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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 14/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE relatore;
Dott. Riccardo Dies - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 272 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 15/04/2024 da:
(c.f. ), 24/10/1973 MACEDONIA, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce/a margine all'atto di citazione, dall'Avv. GUIZZARDI SAMANTHA e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Corso Rosmini, 63 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE contro
AN (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
27/05/1980 POLONIA;
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: “ come da ricorso punti 1 e 4 ”
Parte resistente: --
Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso “
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 15/04/2024 il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la resistente in Riva del Garda il 10.3.2008,
1 deducendo: che dal matrimonio era nato in data [...] il figlio (divenuto Per_1
maggiorenne nelle more del giudizio); che in data 6.1.2014 il Tribunale di Rovereto aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e che da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
1.1. Il ricorrente, oltre allo scioglimento del matrimonio, ha domandato di poter beneficiare in via esclusiva degli assegni familiari, dell'assegno regionale al nucleo familiare, dell'assegno unico, delle detrazioni fiscali e di ogni agevolazione o emolumento a favore dei figli.
2. Nonostante la ritualità della notifica la resistente non si è costituita (ne va quindi dichiarata la contumacia), è comparsa però in udienza, dando atto che la convivenza con il coniuge non era più ripresa e di aderire alla richiesta del ricorrente di beneficiare degli assegni e delle detrazioni fiscali per i figli.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970.
3.1. In particolare, la domanda di scioglimento del matrimonio civile avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della Legge dell'01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della Legge del
06.03.1987 n. 74 e dalla Legge n. 55 del 2015.
3.1.1. Il termine annuale dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto nel procedimento contenzioso per separazione dei coniugi, conclusosi con sentenza del 6.11.2014, è ampiamente spirato, e la convenuta comparsa in udienza ha dato atto che non vi è stata ripresa della convivenza.
4. Può trovare accoglimento la richiesta dell'attore di beneficiare degli assegni e delle detrazioni, posto che risulta dagli atti che il figlio ora maggiorenne vive con il padre, presso il quale era stato collocato con la sentenza di separazione.
5. Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della mancata costituzione di parte resistente, della sua personale comparizione all'udienza con sostanziale adesione alle domande, sussistono i presupposti per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentito il procuratore dell'unica parte costituita ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Riva del Garda (TN) il 10.3.2008; Parte_2
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Il signor beneficerà in via esclusiva degli assegni familiari, assegno Pt_1
regionale al nucleo familiare, assegno unico, detrazioni per i familiari, e ogni di altra agevolazione o emolumento a favore dei figli.
4. Spese compensate.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
Il giudice relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE relatore;
Dott. Riccardo Dies - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 272 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 15/04/2024 da:
(c.f. ), 24/10/1973 MACEDONIA, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce/a margine all'atto di citazione, dall'Avv. GUIZZARDI SAMANTHA e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Corso Rosmini, 63 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE contro
AN (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
27/05/1980 POLONIA;
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: “ come da ricorso punti 1 e 4 ”
Parte resistente: --
Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso “
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 15/04/2024 il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la resistente in Riva del Garda il 10.3.2008,
1 deducendo: che dal matrimonio era nato in data [...] il figlio (divenuto Per_1
maggiorenne nelle more del giudizio); che in data 6.1.2014 il Tribunale di Rovereto aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e che da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
1.1. Il ricorrente, oltre allo scioglimento del matrimonio, ha domandato di poter beneficiare in via esclusiva degli assegni familiari, dell'assegno regionale al nucleo familiare, dell'assegno unico, delle detrazioni fiscali e di ogni agevolazione o emolumento a favore dei figli.
2. Nonostante la ritualità della notifica la resistente non si è costituita (ne va quindi dichiarata la contumacia), è comparsa però in udienza, dando atto che la convivenza con il coniuge non era più ripresa e di aderire alla richiesta del ricorrente di beneficiare degli assegni e delle detrazioni fiscali per i figli.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970.
3.1. In particolare, la domanda di scioglimento del matrimonio civile avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della Legge dell'01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della Legge del
06.03.1987 n. 74 e dalla Legge n. 55 del 2015.
3.1.1. Il termine annuale dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto nel procedimento contenzioso per separazione dei coniugi, conclusosi con sentenza del 6.11.2014, è ampiamente spirato, e la convenuta comparsa in udienza ha dato atto che non vi è stata ripresa della convivenza.
4. Può trovare accoglimento la richiesta dell'attore di beneficiare degli assegni e delle detrazioni, posto che risulta dagli atti che il figlio ora maggiorenne vive con il padre, presso il quale era stato collocato con la sentenza di separazione.
5. Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della mancata costituzione di parte resistente, della sua personale comparizione all'udienza con sostanziale adesione alle domande, sussistono i presupposti per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentito il procuratore dell'unica parte costituita ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Riva del Garda (TN) il 10.3.2008; Parte_2
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Il signor beneficerà in via esclusiva degli assegni familiari, assegno Pt_1
regionale al nucleo familiare, assegno unico, detrazioni per i familiari, e ogni di altra agevolazione o emolumento a favore dei figli.
4. Spese compensate.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
Il giudice relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni
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