accettazione con le note del 14/1/2024. La CP_1 revoca dell'accettazione della proposta prima del pagamento che avrebbe rappresentato l'accettazione dell'assicurazione, e in ogni caso dell'accettazione del 14/1/2024 da parte della Compagnia, impedisce il raggiungimento dell'accordo transattivo con necessità di decidere il merito della causa.
È fondato il motivo di appello sull'errata compensazione delle spese di lite del primo grado.
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di lite per la presenza di un “dibattito giurisprudenziale in corso sull'articolo 141 del codice delle assicurazioni” sulle ipotesi di esclusione dell'applicazione per caso fortuito, peraltro risolto in senso favorevole alla tutela del trasportato anche dallo stesso Tribunale.
L'art. 92 c.p.c., nella sua versione originaria (ante sentenza Corte Cost. 77/18 per la precisione), consentiva la compensazione delle spese di lite, in presenza di una parte integralmente soccombente, come nella specie, solo nel caso: a) di assoluta novità della questione trattata;
b) di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Peraltro, la Corte Costituzionale (sent. 77/18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2°, c.p.c., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, di disporre la compensazione delle spese di lite, in tutto o in parte, allorquando vengano alla luce nel caso concreto ''altre gravi ed eccezionali ragioni''.
Secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi di compensazione delle spese di lite diverse dalla soccombenza reciproca (mutamento di giurisprudenza e novità assoluta della questione) sono legate da una comune ratio. In entrambe le ipotesi tipizzate dal legislatore, vi è il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima. In entrambi i casi, quindi, vi è, in sostanza, una alterazione dei termini originari della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
In altri termini, ciò che accomuna le ipotesi di compensazione delle spese di lite è l'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte, che abbia confidato in una ragionevole chance di successo, frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili.
La presenza di un dibattito giurisprudenziale non rappresenta una delle ipotesi previste dell'articolo
92, secondo comma, c.p.c., (“assoluta novità della questione trattata” o “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”), né può assurgere ad una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, come sopra individuabili e desumibili dalla sentenza Corte Costituzionale n° 77 del 19/04/2018, per la compensazione delle spese di lite, non avendo l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 141 cda per mancanza di responsabilità del trasportante chance di accoglimento sovvertibili da circostanze inaspettate, ma risultando ben prevedibile il rigetto.
Sul punto è poi intervenuta la Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061, che ha statuito che vi può essere soccombenza reciproca e, quindi, condanna alle spese di lite nel caso di più domande proposte accolte solo in parte e non anche in caso di unica domanda proposta, accolta solo parzialmente, dettando il principio che “preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”.
Ai fini della determinazione del regime delle spese di lite, la Corte ritiene necessario esaminare anche i motivi di appello incidentale.
È fondato il primo motivo di appello sulla omessa detrazione dell'importo di € 4.673,79 corrisposto dall'assicurazione all' quale pagamento del danno biologico pari al 5%. CP_1 CP_4
Costituisce principio consolidato che, se l ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di CP_4
indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass.
n. 26117 del 2021). Tale principio è dettato al fine di evitare una duplicazione di pagamenti dello stesso danno.
Nella comparsa di costituzione e risposta 11.2.2020, ha eccepito specificamente a pag. Controparte_3
5 punto V, il pagamento a favore di della somma di € 4.673,79, a titolo di danno biologico CP_4 indicato nel 5% e specificato nella lettera 3.12.2019 dell'Ente di sociale prodotta al doc. CP_7
n' 3 dello stesso atto di costituzione.
Nessuna contestazione né generica né specifica è stata avanzata da parte attrice nella memoria prima ex art. 183 VI c cpc del 9.9.2020, sia sull'importo indicato nel documento sia sull'eventuale pagamento effettivo da parte dell'assicurazione della somma, con la conseguenza del formarsi della prova ex art. 115 c.p.c. per la mancata contestazione. Nella sentenza gravata, nessun riferimento è stato fatto alla detrazione di detto importo nella determinazione del danno biologico, con conseguente duplicazione del risarcimento, limitatamente a detto somma.
In accoglimento del motivo di appello incidentale, la Corte riduce l'importo complessivo del danno non patrimoniale da € 26.160,40 ad € 21.486,61, con la rivalutazione monetaria ed interessi di Legge come al punto 3.4.2 sentenza gravata, sulla somma rideterminata di € 8.486,61 e di € 13.000,00, rimasta invariata.
È infondato il motivo di appello sulla non cedibilità del credito derivante dall'esecuzione dell'intervento chirurgico di mastectomia da parte della danneggiata alla figlia, in Parte_2
quanto rientrante nelle voci del risarcimento del danno conseguente all'illecito. Sul punto, infatti,
l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. . 4300 del 14/02/2019 ha statuito il principio che “Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, così come risulta trasmissibile
"iure hereditatis", può anche formare oggetto di cessione per atto "inter vivos", non presentando carattere strettamente personale”.
È infondato, infine, anche il terzo motivo di appello incidentale sull'errata liquidazione della spesa per un intervento chirurgico di € 13.000,00, piuttosto che la liquidazione della maggior valutazione del danno biologico permanente del 9%, scelta che – nell'assunto della parte appellante incidentale - avrebbe dovuto effettuare il cedente, ormai estraneo al giudizio.
La liquidazione dell'importo di € 13.000,00, quantificato dal CTU per due interventi di chirurgia plastica, non contestato e, anzi, condiviso con entrambi i consulenti di parte, rappresenta l'alternativa che, delle due prospettate, è quella diretta alla restitutio ad integrum del quadro morboso al seno mediante il ripristino del posizionamento delle protesi mammarie. Tale scelta deve ritenersi quella preferibile al fine del risarcimento il più possibile conforme a quello in forma specifica, previsto a seguito dell'evento danno.
A seguito dell'accoglimento del motivo di appello incidentale, che ha determinato la riduzione dell'unica domanda di risarcimento proposta da , cessionaria del danno subito dalla Parte_1
madre , vi è stata una ulteriore riduzione della domanda di risarcimento dei danni, ma Parte_2
non soccombenza reciproca. Alla soccombenza segue la condanna della alla refusione Controparte_3
delle spese di lite del primo e del secondo grado (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
Le spese di entrambi i gradi vengono distratte in favore del difensore dell'appellante , Parte_1
dichiaratosi antistatario, e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum (5.201/26.000), tenuto conto della non complessità della questione e con esclusione in appello della fase trattazione/istruzione: - 1 grado: Fase di studio: € 700,00; Fase introduttiva: € 500,00; Fase istruttoria: € 1.100,00; Fase decisionale: € 1.200,00 = compensi €
3.500,00; - 2 grado: Fase di studio: € 700,00; Fase introduttiva: € 600,00; Fase decisionale: € 1.100,00
- € 2.400,00.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 779/2022 emessa dal Tribunale di
Imperia in data 20/12/2022 così decide:
1. In accoglimento dell'appello principale ed in limitato accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma che riduce in quella di € 21.486,61, con Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi di Legge come al punto 3.4.2 della sentenza gravata, sulla somma rideterminata di € 8.486,61 e di quella € 13.000,00, rimasta invariata;
2. Condanna alla refusione delle spese dei due gradi in favore del Controparte_1 difensore dell'appellante , dichiaratosi antistatario, che liquida, per il primo grado, in Parte_1
€ 3.500,00 per compensi, oltre alle spese generali ed accessori di legge e, per il secondo grado in €
2.400,00 per compensi, oltre alle spese generali ed accessori di legge;
3. Conferma nel resto la sentenza gravata.
Genova, 27 dicembre 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino