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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. AR NT, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 24237/2023; promossa da: , rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Ciro Cerino e Tzvetalina Toneva,; contro
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Controparte_1
Gaudiello;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.12.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la NO a far data dal 13.08.2013 Controparte_1 al 28.01.2022, con qualifica di impiegata al livello CS del CCNL di categoria (Collaboratori familiari conviventi – lavoro domestico), e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive, 13^mensilità, TFR e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento, in proprio favore , della somma pari ad € 61.888,57, oltre interessi e rivalutazione come per legge, per i titoli e le causali di cui al ricorso, di cui € 8.903,45 a titolo di TFR.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa come collaboratrice domestica e assistente alle dipendenze della NO
. Parte_2
aver svolto la suddetta attività lavorativa a far data dal 13.08.2013 e fino al 16.01.2022, presso l'abitazione della sig.ra
, ubicata in Ercolano alla via Guglielmo Marconi 62. Parte_2
Deduceva di essere stata assunta e retribuita dalla NO
[...]
, che si occupava della gestione della NO , non P_ Pt_2 ella né figli e né parenti. Dichiarava che in data 22.11.2014 la sig.ra , ormai anziana Pt_2
e non autosufficiente, aveva ceduto alla resistente, sig.ra
[...]
, l'abitazione di sua proprietà. P_ Evidenziava altresì che la NO in cambio di tale cessione P_ si era obbligata ad assistere la NO per tutta la Parte_2 durata della sua vita. Esponeva, nello svolgimento della propria attività aveva seguito le istruzioni e le direttive impartite dalla NO P_
, dalla quale è stata direttamente assunta e retribuita. P_
Dichiarava che la resistente contemporaneamente alla cessione evidenziata, procedeva ad inquadrare la ricorrente ai fini contributivi e fiscali, stipulando un contratto part time per 30 ore settimanali, intestato alla . Pt_2
Deduceva di aver sempre lavorato alle dipendenze della resistente, giorno e notte, con riposo settimanale previsto il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, in tali giorni la era assistita dal sig. , Pt_2 Parte_3 padre della resistente e da quest'ultima.. Evidenziava di aver svolto le mansioni di collaboratrice domestica ed assistente della sig.ra , che fino al 2020 era in grado Parte_2 di camminare da sola con l'ausilio di un bastone, pur presentando spesso segni di scarsa lucidità mentale. Dichiarava che a partire dal 2020 e fino al suo decesso, avvenuto in data 16.01.2022, la Pt_2 era ormai completamente non autosufficiente, necessitando pertanto di un assistenza continua. Deduceva che nello svolgimento dei propri compiti ogni giorno era controllata dalla resistente o quando quest'ultima era impossibilitata da suo padre, . Parte_3
Dichiarava che nel periodo in cui aveva lavorato con la NO
, si era occupata delle pulizie della casa, di lavare e stirare i Pt_2 vestiti e la biancheria, di preparare i pasti per poi pulire la cucina, inoltre aveva svolto attività di assistenza della , lavandola e Pt_2 vestendola. Evidenziava che alla spesa provvedeva per l'intera settimana la NO . Controparte_1
Deduce do lavorativo dal 13.08.2013 al 28.01.2022 percepiva a titolo di retribuzione la somma di € 600,00 al mese per il primo anno di lavoro, mentre successivamente percepiva la somma di € 700,00 al mese, senza alcuna busta paga, venendo pagata in contanti dalla sig.ra P_
Dichiarava che per gli ultimi q esi aveva percepito la somma di € 800,00. Esponeva di aver lavorato il doppio delle ore previste dal CCNL poiché prestava anche assistenza notturna . Deduceva che per ogni anno di lavoro aveva usufruito esclusivamente di un mese di ferie retribuito, che di solito era febbraio, mentre durante l' emergenza Covid, aveva prestato la propria attività lavorativa senza alcun giorno di riposo. Evidenziava di non aver mai percepito alcuna retribuzione per i giorni festivi infrasettimanali in cui prestava la propria attività lavorativa. Dichiarava che il proprio rapporto di lavoro era cessato con il decesso della sig.ra , avvenuto in data 16.01.2022. Pt_2
Esponeva, infine, che dopo il decesso della , l'odierna Pt_2 resistente le aveva consegnato un biglietto con il dirizzo per corrisponderle il TFR maturato, ma che in seguito la stessa P_ le riferiva di non voler effettuare alcun pagamento, rendendosi dunque necessario agire in giudizio per ottenere il pagamento di quanto a lei dovuto alla luce dei parametri fissati dal C.C.N.L. Collaboratori familiari conviventi – Lavoro domestico.
In data 6.9.2024 la NO , ritualmente costituitasi, Controparte_1 preliminarmente deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai istaurato alcun rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Ritenuto superflua l'attività istruttoria, dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data x.3.2025, la causa veniva così decisa.
La domanda proposta è inammissibile e non può pertanto trovare accoglimento.
Preliminarmente, infatti, occorre precisare che la ricorrente ha avanzato le proprie pretese economiche nei confronti di un soggetto del tutto carente di titolarità passiva del rapporto oggetto del presente giudizio. La NO infatti, non ha mai rivestito la qualità di datrice P_ di lavoro della ricorrente, che, come emerge dai documenti versati in atti e dalla ricostruzione dei fatti formulata da entrambe le parti, era stata formalmente assunta dalla defunta NO , con Parte_2 cui aveva stipulato in data 13.08.2013 un contrat rma scritta. Inoltre, la ricorrente, come da lei stessa affermato, prestava la propria attività lavorativa nei confronti della stessa , che pur Pt_2 essendo anziana era capace di intendere e volere e fino all'anno 2020 poteva esercitare in piena autonomia le proprie capacità fisiche e mentali. Inoltre, del tutto inconferente appare il richiamo alla donazione modale che la defunta aveva stipulato in vita, in data Pt_2
22.11.2014, in favore della resistente. Dalla lettura di tale atto, infatti, emerge che le obbligazioni previste a carico della NO erano esclusivamente quelle di fornire P_ alla NO vitto, vestiario nonché assistenza in caso di Pt_2 malattia, di ere alle cure mediche, alle medicine ed all'eventuale ricovero in cliniche ed ospedali della stessa, non essendo previsto alcunché nei confronti di un eventuale rapporto con la ricorrente. Parimenti priva di pregio appare la censura mossa dalla ricorrente in merito alla presunta interposizione fittizia nella prestazione di lavoro, rivestendo la NO il ruolo di soggetto interponente, e P_ dunque di effettivo utilizzatore della prestazione di lavoro. Come ricostruito dalle stesse parti, la ricorrente svolgeva la propria prestazione di lavoro nei confronti della defunta , unica Pt_2 effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa e dunque effettiva datrice di lavoro. Alla luce di tali osservazioni, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta. Le spese, attesa la diversa condizione delle parti e la natura della pronuncia, si intendono integralmente compensate Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
-Dichiara il difetto di legittimazione passiva della NO
[...]
e per l'effetto rigetta la domanda , che P_ inammissibile Spese compensate
Così deciso in data 18 /3/2025. il Giudice Dott. AR NT
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. AR NT, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 24237/2023; promossa da: , rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Ciro Cerino e Tzvetalina Toneva,; contro
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Controparte_1
Gaudiello;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.12.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la NO a far data dal 13.08.2013 Controparte_1 al 28.01.2022, con qualifica di impiegata al livello CS del CCNL di categoria (Collaboratori familiari conviventi – lavoro domestico), e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive, 13^mensilità, TFR e per l'effetto condannarsi la resistente al pagamento, in proprio favore , della somma pari ad € 61.888,57, oltre interessi e rivalutazione come per legge, per i titoli e le causali di cui al ricorso, di cui € 8.903,45 a titolo di TFR.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa come collaboratrice domestica e assistente alle dipendenze della NO
. Parte_2
aver svolto la suddetta attività lavorativa a far data dal 13.08.2013 e fino al 16.01.2022, presso l'abitazione della sig.ra
, ubicata in Ercolano alla via Guglielmo Marconi 62. Parte_2
Deduceva di essere stata assunta e retribuita dalla NO
[...]
, che si occupava della gestione della NO , non P_ Pt_2 ella né figli e né parenti. Dichiarava che in data 22.11.2014 la sig.ra , ormai anziana Pt_2
e non autosufficiente, aveva ceduto alla resistente, sig.ra
[...]
, l'abitazione di sua proprietà. P_ Evidenziava altresì che la NO in cambio di tale cessione P_ si era obbligata ad assistere la NO per tutta la Parte_2 durata della sua vita. Esponeva, nello svolgimento della propria attività aveva seguito le istruzioni e le direttive impartite dalla NO P_
, dalla quale è stata direttamente assunta e retribuita. P_
Dichiarava che la resistente contemporaneamente alla cessione evidenziata, procedeva ad inquadrare la ricorrente ai fini contributivi e fiscali, stipulando un contratto part time per 30 ore settimanali, intestato alla . Pt_2
Deduceva di aver sempre lavorato alle dipendenze della resistente, giorno e notte, con riposo settimanale previsto il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, in tali giorni la era assistita dal sig. , Pt_2 Parte_3 padre della resistente e da quest'ultima.. Evidenziava di aver svolto le mansioni di collaboratrice domestica ed assistente della sig.ra , che fino al 2020 era in grado Parte_2 di camminare da sola con l'ausilio di un bastone, pur presentando spesso segni di scarsa lucidità mentale. Dichiarava che a partire dal 2020 e fino al suo decesso, avvenuto in data 16.01.2022, la Pt_2 era ormai completamente non autosufficiente, necessitando pertanto di un assistenza continua. Deduceva che nello svolgimento dei propri compiti ogni giorno era controllata dalla resistente o quando quest'ultima era impossibilitata da suo padre, . Parte_3
Dichiarava che nel periodo in cui aveva lavorato con la NO
, si era occupata delle pulizie della casa, di lavare e stirare i Pt_2 vestiti e la biancheria, di preparare i pasti per poi pulire la cucina, inoltre aveva svolto attività di assistenza della , lavandola e Pt_2 vestendola. Evidenziava che alla spesa provvedeva per l'intera settimana la NO . Controparte_1
Deduce do lavorativo dal 13.08.2013 al 28.01.2022 percepiva a titolo di retribuzione la somma di € 600,00 al mese per il primo anno di lavoro, mentre successivamente percepiva la somma di € 700,00 al mese, senza alcuna busta paga, venendo pagata in contanti dalla sig.ra P_
Dichiarava che per gli ultimi q esi aveva percepito la somma di € 800,00. Esponeva di aver lavorato il doppio delle ore previste dal CCNL poiché prestava anche assistenza notturna . Deduceva che per ogni anno di lavoro aveva usufruito esclusivamente di un mese di ferie retribuito, che di solito era febbraio, mentre durante l' emergenza Covid, aveva prestato la propria attività lavorativa senza alcun giorno di riposo. Evidenziava di non aver mai percepito alcuna retribuzione per i giorni festivi infrasettimanali in cui prestava la propria attività lavorativa. Dichiarava che il proprio rapporto di lavoro era cessato con il decesso della sig.ra , avvenuto in data 16.01.2022. Pt_2
Esponeva, infine, che dopo il decesso della , l'odierna Pt_2 resistente le aveva consegnato un biglietto con il dirizzo per corrisponderle il TFR maturato, ma che in seguito la stessa P_ le riferiva di non voler effettuare alcun pagamento, rendendosi dunque necessario agire in giudizio per ottenere il pagamento di quanto a lei dovuto alla luce dei parametri fissati dal C.C.N.L. Collaboratori familiari conviventi – Lavoro domestico.
In data 6.9.2024 la NO , ritualmente costituitasi, Controparte_1 preliminarmente deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai istaurato alcun rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Ritenuto superflua l'attività istruttoria, dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data x.3.2025, la causa veniva così decisa.
La domanda proposta è inammissibile e non può pertanto trovare accoglimento.
Preliminarmente, infatti, occorre precisare che la ricorrente ha avanzato le proprie pretese economiche nei confronti di un soggetto del tutto carente di titolarità passiva del rapporto oggetto del presente giudizio. La NO infatti, non ha mai rivestito la qualità di datrice P_ di lavoro della ricorrente, che, come emerge dai documenti versati in atti e dalla ricostruzione dei fatti formulata da entrambe le parti, era stata formalmente assunta dalla defunta NO , con Parte_2 cui aveva stipulato in data 13.08.2013 un contrat rma scritta. Inoltre, la ricorrente, come da lei stessa affermato, prestava la propria attività lavorativa nei confronti della stessa , che pur Pt_2 essendo anziana era capace di intendere e volere e fino all'anno 2020 poteva esercitare in piena autonomia le proprie capacità fisiche e mentali. Inoltre, del tutto inconferente appare il richiamo alla donazione modale che la defunta aveva stipulato in vita, in data Pt_2
22.11.2014, in favore della resistente. Dalla lettura di tale atto, infatti, emerge che le obbligazioni previste a carico della NO erano esclusivamente quelle di fornire P_ alla NO vitto, vestiario nonché assistenza in caso di Pt_2 malattia, di ere alle cure mediche, alle medicine ed all'eventuale ricovero in cliniche ed ospedali della stessa, non essendo previsto alcunché nei confronti di un eventuale rapporto con la ricorrente. Parimenti priva di pregio appare la censura mossa dalla ricorrente in merito alla presunta interposizione fittizia nella prestazione di lavoro, rivestendo la NO il ruolo di soggetto interponente, e P_ dunque di effettivo utilizzatore della prestazione di lavoro. Come ricostruito dalle stesse parti, la ricorrente svolgeva la propria prestazione di lavoro nei confronti della defunta , unica Pt_2 effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa e dunque effettiva datrice di lavoro. Alla luce di tali osservazioni, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta. Le spese, attesa la diversa condizione delle parti e la natura della pronuncia, si intendono integralmente compensate Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
-Dichiara il difetto di legittimazione passiva della NO
[...]
e per l'effetto rigetta la domanda , che P_ inammissibile Spese compensate
Così deciso in data 18 /3/2025. il Giudice Dott. AR NT