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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2024, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4580 /2024 R.G. vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Monza, Via Vittorio Veneto nr. 11 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Minasola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monza, Via Passerini nr. 9, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
4.09.1971, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simona
Castagna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Sora, Via Vicenne nr. 14, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'Ill.mo IG. Presidente del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 473 bis.51comma III c.p.c,
Voglia designare il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, comma II c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio accolga le seguenti CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale dei coniugi tra il IG. e la IG.ra Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile in data 25.07.2004 in Villa D'Almè, Parte_2 iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Villa D'Almè, atto nr. 4, Parte II,
Serie C, Anno 2004, alle seguenti CONDIZIONI
1) Il IG. e la IG.ra vivranno separati con Parte_1 Parte_2
l'obbligo di mutuo rispetto. Pers 2) Dare atto che i figli ed sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Per_1 pertanto non necessitano di alcun contributo al mantenimento né per le spese ordinarie né per le spese straordinarie.
3) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a somme a titolo di contributo al rispettivo mantenimento dichiarando altresì di aver regolamentato ogni altra questione economica esistente tra gli stessi senza null'altro avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, causa o ragione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 30 ottobre 2024.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 7.07.2024, così provvede: Parte_2
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. OMOLOGA la separazione alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villa D'Alme, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4580 /2024 R.G. vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Monza, Via Vittorio Veneto nr. 11 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Minasola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monza, Via Passerini nr. 9, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
4.09.1971, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simona
Castagna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Sora, Via Vicenne nr. 14, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'Ill.mo IG. Presidente del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 473 bis.51comma III c.p.c,
Voglia designare il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, comma II c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio accolga le seguenti CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale dei coniugi tra il IG. e la IG.ra Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile in data 25.07.2004 in Villa D'Almè, Parte_2 iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Villa D'Almè, atto nr. 4, Parte II,
Serie C, Anno 2004, alle seguenti CONDIZIONI
1) Il IG. e la IG.ra vivranno separati con Parte_1 Parte_2
l'obbligo di mutuo rispetto. Pers 2) Dare atto che i figli ed sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Per_1 pertanto non necessitano di alcun contributo al mantenimento né per le spese ordinarie né per le spese straordinarie.
3) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a somme a titolo di contributo al rispettivo mantenimento dichiarando altresì di aver regolamentato ogni altra questione economica esistente tra gli stessi senza null'altro avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, causa o ragione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 30 ottobre 2024.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 7.07.2024, così provvede: Parte_2
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. OMOLOGA la separazione alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villa D'Alme, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi