Sentenza 27 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/2002, n. 16824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16824 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA zione Lavoro1 6 8 24 7 02 In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazion Oggetto: Lavoro. composta dai seguenti R.G.n. 10869/2000 dr. Guglielmo Sciarelli Presidente 12692/2000 Crom. 39382 Consigliere dr. Giovanni Prestipino Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Ud. 26.09.2002 Consigliere dr. Attilio Celentano Consigliere dr. Pasquale Picone ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso (10869/2000) proposto da: Право ES UI, residente in [...], via della Torre n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pica, giusta procura speciale a margine del ricorso, eletti- vamente domiciliato in Roma c/o studio avv. Anna Molle in via Properzio n. 27, ricorrente principale;
CONTRO
NI CA res. AL, NI ET res. AL e NI AR res. BI ed elet- tivamente domiciliate in Roma alla via della Giuliana n. 63 (studio avv. Giuseppe Piorino) presso l'avv. Giuseppe Perica, che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, 3654 1.- controricorrenti;
NONCHE' sul ricorso (12692/2000) proposto da: NI CA, NI ET e NI AR, residenti, elettivamente domiciliate e rappresentate e difese come sopra, ricorrenti incidentali;
B
CONTRO
ES UI, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,. intimato e ricorrente principale%; per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Velletri in data 15 marzo - 22 maggio 1999, n. 624/1999, n. 1859/1998 found R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 26 settembre 2002; udito l'avv. Giuseppe Perica per le NI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. IM LI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso in- cidentale. 2. 1 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 10 ottobre 1991 il signor UI ES conveniva dinanzi al Pretore di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, il signor NT Pel- legrini, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di lire 57.963.849, oltre interessi e rivalu- tazione, a titolo di emolumenti (differenze retributive, compenso per lavoro straordinario ed indennità sostitutiva delle ferie) da lui maturati nel periodo 3 novembre 1975 - M 17 luglio 1989, durante il quale aveva lavorato alle dipen- denze del NI, in qualità di autista. Il ricorso era notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi del convenuto, deceduto, presso l'ultimo domicilio. Dei successori si costituiva unicamente RA EN, moglie del defunto, eccependo il proprio difetto di legittima- zione passiva, per non aver ella accettato l'eredità del mari- to, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, di cui assumeva l'infondatezza, avendo il ES percepito per l'in- tero gli emolumenti a lui spettanti. La causa era istruita con l'espletamento di prove testimoniali articolate da entrambe le parti, nonchè con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, volta a quantificare gli eventuali crediti del ricorrente. All'udienza in data 1° dicembre 1995 il procuratore della convenu- ta costituita ne dichiarava l'intervenuto decesso, talchè veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. 3 Riassumeva la lite il ES, con ricorso del 20 febbraio 1996, nei confronti di CA, ET e AR NI, che restavano contumaci. -Con sentenza del 13 febbraio 26 giugno 1998 il Pretore ac- coglieva la domanda del ES, condannando le parti conve- nute, quali eredi del defunto NT NI, al pagamento, in favore di NT ES, di complessive lire 70.000.000, oltre interessi di legge. Proponevano appello innanzi al Tribunale di Velletri le soccom- benti, con ricorso depositato il 22 luglio 1998, e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, chiedendo previa sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata - dichiararsi la nullità, od inesistenza, del ricorso introduttivo, e la nul- lità dell'intero giudizio. In via subordinata, chiedevano il rigetto della domanda del Te- deschi, perchè infondata o, comunque, per intervenuta prescrizio- nel del diritto. In ordine alla censura mossa in rito, rilevavano le appellanti che irritualmente la notificazione del ricorso introduttivo in- nanzi al Pretore era stata effettuata collettivamente ed imperso- nalmente al defunto presso il suo ultimo domicilio, ex art. 303 c.p.c., alla stregua di un ricorso in riassunzione, laddove il resistente era defunto in data 18 agosto 1991, ossia in epoca anteriore allo stesso deposito del ricorso introduttivo - 4 (10 ottobre 1991), di tal che gli eredi avrebbero dovuto ricevere personalmente la notificazione del ricorso, secondo le norme generali in materia di notificazione di cui agli artt. 137 ss. c.p.c. Aggiungevano che la stessa riassunzione del processo, dopo il decesso dell'unica convenuta costituita, RA Bene- detti, era stata irritualmente effettuata nei confronti di essi appellanti, che pure non avevano accettato l'eredità della defunta madre;
che non erano stati assegnati i termini minimi di comparizione di cui all'art. 415 c.p.c.%;B che la notificazione era avvenuta oltre il termine semestrale per ET e AR NI, donde l'intervenuta estinzione del giudizio;
che la notificazione nei confronti di ET NI doveva ri- tenersi inesistente, in quanto effettuata presso un indirizzo errato, in Roma, in epoca nella quale la stessa era residente in [...]. Con ordinanza pronunziata all'udienza del 19 ottobre 1998 il Tribunale disponeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. trie Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame, di cui assumeva l'infondatezza. Asseriva la ritualità della notificazione del ricorso introdutti- vo ai sensi dell'art. 303 c.p.c., giustificata dalla circostanza che, al momento del deposito del ricorso, non era a lui nota la circostanza dell'intervenuto decesso del NI. --5.- Aggiungeva che la convenuta costituita, signora EN la quale non aveva dato prova del suo difetto di legittimazione passiva, mediante tempestiva produzione della rinunzia all'ere dità del marito- nulla aveva eccepito in ordine ai vizi in argo- mento, nè essi erano stati rilevati d'ufficio dal Pretore. Quinto alla riassunzione del giudizio dopo il decesso della Bene- detti, argomentava che la detta riassunzione era stata in realtà effettuata nei confronti degli eredi dello stesso NI Anto- nio, come rilevato dal primo giudice. Chiedeva dunque la reiezione dell'appello. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, previo deposito di note, con sentenza del 15 marzo - 22 maggio 1999 il Tribunale di Velletri, in accoglimento dell'appello delle NI, dichia- rava la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e della sen- tenza impugnata, e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Osservava il Tribunale che priorità logica rivestiva la questione afferente la dedotta invalida instaurazione del rapporto processua- le, per essere stato il ricorso depositato, allorquando il conve nuto NI era già defunto, e la notificazione effettuata, alla stregua di una riassunzione, collettivamente ed impersonalmen- te agli eredi, nell'ultimo domicilio. La circostanza del decesso ante causam del resistente emergeva dalla certificazione anagrafica, che attestava che il NI era deceduto in AL il 18 agosto 1991, laddove il deposito - 6 - del ricorso introduttivo era intervenuto soltanto in data 10 ottobre 1991. L'inesistenza al momento della proposizione della domanda del soggetto passivo del rapporto processuale determinava l'assoluta impossibilità dell'instaurazione di tale rapporto e la radicale nullità dell'atto introduttivo della lite, a nulla rilevando la notificazione nei confronti degli eredi del resistente, pur se effettuata con le forme ordinarie degli artt. 137 ss. c.p.c. A nulla rilevava che il ricorrente avesse avuto conoscenza del decesso della controparte soltanto dopo il deposito del ricorso. Andava dunque dichiarata la nullità del ricorso e dell'intero рие giudizio. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 15 maggio 2000, il ES ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con atto notificato il 19 giugno 2000 Le intimate NI hanno resistito con controricorso, ed hanno altresì proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 303, II comma c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.C., il ricorrente principale deduce che il rapporto processua- le con la controparte legittimata si è instaurato, perchè l'instau- razione del contraddittorio non avviene con il deposito del ricorso, -7- ma con la sua notificazione. Essendo il decesso del NI avvenuto entro l'anno, il ES provvedeva a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 303, II comma c.p.c., forma di noti- ficazione agevolata agli eredi della parte defunta, sulla base della presunzione, che per il periodo di un anno dalla mort , gli eredi stessi facciano capo all'ultimo domicilio del de cuius per tutte le questioni inerenti la successione. A seguito di detta notifica si costituiva in giudizio la signora EN RA che nulla eccepiva in merito ad una presunta inesisten- za/nullità del ricorso introduttivo del giudizio, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, senza però comprovarlo con idonea documentazione (nell'atto di appello si legge che la EN avrebbe formalizzato la rinuncia con atto del 10.1.1995, cioè quando l'istruttoria della causa era già ter- minata). Successivamente all'udienza del 1.12.1995 veniva dichiara- ta la morte della EN ed il ricorso veniva notificato agli eredi di NI NT. Con il secondo motivo il ES richiama gli ulteriori punti dell'insorta controversia, riportandosi - in merito alle ulteriori eccezioni sollevate da controparte a quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta anche per quanto concerne il merito. Com l'unico motivo le ricorrenti incidentali chiedono la pronunzia di inesistenza degli atti, ravvisata dal Tribunale in motivazione, laddove peraltro nel dispositivo è stata dichiarata la nullità. 8 Osserva la Corte che i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso princi- pale per difetto di procura speciale, sollevata con il controricorso, per genericità della procura, per conferimento al difensore di poteri più ampi di quelli spendibili in sede di legittimità, per la mancanza della data e di espresso ri- ferimento al giudizio di legittimità, si osserva che la do- glianza è infondata. Invero, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. da ultimo Cass. 19 aprile 2002 n. 5722), quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità (anche con riferimento all'epoca del rilascio della procura) resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando di- rettamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima. Quanto al ricorso principale, si osserva poi che esso è infondato. Come dedotto in narrativa, il Tribunale ha rilevato che il NI, destinatario del ricorso, era deceduto prima del deposito del ricorso stesso. Ha ritenuto pertanto che l'inesi- stenza al momento della proposizione della domanda del soggetto passivo del rapporto processuale determinava l'assoluta impossi- bilità dell'instaurazione di tale rapporto e la radicale nullità dell'atto introduttivo della lite, a nulla rilevando la notifi- - 9 - cazione del ricorso nei confronti degli eredi dell'intimato, pur se effettuata con le forme ordinarie degli artt. 137 ss. c.p.c. (peraltro nella specie non avvenuta, essendo stato il ricorso notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi del convenuto, deceduto, presso l'ultimo domicilio;
(v. sul punto pag. 3 sent.). La Corte ritiene di condividere tale orientamento, anche sulla base della più recente giurisprudenza della Corte stessa. E' stato infatti osservato che in campo processuale per Cass. introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una рушив 18 settembre 2001 n. 11688 la notificazione della citazione persona già deceduta deve considerarsi giuridicamente inesistente e rispetto ad essa non può trovare acplicazione il principio per cui invece si considera validamente effettuata la notificazione alla parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza, qualora la controparte abbia ignorato senza sua colpa il decesso, poichè esso trova giustificazione solo in ambito endoprocessuale, essendo ispirato al fine di contemperare e coordinare nella fase succes- - siva all'emanazione della sentenza che conclude la fase processuale per cui la costituzione spiega effetto il sistema dell'automatica - operatività degli eventi interruttivi, concernenti la parte costi- tuita a mezzo di difensore, con la garanzia costituzionale del di- ritto di difesa di detta controparte, la quale esclude che quegli eventi possano pregiudicare la parte incolpevolmente ignara. E' stato altresì osservato che, secondo la stessa decisione, -- 10 - poichè la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1 c.c.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, de- nunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti decedu- to al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacchè tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del noti ficando al momento della notificazione, quest'ultima debba aAchil sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacchè, mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo, il contraddittorio non era integrabile. Alla stregua di dette considerazioni deve ritenersi che il ricorso proposto contro una parte deceduta era giuridicamente inesistente, - indipendentemente e che la notificazione del ricorso agli eredi dalle modalità della notificazione non abbia comportato il venir meno di detta inesistenza, con conseguente inesistenza giuridica della sentenza pretorile, pronunciata nei confronti degli eredi della parte deceduta. - 11 E' inammissibile la censura con la quale il ricorrente ripropone questioni non decise dal Tribunale. E' inammissibile poi il ricorso incidentale, non essendo stato prospettato un effettivo interesse della parte alla pronunzia dell'inesistenza, anzichè della nullità del ricorso introduttivo del giudizio e della sentenza pretorile nel dispositivo della sentenza. Stante la reciproca soccombenza, si compensano le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 settembre 2002. Il Presidente (dr. Guglielmo Scj(22% ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA и ви DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 OELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) IL CANCELLIERE Depositato i Cancellería 27 NOV. 2002 E oggi, R P IL CANCELLIEBE - 12.