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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/12/2024, n. 10559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10559 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 48822/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Relatore est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo il giorno 9 dicembre 2021 e vertente tra
, nata a [...] il [...] (Cod. fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuliano DeSimine, presso il cui studio in Milano, Via Jacopo Dal Verme n.12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] (Cod. fisc. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanna Condò, presso il cui studio in Milano, Via Colonnetta n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI COME DA FOGLIO DI P.C. CONGIUNTE
DEPOSITATO IN DATA 21.11.2024
“Voglia il Tribunale Illustrissimo dato atto che con sentenza parziale n. 10064/2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e e che le parti hanno raggiunto un accordo, disporre in conformità del CP_1 Parte_1 medesimo e così:
1) Anche alla luce della relazione depositata dai Servizi Sociali in data 15/04/2024: confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, dando atto – anche ai fini della residenza anagrafica – che le minori si trasferiranno con la GN in Parte_1
IN de' HI, via Trieste n. 5, come da successivi punti 3, 4 e 5;
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere le figlie con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, con possibilità per il padre di estendere tali periodi a discrezione delle minori, previo accordo con la madre;
durante le festività natalizie per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali in forma alternata di anno in anno;
ponti collegati al weekend di pertinenza;
durante l'estate per tre/quattro settimane (di cui due consecutive ad agosto), in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti anche tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
3) Stante il già programmato, imminente trasferimento di madre e figlie presso l'abitazione di IN de'
HI, via Trieste n. 5, a tal fine rilasciata dal IGnor a far data dal 2/9/2024 (data in cui la GN CP_1 ne ha preso possesso, intraprendendo le opere di cui alla CILA n. D68/2024 – Prot. 31226 del Pt_1
09/09/2024, obbligandosi a tener sollevato e indenne integralmente il coniuge comproprietario da qualsivoglia spesa, onere, responsabilità pure verso l'ente territoriale o verso terzi e/o comunque derivante dalla sottoscrizione da parte dello stesso di progetti e incarichi alla medesima funzionali e/o riconducibili alle opere suindicate come da allegata manleva): dare atto della rinuncia della GN all'assegnazione della Pt_1 casa di IN de' HI, via dell'Orsa Minore n. 17 ove farà rientro il IGnor come da successivo CP_1 punto 5 e conseguentemente revocare con effetto dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni conformi
(14.11.2024), la relativa assegnazione già disposta in favore della GN avuto tra l'altro riguardo a Pt_1 quanto previsto ai successivi punti 4, 5 e 6;
4) In considerazione dei complessivi accordi, della rinuncia della GN alla già disposta Pt_1 assegnazione ed al venir meno della valenza della medesima: determinare nell'importo di € 700,00 (diconsi settecento/00 - € 350,00 ciascuna) mensili il concorso paterno al mantenimento delle figlie, da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
pagina 2 di 23 d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 13 novembre 2017”;
5) Dare atto che ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quali elementi in punto essenziali:
a) il IGnor nato a [...] il [...] (C.F. ) si obbliga a CP_1 C.F._2 trasferire senza corrispettivo alla GN nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) che si obbliga ad accettare, a mezzo di atto notarile da stipularsi entro e non oltre gg 15 dalla C.F._3 pubblicazione della sentenza di separazione:
- il diritto di usufrutto sulla propria quota indivisa del 70% sugli immobili siti in IN de' HI, via Trieste
n. 5 (appartamento al piano terreno identificato al NCEU di IN de' HI (Milano) foglio 9 particella 930 subalterno 34 categoria A03 e box singolo autorimessa posta al pianto interrato foglio 9 particella 930 subalterno 90 categoria C06
b) il IGnor nato a [...] il [...] (C.F. ) si obbliga altresì a CP_1 C.F._2 trasferire senza corrispettivo:
- la nuda proprietà della medesima quota (70%) a favore delle figlie minori [nata a [...]
Cernusco sul Naviglio (MI) il 28/08/2008 (C.F.: ] e [nata a [...] C.F._4 Parte_2
Naviglio (MI) il 17/03/2011 (C.F.: )] in parti uguali (35% ciascuna) all'estinzione del C.F._5 mutuo ipotecario (di cui si allega rendiconto al 31.12.2023) e comunque entro e non oltre il 31 CP_2 marzo 2027.
Le parti chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. NR. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 precisando che i trasferimenti immobiliari de quibus sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
c) le spese notarili relative ai trasferimenti su indicati (diritto di usufrutto alla sig.ra e nuda proprietà in Pt_1 favore delle figlie e ) saranno a carico dal sig. Persona_1 Pt_2 CP_1
d) la GN dà atto di nulla avere a pretendere nei confronti del IGnor a titolo di canoni di Pt_1 CP_1 locazione, indennizzi e/o comunque in relazione al godimento da parte del coniuge dell'immobile sito in IN de' HI, via Trieste n. 5 (appartamento al piano terreno identificato al NCEU di IN de' HI (Milano) foglio 9 particella 930 subalterno 34 categoria A03 e box singolo autorimessa posta al pianto interrato foglio 9 particella 930 subalterno 90 categoria C06, avendo definito con il trasferimento in proprio favore dell'usufrutto, anche ogni questione patrimoniale pregressa.
6) Dare atto che la sig.ra come da intese intercorse tra le parti, potrà asportare dalla precedente casa Pt_1 coniugale sita in IN de' HI, via dell'Orsa Minore n. 17, i beni e suppellettili di cui al dettagliato inventario debitamente sottoscritto dalle parti medesime e qui allegato, unitamente alla cucina componibile completa, che installerà a propria cura e spese nella nuova dimora di via Trieste 5. Le parti s'impegnano a collaborare per i cambi di residenza (documenti presso il Comune) e i cambi d'intestazione delle forniture e pagina 3 di 23 Tari dando tempestiva comunicazione agli enti competenti così come il consenso al rilascio dei passaporti per le figlie minori;
La GN come il IG. ai fini delle intercorse intese, s'impegnano a riconsegnare tutte le Pt_1 CP_1 chiavi delle rispettive unità abitative all'atto di trasferimento;
la sig.ra consegnerà al sig. le Pt_1 CP_1 chiavi della casseforti piccola presente nella casa familiare in IN De HI.
7) Dare atto che alle condizioni che precedono e con il corretto adempimento alle medesime, le parti hanno definito ogni loro rapporto di dare e avere e di non avere ulteriori reciproche pretese e/o comunque di rinunciarvi.”
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e la pronuncia della sentenza parziale sullo status
Con ricorso iscritto a ruolo in data 9 dicembre 2021, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in IN dè HI in data 18 maggio 2007 (trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di IN dè HI - Anno 2007, n. 8, parte II, serie A ), con dalla cui CP_1 unione sono nate le figlie (nata il [...] ) e (nata il17.03.2011 ), chiedeva a Persona_1 Pt_2 questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale del coniugi, con affidamento ad entrambi i genitori delle figlie minori e collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita tra genitore non collocatario e le figlie minori secondo modalità meglio specificate nel ricorso introduttivo. Domandava, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale sita in IN Dè HI via dell'Orsa Minore n. 17, alla medesima o in subordine proponeva il trasferimento della madre con le figlie presso altra abitazione sita in IN Dé HI Via
Trieste n. 5, previa liberazione dall'odierno conduttore, e di porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento indiretto delle figlie minori nella misura di euro 750,00 mensili per ciascuna figlia o la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, di condannare il marito a corrispondere alla IG.ra , la quota a lei spettante a titolo di canone di locazione relativo Parte_1 all'immobile di IN Dè HI Via Trieste n. 5 e sino alla risoluzione del contratto.
Con successiva memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva il convenuto che, sollevate questioni pregiudiziali in ordine alla procura della ricorrente e preliminari in ordine alla notifica del ricorso introduttivo con conseguente richiesta di rimessione in termini, nel merito, aderiva alla domanda di separazione proposta da parte attrice e quanto all'affidamento delle figlie minori chiedeva, in via principale, di affidare le figlie ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa familiare sita in IN Dè HI alla via dell'Orsa Minore
n. 17 e alternanza dei genitori per il periodo di quindici giorni ciascuno e contributo di mantenimento delle figlie a carico di ciascun genitore per il periodo di rispettiva permanenza, oltre il 50% delle spese delle straordinarie. In via subordinata il convenuto chiedeva di affidare le minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse nella porzione della casa coniugale assegnata in temporaneo godimento alla madre, fino a quando pagina 4 di 23 non fosse nuovamente disponibile e fruibile l'immobile sito in IN Dè HI, Via Trieste n. 5, ove la stessa si sarebbe trasferita con le figlie. In caso di mancato accoglimento della domanda principale il convenuto chiedeva di poter vedere le figlie minori secondo calendario meglio articolati in atti e domandava di porre a carico del medesimo un contributo a titolo di mantenimento indiretto nella misura complessiva di euro 600,00 mensili e spese straordinarie nella percentuale del 50% ciascuno. Chiedeva infine il rigetto della domanda avanzata da parte attrice relativa al canone di locazione dell'immobile sito in IN Dè HI ,Via Trieste n.
5.
All'udienza presidenziale del 29 marzo 2022, il Presidente FF, sanato il vizio della procura allegata al ricorso e ritenuto di potere concedere alle parti un rinvio per consentire a parte resistente di esaminare i documenti, su richiesta dei difensori, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e rinviava, anche per verificare la possibilità delle parti di trovare una soluzione conciliativa anche parziale, la causa in fase ancora presidenziale al 26 maggio 2022, da svolgersi con modalità di trattazione cartolare.
All'udienza presidenziale del 26 maggio 2022, lette le note di trattazione scritte autorizzate, il Presidente f.f. si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI gli atti e esaminati i documenti prodotti.
SENTITE personalmente le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 29 marzo 2022, all'esito della quale i difensori delle parti chiedevano un rinvio per esaminare i documenti prodotti e per verificare la possibilità di intavolare e proseguire delle trattative per trovare un accordo tra le parti;
LETTE le note di trattazione scritta autorizzate depositate dalle parti in data 21 maggio 2022 dove le medesime, dando atto del mancato raggiungimento di accordo, insistevano per le domande ivi articolate;
LETTA, altresì, la successiva istanza urgente depositata da parte ricorrente in data 23 maggio 2022 che, dando atto di un episodio di violenza posto in essere il precedente 21 maggio, quando erano presenti in casa lei e la figlia maggiore, dal marito che avrebbe “sfondato” la porta di accesso della camera matrimoniale, con il richiesto intervento delle Forze dell'Ordine e allegate fotografie, insisteva per le medesime conclusioni già rassegnate con l'allontanamento immediato di dalla casa coniugale;
CP_1
LETTA, quindi, l'integrazione urgente depositata da parte resistente in data 24 maggio 2022, nella quale, con riferimento a quanto allegato da controparte, contestando che fossero in quel momento presenti la figlia maggiore e la moglie, asseriva di aver dovuto “forzare” la suddetta porta della camera matrimoniale in quanto la moglie da tempo non gli consentiva, nonostante richieste reiterate, di entrare nella camera a prelevare i vestiti e gli effetti personali, avendo chiuso a chiave la porta;
OSSERVATO che il quadro emerso con il precipitare della situazione familiare all'interno della casa coniugale dove i coniugi hanno ritenuto di rimanere a vivere senza riuscire a trovare, nonostante l'invito del Tribunale, alcun accordo, rimanendo arroccati ciascuno sulle proprie posizioni, potenzialmente pregiudizievole per un corretto e sano percorso evolutivo delle figlie ancora piccole, che vivono comunque nella casa, con pagina 5 di 23 manifestazioni di scarsa capacità di tutela delle minori e una conflittualità tra i coniugi che rischia di aumentare in un escalation pericolosa, rende necessario in primo luogo disporre sin d'ora l'intervento dei
Servizi Sociali e l'espletamento di accertamenti sulla capacità genitoriale dei coniugi, sui rapporti tra i genitori e le figlie minori, sulla condizione psicoemotiva delle stesse, al fine di fornire tutti gli elementi utili al fine di assumere le determinazioni provvisorie ex art. 708 c.p.c. più conformi all'interesse delle minori in punto di responsabilità genitoriale e di collocamento, su cui vertono i maggiori contrasti;
RITENUTO che debbano però assumersi, medio tempore. provvedimenti se pur in via provvisoria, nelle more degli accertamenti, prevedendosi al momento il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, come da domande convergenti delle medesime parti, trattandosi del regime privilegiato previsto dal
Legislatore, in mancanza al momento di elementi concreti e specifici circa l'inidoneità genitoriale di una e/o di entrambe le parti, che, al di là delle reciproche accuse, hanno dimostrato nel tempo di sapersi occupare delle figlie, salvo ovviamente una diversa valutazione all'esito dei disposti accertamenti, auspicando che le parti possano, con l'aiuto anche dei Servizi e con gli interventi che si rendessero opportuni, fare uno sforzo di maggiore consapevolezza e responsabilità al fine di poter finalmente assumere e condividere un ruolo genitoriale più sereno, maturo e necessariamente più collaborativo nell'interesse delle minori stesse;
OSSERVATO che deve, altresì, necessariamente interrompersi sin da subito la convivenza tra i coniugi, non potendosi peraltro proprio per il quadro come emerso prevedere l'alternanza dei genitori nella medesima casa, foriera di contatti e di ulteriori conflitti potenzialmente pregiudizievoli né per i medesimi motivi l'assegnazione di parti di essa con divisione dell'immobile, peraltro non essendo ammissibile un siffatto provvedimento ad opera del Giudice;
OSSERVATO, in particolare con riferimento al collocamento prevalente, che i fatti avvenuti il 21 maggio 2022, al di là delle differenti versioni e motivazioni alla base del gesto, essendo stato sostanzialmente ammesso dal medesimo sig. di aver effettivamente provveduto a “forzare” la porta della camera da letto, con CP_1 evidenti danni come dimostrato dalle esplicite fotografie allegate e non contestate, con necessità di intervento delle Forze dell'Ordine, pur in attesa di meglio chiarire e delineare i fatti come ricostruiti, dimostrano una scarsa capacità di controllo del padre e scarsa attenzione per il potenziale effetto di un siffatto evento, al di là della loro presenza o meno al momento del fatto, sulla tranquillità delle figlie, presenti comunque in casa, anche al momento dell'arrivo delle Forze dell'Ordine, e in grado di riscontrare i danni presenti sulla porta della camera dove dorme la madre;
RITENUTO, pertanto, che in questa fase, peraltro raccogliendo anche la possibilità che sembrava emersa nel corso dell'udienza da parte del sig. di un suo allontanamento con reperimento di una casa in locazione CP_1
(anche formulata dallo stesso come domanda in via subordinata nella memoria difensiva), possa essere al momento previsto il collocamento prevalente delle minori alla madre - figura peraltro che in precedenza, avendo limitato la propria attività lavorativa per dedicarsi maggiormente alla cura delle figlie, secondo quanto dalla stessa riferito, in accordo con il marito (senza che ciò sia stato contestato da quest'ultimo in udienza), perlomeno fino al settembre 2021 quando ha incentivato i suoi impegni professionali, sembra si dedicasse pagina 6 di 23 maggiormente alla gestione della famiglia e delle figlie - con conseguente assegnazione della casa coniugale alla madre e ordine di rilascio al marito in un termine congruo indicato in dispositivo tenuto conto delle varie esigenze da bilanciare. Tale provvedimento risponde ex art. 337 sexies c.c. all'esigenza di protezione nei confronti delle figlie a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciute, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr Cass. 21334/13; Cass. 14553/11), con conseguente l'applicazione dei principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie saranno carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I
22.2.2006 n. 3836);
OSSERVATO che, quanto al regime di visite paterne con il genitore non collocatario, essendoci peraltro sul punto, domande quasi convergenti (in riferimento alla domanda subordinata formulata da parte resistente), possono essere stabilite allo stato delle frequentazioni come meglio indicate in dispositivo tra il padre e le figlie minori. idonee a far mantenere un rapporto stabile ed equilibrato, con monitoraggio da parte dei Servizi Sociali
e possibilità di intervento;
RILEVATO, altresì, con riferimento al contributo per il mantenimento delle figlie, che la signora è Pt_1 odontoiatra, la stessa all'udienza del 29 marzo 2022 ha dichiarato che, dopo un periodo in cui ha lavorato poco per dedicarsi di più alle figlie, attualmente da settembre 2021 ha incentivato l'attività lavorativa, lavorando sia in uno studio dentistico privato, per 6 -7 ore a settimana, con cui collabora fatturando le proprie prestazioni ad ore sia presso altri studi e presso l'ospedale di Sesto, venendo pagata a percentuale, sulla base di un contratto di collaborazione, il mercoledì mattina e il giovedì pomeriggio nonché presso in un'altra clinica privata in corso XXII Marzo a Milano il martedì mattina e il giovedì mattina, sempre a percentuale, con un guadagno complessivo che ha riferito di circa € 1500/2000/2500 lordi, variabile a seconda delle prestazioni effettuate;
è proprietaria per il 30% con il marito (che ne ha il 70%) di una casa a IN Dè HI concessa a terzi in affitto (con canone annuale di € 7.500, riferito di circa € 1100 al mese comprensivo di spese) di cui al momento non percepisce nulla, dichiarando il marito che il canone viene interamente girato al di lui padre a titolo di restituzione di un prestito dallo stesso concesso alla famiglia per € 60.000; è contitolare con il marito anche di un box che nella disclosure risulta in comodato gratuito a terzi sebben poi vi sia indicato canone di € 500 al mese;
riferisce di dichiarare i canoni ma di non percepire nulla;
dalle dichiarazioni fiscali prodotte risultano redditi assai contenuti, in linea con quanto dichiarato dalla stessa circa un'attività professionale in precedenza ridotta, nello specifico risulta aver percepito per gli anni di imposta 2018 (PF 2019) un reddito annuo lordo di €
10.018 (componenti positive per € 10.708; risultano poi i redditi da locazione per € 7.500 e € 500 per il 30% pari a € 2.400); per gli anni di imposta 2019 (PF 2020) un reddito annuo lordo di € 2.400 pari ai redditi da locazione sopra indicati;
per gli anni di imposta 2020 (PF 2021) un reddito annuo lordo di € 19.114
(componenti positive per € 24.995; reddito netto € 1.614; risultano poi i redditi da locazione per € 7.500 e € 500 per il 30% pari a € 2.400); ha riferito che il marito paga la scuola media privata della figlia maggiore, le pagina 7 di 23 ripetizioni, parte della mensa della figlia piccola e le versa € 100 a settimana (€ 400 al mese); in udienza e nelle note di trattazione ha, altresì, dichiarato che, in caso di assegnazione della casa coniugale a sé, richiede un contributo per il mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 800 mensili. Il sig. è titolare di CP_1 una lavanderia costituita in società individuale, in Milano corso di Porta Nuova, con una dipendente part time che ha riferito di pagare € 450 o 500 al mese, da cui riesce a ricavare come guadagno circa € 3.500 netti al mese (cfr. dichiarazioni in udienza); il locale è di proprietà della di lui madre e non paga nulla a titolo di oneri locativi;
lo stesso è, altresì, proprietario di un locale in Milano via Vespucci, che affitta ad un ristorante e da cui ricava € 3.650 al mese (cfr. sempre sue ammissioni in udienza), che prende interamente nonché di un box che risulta al momento sfitto;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte per gli anni di imposta 2018 (PF 2019) risultano redditi da locazione a tassazione ordinaria per € 40.671 e redditi a cedolare secca per € 7.392 (€
99.30 e € 630 per il 70%); ricavi per € 41.697 e ulteriori componenti positive per € 15.100 per totale componenti positive € 56.797, componenti negative per € 46.647; reddito di impresa pari a € 10.150 per un reddito complessivo lordo di € 50.821 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali € 58.213) (contributi previdenziali € 2.806; imposta netta € 12.838; addizionale regionale € 734 e addizionale comunale € 288). Per gli anni di imposta 2019 (PF 2020) risultano redditi da locazione a tassazione ordinaria per € 40.671 e redditi a cedolare secca per € 7.392 (€ 99.30 e € 630 per il 70%); ricavi per € 39.993 e ulteriori componenti positive per
€ 19.100 per totale componenti positive € 59.093, componenti negative per € 47.749; reddito di impresa pari a €
11.344 per un reddito complessivo lordo di € 52.836 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali per €
60.228) (contributi previdenziali € 3.835; imposta netta € 13.011; addizionale regionale € 737 e addizionale comunale € 289). Per gli anni di imposta 2020 (PF 2021) risultano redditi da locazione a tassazione ordinaria per € 41.180 e redditi a cedolare secca per € 7.392 (€ 99.30 e € 630 per il 70%); totale componenti positive per
€ 25.480, componenti negative per € 21.323; reddito di impresa pari a € 4.157 per un reddito complessivo lordo di € 46.630 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali per € 54.022) (contributi previdenziali € 2.873; imposta netta € 10.731; addizionale regionale € 639 e addizionale comunale € 340). Deve provvedere a pagare la somma di € 970 quale rata di finanziamento acceso per la ristrutturazione della casa;
RILEVATO, quindi, che, sulla base dei dati offerti e tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, economica e patrimoniale delle parti come emersa anche sulla base delle loro dichiarazioni, pur in difetto di dati più completi e trasparenti e in attesa di tutti i necessari approfondimenti e delle produzioni documentali mancanti, considerata anche la specifica e redditizia capacità professionale della madre che sta ben impiegando e mettendo a frutto negli ultimi tempi, potendo anche fare affidamento sulla propria madre per la gestione delle figlie e la contitolarità in capo alle parti se pur in percentuale diverse di immobili suscettibili di un reddito da definirsi e spartirsi in base a loro accordi, tenuto altresì conto che l'assegnazione alla signora della casa coniugale, peraltro di esclusiva proprietà del sig. costituisce una forma di contribuzione al CP_1 mantenimento indiretto di cui occorre tener conto a fronte dell'onere locativo che dovrà invece sostenere il marito, valorizzate anche le richieste e le offerte come meglio riformulate in udienza dalle parti, prendendosi altresì atto della disponibilità del sig. a continuare a pagare la scuola privata della figlia grande CP_1
pagina 8 di 23 (anche per il prossimo anno che andrà al liceo), deve porsi a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento indiretto delle figlie un assegno da versare alla madre nella misura al momento, sulla base degli atti, equa e congrua di € 700,00 oltre al 70% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di
Milano, stante la maggiore capienza e capacità patrimoniale del padre, in attesa che la madre consolidi e implementi la propria attività professionale;
RITENUTO, infine, che deve sollevarsi sin d'ora l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di condanna del marito a corrisponderle la quota a lei spettante del canone di locazione della casa in comproprietà, dovendo le parti regolare separatamente i loro reciproci rapporti patrimoniali sul punto e invitando le parti medesime a trovare una soluzione conciliativa e concordata della presente controversia, anche valorizzando la possibilità di rientrare in possesso di tale casa:
in via provvisoria e istruttoria
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 29 marzo
2022):
1) AFFIDA le figlie minori (nata in data [...]) e (nata in [...] 17 marzo Persona_1 Pt_2
2011) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
durante la settimana un giorno
(indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 dopo cena;
durante le festività natalizie per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali in forma alternata di anno in anno;
ponti collegati al weekend di pertinenza;
durante l'estate per tre/quattro settimane (di cui due consecutive ad agosto), in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti anche tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
3) ASSEGNA la casa familiare di IN Dè HI via dell'Orsa Minore n. 17, con tutti gli arredi alla madre, con ordine di rilascio per il sig. entro il 30 GIUGNO 2022 con delega alla forza pubblica locale CP_1 per il rilascio coatto, nel caso in cui il padre non abbia per quella data lasciato spontaneamente la casa, con spese e oneri come in motivazione;
4) DISPONE che i Servizi Sociale del Comune di IN Dè HI, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza delle minori), prendano in carico la situazione del nucleo e delle minori e, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- svolgere un accertamento psicosociale e psicodiagnostico sul nucleo familiare diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva delle minori, la qualità della relazione pagina 9 di 23 delle medesime e ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse delle minori, per verificare se l'attuale regime di affido condiviso sia quello più tutelante e rispondente all'interesse delle medesime ovvero se occorra apportare delle modifiche come suggerite, sia in punto di responsabilità genitoriale che di collocamento, punto nodale della vicenda, con tutte le indicazioni e i suggerimenti e con un progetto a lungo termine e l'indicazione di eventuali interventi avviati o da avviare;
- a vigilare sul rispetto del calendario sopra disposto verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni, intervenendo immediatamente a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi delle minori, compatibilmente alle loro esigenze e ai bisogni, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica delle minori medesime;
- ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per le minori e soprattutto tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità esistente e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita delle minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori;
- a svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare segnalando situazione di pregiudizio per le minori;
- a trasmettendo, ognuno per quanto di competenza, una relazione in ordine a quanto richiesto sopra, entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2022;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie mediante CP_1 versamento, con decorrenza dal rilascio della casa e comunque dal mese di luglio 2022 a Parte_1 entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) importo annualmente rivalutabile con indici Istat oltre al 70% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella pagina 10 di 23 ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) PRENDE ATTO della disponibilità manifestata da di continuare a pagare la scuola CP_1 privata per la figlia maggiore;
7) SOLLEVA sin d'ora l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di condanna del marito a corrisponderle la quota a lei spettante del canone di locazione della casa in comproprietà;
8) INVITA le parti a trovare una soluzione concordata e conciliativa nell'interesse delle figlie minori.
9) RINVIA in prosecuzione la causa in fase presidenziale al 11 OTTOBRE 2022 ore 10,45 per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per le determinazioni ex art. 708 c.p.c., fatta salva una diversa indicazione in ordine alle modalità di trattazione della causa.
All'udienza presidenziale dell'11 ottobre 2022, il Presidente f.f., esaminate le relazioni dei Servizi Sociali di
IN Dè HI del 28 settembre 2022, sentiva nuovamente e ampiamente le parti. All'esisto si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che, dopo aver riportato la precedente ordinanza presidenziale del 26 maggio 2022 e ripercorso il procedimento e quanto occorso nelle precedenti udienze, così provvedeva nella parte motiva di seguito riportata:
pagina 11 di 23 “LETTA, quindi, la relazione dei Servizi Sociali di IN Dè HI del 28.09.2022 che, dopo aver svolto dei colloqui e disposto alcuni accertamenti, così concludeva:” Alla luce di quanto raccolto fino ad oggi non emergono situazioni di pregiudizio per le minori. Entrambi i genitori risultano in grado di occuparsi positivamente delle figlie. Rispetto all'episodio denunciato sembra delimitarsi come un evento isolato a seguito di un momento di sovraccarico di tensioni della coppia. Da quanto è emerso si può dedurre gli eventi che hanno portato alla segnalazione sono da ricondurre ad una situazione connotata ed ordinata da una compresenza di alcune fatiche nel rapporto di coppia .
Per questi motivi
il servizio Scrivente ritiene utile proseguire con la presa in carico del nucleo proseguendo con gli interventi richiesti dall'ordinanza.” SENTITE nuovamente le parti all'udienza del 11 ottobre 2022, la cui discussione si incentrava prevalentemente sulla casa coniugale, dando atto il sig. che si era liberata la casa sita in IN dè HI via Trieste. 5, in comproprietà al 50% CP_1 tra i coniugi, in precedenza locata, dove lo stesso era andato a vivere da settembre 2022, evidenziando i difensori che erano in corso trattative, se pur difficili, per poter giungere ad un accordo in ordine all'assegnazione della casa;
RICHIAMATE integralmente le motivazioni ampie ed articolate di cui alla sopra riportata ordinanza provvisoria, ritenendo di confermare alla luce di quanto emerso e anche successivamente acquisito, l'intero assetto già disposto, sia in punto di responsabilità genitoriale con la conferma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori e collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre con conseguente - allo stato - conferma dell'assegnazione alla stessa della casa ex coniugale per le argomentazioni ivi esposte ancora valide, pur auspicando che le parti possano avviare serie trattative per trovare un accordo sul punto oggetto ancora di forte confitto, con il mantenimento altresì della presa in carico da parte dei Servizi con gli ulteriori incarichi come dai medesimi suggeriti stante anche il perpetuarsi di una conflittualità ancora accesa e difficoltà di comunicazione tra le parti sia in punto economico, non essendo emerse né essendo state dedotte sopravvenienze rilevanti che possano aver alterato l'equilibrio disposto anche tenendo conto che il sig. al momento CP_1 abita nella casa in comproprietà; visto l'art. 708 c.p.c.
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 29 marzo
2022):
1) CONFERMA L'AFFIDO delle figlie minori (nata in data [...]) e (nata Persona_1 Pt_2 in data 17 marzo 2011) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
durante la settimana un giorno
(indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 dopo cena;
durante le festività natalizie per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali in forma alternata di anno in anno;
ponti collegati al weekend di pertinenza;
durante pagina 12 di 23 l'estate per tre/quattro settimane (di cui due consecutive ad agosto), in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti anche tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
3) CONFERMA L'ASSEGNAZIONE della casa familiare di IN Dè HI via dell'Orsa Minore n. 17, con tutti gli arredi alla madre;
4) DISPONE che i Servizi Sociale del Comune di IN Dè HI, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza delle minori), continuino in un'attenta presa in carico del nucleo familiare e delle minori e, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- a vigilare sul rispetto del calendario sopra disposto verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni, intervenendo immediatamente a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi delle minori, compatibilmente alle loro esigenze e ai bisogni, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica delle minori medesime;
- ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per le minori e soprattutto tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità esistente e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita delle minori con un canale di comunicazione maggiormente aperto e collaborativo nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori;
- a svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare segnalando situazione di pregiudizio per le minori;
- a trasmettendo, ognuno per quanto di competenza, una relazione di aggiornamento in ordine a quanto richiesto sopra, entro e non oltre il 10 FEBBRAIO 2023;
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie CP_1 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 Parte_1 per ciascuna figlia) importo annualmente rivalutabile con indici Istat (prima rivalutazione luglio 2023) oltre al
70% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 13 di 23 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) PRENDE ATTO della disponibilità manifestata da di continuare a pagare la scuola CP_1 privata per la figlia maggiore;
7) SOLLEVA sin d'ora l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di condanna del marito a corrisponderle la quota a lei spettante del canone di locazione della casa in comproprietà, peraltro già rilasciata dall'affittuario;
8) INVITA le parti a trovare una soluzione concordata e conciliativa nell'interesse delle figlie minori anche con riferimento alle case.”
pagina 14 di 23 Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza sostituita ed art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 2 marzo 2023.
Con provvedimento in atti del 2 marzo 2023, il Giudice Istruttore, lette altresì le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, concedeva i termini 183 comma 6° c.p.c. come richiesti dai procuratori delle parti, riservandosi di provvedere con ordinanza ex art. 183, 7° comma c.p.c..
Alla scadenza dell'ultimo termine istruttorio concesso, con provvedimento ex art. 183, 7° comma c.p.c del 15 giugno 2023, così provvedeva:
“RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
RITENUTO di non ammettere le prove orali per testi della parte ricorrente , non superanti il Parte_1 vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti tutti su capitoli (peraltro con indicazioni di lettere/numeri di difficile individuazione) genericamente formulati senza alcuna precisa indicazione spazio-temporale (1 nn.c, d, e;
2 nn.
b, d, i, l, m, n,, o;
3 n. c) oltre che in parte valutativi (2 nn. b, d, m;
4 nn. i, p, q), documentali o da documentare
(1 n. f;
4 n. l, n;
5 n. d) e comunque tutti irrilevanti e superflui;
RITENUTO, altresì, di non dover ammettere le prove orali per testi e per interpello della parte resistente
, non superanti il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti tutti su capitoli del tutto CP_1 irrilevanti e superflui o comunque già risultanti da quanto emerso e/o non contestati (nn. 1-4; 9-11, 14- 22) oltre che genericamente formulati (nn. 5-8);
OSSERVATO che appare necessario, anche alla luce delle verbalizzazioni rese delle parti e tenuto conto dei documenti prodotti, acquisire un quadro necessariamente più chiaro in ordine alla situazione economica e patrimoniale delle parti, per cui deve essere ordinato ad entrambe alle stesse di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) come meglio specificato in dispositivo nel termini ivi indicato, con allegato il modulo di disclosure aggiornato debitamente compilato.
RITENUTO infine che le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 e/o 492 bis c.p.c. e 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. avanzate da parte resistente per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo e/o irrilevanti oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal Tribunale.
OSSERVATO che deve essere dato sollecito e nuova delega ai Servizi già incaricati che non hanno ancora fatto pervenire la relazione richiesta e fissata udienza ex art 127 ter c.p.c. per esame delle relazioni e per ulteriore trattazione con riserva di ogni ulteriore attività istruttoria (con anche l'ascolto delle minori), con invito alle parti ad abbassare il conflitto e a collaborare maggiormente nell'interesse delle figlie;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate da entrambe le parti;
pagina 15 di 23 3) ORDINA ad entrambe le parti di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare entro il 25 OTTOBRE 2023 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) con la quale entrambe indichino e producano la relativa documentazione:
a) Tutte le fonti di reddito di cui dispongano (redditi da lavoro, redditi da partecipazione, cash bonus, canoni di locazione in Italia o all'estero ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione e allegando delibere societarie e/o eventuali contratti di lavoro e/o di consulenza con specificazione in ordine a emolumenti o eventuali benefits e/o bonus e e/o altre forme di benefici nonché fatture emesse;
b) Le proprietà immobiliari di cui sono stati titolari o contitolari dalla data del matrimonio e di cui sono titolari o contitolari attualmente sino alla data del deposito, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, oneri di mutui o finanziamenti, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato, prezzo di vendita ecc) in Italia e all'estero, allegando la relativa documentazione ove non sia già stata depositata dalle parti ovvero allegandone la traduzione ove non depositata;
c) I beni mobili registrati di cui siano e siano stati proprietari dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione anche relativa all'acquisto e alla cessione, ove non sia già stata depositata dalle parti;
d) I conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, polizze assicurative e altri generi di investimento, carte di credito, di cui siano e/o siano stati intestatari o cointestatari, anche per il tramite di società ovvero di cui i medesimi abbiano e/o abbiano avuto la disponibilità e di cui abbiano un potere di firma con specifica delega ad operare, allegando copia dei relativi estratti conto con movimentazione completa dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione avuto riguardo a tutti i conti correnti, sia in Italia sia all'estero (con allegata traduzione ove non depositata);
e) Il numero di collaboratori al proprio servizio con indicazione delle retribuzioni e delle mansioni dal 1 giugno
2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
f) Le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata, dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione ove non sia già stata depositata;
g) L'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione, dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione ove non sia già stata depositata dalle parti;
h) Partecipazioni societarie e i corrispettivi percepiti da tali partecipazioni e l'indicazione di quelle in cui sia/ siano o sia/siano stati amministratori o consiglieri o abbiano ricoperto cariche sociali o amministrative indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni, allegandone la documentazione relativa, compresi i bilanci delle società e i documenti relativi alle proprietà
pagina 16 di 23 immobiliari intestate alle società e alla gestione delle proprietà immobiliari stesse (locazione, affitto ecc), in
Italia e all'estero, per il periodo dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione;
i) Dichiarazione successorie dei prossimi congiunti e eventuali atti di rinuncia ad eredità sottoscritti dalle parti.
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il medesimo termine all'aggiornamento del MODELLO
PER LA DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo 2019 dalla Corte di appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali presentate ancora non versate in atti ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito;
5) NON AMMETTE le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 e/o 492 bis c.p.c. e 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. avanzate da parte resistente come in motivazione;
6) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di IN Dè HI, in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza, continuino nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti analiticamente con l'ordinanza presidenziale del 26 maggio 2022, qui integralmente confermata, trasmettendo la relazione richiesta ma ancora non pervenuta
INDEROGABILMENTE entro il 25 OTTOBRE 2023 sugli esiti dell'attività delegata e sugli interventi avviati o da avviare fornendo pertanto al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni anche definitive nell'interesse del minore, se debbano o meno essere apportate eventualmente modifiche all'assetto attualmente vigente (con eventualmente l'intervento di un Ente terzo) con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, con tuti i suggerimenti e le indicazioni, segnalando in ogni caso immediatamente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori.
7) FISSA udienza per esame della documentazione prodotta e ulteriore trattazione riservando ogni ulteriore attività istruttoria nel prosieguo, udienza sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 23 NOVEMBRE 2023.”
Con provvedimento in atti del 23 novembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, rilevata la mancata trasmissione della richiesta relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali incaricati, avendo, altresì, parte resistente chiesto la pronuncia parziale sullo status, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di separazione personale, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la nuova delega ai Servizi Sociali già incaricati.
In data 6 dicembre 2023, veniva pronunciata sentenza parziale N. 10064/2023 pubblicata in data 13 dicembre
2023 di declaratoria della separazione personale dei coniugi, in pari data, il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, disponendo che i Servizi Sociali del Comune di IN Dè HI in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, continuassero l'attività già ampiamente delegata con precedenti ordinanze e trasmettessero al Tribunale una relazione completa entro il 15 aprile 2024 e fissava per pagina 17 di 23 l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali pervenute l'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, da effettuarsi entro l'8 maggio 2024.
Con successivi decreti rispettivamente del 8 maggio 2024, 2 luglio 2024 e 2 ottobre 2024 il Giudice Istruttore, lette le note congiunte delle parti, che davano atto di aver in corso trattative per giungere ad un auspicabile accordo tra le parti, a definizione del presente giudizio, letta anche la relazione dei Servizi Sociali di IN dè
HI del 12 aprile 2024, fissava udienza per i medesimi incombenti sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi rispettivamente entro il 2 luglio 2024, il 2 ottobre 2024 ed infine il 14 novembre
2024.
Con provvedimento emesso in data 14 novembre 2024 data il Giudice Istruttore, lette le conclusioni congiunte sopra riportate, preso atto dell'accordo completo delle parti e esaminate le relazioni dei Servizi, rimetteva la causa subito al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, sulla base degli accertamenti svolti dai Servizi sociali e servizi specialistici dell'Ente territoriale ed avendo altresì le parti raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio di separazione e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto delle minori, tenuto conto dell'accordo delle parti e alla luce degli accertamenti svolti dai Servizi incaricati (cfr. relazione agli atti) che hanno sentito le minori e valutato le loro esigenze, rendendo quindi l'ascolto delle stesse in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. Parimenti
l'accordo anche economico e la documentazione già in atti rende superfluo ogni ulteriore accertamento.
La domanda di separazione
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di separazione, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 6 dicembre 2023, sentenza N. 10064/2023 non definitiva di separazione delle parti pubblicata in data 13 dicembre 2023.
La responsabilità genitoriale. Incarico ai Servizi Sociali
Preliminarmente, deve essere osservato in diritto, che il Legislatore privilegia la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è pertanto pagina 18 di 23 necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
All'esito di un procedimento complesso dove sono stati attivati interventi e supporti, le parti hanno concluso, in sede di precisazione delle conclusioni congiunte, con domande convergenti in punto di responsabilità genitoriale, chiedendo la conferma dell'affido condiviso delle figlie minori (nata in [...] 28 agosto Persona_1
2008) e (nata in data [...]) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Pt_2
e con frequentazione paterna come attualmente attuata e meglio indicate nelle medesime condizioni condivise articolate.
Ve in effetti osservato come, nonostante una iniziale situazione di conflitto tra le parti caratterizzata da una convivenza all'interno della casa familiare senza che le parti riuscissero a trovare una soluzione condivisa,, sfociata anche nell'episodio del 21 maggio 2022, nel quale, al di là delle differenti versioni e motivazioni alla base del gesto, essendo stato sostanzialmente ammesso dal medesimo sig. di aver effettivamente CP_1 provveduto a “forzare” la porta della camera da letto, con di intervento delle Forze dell'Ordine, situazione che ha reso necessario conferire incarico ai Servizi Sociali per l'espletamento di accertamenti sulla capacità genitoriale dei coniugi e sulla condizione psicoemotiva delle figlie, le parti sono riuscite apprezzabilmente nel tempo a esercitare con maggiore efficacia ed effettività i poteri e assolvere con impegno ai doveri nascenti dalla titolarità della responsabilità genitoriale, mantenendo una collaborazione reciproca nell'esclusivo interesse delle minori e riuscendo a mantenere una sufficientemente aperta e serena comunicazione.
All'esito del giudizio quindi e considerati gli elementi di valutazione acquisiti sulla coppia genitoriale anche attraverso gli approfondimenti effettuati dai Servizi Sociali incaricati, prendendo anche apprezzabilmente atto di un accordo da parte dei genitori che ancora di più mostra lo sforzo e l'impegno ad assumere un ruolo genitoriale maggiormente collaborativo e sereno, il Collegio ritiene di poter recepire le conclusioni congiunte, confermando le statuizioni presidenziali assunte in via provvisoria, con la conferma dell'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre con la quale hanno sempre vissuto e con la quale si trasferiranno presso l'abitazione di IN Dè HI Via Trieste n. 5 e con la regolamentazione attualmente vigente come da tempi di frequentazione oggetto di accordo del tutto adeguato a far mantenere un rapporto stabile ed equilibrato tra il padre e le figlie.
Segnatamente dalla relazione in data 12.04.2024 dei Servizi Sociali è in effetti emerso che questi genitori hanno sicuramente ridotto il livello del loro conflitto rispetto a quello che era stato riscontrato nelle fasi iniziali del procedimento e sono riusciti a condividere insieme serenamente decisioni importanti riguardanti la vita delle figlie, mostrando di essere dotati di risorse personali, culturali ed educative positive, mettendosi in discussione e collaborando con i medesimi operatori dei Servizi. In particolare nella parte conclusiva della relazione de quo si evidenzia che :”Nonostante i dissapori e le rimostranze reciproche relativamente ai fatti avvenuti in passato, che hanno portato alla separazione della coppia, i genitori sono capaci di riconoscere il contributo dell'altro nella relazione con le minori che non appaiono coinvolte nel conflitto ma che vivono serenamente la propria età e sono inserite positivamente nel contesto sociale e scolastico”. Si evidenzia, altresì più nello specifico, che pagina 19 di 23 “L'episodio che ha portato al coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria pare ascrivibile a elementi di irascibilità del sig. che tuttavia non configurano aspetti di pericolosità né nei confronti della sig.ra né nei CP_1 Pt_1 confronti delle minori”
Pertanto alla luce di tali ricostruzioni e riportando le conclusioni sempre dei Servizi Sociali secondo i quali:
“emerge che nella situazione attuale del nucleo familiare non vengono ravvisati elementi di pregiudizio tali da giustificare il mantenimento della presa in carico e lo svolgimento di ulteriori approfondimenti di natura sanitaria, diagnostica, psico-sociale o educativa” si reputa necessario, altresì, revocare la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali del Comune di IN dè HI in collaborazione con i Servizi Specialistici, essendo venuti meno i presupposti che ne hanno legittimato l'intervento ed essendo giunti gli accertamenti richiesti alle conclusioni di cui sopra.
Il Tribunale auspica che le parti abbiano definitivamente posto da parte il loro conflitto iniziale e laddove emergano in futuro situazioni meritevoli di attenzioni si facciano supportare dagli enti territorialmente competenti e presenti sul territorio. Si provvede pertanto come da dispositivo.
Revoca assegnazione della casa coniugale
Va revocata l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale, sita in IN dè HI, via Orsa Minore n.17, ove farà rientro il padre, posto che la madre si trasferirà con le figlie presso l'abitazione di IN dè HI via
Trieste 5, abitazione a sua volta rilasciata dal sig. a far data dal 2.09.2024 e ciò in conformità alle CP_1 conclusioni congiunte anche con riferimento alle ulteriori condizioni previste in merito al patrimonio immobiliare delle quali prende atto.
Le statuizioni economiche raggiunte complessivamente dalle parti.
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, in particolare al contributo al mantenimento delle figlie, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite che qui si richiamano, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte anche con riferimento alle ulteriori complessive pattuizioni negoziali può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
pagina 20 di 23 Le spese di lite
Stante l'accordo tra le parti, le spese devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, dando atto che
è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 6 dicembre 2023, sentenza N. 10064/2023 non definitiva di separazione delle parti (pubblicata in data 13 dicembre 2023)
ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così decide;
1) CONFERMA L'AFFIDO delle figlie minori (nata in data [...]) ed (nata in [...]_1 Pt_2
17.03.2011) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, dando atto - anche ai fini della residenza anagrafica – che le minori si trasferiranno con la GN in IN Parte_1 de' HI, via Trieste n. 5, come da successivi punti dell'accordo;
2) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere le figlie con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, con possibilità per il padre di estendere tali periodi a discrezione delle minori, previo accordo con la madre;
durante le festività natalizie per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali in forma alternata di anno in anno;
ponti collegati al weekend di pertinenza;
durante l'estate per tre/quattro settimane (di cui due consecutive ad agosto), in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti anche tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
3) REVOCA, con effetto dalla pubblicazione della presente sentenza, l'incarico conferito ai Servizi Sociali del
Comune di IN dè HI competenti territorialmente in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e la presa in carico agli stessi del nucleo familiare e delle minori;
4) DA' ATTO che, che stante il già programmato imminente trasferimento di madre e figlie presso l'abitazione di
IN de' HI, via Trieste n. 5, a tal fine rilasciata dal IGnor a far data dal 2/9/2024 (data in cui la CP_1
GN ne ha preso possesso, intraprendendo le opere di cui alla CILA n. D68/2024 – Prot. 31226 del Pt_1
09/09/2024, obbligandosi a tener sollevato e indenne integralmente il coniuge comproprietario da qualsivoglia spesa, onere, responsabilità pure verso l'ente territoriale o verso terzi e/o comunque derivante dalla sottoscrizione da parte dello stesso di progetti e incarichi alla medesima funzionali e/o riconducibili alle opere suindicate come da allegata manleva), la signora ha rinunciato all'assegnazione della casa di IN de' Pt_1
HI, via dell'Orsa Minore n. 17 ove farà rientro il IGnor come da successivo punto e, per l'effetto, CP_1
pagina 21 di 23 5) REVOCA con effetto dalla sottoscrizione delle conclusioni conformi delle parti (14.11.2024) e in virtù di tali accordi, la relativa assegnazione della casa ex coniugale sita in IN dè HI via Orsa Minore n. 17 già disposta in favore della GN avuto tra l'altro riguardo a quanto previsto ai successivi punti;
Pt_1
6) PONE, anche sull'accordo delle parti, in considerazione dei complessivi accordi, della rinuncia della GN alla già disposta assegnazione ed al venir meno della valenza della medesima, a carico di Pt_1 [...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto delle due figlie, versando alla signora CP_1 Pt_1
la somma di € 700,00 (diconsi settecento/00 - € 350,00 ciascuna) in via anticipata entro il giorno 5 di
[...] ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017;
7) DÀ ATTO che le parti hanno così concordato, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quali elementi in punto essenziali:
a) il IGnor nato a [...] il [...] (C.F. ) si obbliga a CP_1 C.F._2 trasferire senza corrispettivo alla GN nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) che si obbliga ad accettare, a mezzo di atto notarile da stipularsi entro e non oltre gg 15 dalla C.F._3 pubblicazione della sentenza di separazione:
- il diritto di usufrutto sulla propria quota indivisa del 70% sugli immobili siti in IN de' HI, via Trieste
n. 5 (appartamento al piano terreno identificato al NCEU di IN de' HI (Milano) foglio 9 particella 930 subalterno 34 categoria A03 e box singolo autorimessa posta al pianto interrato foglio 9 particella 930 subalterno
90 categoria C06
b) il IGnor nato a [...] il [...] (C.F. ) si obbliga altresì a CP_1 C.F._2 trasferire senza corrispettivo:
- la nuda proprietà della medesima quota (70%) a favore delle figlie minori [nata a [...]
Cernusco sul Naviglio (MI) il 28/08/2008 (C.F.: ] e [nata a [...] C.F._4 Parte_2
Naviglio (MI) il 17/03/2011 (C.F.: )] in parti uguali (35% ciascuna) all'estinzione del C.F._5 mutuo ipotecario (di cui si allega rendiconto al 31.12.2023) e comunque entro e non oltre il 31 CP_2 marzo 2027.
Le parti chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. NR. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 precisando che i trasferimenti immobiliari de quibus sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
c) le spese notarili relative ai trasferimenti su indicati (diritto di usufrutto alla sig.ra e nuda proprietà in Pt_1 favore delle figlie e ) saranno a carico dal sig. Persona_1 Pt_2 CP_1
d) la GN dà atto di nulla avere a pretendere nei confronti del IGnor a titolo di canoni di Pt_1 CP_1 locazione, indennizzi e/o comunque in relazione al godimento da parte del coniuge dell'immobile sito in IN de' HI, via Trieste n. 5 (appartamento al piano terreno identificato al NCEU di IN de' HI (Milano)
pagina 22 di 23 foglio 9 particella 930 subalterno 34 categoria A03 e box singolo autorimessa posta al pianto interrato foglio 9 particella 930 subalterno 90 categoria C06, avendo definito con il trasferimento in proprio favore dell'usufrutto, anche ogni questione patrimoniale pregressa;
8) DA' ATTO che la sig.ra come da intese intercorse tra le parti, potrà asportare dalla precedente casa Pt_1 coniugale sita in IN de' HI, via dell'Orsa Minore n. 17, i beni e suppellettili di cui al dettagliato inventario debitamente sottoscritto dalle parti medesime e allegato al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, unitamente alla cucina componibile completa, che installerà a propria cura e spese nella nuova dimora di via Trieste 5. Le parti s'impegnano a collaborare per i cambi di residenza (documenti presso il Comune) e i cambi d'intestazione delle forniture e Tari dando tempestiva comunicazione agli enti competenti così come il consenso al rilascio dei passaporti per le figlie minori;
La GN come il IG. ai fini delle Pt_1 CP_1 intercorse intese, s'impegnano a riconsegnare tutte le chiavi delle rispettive unità abitative all'atto di trasferimento;
la sig.ra consegnerà al sig. le chiavi della casseforti piccola presente nella casa Pt_1 CP_1 familiare in IN De HI;
9) DA' ATTO che alle condizioni condivise delle parti e con il corretto adempimento alle medesime, le parti hanno concordato di aver definito ogni loro rapporto di dare e avere e di non avere ulteriori reciproche pretese e/o comunque di rinunciarvi;
10) COMPENSA, interamente le spese lite del giudizio tra le parti;
11) SENTENZA, provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Controparte_3
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 27 novembre 2024.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Relatore est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo il giorno 9 dicembre 2021 e vertente tra
, nata a [...] il [...] (Cod. fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuliano DeSimine, presso il cui studio in Milano, Via Jacopo Dal Verme n.12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] (Cod. fisc. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanna Condò, presso il cui studio in Milano, Via Colonnetta n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI COME DA FOGLIO DI P.C. CONGIUNTE
DEPOSITATO IN DATA 21.11.2024
“Voglia il Tribunale Illustrissimo dato atto che con sentenza parziale n. 10064/2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e e che le parti hanno raggiunto un accordo, disporre in conformità del CP_1 Parte_1 medesimo e così:
1) Anche alla luce della relazione depositata dai Servizi Sociali in data 15/04/2024: confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, dando atto – anche ai fini della residenza anagrafica – che le minori si trasferiranno con la GN in Parte_1
IN de' HI, via Trieste n. 5, come da successivi punti 3, 4 e 5;
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere le figlie con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, con possibilità per il padre di estendere tali periodi a discrezione delle minori, previo accordo con la madre;
durante le festività natalizie per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali in forma alternata di anno in anno;
ponti collegati al weekend di pertinenza;
durante l'estate per tre/quattro settimane (di cui due consecutive ad agosto), in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti anche tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
3) Stante il già programmato, imminente trasferimento di madre e figlie presso l'abitazione di IN de'
HI, via Trieste n. 5, a tal fine rilasciata dal IGnor a far data dal 2/9/2024 (data in cui la GN CP_1 ne ha preso possesso, intraprendendo le opere di cui alla CILA n. D68/2024 – Prot. 31226 del Pt_1
09/09/2024, obbligandosi a tener sollevato e indenne integralmente il coniuge comproprietario da qualsivoglia spesa, onere, responsabilità pure verso l'ente territoriale o verso terzi e/o comunque derivante dalla sottoscrizione da parte dello stesso di progetti e incarichi alla medesima funzionali e/o riconducibili alle opere suindicate come da allegata manleva): dare atto della rinuncia della GN all'assegnazione della Pt_1 casa di IN de' HI, via dell'Orsa Minore n. 17 ove farà rientro il IGnor come da successivo CP_1 punto 5 e conseguentemente revocare con effetto dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni conformi
(14.11.2024), la relativa assegnazione già disposta in favore della GN avuto tra l'altro riguardo a Pt_1 quanto previsto ai successivi punti 4, 5 e 6;
4) In considerazione dei complessivi accordi, della rinuncia della GN alla già disposta Pt_1 assegnazione ed al venir meno della valenza della medesima: determinare nell'importo di € 700,00 (diconsi settecento/00 - € 350,00 ciascuna) mensili il concorso paterno al mantenimento delle figlie, da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte
pagina 2 di 23 d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 13 novembre 2017”;
5) Dare atto che ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quali elementi in punto essenziali:
a) il IGnor nato a [...] il [...] (C.F. ) si obbliga a CP_1 C.F._2 trasferire senza corrispettivo alla GN nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) che si obbliga ad accettare, a mezzo di atto notarile da stipularsi entro e non oltre gg 15 dalla C.F._3 pubblicazione della sentenza di separazione:
- il diritto di usufrutto sulla propria quota indivisa del 70% sugli immobili siti in IN de' HI, via Trieste
n. 5 (appartamento al piano terreno identificato al NCEU di IN de' HI (Milano) foglio 9 particella 930 subalterno 34 categoria A03 e box singolo autorimessa posta al pianto interrato foglio 9 particella 930 subalterno 90 categoria C06
b) il IGnor nato a [...] il [...] (C.F. ) si obbliga altresì a CP_1 C.F._2 trasferire senza corrispettivo:
- la nuda proprietà della medesima quota (70%) a favore delle figlie minori [nata a [...]
Cernusco sul Naviglio (MI) il 28/08/2008 (C.F.: ] e [nata a [...] C.F._4 Parte_2
Naviglio (MI) il 17/03/2011 (C.F.: )] in parti uguali (35% ciascuna) all'estinzione del C.F._5 mutuo ipotecario (di cui si allega rendiconto al 31.12.2023) e comunque entro e non oltre il 31 CP_2 marzo 2027.
Le parti chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. NR. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 precisando che i trasferimenti immobiliari de quibus sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
c) le spese notarili relative ai trasferimenti su indicati (diritto di usufrutto alla sig.ra e nuda proprietà in Pt_1 favore delle figlie e ) saranno a carico dal sig. Persona_1 Pt_2 CP_1
d) la GN dà atto di nulla avere a pretendere nei confronti del IGnor a titolo di canoni di Pt_1 CP_1 locazione, indennizzi e/o comunque in relazione al godimento da parte del coniuge dell'immobile sito in IN de' HI, via Trieste n. 5 (appartamento al piano terreno identificato al NCEU di IN de' HI (Milano) foglio 9 particella 930 subalterno 34 categoria A03 e box singolo autorimessa posta al pianto interrato foglio 9 particella 930 subalterno 90 categoria C06, avendo definito con il trasferimento in proprio favore dell'usufrutto, anche ogni questione patrimoniale pregressa.
6) Dare atto che la sig.ra come da intese intercorse tra le parti, potrà asportare dalla precedente casa Pt_1 coniugale sita in IN de' HI, via dell'Orsa Minore n. 17, i beni e suppellettili di cui al dettagliato inventario debitamente sottoscritto dalle parti medesime e qui allegato, unitamente alla cucina componibile completa, che installerà a propria cura e spese nella nuova dimora di via Trieste 5. Le parti s'impegnano a collaborare per i cambi di residenza (documenti presso il Comune) e i cambi d'intestazione delle forniture e pagina 3 di 23 Tari dando tempestiva comunicazione agli enti competenti così come il consenso al rilascio dei passaporti per le figlie minori;
La GN come il IG. ai fini delle intercorse intese, s'impegnano a riconsegnare tutte le Pt_1 CP_1 chiavi delle rispettive unità abitative all'atto di trasferimento;
la sig.ra consegnerà al sig. le Pt_1 CP_1 chiavi della casseforti piccola presente nella casa familiare in IN De HI.
7) Dare atto che alle condizioni che precedono e con il corretto adempimento alle medesime, le parti hanno definito ogni loro rapporto di dare e avere e di non avere ulteriori reciproche pretese e/o comunque di rinunciarvi.”
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e la pronuncia della sentenza parziale sullo status
Con ricorso iscritto a ruolo in data 9 dicembre 2021, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in IN dè HI in data 18 maggio 2007 (trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di IN dè HI - Anno 2007, n. 8, parte II, serie A ), con dalla cui CP_1 unione sono nate le figlie (nata il [...] ) e (nata il17.03.2011 ), chiedeva a Persona_1 Pt_2 questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale del coniugi, con affidamento ad entrambi i genitori delle figlie minori e collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita tra genitore non collocatario e le figlie minori secondo modalità meglio specificate nel ricorso introduttivo. Domandava, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale sita in IN Dè HI via dell'Orsa Minore n. 17, alla medesima o in subordine proponeva il trasferimento della madre con le figlie presso altra abitazione sita in IN Dé HI Via
Trieste n. 5, previa liberazione dall'odierno conduttore, e di porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento indiretto delle figlie minori nella misura di euro 750,00 mensili per ciascuna figlia o la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, di condannare il marito a corrispondere alla IG.ra , la quota a lei spettante a titolo di canone di locazione relativo Parte_1 all'immobile di IN Dè HI Via Trieste n. 5 e sino alla risoluzione del contratto.
Con successiva memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva il convenuto che, sollevate questioni pregiudiziali in ordine alla procura della ricorrente e preliminari in ordine alla notifica del ricorso introduttivo con conseguente richiesta di rimessione in termini, nel merito, aderiva alla domanda di separazione proposta da parte attrice e quanto all'affidamento delle figlie minori chiedeva, in via principale, di affidare le figlie ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa familiare sita in IN Dè HI alla via dell'Orsa Minore
n. 17 e alternanza dei genitori per il periodo di quindici giorni ciascuno e contributo di mantenimento delle figlie a carico di ciascun genitore per il periodo di rispettiva permanenza, oltre il 50% delle spese delle straordinarie. In via subordinata il convenuto chiedeva di affidare le minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse nella porzione della casa coniugale assegnata in temporaneo godimento alla madre, fino a quando pagina 4 di 23 non fosse nuovamente disponibile e fruibile l'immobile sito in IN Dè HI, Via Trieste n. 5, ove la stessa si sarebbe trasferita con le figlie. In caso di mancato accoglimento della domanda principale il convenuto chiedeva di poter vedere le figlie minori secondo calendario meglio articolati in atti e domandava di porre a carico del medesimo un contributo a titolo di mantenimento indiretto nella misura complessiva di euro 600,00 mensili e spese straordinarie nella percentuale del 50% ciascuno. Chiedeva infine il rigetto della domanda avanzata da parte attrice relativa al canone di locazione dell'immobile sito in IN Dè HI ,Via Trieste n.
5.
All'udienza presidenziale del 29 marzo 2022, il Presidente FF, sanato il vizio della procura allegata al ricorso e ritenuto di potere concedere alle parti un rinvio per consentire a parte resistente di esaminare i documenti, su richiesta dei difensori, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e rinviava, anche per verificare la possibilità delle parti di trovare una soluzione conciliativa anche parziale, la causa in fase ancora presidenziale al 26 maggio 2022, da svolgersi con modalità di trattazione cartolare.
All'udienza presidenziale del 26 maggio 2022, lette le note di trattazione scritte autorizzate, il Presidente f.f. si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI gli atti e esaminati i documenti prodotti.
SENTITE personalmente le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 29 marzo 2022, all'esito della quale i difensori delle parti chiedevano un rinvio per esaminare i documenti prodotti e per verificare la possibilità di intavolare e proseguire delle trattative per trovare un accordo tra le parti;
LETTE le note di trattazione scritta autorizzate depositate dalle parti in data 21 maggio 2022 dove le medesime, dando atto del mancato raggiungimento di accordo, insistevano per le domande ivi articolate;
LETTA, altresì, la successiva istanza urgente depositata da parte ricorrente in data 23 maggio 2022 che, dando atto di un episodio di violenza posto in essere il precedente 21 maggio, quando erano presenti in casa lei e la figlia maggiore, dal marito che avrebbe “sfondato” la porta di accesso della camera matrimoniale, con il richiesto intervento delle Forze dell'Ordine e allegate fotografie, insisteva per le medesime conclusioni già rassegnate con l'allontanamento immediato di dalla casa coniugale;
CP_1
LETTA, quindi, l'integrazione urgente depositata da parte resistente in data 24 maggio 2022, nella quale, con riferimento a quanto allegato da controparte, contestando che fossero in quel momento presenti la figlia maggiore e la moglie, asseriva di aver dovuto “forzare” la suddetta porta della camera matrimoniale in quanto la moglie da tempo non gli consentiva, nonostante richieste reiterate, di entrare nella camera a prelevare i vestiti e gli effetti personali, avendo chiuso a chiave la porta;
OSSERVATO che il quadro emerso con il precipitare della situazione familiare all'interno della casa coniugale dove i coniugi hanno ritenuto di rimanere a vivere senza riuscire a trovare, nonostante l'invito del Tribunale, alcun accordo, rimanendo arroccati ciascuno sulle proprie posizioni, potenzialmente pregiudizievole per un corretto e sano percorso evolutivo delle figlie ancora piccole, che vivono comunque nella casa, con pagina 5 di 23 manifestazioni di scarsa capacità di tutela delle minori e una conflittualità tra i coniugi che rischia di aumentare in un escalation pericolosa, rende necessario in primo luogo disporre sin d'ora l'intervento dei
Servizi Sociali e l'espletamento di accertamenti sulla capacità genitoriale dei coniugi, sui rapporti tra i genitori e le figlie minori, sulla condizione psicoemotiva delle stesse, al fine di fornire tutti gli elementi utili al fine di assumere le determinazioni provvisorie ex art. 708 c.p.c. più conformi all'interesse delle minori in punto di responsabilità genitoriale e di collocamento, su cui vertono i maggiori contrasti;
RITENUTO che debbano però assumersi, medio tempore. provvedimenti se pur in via provvisoria, nelle more degli accertamenti, prevedendosi al momento il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, come da domande convergenti delle medesime parti, trattandosi del regime privilegiato previsto dal
Legislatore, in mancanza al momento di elementi concreti e specifici circa l'inidoneità genitoriale di una e/o di entrambe le parti, che, al di là delle reciproche accuse, hanno dimostrato nel tempo di sapersi occupare delle figlie, salvo ovviamente una diversa valutazione all'esito dei disposti accertamenti, auspicando che le parti possano, con l'aiuto anche dei Servizi e con gli interventi che si rendessero opportuni, fare uno sforzo di maggiore consapevolezza e responsabilità al fine di poter finalmente assumere e condividere un ruolo genitoriale più sereno, maturo e necessariamente più collaborativo nell'interesse delle minori stesse;
OSSERVATO che deve, altresì, necessariamente interrompersi sin da subito la convivenza tra i coniugi, non potendosi peraltro proprio per il quadro come emerso prevedere l'alternanza dei genitori nella medesima casa, foriera di contatti e di ulteriori conflitti potenzialmente pregiudizievoli né per i medesimi motivi l'assegnazione di parti di essa con divisione dell'immobile, peraltro non essendo ammissibile un siffatto provvedimento ad opera del Giudice;
OSSERVATO, in particolare con riferimento al collocamento prevalente, che i fatti avvenuti il 21 maggio 2022, al di là delle differenti versioni e motivazioni alla base del gesto, essendo stato sostanzialmente ammesso dal medesimo sig. di aver effettivamente provveduto a “forzare” la porta della camera da letto, con CP_1 evidenti danni come dimostrato dalle esplicite fotografie allegate e non contestate, con necessità di intervento delle Forze dell'Ordine, pur in attesa di meglio chiarire e delineare i fatti come ricostruiti, dimostrano una scarsa capacità di controllo del padre e scarsa attenzione per il potenziale effetto di un siffatto evento, al di là della loro presenza o meno al momento del fatto, sulla tranquillità delle figlie, presenti comunque in casa, anche al momento dell'arrivo delle Forze dell'Ordine, e in grado di riscontrare i danni presenti sulla porta della camera dove dorme la madre;
RITENUTO, pertanto, che in questa fase, peraltro raccogliendo anche la possibilità che sembrava emersa nel corso dell'udienza da parte del sig. di un suo allontanamento con reperimento di una casa in locazione CP_1
(anche formulata dallo stesso come domanda in via subordinata nella memoria difensiva), possa essere al momento previsto il collocamento prevalente delle minori alla madre - figura peraltro che in precedenza, avendo limitato la propria attività lavorativa per dedicarsi maggiormente alla cura delle figlie, secondo quanto dalla stessa riferito, in accordo con il marito (senza che ciò sia stato contestato da quest'ultimo in udienza), perlomeno fino al settembre 2021 quando ha incentivato i suoi impegni professionali, sembra si dedicasse pagina 6 di 23 maggiormente alla gestione della famiglia e delle figlie - con conseguente assegnazione della casa coniugale alla madre e ordine di rilascio al marito in un termine congruo indicato in dispositivo tenuto conto delle varie esigenze da bilanciare. Tale provvedimento risponde ex art. 337 sexies c.c. all'esigenza di protezione nei confronti delle figlie a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciute, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr Cass. 21334/13; Cass. 14553/11), con conseguente l'applicazione dei principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie saranno carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I
22.2.2006 n. 3836);
OSSERVATO che, quanto al regime di visite paterne con il genitore non collocatario, essendoci peraltro sul punto, domande quasi convergenti (in riferimento alla domanda subordinata formulata da parte resistente), possono essere stabilite allo stato delle frequentazioni come meglio indicate in dispositivo tra il padre e le figlie minori. idonee a far mantenere un rapporto stabile ed equilibrato, con monitoraggio da parte dei Servizi Sociali
e possibilità di intervento;
RILEVATO, altresì, con riferimento al contributo per il mantenimento delle figlie, che la signora è Pt_1 odontoiatra, la stessa all'udienza del 29 marzo 2022 ha dichiarato che, dopo un periodo in cui ha lavorato poco per dedicarsi di più alle figlie, attualmente da settembre 2021 ha incentivato l'attività lavorativa, lavorando sia in uno studio dentistico privato, per 6 -7 ore a settimana, con cui collabora fatturando le proprie prestazioni ad ore sia presso altri studi e presso l'ospedale di Sesto, venendo pagata a percentuale, sulla base di un contratto di collaborazione, il mercoledì mattina e il giovedì pomeriggio nonché presso in un'altra clinica privata in corso XXII Marzo a Milano il martedì mattina e il giovedì mattina, sempre a percentuale, con un guadagno complessivo che ha riferito di circa € 1500/2000/2500 lordi, variabile a seconda delle prestazioni effettuate;
è proprietaria per il 30% con il marito (che ne ha il 70%) di una casa a IN Dè HI concessa a terzi in affitto (con canone annuale di € 7.500, riferito di circa € 1100 al mese comprensivo di spese) di cui al momento non percepisce nulla, dichiarando il marito che il canone viene interamente girato al di lui padre a titolo di restituzione di un prestito dallo stesso concesso alla famiglia per € 60.000; è contitolare con il marito anche di un box che nella disclosure risulta in comodato gratuito a terzi sebben poi vi sia indicato canone di € 500 al mese;
riferisce di dichiarare i canoni ma di non percepire nulla;
dalle dichiarazioni fiscali prodotte risultano redditi assai contenuti, in linea con quanto dichiarato dalla stessa circa un'attività professionale in precedenza ridotta, nello specifico risulta aver percepito per gli anni di imposta 2018 (PF 2019) un reddito annuo lordo di €
10.018 (componenti positive per € 10.708; risultano poi i redditi da locazione per € 7.500 e € 500 per il 30% pari a € 2.400); per gli anni di imposta 2019 (PF 2020) un reddito annuo lordo di € 2.400 pari ai redditi da locazione sopra indicati;
per gli anni di imposta 2020 (PF 2021) un reddito annuo lordo di € 19.114
(componenti positive per € 24.995; reddito netto € 1.614; risultano poi i redditi da locazione per € 7.500 e € 500 per il 30% pari a € 2.400); ha riferito che il marito paga la scuola media privata della figlia maggiore, le pagina 7 di 23 ripetizioni, parte della mensa della figlia piccola e le versa € 100 a settimana (€ 400 al mese); in udienza e nelle note di trattazione ha, altresì, dichiarato che, in caso di assegnazione della casa coniugale a sé, richiede un contributo per il mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 800 mensili. Il sig. è titolare di CP_1 una lavanderia costituita in società individuale, in Milano corso di Porta Nuova, con una dipendente part time che ha riferito di pagare € 450 o 500 al mese, da cui riesce a ricavare come guadagno circa € 3.500 netti al mese (cfr. dichiarazioni in udienza); il locale è di proprietà della di lui madre e non paga nulla a titolo di oneri locativi;
lo stesso è, altresì, proprietario di un locale in Milano via Vespucci, che affitta ad un ristorante e da cui ricava € 3.650 al mese (cfr. sempre sue ammissioni in udienza), che prende interamente nonché di un box che risulta al momento sfitto;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte per gli anni di imposta 2018 (PF 2019) risultano redditi da locazione a tassazione ordinaria per € 40.671 e redditi a cedolare secca per € 7.392 (€
99.30 e € 630 per il 70%); ricavi per € 41.697 e ulteriori componenti positive per € 15.100 per totale componenti positive € 56.797, componenti negative per € 46.647; reddito di impresa pari a € 10.150 per un reddito complessivo lordo di € 50.821 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali € 58.213) (contributi previdenziali € 2.806; imposta netta € 12.838; addizionale regionale € 734 e addizionale comunale € 288). Per gli anni di imposta 2019 (PF 2020) risultano redditi da locazione a tassazione ordinaria per € 40.671 e redditi a cedolare secca per € 7.392 (€ 99.30 e € 630 per il 70%); ricavi per € 39.993 e ulteriori componenti positive per
€ 19.100 per totale componenti positive € 59.093, componenti negative per € 47.749; reddito di impresa pari a €
11.344 per un reddito complessivo lordo di € 52.836 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali per €
60.228) (contributi previdenziali € 3.835; imposta netta € 13.011; addizionale regionale € 737 e addizionale comunale € 289). Per gli anni di imposta 2020 (PF 2021) risultano redditi da locazione a tassazione ordinaria per € 41.180 e redditi a cedolare secca per € 7.392 (€ 99.30 e € 630 per il 70%); totale componenti positive per
€ 25.480, componenti negative per € 21.323; reddito di impresa pari a € 4.157 per un reddito complessivo lordo di € 46.630 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali per € 54.022) (contributi previdenziali € 2.873; imposta netta € 10.731; addizionale regionale € 639 e addizionale comunale € 340). Deve provvedere a pagare la somma di € 970 quale rata di finanziamento acceso per la ristrutturazione della casa;
RILEVATO, quindi, che, sulla base dei dati offerti e tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, economica e patrimoniale delle parti come emersa anche sulla base delle loro dichiarazioni, pur in difetto di dati più completi e trasparenti e in attesa di tutti i necessari approfondimenti e delle produzioni documentali mancanti, considerata anche la specifica e redditizia capacità professionale della madre che sta ben impiegando e mettendo a frutto negli ultimi tempi, potendo anche fare affidamento sulla propria madre per la gestione delle figlie e la contitolarità in capo alle parti se pur in percentuale diverse di immobili suscettibili di un reddito da definirsi e spartirsi in base a loro accordi, tenuto altresì conto che l'assegnazione alla signora della casa coniugale, peraltro di esclusiva proprietà del sig. costituisce una forma di contribuzione al CP_1 mantenimento indiretto di cui occorre tener conto a fronte dell'onere locativo che dovrà invece sostenere il marito, valorizzate anche le richieste e le offerte come meglio riformulate in udienza dalle parti, prendendosi altresì atto della disponibilità del sig. a continuare a pagare la scuola privata della figlia grande CP_1
pagina 8 di 23 (anche per il prossimo anno che andrà al liceo), deve porsi a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento indiretto delle figlie un assegno da versare alla madre nella misura al momento, sulla base degli atti, equa e congrua di € 700,00 oltre al 70% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di
Milano, stante la maggiore capienza e capacità patrimoniale del padre, in attesa che la madre consolidi e implementi la propria attività professionale;
RITENUTO, infine, che deve sollevarsi sin d'ora l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di condanna del marito a corrisponderle la quota a lei spettante del canone di locazione della casa in comproprietà, dovendo le parti regolare separatamente i loro reciproci rapporti patrimoniali sul punto e invitando le parti medesime a trovare una soluzione conciliativa e concordata della presente controversia, anche valorizzando la possibilità di rientrare in possesso di tale casa:
in via provvisoria e istruttoria
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 29 marzo
2022):
1) AFFIDA le figlie minori (nata in data [...]) e (nata in [...] 17 marzo Persona_1 Pt_2
2011) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
durante la settimana un giorno
(indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 dopo cena;
durante le festività natalizie per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali in forma alternata di anno in anno;
ponti collegati al weekend di pertinenza;
durante l'estate per tre/quattro settimane (di cui due consecutive ad agosto), in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti anche tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
3) ASSEGNA la casa familiare di IN Dè HI via dell'Orsa Minore n. 17, con tutti gli arredi alla madre, con ordine di rilascio per il sig. entro il 30 GIUGNO 2022 con delega alla forza pubblica locale CP_1 per il rilascio coatto, nel caso in cui il padre non abbia per quella data lasciato spontaneamente la casa, con spese e oneri come in motivazione;
4) DISPONE che i Servizi Sociale del Comune di IN Dè HI, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza delle minori), prendano in carico la situazione del nucleo e delle minori e, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- svolgere un accertamento psicosociale e psicodiagnostico sul nucleo familiare diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva delle minori, la qualità della relazione pagina 9 di 23 delle medesime e ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse delle minori, per verificare se l'attuale regime di affido condiviso sia quello più tutelante e rispondente all'interesse delle medesime ovvero se occorra apportare delle modifiche come suggerite, sia in punto di responsabilità genitoriale che di collocamento, punto nodale della vicenda, con tutte le indicazioni e i suggerimenti e con un progetto a lungo termine e l'indicazione di eventuali interventi avviati o da avviare;
- a vigilare sul rispetto del calendario sopra disposto verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni, intervenendo immediatamente a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi delle minori, compatibilmente alle loro esigenze e ai bisogni, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica delle minori medesime;
- ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per le minori e soprattutto tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità esistente e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita delle minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori;
- a svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare segnalando situazione di pregiudizio per le minori;
- a trasmettendo, ognuno per quanto di competenza, una relazione in ordine a quanto richiesto sopra, entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2022;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie mediante CP_1 versamento, con decorrenza dal rilascio della casa e comunque dal mese di luglio 2022 a Parte_1 entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) importo annualmente rivalutabile con indici Istat oltre al 70% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella pagina 10 di 23 ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) PRENDE ATTO della disponibilità manifestata da di continuare a pagare la scuola CP_1 privata per la figlia maggiore;
7) SOLLEVA sin d'ora l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di condanna del marito a corrisponderle la quota a lei spettante del canone di locazione della casa in comproprietà;
8) INVITA le parti a trovare una soluzione concordata e conciliativa nell'interesse delle figlie minori.
9) RINVIA in prosecuzione la causa in fase presidenziale al 11 OTTOBRE 2022 ore 10,45 per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per le determinazioni ex art. 708 c.p.c., fatta salva una diversa indicazione in ordine alle modalità di trattazione della causa.
All'udienza presidenziale dell'11 ottobre 2022, il Presidente f.f., esaminate le relazioni dei Servizi Sociali di
IN Dè HI del 28 settembre 2022, sentiva nuovamente e ampiamente le parti. All'esisto si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che, dopo aver riportato la precedente ordinanza presidenziale del 26 maggio 2022 e ripercorso il procedimento e quanto occorso nelle precedenti udienze, così provvedeva nella parte motiva di seguito riportata:
pagina 11 di 23 “LETTA, quindi, la relazione dei Servizi Sociali di IN Dè HI del 28.09.2022 che, dopo aver svolto dei colloqui e disposto alcuni accertamenti, così concludeva:” Alla luce di quanto raccolto fino ad oggi non emergono situazioni di pregiudizio per le minori. Entrambi i genitori risultano in grado di occuparsi positivamente delle figlie. Rispetto all'episodio denunciato sembra delimitarsi come un evento isolato a seguito di un momento di sovraccarico di tensioni della coppia. Da quanto è emerso si può dedurre gli eventi che hanno portato alla segnalazione sono da ricondurre ad una situazione connotata ed ordinata da una compresenza di alcune fatiche nel rapporto di coppia .
Per questi motivi
il servizio Scrivente ritiene utile proseguire con la presa in carico del nucleo proseguendo con gli interventi richiesti dall'ordinanza.” SENTITE nuovamente le parti all'udienza del 11 ottobre 2022, la cui discussione si incentrava prevalentemente sulla casa coniugale, dando atto il sig. che si era liberata la casa sita in IN dè HI via Trieste. 5, in comproprietà al 50% CP_1 tra i coniugi, in precedenza locata, dove lo stesso era andato a vivere da settembre 2022, evidenziando i difensori che erano in corso trattative, se pur difficili, per poter giungere ad un accordo in ordine all'assegnazione della casa;
RICHIAMATE integralmente le motivazioni ampie ed articolate di cui alla sopra riportata ordinanza provvisoria, ritenendo di confermare alla luce di quanto emerso e anche successivamente acquisito, l'intero assetto già disposto, sia in punto di responsabilità genitoriale con la conferma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori e collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre con conseguente - allo stato - conferma dell'assegnazione alla stessa della casa ex coniugale per le argomentazioni ivi esposte ancora valide, pur auspicando che le parti possano avviare serie trattative per trovare un accordo sul punto oggetto ancora di forte confitto, con il mantenimento altresì della presa in carico da parte dei Servizi con gli ulteriori incarichi come dai medesimi suggeriti stante anche il perpetuarsi di una conflittualità ancora accesa e difficoltà di comunicazione tra le parti sia in punto economico, non essendo emerse né essendo state dedotte sopravvenienze rilevanti che possano aver alterato l'equilibrio disposto anche tenendo conto che il sig. al momento CP_1 abita nella casa in comproprietà; visto l'art. 708 c.p.c.
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 29 marzo
2022):
1) CONFERMA L'AFFIDO delle figlie minori (nata in data [...]) e (nata Persona_1 Pt_2 in data 17 marzo 2011) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
durante la settimana un giorno
(indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 dopo cena;
durante le festività natalizie per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali in forma alternata di anno in anno;
ponti collegati al weekend di pertinenza;
durante pagina 12 di 23 l'estate per tre/quattro settimane (di cui due consecutive ad agosto), in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti anche tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
3) CONFERMA L'ASSEGNAZIONE della casa familiare di IN Dè HI via dell'Orsa Minore n. 17, con tutti gli arredi alla madre;
4) DISPONE che i Servizi Sociale del Comune di IN Dè HI, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza delle minori), continuino in un'attenta presa in carico del nucleo familiare e delle minori e, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- a vigilare sul rispetto del calendario sopra disposto verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni, intervenendo immediatamente a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi delle minori, compatibilmente alle loro esigenze e ai bisogni, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica delle minori medesime;
- ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per le minori e soprattutto tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità esistente e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita delle minori con un canale di comunicazione maggiormente aperto e collaborativo nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori;
- a svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare segnalando situazione di pregiudizio per le minori;
- a trasmettendo, ognuno per quanto di competenza, una relazione di aggiornamento in ordine a quanto richiesto sopra, entro e non oltre il 10 FEBBRAIO 2023;
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie CP_1 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 Parte_1 per ciascuna figlia) importo annualmente rivalutabile con indici Istat (prima rivalutazione luglio 2023) oltre al
70% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 13 di 23 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) PRENDE ATTO della disponibilità manifestata da di continuare a pagare la scuola CP_1 privata per la figlia maggiore;
7) SOLLEVA sin d'ora l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di condanna del marito a corrisponderle la quota a lei spettante del canone di locazione della casa in comproprietà, peraltro già rilasciata dall'affittuario;
8) INVITA le parti a trovare una soluzione concordata e conciliativa nell'interesse delle figlie minori anche con riferimento alle case.”
pagina 14 di 23 Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza sostituita ed art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 2 marzo 2023.
Con provvedimento in atti del 2 marzo 2023, il Giudice Istruttore, lette altresì le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, concedeva i termini 183 comma 6° c.p.c. come richiesti dai procuratori delle parti, riservandosi di provvedere con ordinanza ex art. 183, 7° comma c.p.c..
Alla scadenza dell'ultimo termine istruttorio concesso, con provvedimento ex art. 183, 7° comma c.p.c del 15 giugno 2023, così provvedeva:
“RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
RITENUTO di non ammettere le prove orali per testi della parte ricorrente , non superanti il Parte_1 vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti tutti su capitoli (peraltro con indicazioni di lettere/numeri di difficile individuazione) genericamente formulati senza alcuna precisa indicazione spazio-temporale (1 nn.c, d, e;
2 nn.
b, d, i, l, m, n,, o;
3 n. c) oltre che in parte valutativi (2 nn. b, d, m;
4 nn. i, p, q), documentali o da documentare
(1 n. f;
4 n. l, n;
5 n. d) e comunque tutti irrilevanti e superflui;
RITENUTO, altresì, di non dover ammettere le prove orali per testi e per interpello della parte resistente
, non superanti il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti tutti su capitoli del tutto CP_1 irrilevanti e superflui o comunque già risultanti da quanto emerso e/o non contestati (nn. 1-4; 9-11, 14- 22) oltre che genericamente formulati (nn. 5-8);
OSSERVATO che appare necessario, anche alla luce delle verbalizzazioni rese delle parti e tenuto conto dei documenti prodotti, acquisire un quadro necessariamente più chiaro in ordine alla situazione economica e patrimoniale delle parti, per cui deve essere ordinato ad entrambe alle stesse di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) come meglio specificato in dispositivo nel termini ivi indicato, con allegato il modulo di disclosure aggiornato debitamente compilato.
RITENUTO infine che le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 e/o 492 bis c.p.c. e 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. avanzate da parte resistente per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo e/o irrilevanti oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal Tribunale.
OSSERVATO che deve essere dato sollecito e nuova delega ai Servizi già incaricati che non hanno ancora fatto pervenire la relazione richiesta e fissata udienza ex art 127 ter c.p.c. per esame delle relazioni e per ulteriore trattazione con riserva di ogni ulteriore attività istruttoria (con anche l'ascolto delle minori), con invito alle parti ad abbassare il conflitto e a collaborare maggiormente nell'interesse delle figlie;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate da entrambe le parti;
pagina 15 di 23 3) ORDINA ad entrambe le parti di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare entro il 25 OTTOBRE 2023 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) con la quale entrambe indichino e producano la relativa documentazione:
a) Tutte le fonti di reddito di cui dispongano (redditi da lavoro, redditi da partecipazione, cash bonus, canoni di locazione in Italia o all'estero ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione e allegando delibere societarie e/o eventuali contratti di lavoro e/o di consulenza con specificazione in ordine a emolumenti o eventuali benefits e/o bonus e e/o altre forme di benefici nonché fatture emesse;
b) Le proprietà immobiliari di cui sono stati titolari o contitolari dalla data del matrimonio e di cui sono titolari o contitolari attualmente sino alla data del deposito, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, oneri di mutui o finanziamenti, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato, prezzo di vendita ecc) in Italia e all'estero, allegando la relativa documentazione ove non sia già stata depositata dalle parti ovvero allegandone la traduzione ove non depositata;
c) I beni mobili registrati di cui siano e siano stati proprietari dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione anche relativa all'acquisto e alla cessione, ove non sia già stata depositata dalle parti;
d) I conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, polizze assicurative e altri generi di investimento, carte di credito, di cui siano e/o siano stati intestatari o cointestatari, anche per il tramite di società ovvero di cui i medesimi abbiano e/o abbiano avuto la disponibilità e di cui abbiano un potere di firma con specifica delega ad operare, allegando copia dei relativi estratti conto con movimentazione completa dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione avuto riguardo a tutti i conti correnti, sia in Italia sia all'estero (con allegata traduzione ove non depositata);
e) Il numero di collaboratori al proprio servizio con indicazione delle retribuzioni e delle mansioni dal 1 giugno
2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
f) Le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata, dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione ove non sia già stata depositata;
g) L'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione, dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione ove non sia già stata depositata dalle parti;
h) Partecipazioni societarie e i corrispettivi percepiti da tali partecipazioni e l'indicazione di quelle in cui sia/ siano o sia/siano stati amministratori o consiglieri o abbiano ricoperto cariche sociali o amministrative indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni, allegandone la documentazione relativa, compresi i bilanci delle società e i documenti relativi alle proprietà
pagina 16 di 23 immobiliari intestate alle società e alla gestione delle proprietà immobiliari stesse (locazione, affitto ecc), in
Italia e all'estero, per il periodo dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione;
i) Dichiarazione successorie dei prossimi congiunti e eventuali atti di rinuncia ad eredità sottoscritti dalle parti.
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il medesimo termine all'aggiornamento del MODELLO
PER LA DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo 2019 dalla Corte di appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali presentate ancora non versate in atti ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito;
5) NON AMMETTE le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 e/o 492 bis c.p.c. e 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. avanzate da parte resistente come in motivazione;
6) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di IN Dè HI, in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza, continuino nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti analiticamente con l'ordinanza presidenziale del 26 maggio 2022, qui integralmente confermata, trasmettendo la relazione richiesta ma ancora non pervenuta
INDEROGABILMENTE entro il 25 OTTOBRE 2023 sugli esiti dell'attività delegata e sugli interventi avviati o da avviare fornendo pertanto al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni anche definitive nell'interesse del minore, se debbano o meno essere apportate eventualmente modifiche all'assetto attualmente vigente (con eventualmente l'intervento di un Ente terzo) con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, con tuti i suggerimenti e le indicazioni, segnalando in ogni caso immediatamente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori.
7) FISSA udienza per esame della documentazione prodotta e ulteriore trattazione riservando ogni ulteriore attività istruttoria nel prosieguo, udienza sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 23 NOVEMBRE 2023.”
Con provvedimento in atti del 23 novembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, rilevata la mancata trasmissione della richiesta relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali incaricati, avendo, altresì, parte resistente chiesto la pronuncia parziale sullo status, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di separazione personale, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la nuova delega ai Servizi Sociali già incaricati.
In data 6 dicembre 2023, veniva pronunciata sentenza parziale N. 10064/2023 pubblicata in data 13 dicembre
2023 di declaratoria della separazione personale dei coniugi, in pari data, il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, disponendo che i Servizi Sociali del Comune di IN Dè HI in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, continuassero l'attività già ampiamente delegata con precedenti ordinanze e trasmettessero al Tribunale una relazione completa entro il 15 aprile 2024 e fissava per pagina 17 di 23 l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali pervenute l'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, da effettuarsi entro l'8 maggio 2024.
Con successivi decreti rispettivamente del 8 maggio 2024, 2 luglio 2024 e 2 ottobre 2024 il Giudice Istruttore, lette le note congiunte delle parti, che davano atto di aver in corso trattative per giungere ad un auspicabile accordo tra le parti, a definizione del presente giudizio, letta anche la relazione dei Servizi Sociali di IN dè
HI del 12 aprile 2024, fissava udienza per i medesimi incombenti sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi rispettivamente entro il 2 luglio 2024, il 2 ottobre 2024 ed infine il 14 novembre
2024.
Con provvedimento emesso in data 14 novembre 2024 data il Giudice Istruttore, lette le conclusioni congiunte sopra riportate, preso atto dell'accordo completo delle parti e esaminate le relazioni dei Servizi, rimetteva la causa subito al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, sulla base degli accertamenti svolti dai Servizi sociali e servizi specialistici dell'Ente territoriale ed avendo altresì le parti raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio di separazione e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto delle minori, tenuto conto dell'accordo delle parti e alla luce degli accertamenti svolti dai Servizi incaricati (cfr. relazione agli atti) che hanno sentito le minori e valutato le loro esigenze, rendendo quindi l'ascolto delle stesse in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. Parimenti
l'accordo anche economico e la documentazione già in atti rende superfluo ogni ulteriore accertamento.
La domanda di separazione
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di separazione, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 6 dicembre 2023, sentenza N. 10064/2023 non definitiva di separazione delle parti pubblicata in data 13 dicembre 2023.
La responsabilità genitoriale. Incarico ai Servizi Sociali
Preliminarmente, deve essere osservato in diritto, che il Legislatore privilegia la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è pertanto pagina 18 di 23 necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
All'esito di un procedimento complesso dove sono stati attivati interventi e supporti, le parti hanno concluso, in sede di precisazione delle conclusioni congiunte, con domande convergenti in punto di responsabilità genitoriale, chiedendo la conferma dell'affido condiviso delle figlie minori (nata in [...] 28 agosto Persona_1
2008) e (nata in data [...]) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Pt_2
e con frequentazione paterna come attualmente attuata e meglio indicate nelle medesime condizioni condivise articolate.
Ve in effetti osservato come, nonostante una iniziale situazione di conflitto tra le parti caratterizzata da una convivenza all'interno della casa familiare senza che le parti riuscissero a trovare una soluzione condivisa,, sfociata anche nell'episodio del 21 maggio 2022, nel quale, al di là delle differenti versioni e motivazioni alla base del gesto, essendo stato sostanzialmente ammesso dal medesimo sig. di aver effettivamente CP_1 provveduto a “forzare” la porta della camera da letto, con di intervento delle Forze dell'Ordine, situazione che ha reso necessario conferire incarico ai Servizi Sociali per l'espletamento di accertamenti sulla capacità genitoriale dei coniugi e sulla condizione psicoemotiva delle figlie, le parti sono riuscite apprezzabilmente nel tempo a esercitare con maggiore efficacia ed effettività i poteri e assolvere con impegno ai doveri nascenti dalla titolarità della responsabilità genitoriale, mantenendo una collaborazione reciproca nell'esclusivo interesse delle minori e riuscendo a mantenere una sufficientemente aperta e serena comunicazione.
All'esito del giudizio quindi e considerati gli elementi di valutazione acquisiti sulla coppia genitoriale anche attraverso gli approfondimenti effettuati dai Servizi Sociali incaricati, prendendo anche apprezzabilmente atto di un accordo da parte dei genitori che ancora di più mostra lo sforzo e l'impegno ad assumere un ruolo genitoriale maggiormente collaborativo e sereno, il Collegio ritiene di poter recepire le conclusioni congiunte, confermando le statuizioni presidenziali assunte in via provvisoria, con la conferma dell'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre con la quale hanno sempre vissuto e con la quale si trasferiranno presso l'abitazione di IN Dè HI Via Trieste n. 5 e con la regolamentazione attualmente vigente come da tempi di frequentazione oggetto di accordo del tutto adeguato a far mantenere un rapporto stabile ed equilibrato tra il padre e le figlie.
Segnatamente dalla relazione in data 12.04.2024 dei Servizi Sociali è in effetti emerso che questi genitori hanno sicuramente ridotto il livello del loro conflitto rispetto a quello che era stato riscontrato nelle fasi iniziali del procedimento e sono riusciti a condividere insieme serenamente decisioni importanti riguardanti la vita delle figlie, mostrando di essere dotati di risorse personali, culturali ed educative positive, mettendosi in discussione e collaborando con i medesimi operatori dei Servizi. In particolare nella parte conclusiva della relazione de quo si evidenzia che :”Nonostante i dissapori e le rimostranze reciproche relativamente ai fatti avvenuti in passato, che hanno portato alla separazione della coppia, i genitori sono capaci di riconoscere il contributo dell'altro nella relazione con le minori che non appaiono coinvolte nel conflitto ma che vivono serenamente la propria età e sono inserite positivamente nel contesto sociale e scolastico”. Si evidenzia, altresì più nello specifico, che pagina 19 di 23 “L'episodio che ha portato al coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria pare ascrivibile a elementi di irascibilità del sig. che tuttavia non configurano aspetti di pericolosità né nei confronti della sig.ra né nei CP_1 Pt_1 confronti delle minori”
Pertanto alla luce di tali ricostruzioni e riportando le conclusioni sempre dei Servizi Sociali secondo i quali:
“emerge che nella situazione attuale del nucleo familiare non vengono ravvisati elementi di pregiudizio tali da giustificare il mantenimento della presa in carico e lo svolgimento di ulteriori approfondimenti di natura sanitaria, diagnostica, psico-sociale o educativa” si reputa necessario, altresì, revocare la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali del Comune di IN dè HI in collaborazione con i Servizi Specialistici, essendo venuti meno i presupposti che ne hanno legittimato l'intervento ed essendo giunti gli accertamenti richiesti alle conclusioni di cui sopra.
Il Tribunale auspica che le parti abbiano definitivamente posto da parte il loro conflitto iniziale e laddove emergano in futuro situazioni meritevoli di attenzioni si facciano supportare dagli enti territorialmente competenti e presenti sul territorio. Si provvede pertanto come da dispositivo.
Revoca assegnazione della casa coniugale
Va revocata l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale, sita in IN dè HI, via Orsa Minore n.17, ove farà rientro il padre, posto che la madre si trasferirà con le figlie presso l'abitazione di IN dè HI via
Trieste 5, abitazione a sua volta rilasciata dal sig. a far data dal 2.09.2024 e ciò in conformità alle CP_1 conclusioni congiunte anche con riferimento alle ulteriori condizioni previste in merito al patrimonio immobiliare delle quali prende atto.
Le statuizioni economiche raggiunte complessivamente dalle parti.
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, in particolare al contributo al mantenimento delle figlie, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite che qui si richiamano, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte anche con riferimento alle ulteriori complessive pattuizioni negoziali può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
pagina 20 di 23 Le spese di lite
Stante l'accordo tra le parti, le spese devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, dando atto che
è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 6 dicembre 2023, sentenza N. 10064/2023 non definitiva di separazione delle parti (pubblicata in data 13 dicembre 2023)
ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così decide;
1) CONFERMA L'AFFIDO delle figlie minori (nata in data [...]) ed (nata in [...]_1 Pt_2
17.03.2011) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, dando atto - anche ai fini della residenza anagrafica – che le minori si trasferiranno con la GN in IN Parte_1 de' HI, via Trieste n. 5, come da successivi punti dell'accordo;
2) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere le figlie con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, con possibilità per il padre di estendere tali periodi a discrezione delle minori, previo accordo con la madre;
durante le festività natalizie per metà dei rispettivi periodi in forma alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali in forma alternata di anno in anno;
ponti collegati al weekend di pertinenza;
durante l'estate per tre/quattro settimane (di cui due consecutive ad agosto), in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti anche tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
3) REVOCA, con effetto dalla pubblicazione della presente sentenza, l'incarico conferito ai Servizi Sociali del
Comune di IN dè HI competenti territorialmente in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e la presa in carico agli stessi del nucleo familiare e delle minori;
4) DA' ATTO che, che stante il già programmato imminente trasferimento di madre e figlie presso l'abitazione di
IN de' HI, via Trieste n. 5, a tal fine rilasciata dal IGnor a far data dal 2/9/2024 (data in cui la CP_1
GN ne ha preso possesso, intraprendendo le opere di cui alla CILA n. D68/2024 – Prot. 31226 del Pt_1
09/09/2024, obbligandosi a tener sollevato e indenne integralmente il coniuge comproprietario da qualsivoglia spesa, onere, responsabilità pure verso l'ente territoriale o verso terzi e/o comunque derivante dalla sottoscrizione da parte dello stesso di progetti e incarichi alla medesima funzionali e/o riconducibili alle opere suindicate come da allegata manleva), la signora ha rinunciato all'assegnazione della casa di IN de' Pt_1
HI, via dell'Orsa Minore n. 17 ove farà rientro il IGnor come da successivo punto e, per l'effetto, CP_1
pagina 21 di 23 5) REVOCA con effetto dalla sottoscrizione delle conclusioni conformi delle parti (14.11.2024) e in virtù di tali accordi, la relativa assegnazione della casa ex coniugale sita in IN dè HI via Orsa Minore n. 17 già disposta in favore della GN avuto tra l'altro riguardo a quanto previsto ai successivi punti;
Pt_1
6) PONE, anche sull'accordo delle parti, in considerazione dei complessivi accordi, della rinuncia della GN alla già disposta assegnazione ed al venir meno della valenza della medesima, a carico di Pt_1 [...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto delle due figlie, versando alla signora CP_1 Pt_1
la somma di € 700,00 (diconsi settecento/00 - € 350,00 ciascuna) in via anticipata entro il giorno 5 di
[...] ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017;
7) DÀ ATTO che le parti hanno così concordato, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quali elementi in punto essenziali:
a) il IGnor nato a [...] il [...] (C.F. ) si obbliga a CP_1 C.F._2 trasferire senza corrispettivo alla GN nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) che si obbliga ad accettare, a mezzo di atto notarile da stipularsi entro e non oltre gg 15 dalla C.F._3 pubblicazione della sentenza di separazione:
- il diritto di usufrutto sulla propria quota indivisa del 70% sugli immobili siti in IN de' HI, via Trieste
n. 5 (appartamento al piano terreno identificato al NCEU di IN de' HI (Milano) foglio 9 particella 930 subalterno 34 categoria A03 e box singolo autorimessa posta al pianto interrato foglio 9 particella 930 subalterno
90 categoria C06
b) il IGnor nato a [...] il [...] (C.F. ) si obbliga altresì a CP_1 C.F._2 trasferire senza corrispettivo:
- la nuda proprietà della medesima quota (70%) a favore delle figlie minori [nata a [...]
Cernusco sul Naviglio (MI) il 28/08/2008 (C.F.: ] e [nata a [...] C.F._4 Parte_2
Naviglio (MI) il 17/03/2011 (C.F.: )] in parti uguali (35% ciascuna) all'estinzione del C.F._5 mutuo ipotecario (di cui si allega rendiconto al 31.12.2023) e comunque entro e non oltre il 31 CP_2 marzo 2027.
Le parti chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. NR. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 precisando che i trasferimenti immobiliari de quibus sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
c) le spese notarili relative ai trasferimenti su indicati (diritto di usufrutto alla sig.ra e nuda proprietà in Pt_1 favore delle figlie e ) saranno a carico dal sig. Persona_1 Pt_2 CP_1
d) la GN dà atto di nulla avere a pretendere nei confronti del IGnor a titolo di canoni di Pt_1 CP_1 locazione, indennizzi e/o comunque in relazione al godimento da parte del coniuge dell'immobile sito in IN de' HI, via Trieste n. 5 (appartamento al piano terreno identificato al NCEU di IN de' HI (Milano)
pagina 22 di 23 foglio 9 particella 930 subalterno 34 categoria A03 e box singolo autorimessa posta al pianto interrato foglio 9 particella 930 subalterno 90 categoria C06, avendo definito con il trasferimento in proprio favore dell'usufrutto, anche ogni questione patrimoniale pregressa;
8) DA' ATTO che la sig.ra come da intese intercorse tra le parti, potrà asportare dalla precedente casa Pt_1 coniugale sita in IN de' HI, via dell'Orsa Minore n. 17, i beni e suppellettili di cui al dettagliato inventario debitamente sottoscritto dalle parti medesime e allegato al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, unitamente alla cucina componibile completa, che installerà a propria cura e spese nella nuova dimora di via Trieste 5. Le parti s'impegnano a collaborare per i cambi di residenza (documenti presso il Comune) e i cambi d'intestazione delle forniture e Tari dando tempestiva comunicazione agli enti competenti così come il consenso al rilascio dei passaporti per le figlie minori;
La GN come il IG. ai fini delle Pt_1 CP_1 intercorse intese, s'impegnano a riconsegnare tutte le chiavi delle rispettive unità abitative all'atto di trasferimento;
la sig.ra consegnerà al sig. le chiavi della casseforti piccola presente nella casa Pt_1 CP_1 familiare in IN De HI;
9) DA' ATTO che alle condizioni condivise delle parti e con il corretto adempimento alle medesime, le parti hanno concordato di aver definito ogni loro rapporto di dare e avere e di non avere ulteriori reciproche pretese e/o comunque di rinunciarvi;
10) COMPENSA, interamente le spese lite del giudizio tra le parti;
11) SENTENZA, provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Controparte_3
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 27 novembre 2024.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 23 di 23