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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 236/2020 discussa con note di trattazione scritta vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
RUSSO PIETRO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e Controparte_1 difeso/a dall'avv. PALMIERI SABRINA
E
, contumace;
Controparte_2
Convenuti
Oggetto: impugnazione cartelle di pagamento.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in cancelleria in data 19/02/2020, il sig. convenendo Parte_1
in giudizio , ha proposto opposizione avverso le Controparte_3
seguenti cartelle di pagamento: n. 03420180017675516000, a mezzo della quale è stato lui ingiunto il pagamento della somma di euro 1.827,13 e la n. 03420180011952776000, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 39.275,42; entrambe emesse in ragione del mancato pagamento di sanzioni pecuniarie comminate dalla in ragione dell'emissione Controparte_2
di assegni senza provvista, non onorati dal ricorrente a causa, a suo dire, di gravi problemi di salute.
A fondamento del proposto ricorso l'opponente, premesso che la notifica delle succitate cartelle sarebbe avvenuta in data 20/01/2020, mediante deposito degli atti presso la casa comunale, ha eccepito l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, previsto in materia di sanzioni amministrative, siccome comminate nell'anno 2014, indi, ormai prescritte. In ragione di tanto ha concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento per cui è causa, constatare l'avvenuta prescrizione del credito vantato.
Costituitasi in giudizio l'odierna resistente ha preliminarmente evidenziato che, alla prima udienza tenutasi in data 20/05/2020, il giudice non ha rilevato l'inosservanza dei termini a comparire;
in considerazione di ciò ha fissato nuova prima udienza per la data del 21/05/2021.
Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva il Controparte_3
mancato rispetto dei termini a comparire, sempre in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo ON
, nonché instava per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di
[...] [...]
e nel merito per il rigetto dell'avverso ricorso siccome Controparte_3
infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa, fissata nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, autorizzata la chiamata del terzo e dichiaratane la contumacia siccome non costituitosi, acquisita Controparte_2
documentazione veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente occorre considerare che, atteso che il solo motivo di ricorso consiste nell'eccepita prescrizione, la giurisprudenza di legittimità afferma che “Sicchè la legittimazione passiva resta in capo all'ente titolare del diritto di credito e non al concessionario il quale, se fatto destinatario dell'impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non trattandosi nella specie di vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi: l'enunciato principio di responsabilità esclude (…) che il Giudice debba ordinare ex officio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”, ” Dunque, in tali ipotesi, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei suoi confronti, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore.” (Cass. n. 16757/19).
Nella fattispecie di causa su istanza della resistente veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo
, in qualità di Ente impositore, nonché emesso nei suoi confronti ordine di Controparte_2 esibizione ex art. 210 c.p.c. riguardante i ruoli nn. “2018/2385 ORDINARIO” e “2018/2213 ORDINARIO”, sottesi alle cartelle di pagamento nn. 03420180017675516000 e
03420180011952776000.
Ciò posto deve considerarsi che la mancata costituzione ha impedito che fossero prodotte in atti le copie di ruoli onde poter accertare l'effettivo rispetto del termine prescrizionale;
tuttavia le impugnate cartelle risultano notificate, sulla base di quanto in atti, in data 20/01/2020, mediante deposito degli atti presso la casa comunale, con ciò dovendosi ritenere spirato il termine prescrizionale quinquennale, previsto in materia di sanzioni amministrative, siccome comminate nell'anno 2014.
A fronte di tali emergenze deve ritenersi sussistente l'eccepita carenza di legittimazione, laddove i ruoli da parte dell'ente impositore venivano formati nell'anno 2018 e trasmessi all'agente di riscossione che nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale, ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento, in data 20/01/2020, in forza di quanto disposto dagli artt. 26 ult. co. del d.p.r. n. 602/1973, 60 del d.p.r. n. 600/1973 e 140 c.p.c..
Ciò posto l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata atteso che le sanzioni sottese alle cartelle opposte venivano comminate nell'anno 2014 e la notifica avveniva in data 201.1.2020, ovvero decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 3 l. 335/95
Riguardo alle spese del giudizio le stesse vanno compensate atteso che nei confronti dell' CP_5
costituitosi l'intervenuta prescrizione non risulta allo stesso imputabile, mentre nei
[...]
confronti dell'ente impositore la chiamata in causa a fronte di eccezioni di merito è stata chiesta dal solo ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1)DICHIARA prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 03420180017675516000 e
03420180011952776000 notificate al ricorrente in data 20.1.2020;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 30.5.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 236/2020 discussa con note di trattazione scritta vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
RUSSO PIETRO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e Controparte_1 difeso/a dall'avv. PALMIERI SABRINA
E
, contumace;
Controparte_2
Convenuti
Oggetto: impugnazione cartelle di pagamento.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in cancelleria in data 19/02/2020, il sig. convenendo Parte_1
in giudizio , ha proposto opposizione avverso le Controparte_3
seguenti cartelle di pagamento: n. 03420180017675516000, a mezzo della quale è stato lui ingiunto il pagamento della somma di euro 1.827,13 e la n. 03420180011952776000, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 39.275,42; entrambe emesse in ragione del mancato pagamento di sanzioni pecuniarie comminate dalla in ragione dell'emissione Controparte_2
di assegni senza provvista, non onorati dal ricorrente a causa, a suo dire, di gravi problemi di salute.
A fondamento del proposto ricorso l'opponente, premesso che la notifica delle succitate cartelle sarebbe avvenuta in data 20/01/2020, mediante deposito degli atti presso la casa comunale, ha eccepito l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, previsto in materia di sanzioni amministrative, siccome comminate nell'anno 2014, indi, ormai prescritte. In ragione di tanto ha concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento per cui è causa, constatare l'avvenuta prescrizione del credito vantato.
Costituitasi in giudizio l'odierna resistente ha preliminarmente evidenziato che, alla prima udienza tenutasi in data 20/05/2020, il giudice non ha rilevato l'inosservanza dei termini a comparire;
in considerazione di ciò ha fissato nuova prima udienza per la data del 21/05/2021.
Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva il Controparte_3
mancato rispetto dei termini a comparire, sempre in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo ON
, nonché instava per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di
[...] [...]
e nel merito per il rigetto dell'avverso ricorso siccome Controparte_3
infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa, fissata nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, autorizzata la chiamata del terzo e dichiaratane la contumacia siccome non costituitosi, acquisita Controparte_2
documentazione veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente occorre considerare che, atteso che il solo motivo di ricorso consiste nell'eccepita prescrizione, la giurisprudenza di legittimità afferma che “Sicchè la legittimazione passiva resta in capo all'ente titolare del diritto di credito e non al concessionario il quale, se fatto destinatario dell'impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non trattandosi nella specie di vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi: l'enunciato principio di responsabilità esclude (…) che il Giudice debba ordinare ex officio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”, ” Dunque, in tali ipotesi, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei suoi confronti, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore.” (Cass. n. 16757/19).
Nella fattispecie di causa su istanza della resistente veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo
, in qualità di Ente impositore, nonché emesso nei suoi confronti ordine di Controparte_2 esibizione ex art. 210 c.p.c. riguardante i ruoli nn. “2018/2385 ORDINARIO” e “2018/2213 ORDINARIO”, sottesi alle cartelle di pagamento nn. 03420180017675516000 e
03420180011952776000.
Ciò posto deve considerarsi che la mancata costituzione ha impedito che fossero prodotte in atti le copie di ruoli onde poter accertare l'effettivo rispetto del termine prescrizionale;
tuttavia le impugnate cartelle risultano notificate, sulla base di quanto in atti, in data 20/01/2020, mediante deposito degli atti presso la casa comunale, con ciò dovendosi ritenere spirato il termine prescrizionale quinquennale, previsto in materia di sanzioni amministrative, siccome comminate nell'anno 2014.
A fronte di tali emergenze deve ritenersi sussistente l'eccepita carenza di legittimazione, laddove i ruoli da parte dell'ente impositore venivano formati nell'anno 2018 e trasmessi all'agente di riscossione che nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale, ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento, in data 20/01/2020, in forza di quanto disposto dagli artt. 26 ult. co. del d.p.r. n. 602/1973, 60 del d.p.r. n. 600/1973 e 140 c.p.c..
Ciò posto l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata atteso che le sanzioni sottese alle cartelle opposte venivano comminate nell'anno 2014 e la notifica avveniva in data 201.1.2020, ovvero decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 3 l. 335/95
Riguardo alle spese del giudizio le stesse vanno compensate atteso che nei confronti dell' CP_5
costituitosi l'intervenuta prescrizione non risulta allo stesso imputabile, mentre nei
[...]
confronti dell'ente impositore la chiamata in causa a fronte di eccezioni di merito è stata chiesta dal solo ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1)DICHIARA prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 03420180017675516000 e
03420180011952776000 notificate al ricorrente in data 20.1.2020;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 30.5.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli