Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 51, 16, 48, 16, 49, 16, 49 e 15 degli accordi stessi.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 51, 16, 48, 16, 49, 16, 49 e 15 degli accordi stessi.