Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1244/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11.02.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1244/2025, promosso da
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
106 ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Del Giudice e con domicilio C.F._1 eletto presso il suo studio in Andria alla Via Carducci n.22/b, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello.
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente al Vico Valsugana n.3 Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Casamassima e con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio in Canosa alla Via Goldoni n.12, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata in grado di appello.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente pagina 1 di 5
All'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
Con sentenza n. 1197/2024, pubblicata il 17.07.2024, emessa dal Tribunale di Trani all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 5810/2020, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e e la stessa veniva addebitata a quest'ultimo. Controparte_1 Parte_1
Inoltre, veniva rigettata la domanda di assegnazione dell'abitazione familiare proposta dalla donna e quella di addebito formulata dal marito, il quale veniva onerato del versamento di un assegno di mantenimento muliebre di €.300 mensili, con decorrenza dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
(23.03.2021) e da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT.
Infine, il veniva condannato al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate Parte_1 nella misura di €.2.539,00 per onorario, oltre maggiorazione al 15%, IVA e CAP come per legge, se dovute, disponendo che tali importi fossero rimborsati in favore dello Stato stante l'avvenuta ammissione della al beneficio del gratuito patrocinio. CP_1
Con atto di citazione del 25.09.2024, iscritto a ruolo innanzi la Corte in data 03.10.2024 con il n. di R.G.
1244/2024, il IG. proponeva appello avverso detta sentenza, ritenuta ingiusta Parte_1 atteso che il Tribunale di Trani non aveva ben ponderato i reciproci agiti dei coniugi con la conseguenza che, anche in violazione della ripartizione dell'onus probandi, aveva disatteso la sua domanda di addebito alla consorte della crisi coniugale.
Si doleva altresì dell'assegno di mantenimento di cui era stato gravato, i cui presupposti erano da ritenersi insussistenti, nonché della disposta soccombenza in punto di spese di lite, a suo dire da ritenersi del pari ingiusta.
A motivo di tanto concludeva affinché la Corte, in riforma della sentenza impugnata, volesse dichiarare l'addebito della separazione in capo alla IG.ra elidere l'assegno di mantenimento Controparte_1 muliebre, giacché la donna non aveva fornito prova del suo stato di bisogno e dichiarare la sentenza sul punto viziata da ultrapetizione;
il tutto, con vittoria delle spese per i due gradi del procedimento.
La IG.ra si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata il 18.11.2024 e, in Controparte_1 primo luogo, eccepiva la tardività della proposta impugnazione, da dichiararsi in ogni caso infondata anche nel merito giacché il Tribunale di Trani aveva correttamente addebitato la separazione al Parte_1
i cui agiti erano scaturigine della irreversibilità della crisi di coppia e dell'intollerabilità della protrazione della convivenza, facendo buon governo anche delle norme di cui agli artt. 156 e 91 c.p.c. ai fini pagina 2 di 5 dell'accoglimento delle ulteriori domande ivi esaminate.
Concludeva perciò affinché la Corte volesse dichiarare la tardività dell'impugnazione, ovvero, nel merito,
l'infondatezza delle doglianze dell'appellante, da condannarsi al pagamento anche delle spese per questo grado del giudizio, parimenti da rimborsarsi in favore dello Stato.
L'udienza dell'11.02.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché le parti provvedevano a depositare le loro note di trattazione ex art. 127 ter con cui articolavano le loro rispettive conclusioni.
Infine, con nota del 10.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari comunicava alla Corte di non formulare alcun parere in merito all'appello, in mancanza di figli minori e di ulteriori questioni controverse aventi carattere pubblicistico.
E, all'esito della camera di consiglio tenutasi in detta udienza, il procedimento veniva riservato per la decisione.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati i principali eventi che si sono susseguiti in questo grado del procedimento, in via preliminare devesi dichiarare l'inammissibilità dell'appello atteso che lo stesso è stato proposto tardivamente.
Ed invero, i termini per impugnare sono di trenta giorni ove la sentenza sia stata notificato su iniziativa della parte al procuratore costituto in primo grado ovvero, in mancanza di notifica, l'appello deve essere proposto entro sei mesi decorrenti dalla comunicazione di tale provvedimento a cura della cancelleria.
Nel rito camerale di famiglia, peraltro, l'impugnazione deve essere effettuata con il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di Appello, nel rispetto dei ridetti termini, atteso che solo con l'espletamento di tale adempimento si ha cognizione dell'interposizione del gravame avverso la sentenza di primo grado.
Ove poi l'impugnazione dovesse essere erroneamente eseguita mediante notifica di un atto di citazione e non già con il deposito del ricorso, in applicazione del principio di conservazione degli atti il gravame è da ritenersi comunque validamente proposto ove l'iscrizione a ruolo della causa sia avvenuta entro e non oltre i suddetti termini (Così, Cass., Civ. Sez, III Sentenza n. 08.02.2013 n. 1228, Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza n. 19754 del 17.07.2024, Corte di Appello di Bologna, Sez. I, n. 3077 del 17.10.2011).
Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata notificata dall'Avv. Domenico Casamassima al procuratore dell'appellante in data 28.08.2024, così come emerge dall'atto depositato dallo stesso all'atto dell'avvenuta iscrizione a ruolo del secondo grado del giudizio e dalle sue stesse Parte_1 deduzioni sul punto.
L'appellante, in data 25.09.2024, ha poi notificato al procuratore della IG.ra l'atto di citazione in CP_1 appello, così come emerge dai files in formato .eml depositati da costei in uno alla di lei comparsa di pagina 3 di 5 costituzione e risposta.
Conseguentemente, in ossequio ai principi innanzi evidenziati e tenuto conto della sospensione dei termini per i residui giorni di agosto 2024, il avrebbe dovuto iscrivere a ruolo il gravame entro e non Parte_1 oltre il 30.09.2024. con la conseguenza che, stante l'espletamento di tale adempimento alla data del
03.10.2024, i termini per impugnare erano ormai perenti.
L'appello è dunque da dichiararsi inammissibile perché proposto tardivamente e, in ragione di tanto, il
IG. deve essere condannato al pagamento delle spese da rifondersi in favore Parte_1 dell'appellata, che si liquidano in €.
2.055 per onorario, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA ed i CAP come per legge (se dovuti), da rifondersi in favore dello Stato in ragione dell'intervenuta ammissione della al beneficio del gratuito patrocinio. Controparte_1
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1244/2024, promosso da Parte_1 nei confronti di , così provvede.
[...] Controparte_1
1) Dichiara l'appello inammissibile perché tardivamente proposto.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese da rifondersi in favore Parte_1 dell'appellata, che si liquidano in €.
2.055 per onorario, a cui dovranno aggiungersi il rimborso spese forfettarie al 15%, l'IVA ed i CAP come per legge (se dovuti), da rifondersi in favore dello Stato in ragione dell'intervenuta ammissione della al beneficio del gratuito patrocinio. Controparte_1
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di , in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della
L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13.02.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
pagina 4 di 5 Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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