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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1311/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Valentina Verduci Consigliera relatrice dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 1311/2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
DR GA e DR IN del foro di Padova
appellante
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
NC CC del foro di Padova
appellata E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'PE DI ZI
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili - appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 865/2025, pubblicata il 3.6.2025.
Conclusioni di parte ricorrente:
-NEL MERITO: accogliere l'appello avverso sentenza n. 865/2025, cron. 3287/2025, emessa dal Tribunale di Padova a conclusione del procedimento n. R.G. 3047/2022, pubblicata il 3 giugno 2025, notificata il 19 giugno 2025, anche previa rimessione in istruttoria, riformandola sui capi impugnati ed accogliento le seguenti conclusioni:
• dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti con contestuale revoca dell'assegno di mantenimento della sig.ra a decorrere dal deposito Parte_2 del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, cioè dal mese di maggio 2022, o, in via subordinata, disporsi che il versamento del mantenimento ridotto con sentenza n.
865/2025 decorra dal 20 novembre 2023 come da secondo motivo di appello incidentale;
• disporsi a carico del sig. il pagamento in favore della sig.ra , a titolo Pt_1 Pt_2 di mantenimento per i figli, della somma di € 500,00 per ed € 350,00 per Persona_1
, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat a decorrere CP_1 dall'anno successivo alla pronuncia, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
• disporsi a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1 mediche, scolastiche e sportive per i figli e come da protocollo del CP_1 Persona_1
Tribunale di Padova, previa esibizione delle relative pezze giustificative;
-SEMPRE NEL MERITO: rigettarsi i motivi di appello n. 1 e 3 incidentale proposti dalla sig.ra in quanto manifestamente infondati per le ragioni meglio esposte in Pt_2 narrativa;
-IN OGNI CASO: spese e competenze di ambo i gradi di giudizio completamente rifuse.
-IN VIA ISTRUTTORIA: istanze istruttorie come reiterate nel ricorso introduttivo del
14.7.2025 e ribadite in sede di memoria del 3.10.2025 e delle note scritte sostitutive
d'udienza del 13.10.2025.
pag. 2/17 Conclusioni di parte convenuta:
NEL MERITO: respinta ogni avversa contraria istanza, In principalità; respinta ogni avversa contraria istanza, respingersi l'appello proposto dal signor perché Pt_1 inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto. In via incidentale: a parziale riforma della sentenza 865/2025 di primo grado, si chiede che:
1- dato atto che in primo grado risulta la soccombenza del signor , l'appellante Pt_1 sia condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio come da nota spese depositata (in parziale riforma del punto 5) del
PQM
della sentenza);
2- stabilirsi la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio n. 2297/2023 del 20.11.23, ovvero dal 20.05.2024 (in parziale riforma del punto 3) del
PQM
della sentenza);
3- determinarsi l'assegno divorzile a carico del signor e a favore della GN Pt_1
nella misura di euro 300,00 o altra somma anche maggiore ritenuta di Pt_2 giustizia, e dunque porre a carico del signor a titolo di assegno divorzile, Parte_1
l'obbligo di versare alla GN con decorrenza dal passaggio in Parte_2 giudicato della sentenza di status, n. 2297/2023 del 20.11.23, ovvero dal 20.05.2024, la somma di euro 300,00 mensili o altra somma anche maggiore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese (in parziale riforma del punto 3) del
PQM
della sentenza).
Per il resto confermarsi la sentenza di primo grado n. 865/2025 del Tribunale di
Padova; con riserva di ogni consentita istanza. Spese e competenze di primo e di secondo grado rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: istanze istruttorie come reiterate nella comparsa di costituzione del 12.9.2025 e ribadite nelle note scritte sostitutive d'udienza del 10.10.2025.
FATTO
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso depositato il 16.5.2022 radicava presso il Tribunale di Parte_1
Padova giudizio volto a far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 27.7.2002, a Curtarolo (PD), Parte_2 unione dalla quale sono nati i figli (8.7.2004) e (9.1.2008). CP_1 Persona_1
pag. 3/17 1.1. La coppia si era separata giudizialmente alle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Padova n. 1127/2020 del 27.7.2020, con la quale veniva disposto l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
turni di visita con il padre come segue: a- fine settimana alterni dal sabato all'uscita della scuola o dal venerdì alle ore 14.00 in caso di giorni di vacanza, al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, o alla domenica sera alle ore 21.00 in caso di vacanza;
un pomeriggio infra-settimanale, indicativamente il martedì da uscita scuola alle 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando le feste, ovvero, un anno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre sera), l'anno dopo quella di Capodanno (dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola); d- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre. Si prevedeva, poi,
l'obbligo del padre di versare alla madre un contributo al mantenimento per i figli di euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 ciascuno), oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova, oltre all'obbligo del di versare alla Pt_1 sig.ra , quale assegno di mantenimento, un contributo mensile di euro 300,00. Pt_2
1.2. Nell'ambito giudizio di divorzio, in fase presidenziale venivano confermati i provvedimenti di cui alla separazione e la causa veniva rimessa dinanzi al giudice istruttore. Con sentenza non definitiva sullo status (sent. n. 2297/2023 del 24.10.2023, pubblicata il 20.11.2023), stante la comune richiesta delle parti, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1.3. Quanto alle ulteriori domande relative alla prole ed economiche, il Pt_1 chiedeva al Tribunale di dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi e per l'effetto revocare l'assegno a favore della GN a decorrere dal deposito del Pt_2 ricorso introduttivo;
chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre e i medesimi turni di cui alla separazione;
un assegno a favore dei figli di euro 500,00 per ed euro 350,00 per Persona_1
, maggiorenne ma non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Da ultimo, chiedeva di ordinarsi la cancellazione del sequestro conservativo di cui al provvedimento del 26.2.2018. La GN , pur concordando nella richiesta di Pt_2
pag. 4/17 affido condiviso della figlia con turni sovrapponibili a quelli richiesti dal Persona_1 padre, chiedeva disporsi la corresponsione di un assegno divorzile per sé di euro 350,00
a fronte dell'aggiornamento dell'importo rispetto alla separazione;
di porre a carico del signor un contributo per i figli di euro 600,00 ciascuno, per un totale di euro Pt_1
1.200,00, oltre al 70% delle spese straordinarie. Dichiararsi l'inammissibilità e/o irritualità e l'infondatezza della richiesta di revoca e/o riduzione del sequestro conservativo.
Con la sentenza definitiva di divorzio (sentenza n. 865/2025 del 3.6.2025), oggi impugnata, il Tribunale di Padova, così disponeva:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: - a fine settimana alterni dal sabato all'uscita della scuola o dal venerdì alle ore 14.00 in caso di giorni di vacanza, al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, o alla domenica sera alle ore 21.00 in caso di vacanza;
un pomeriggio infra-settimanale, indicativamente il martedì da uscita scuola alle
21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando le feste, ovvero, un anno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre sera), l'anno dopo quella di
Capodanno (dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola); d- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre;
2) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1
l'obbligo di versare a , con decorrenza dalla data della presente Parte_2 sentenza, la somma di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
3) pone a carico di a titolo di assegno divorzile, l'obbligo di versare Parte_1 alla moglie, con decorrenza dalla presente sentenza, la somma di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
pag. 5/17 4) ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo di cui al provvedimento del 26.2.2018;
5) spese di lite compensate.
Il giudizio di secondo grado
2. propone appello avverso la decisione sopra citata nella parte relativa al Parte_1 riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della GN , chiedendone la Pt_2 revoca, nonché nella parte concernente le statuizioni sui figli, chiedendo un ridimensionamento dell'assegno di mantenimento loro spettante così come una riduzione al 50% delle spese straordinarie poste a suo carico.
2.1. Quale primo motivo l'appellante deduce: nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, l. 898/70 e 337-ter, comma 4, c.c.
Deduce l'appellante che il Tribunale di Padova ha errato nel fornire una motivazione per relationem, del tutto priva del carattere di autosufficienza, con riguardo alle proprie condizioni economiche.
La presunzione della maggior disponibilità economica del , su cui si fondano le Pt_1 statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, si basa sul richiamo a provvedimenti tra le stesse parti risalenti nel tempo, nonché ad altra documentazione prodotta da controparte relativa a situazioni passate, mentre nessuna attività istruttoria è stata compiuta in sede di divorzio dal giudicante.
Secondo l'appellante, dunque, il Tribunale ha basato la propria decisione esclusivamente su elementi emersi nel corso di altri giudizi e privi del carattere di attualità, violando apertamente il principio generale del c.d. rebus sic stantibus.
2.2. Quale secondo motivo deduce: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, l. 898/70 nonché dell'art. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
Deduce l'appellante l'errore in cui è incorso il giudicante nel disporre un assegno divorzile in favore della GN , ritenendo integrate sia la componente Pt_2 assistenziale, sia la componente perequativa-compensativa. Quanto alla componente assistenziale, chiarisce che la GN lavora costantemente da anni, percependo un reddito netto mensile di euro 1.100,00, pertanto non può dirsi che la stessa non abbia pag. 6/17 adeguati mezzi propri o sia nell'oggettiva impossibilità di procurarseli.
Quanto alla componente perequativo-compensativa, il Tribunale erra nel riconoscerla, non considerando adeguatamente il patrimonio acquisito dalla GN in costanza di matrimonio, in particolare la proprietà dell'immobile dove ora risiede con i figli e del valore pari a circa euro 200.000, metà del quale le è stato intestato dal marito senza alcun esborso provato, mentre l'altra metà le è stata venduta dal marito per una cifra simbolica. A ciò aggiungasi l'assenza di prova in merito alla rinuncia a concrete opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia, oltre al fatto che la decisione di non lavorare dopo la nascita della secondogenita non sarebbe stata decisione concordata tra i coniugi ma maturata unilateralmente da parte della GN. Da ultimo, deduce l'errore in cui è incorso il giudicante per non aver considerato la condotta reticente della sig.ra nel dichiarare la propria reale condizione reddituale e patrimoniale oltre al Pt_2 rifiuto, da parte sua, della proposta transattiva fatta dal tribunale.
2.3. Quale terzo motivo l'appellante deduce: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. nonché dell'art. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
Secondo l'appellante l'errore in cui cade il giudicante, in violazione degli artt. 337-ter, comma 4, e 2697 c.c., è nell'automatismo con cui applica i criteri indicati nella normativa per stabilire il quantum del mantenimento per i figli, senza assolvimento dell'onere della prova da parte del richiedente il mantenimento. Infatti, se con riguardo all'aumento delle esigenze economiche legate alla crescita dei figli la giurisprudenza ormai consolidata prevede un automatismo applicativo, così non può dirsi per gli altri criteri previsti dall'art. 337-ter, che vanno specificamente accertati.
Il Tribunale, difatti, oltre a presumere – senza riscontro effettivo – una disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare le statuizioni economiche poste a carico del padre, ha del tutto omesso di accertare il tenore di vita della prole in costanza di matrimonio, gli effettivi tempi di permanenza con ognuno dei genitori (aumentati con il padre), così come le attuali esigenze dei figli;
con riguardo a quest'ultimo aspetto fa presente che è allo stato percettore di un reddito che, seppur limitato e quindi CP_1 non tale da renderlo economicamente autosufficiente, avrebbe dovuto essere preso in pag. 7/17 considerazione e portare a ridimensionare l'assegno dovuto al figlio, non certo ad aumentarlo.
3. Si è costituita parte appellata, la quale adduce l'infondatezza dell'appello proposto per i seguenti motivi.
3.1. Quanto al primo motivo di appello, deduce che la sentenza di divorzio non si basa solo su provvedimenti emessi in altri giudizi, ma che gli stessi vengono richiamati, peraltro a titolo esemplificativo, solo a suffragio di una decisione maturata in virtù della documentazione prodotta in atti, dalla quale si evince come il sia proprietario di Pt_1 diversi immobili non gravati da finanziamenti, di almeno tre veicoli e di consistente liquidità, tutti indici che rendono inattendibile il valore reddituale dichiarato. Così come tale circostanza si evince dal tenore di vita del , che contrasta con gli importi Pt_1 indicati nella dichiarazione dei redditi. Ad ogni modo, dimostrare che la situazione così come documentata e cristallizzata in sentenza non è più attuale, era onere del , Pt_1 che nulla prova a sostegno del suo assunto.
3.2. Quanto al secondo motivo, parte appellata smentisce e contesta gli assunti di controparte.
Quanto all'immobile di cui la GN è proprietaria, il suo valore non è quello asserito da controparte, trattandosi di immobile del 1997 e peraltro gravato da ipoteca iscritta dal
; non risponde al vero che il marito le avrebbe intestato metà dell'immobile e Pt_1
l'altra metà venduta a modico prezzo, poiché l'immobile è stato acquistato prima del matrimonio da entrambi i coniugi per metà ciascuno e la quota del è stata Pt_1 venduta alla GN nel 2010 per il prezzo di 50.000 euro, somma di cui la stessa è ancora in parte debitrice. La GN non ha altri beni. Percepisce dal 2022 un reddito medio mensile di circa euro 1.100,00, poiché lavora come aiuto cucina e bar presso
Formel.
Non ha risparmi né una continuità pensionistica-contributiva, dal momento che fino al
2022 ha svolto lavori saltuari e occasionali. È quindi evidente la disparità economica e reddituale tra le parti.
Inoltre, avendo la GN allegato tutte queste circostanze, non è dato ravvisarsi Pt_2 alcun comportamento reticente.
pag. 8/17 Quanto alla sua partecipazione alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del marito, non è stato contestato che sia stata la moglie ad occuparsi di casa e figli e che abbia anche aiutato il marito nelle attività amministrative inerenti alla propria ditta. Inoltre, la scelta di dare le dimissioni per seguire la famiglia costituisce una inequivocabile rinuncia a un'attività lavorativa e con essa a un reddito;
il precedente impiego presso la avrebbe consentito alla moglie di restare nel mondo del Pt_3 lavoro, di conseguire il TFR e una continuità contributiva, trattandosi peraltro di lavoro impiegatizio, che la GN preferirebbe poter avere ancora in luogo dell'attuale attività svolta. Rispetto alla proposta transattiva cui non aderiva la GN , non Pt_2 corrisponde al vero che il l'avrebbe, invece, accettata: il Tribunale ha rigettato Pt_1 la sua istanza di correzione di errore materiale rilevandone l'infondatezza, dal momento che l'appellante, pur scrivendo di “concordare” sulla proposta del Giudice, ha poi chiesto l'accoglimento di conclusioni e condizioni diverse, integrate a suo favore.
3.3. Quanto al terzo motivo, parte appellata precisa che l'importo di euro 1.200,00 stabilito dalla sentenza di divorzio non rappresenta un aumento rispetto a quanto stabilito in sentenza di separazione, ma solo l'aggiornamento e adeguamento di tale importo. Riferisce che la situazione rispetto all'epoca della separazione non è mutata, se non per il fatto che sono aumentate le esigenze dei figli in conseguenza della loro crescita. Contesta e smentisce le circostanze dedotte dal ricorrente, in particolare quelle relative alla maggior permanenza dei figli con il padre e ai suoi contributi alle necessità della prole anche extra mantenimento ordinario. Riferisce, al contrario, che la presenza del padre e il suo contributo alle necessità dei figli è sempre più ridotto e molto limitato.
Chiarisce che il lavoretto svolto dal figlio presso la cooperativa gli consente di CP_1 far fronte a qualche piccola spesa/necessità (es. acquisto di un computer o iscrizione in palestra), ma non è certo tale da renderlo autonomo;
fa peraltro presente che dal mese di settembre, dovendo il figlio iniziare il tirocinio universitario di 250 ore, non avrà più la possibilità di continuare con il lavoro se non in misura molto ridotta.
4. Parte appellata propone, a sua volta, appello incidentale per i motivi di seguito indicati.
4.1. Primo motivo, relativo alle spese e alla soccombenza: la GN ritiene Pt_2 che le spese del primo grado di giudizio vadano poste a carico del signor , dal Pt_1
pag. 9/17 momento che sono soltanto le domande formulate da quest'ultimo ad essere state rigettate e dunque non può ravvisarsi una reciproca soccombenza delle parti, come invece stabilito dal giudice di prime cure.
4.2. Secondo motivo, relativo alla decorrenza dell'assegno divorzile: la GN
contesta la decorrenza dell'assegno divorzile a partire dal passaggio in Pt_2 giudicato della sentenza definitiva del 3.6.2025 anziché di quella non definitiva sullo status del 20.11.2023 (e quindi a decorrere dal 20.5.2024). Adduce che la decorrenza dell'assegno divorzile dipende dal nuovo stauts ed è determinata dal passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del vincolo coniugale.
4.3. Terzo motivo, relativo al quantum dell'assegno divorzile: chiede di integrare l'assegno divorzile da euro 200,00 a euro 300,00 o altra somma anche maggiore ritenuta di giustizia, ciò in quanto la componente perequativa non deve limitarsi al solo periodo tra il 2002 e il 2008, come invece affermato in sentenza, avendo la stessa sempre contribuito alla conduzione familiare sin dal 1999 con l'inizio della convivenza, mentre la componente compensativa si configura parzialmente a partire dal 2003 con il part time e poi certamente dal 2008 con le dimissioni.
5. Con memoria autorizzata del 3.10.2025 il contestava i motivi di appello Pt_1 incidentale come segue.
5.1. Quanto al primo motivo: guardando all'esito complessivo del giudizio ci sono state reciproche pretese accolte e rigettate, quindi è corretta la liquidazione delle spese effettuata in primo grado.
5.2. Quanto al secondo motivo: il signor precisa che la decorrenza dei Pt_1 provvedimenti economici in sede di divorzio è dalla pronuncia e solo laddove il giudicante decida diversamente di farla retroagire, e motivi, avrà decorrenza anticipata.
Fermo questo in punto di correttezza del diritto applicabile, il non può che Pt_1 concordare con la richiesta, posto che ciò significa far retroagire l'assegno – nel suo rimodulato e ridotto importo – al momento del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva.
5.3. Quanto al terzo motivo: ribadisce tutte le argomentazioni per cui non spetterebbe alla GN alcun assegno, motivo per il quale in ricorso introduttivo è stata chiesta la revoca di tale contributo. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello pag. 10/17 decidesse di rigettare la richiesta di revoca del mantenimento della sig.ra , si Pt_2 chiede comunque che rigetti anche la richiesta di aumento del mantenimento della stessa per i motivi ampiamente esposti in ricorso.
DIRITTO
1. Ad avviso del Collegio l'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Quanto al primo motivo di appello, va ricordato che l'art. 118 disp. att. c.p.c. prevede in via generale la possibilità di motivare la decisione attraverso il rinvio a precedenti conformi.
Tale norma è complementare rispetto all'art. 132 c.p.c. il quale, nel disporre che la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", impone uno standard di motivazione, il c.d. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., e cioè che la motivazione sia idonea a far comprendere, pur nel riferimento ad elementi esterni, il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Se è vero che il rinvio per relationem può concernere tanto precedenti di legittimità quanto di merito, anche dello stesso ufficio, “ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (cfr. Cass. civ. 17640/2016), è parimenti vero che la motivazione per relationem presuppone che essa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa (cfr. Cass. civ. n. 23465/2024). Autonoma valutazione critica che non implica, necessariamente, una ulteriore attività istruttoria, qualora non emergano – perché non esistenti o non provati – significativi mutamenti della situazione fattuale rispetto a come delineata all'epoca dei provvedimenti richiamati;
al contrario, significa argomentare l'idoneità del richiamo e la sua perdurante rilevanza e conferenza rispetto al caso esaminato.
Tanto premesso, questa Corte ritiene che il percorso motivazionale del giudice di prime cure sia rispettoso dei suddetti principi. Difatti, nel ricostruire la situazione pag. 11/17 economica del ricorrente, dapprima il giudicante si basa sulle risultanze documentali allegate in atti quali le dichiarazioni reddituali del (cfr. doc. 10, 36, 37 Pt_1
primo grado) e la proprietà di immobili, circostanze che si presume siano Pt_1 rimaste invariate anche al momento del giudizio di divorzio, dal momento che nulla in contrario è stato provato dal ricorrente, su cui gravava il relativo onere.
Successivamente, il giudicante ritiene, sulla base di una propria e autonoma valutazione, che il percepisca ulteriori cospicui redditi non dichiarati al Pt_1 fisco, atteso il discreto patrimonio mobiliare e immobiliare che è riuscito ad accumulare in costanza di matrimonio: proprietà di immobili su cui non gravano finanziamenti in corso (un immobile sito in Curtarolo e uno in Vigodarzere, oltre ad un garage nel medesimo comune e quota di altro immobile ereditario in comproprietà con madre e fratelli), di due veicoli (in realtà tre: cfr. doc. 86 Pt_2 primo grado), delega notarile a condurre un'imbarcazione Sea ER (doc. 20-ter
primo grado), nonché le discrete disponibilità liquide in conto corrente e un Pt_2 deposito titoli come da documentazione versata in atti.
Così ricostruito il maggior reddito del in via presuntiva – sulla base di Pt_1 indizi gravi, precisi e concordanti – il giudice di prime cure rafforza la propria tesi citando, a titolo esemplificativo e confermativo della propria ricostruzione, il provvedimento del Presidente del Tribunale e quello della Corte d'Appello. Non può certo dirsi, a rigore, che la sentenza si sia basata unicamente e in modo acritico sul mero richiamo per relationem a tali provvedimenti.
1.2. Il secondo motivo di appello non merita accoglimento, ritenendo questa Corte che alla GN spetti un assegno divorzile, seppur con le precisazioni che Pt_2 seguono.
La situazione economico-reddituale del , come più sopra ricostruita e che si Pt_1 presume non mutata all'attualità stante l'assenza di provati elementi contrari, va posta a confronto con quella che è la condizione economica della GN . Pt_2
Quest'ultima è dipendente della ditta Formel e percepisce uno stipendio di euro
1.100,00 mensili (doc. 45 primo grado), non risulta avere risparmi ed è Pt_2 proprietaria della casa dove vive con i figli, sita in Vigodarzere (PD), via Certosa
n.1/A, il cui valore non è provato agli atti. pag. 12/17 L'unico elemento presuntivo ai fini della ricostruzione del valore di predetto immobile è la compravendita avvenuta tra marito e moglie nel 2010 (doc. 26
primo grado) dove la metà dell'immobile viene venduta dal alla Pt_2 Pt_1 moglie per l'importo di euro 50.000,00, il che rende verosimile come il prezzo dell'intero si aggiri intorno ai 100.000,00 euro. Non si ravvisano, agli atti, stime o altri documenti che provino un diverso importo. Si precisa, inoltre, che sul detto immobile grava ipoteca iscritta dal per un importo di euro 41.300,00. Pt_1
Alla luce di ciò, questa Corte ritiene, da un lato, che la GN sia titolare di Pt_2 sufficienti mezzi propri e che non siano integrati, quindi, i presupposti per individuare una componente di natura assistenziale per l'assegno divorzile, come peraltro riconosciuto anche dal giudice di prime cure. Sono, infatti, prive di pregio le considerazioni svolte dal sul punto, dal momento che già la sentenza di Pt_1 primo grado espressamente chiarisce che si “giustifica il diritto della resistente a vedersi riconosciuto un assegno divorzile, sotto il profilo compensativo- perequativo” (cfr. sentenza primo grado, pag. 15).
Dall'altro lato, si riscontrano i presupposti per la corresponsione di un assegno con funzione compensativo-perequativa. Nell'ipotesi - cui è riconducibile quella in esame nel presente giudizio - della conservazione di un livello reddituale autonomo per entrambi i coniugi anche dopo lo scioglimento del vincolo, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
L'attuale condizione della GN deve ritenersi connessa, almeno in parte, Pt_2 alla storia della vita familiare come prospettata dalla convenuta e non specificamente contestata dal ricorrente. La moglie si è sempre occupata delle incombenze domestiche, della cura ed educazione dei figli, consentendo al marito di pag. 13/17 concentrarsi sulla propria attività lavorativa, peraltro coadiuvandolo nelle attività amministrative inerenti alla ditta.
La GN , dopo il matrimonio, ha svolto lavori part-time fino alla nascita Pt_2 della secondogenita, momento a partire dal quale ha lasciato il lavoro per occuparsi a tempo pieno della famiglia. Il presupposto della rinuncia ad una carriera professionale è integrato e non viene meno a seconda della posizione lavorativa ricoperta prima delle dimissioni: ciò che rileva ai fini dell'assegno è l'aver sacrificato le proprie personali aspirazioni e la possibilità di svolgere un'attività confacente alle proprie attitudini (nel caso della , attività impiegatizia) per la Pt_2 dedizione alla casa e alla famiglia, consentendo al coniuge di crescere professionalmente senza doversi occupare delle predette incombenze, di cui si faceva interamente carico la moglie.
Va anche chiarito che la corresponsione dell'assegno in funzione compensativo- perequativa spetta non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi -
a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cass. civ. 24795/2024).
Il ricorrente, poi, censura la decisione del giudice di prime cure nel riconoscere l'assegno in funzione compensativo-perequativa anche per non aver considerato adeguatamente il patrimonio acquisito dalla GN in costanza di matrimonio. Il riferimento è alla casa coniugale di cui oggi la GN è proprietaria. Le Pt_2 parti offrono due diverse ricostruzioni in merito alla casa coniugale: il Pt_1 dichiara che la metà dell'immobile sarebbe stata da lui intestata alla moglie per spirito di liberalità e quindi di tale suo contributo si dovrebbe tenere conto nella regolamentazione dei rapporti economici;
la afferma, per contro, che i Pt_2 coniugi avrebbero acquistato l'immobile nel 1997, prima del matrimonio, contribuendo per metà ciascuno. Tra i documenti prodotti in causa non si rinviene l'atto originario di compravendita del 1997 e non è quindi possibile ricostruire il pag. 14/17 quadro con chiarezza. Tuttavia, anche ammesso vi fosse stata una donazione, circostanza non provata, la stessa sarebbe per un importo di euro 50.000,00 (in virtù della ricostruzione di cui al punto 1.1.) e, di conseguenza, non sufficiente a escludere del tutto un contributo alla GN per i sacrifici fatti per la famiglia.
1.3. Infine, nemmeno il terzo motivo merita accoglimento. Questa Corte ritiene di confermare l'assegno per i figli previsto nella sentenza di divorzio, individuato nell'importo di euro 1.200,00 (euro 600,00 ciascuno). Infatti, non risultano provati mutamenti nelle esigenze dei figli rispetto alla pronuncia di divorzio. Quanto ad
, lo stesso riconosce come il figlio non sia autosufficiente dal punto CP_1 Pt_1 di vista economico. Egli è studente di psicologia e il modesto impiego reperito, come si evince dal doc.88-parte depositato in primo grado, gli consente di Pt_2 introitare al più somme irrisorie, non certo idonee ad incidere sul quantum dell'assegno di mantenimento stabilito a carico del padre.
2. L'appello incidentale proposto da è in parte fondato. Parte_2
2.1. Con il primo motivo di appello incidentale l'appellante contesta la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, posto che il giudice ha ritenuto di compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza delle parti. Il motivo è fondato. La risulta vittoriosa, dal punto di vista sostanziale, rispetto a tutte Pt_2 le domande proposte: la richiesta di contributo al mantenimento ordinario dei figli
(richiesti euro 1.200,00 complessivi così come poi disposto in sentenza), la ripartizione delle spese straordinarie per i figli (richiesto il 70% a carico del Pt_1 come poi stabilito in sentenza), la concessione di un assegno divorzile nei suoi confronti, seppur di poco ridimensionato rispetto al richiesto, quando il marito ne chiedeva la revoca;
sul punto si precisa che la GN ha visto accolta la domanda di assegno divorzile con cui chiedeva le venisse riconosciuto nell'importo di € 300,00
“o altra somma anche maggiore ritenuta di giustizia”.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate come da dispositivo.
2.2. Il secondo motivo di appello incidentale non merita accoglimento. L'appellante chiede che la corresponsione dell'assegno divorzile sia fatta decorrere dalla pronuncia sullo status anziché dalla sentenza definitiva di divorzio, come invece stabilito dal giudice di prime cure. pag. 15/17 Premesso che, qualora il giudice di primo grado avesse voluto prevedere una diversa scansione temporale, lo avrebbe espressamente previsto e motivato, la statuizione di prime cure è da intendersi in senso favorevole per l'appellata, stante il minor importo dell'assegno divorzile (euro 200,00 mensili) rispetto a quello precedentemente statuito in sede di separazione (euro 300,00 mensili), importo quest'ultimo confermato in sede di provvedimenti presidenziali e che deve essere corrisposto sino alla sentenza definitiva di divorzio.
2.3. Anche il terzo motivo di appello incidentale va rigettato. Il giudice di prime cure, nel suo percorso motivazionale, non intendeva contingentare il contributo della GN al periodo 2002-2008. Piuttosto, ha inteso distinguere la diversa Pt_2 natura dei contributi: nel periodo del 2002-2008, quando la GN lavorava part- time prima della nascita di ha fornito un apporto anche di tipo Persona_1 economico al ménage familiare;
dopo le dimissioni, avvenute nel 2008, la Pt_2 ha offerto alla famiglia un contributo di tipo indiretto, consentendo al coniuge la piena esplicazione della propria attività, dedicandosi esclusivamente alla casa, al marito e ai figli. Quindi, la valutazione del giudice di prime cure è completa e l'importo di euro 200,00 mensili merita di essere confermato in questa sede.
3. Sotto il profilo istruttorio, questa Corte ha ritenuto di non accogliere le richieste di reiterazione delle istanze istruttorie così come formulate da ambo le parti nel giudizio di primo grado, stante la loro inammissibilità e/o irrilevanza ai fini del decidere e da ritenersi, comunque, assorbite.
4. In considerazione dell'esito del giudizio, si impone una valutazione complessiva delle spese dei due gradi di giudizio, all'esito della quale si ritiene, in considerazione del principio di maggior soccombenza, di condannare Parte_1 al pagamento dei 2/3 delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, e di compensare tra le parti il restante 1/3.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello principale proposto da . Parte_1
pag. 16/17 2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , Parte_2 riforma la sentenza di primo grado in punto spese e condanna a Parte_1 rifondere alla controparte le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura
(pari ai due terzi del totale, quantificato in euro 6.734,00) di euro 4.489,33 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Compensa la residua parte.
3. Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio nella misura (pari ai due terzi del totale, quantificato in euro
5.211,00), di euro 3.474,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Compensa la residua parte.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, l'appellante principale è tenuto al versamento di Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
5. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3.11.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Valentina Verduci Consigliera relatrice dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 1311/2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
DR GA e DR IN del foro di Padova
appellante
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
NC CC del foro di Padova
appellata E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'PE DI ZI
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili - appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 865/2025, pubblicata il 3.6.2025.
Conclusioni di parte ricorrente:
-NEL MERITO: accogliere l'appello avverso sentenza n. 865/2025, cron. 3287/2025, emessa dal Tribunale di Padova a conclusione del procedimento n. R.G. 3047/2022, pubblicata il 3 giugno 2025, notificata il 19 giugno 2025, anche previa rimessione in istruttoria, riformandola sui capi impugnati ed accogliento le seguenti conclusioni:
• dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti con contestuale revoca dell'assegno di mantenimento della sig.ra a decorrere dal deposito Parte_2 del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, cioè dal mese di maggio 2022, o, in via subordinata, disporsi che il versamento del mantenimento ridotto con sentenza n.
865/2025 decorra dal 20 novembre 2023 come da secondo motivo di appello incidentale;
• disporsi a carico del sig. il pagamento in favore della sig.ra , a titolo Pt_1 Pt_2 di mantenimento per i figli, della somma di € 500,00 per ed € 350,00 per Persona_1
, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat a decorrere CP_1 dall'anno successivo alla pronuncia, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
• disporsi a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1 mediche, scolastiche e sportive per i figli e come da protocollo del CP_1 Persona_1
Tribunale di Padova, previa esibizione delle relative pezze giustificative;
-SEMPRE NEL MERITO: rigettarsi i motivi di appello n. 1 e 3 incidentale proposti dalla sig.ra in quanto manifestamente infondati per le ragioni meglio esposte in Pt_2 narrativa;
-IN OGNI CASO: spese e competenze di ambo i gradi di giudizio completamente rifuse.
-IN VIA ISTRUTTORIA: istanze istruttorie come reiterate nel ricorso introduttivo del
14.7.2025 e ribadite in sede di memoria del 3.10.2025 e delle note scritte sostitutive
d'udienza del 13.10.2025.
pag. 2/17 Conclusioni di parte convenuta:
NEL MERITO: respinta ogni avversa contraria istanza, In principalità; respinta ogni avversa contraria istanza, respingersi l'appello proposto dal signor perché Pt_1 inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto. In via incidentale: a parziale riforma della sentenza 865/2025 di primo grado, si chiede che:
1- dato atto che in primo grado risulta la soccombenza del signor , l'appellante Pt_1 sia condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio come da nota spese depositata (in parziale riforma del punto 5) del
PQM
della sentenza);
2- stabilirsi la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio n. 2297/2023 del 20.11.23, ovvero dal 20.05.2024 (in parziale riforma del punto 3) del
PQM
della sentenza);
3- determinarsi l'assegno divorzile a carico del signor e a favore della GN Pt_1
nella misura di euro 300,00 o altra somma anche maggiore ritenuta di Pt_2 giustizia, e dunque porre a carico del signor a titolo di assegno divorzile, Parte_1
l'obbligo di versare alla GN con decorrenza dal passaggio in Parte_2 giudicato della sentenza di status, n. 2297/2023 del 20.11.23, ovvero dal 20.05.2024, la somma di euro 300,00 mensili o altra somma anche maggiore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese (in parziale riforma del punto 3) del
PQM
della sentenza).
Per il resto confermarsi la sentenza di primo grado n. 865/2025 del Tribunale di
Padova; con riserva di ogni consentita istanza. Spese e competenze di primo e di secondo grado rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: istanze istruttorie come reiterate nella comparsa di costituzione del 12.9.2025 e ribadite nelle note scritte sostitutive d'udienza del 10.10.2025.
FATTO
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso depositato il 16.5.2022 radicava presso il Tribunale di Parte_1
Padova giudizio volto a far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 27.7.2002, a Curtarolo (PD), Parte_2 unione dalla quale sono nati i figli (8.7.2004) e (9.1.2008). CP_1 Persona_1
pag. 3/17 1.1. La coppia si era separata giudizialmente alle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Padova n. 1127/2020 del 27.7.2020, con la quale veniva disposto l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
turni di visita con il padre come segue: a- fine settimana alterni dal sabato all'uscita della scuola o dal venerdì alle ore 14.00 in caso di giorni di vacanza, al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, o alla domenica sera alle ore 21.00 in caso di vacanza;
un pomeriggio infra-settimanale, indicativamente il martedì da uscita scuola alle 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando le feste, ovvero, un anno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre sera), l'anno dopo quella di Capodanno (dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola); d- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre. Si prevedeva, poi,
l'obbligo del padre di versare alla madre un contributo al mantenimento per i figli di euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 ciascuno), oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova, oltre all'obbligo del di versare alla Pt_1 sig.ra , quale assegno di mantenimento, un contributo mensile di euro 300,00. Pt_2
1.2. Nell'ambito giudizio di divorzio, in fase presidenziale venivano confermati i provvedimenti di cui alla separazione e la causa veniva rimessa dinanzi al giudice istruttore. Con sentenza non definitiva sullo status (sent. n. 2297/2023 del 24.10.2023, pubblicata il 20.11.2023), stante la comune richiesta delle parti, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1.3. Quanto alle ulteriori domande relative alla prole ed economiche, il Pt_1 chiedeva al Tribunale di dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi e per l'effetto revocare l'assegno a favore della GN a decorrere dal deposito del Pt_2 ricorso introduttivo;
chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre e i medesimi turni di cui alla separazione;
un assegno a favore dei figli di euro 500,00 per ed euro 350,00 per Persona_1
, maggiorenne ma non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Da ultimo, chiedeva di ordinarsi la cancellazione del sequestro conservativo di cui al provvedimento del 26.2.2018. La GN , pur concordando nella richiesta di Pt_2
pag. 4/17 affido condiviso della figlia con turni sovrapponibili a quelli richiesti dal Persona_1 padre, chiedeva disporsi la corresponsione di un assegno divorzile per sé di euro 350,00
a fronte dell'aggiornamento dell'importo rispetto alla separazione;
di porre a carico del signor un contributo per i figli di euro 600,00 ciascuno, per un totale di euro Pt_1
1.200,00, oltre al 70% delle spese straordinarie. Dichiararsi l'inammissibilità e/o irritualità e l'infondatezza della richiesta di revoca e/o riduzione del sequestro conservativo.
Con la sentenza definitiva di divorzio (sentenza n. 865/2025 del 3.6.2025), oggi impugnata, il Tribunale di Padova, così disponeva:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: - a fine settimana alterni dal sabato all'uscita della scuola o dal venerdì alle ore 14.00 in caso di giorni di vacanza, al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, o alla domenica sera alle ore 21.00 in caso di vacanza;
un pomeriggio infra-settimanale, indicativamente il martedì da uscita scuola alle
21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando le feste, ovvero, un anno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre sera), l'anno dopo quella di
Capodanno (dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola); d- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre;
2) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1
l'obbligo di versare a , con decorrenza dalla data della presente Parte_2 sentenza, la somma di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
3) pone a carico di a titolo di assegno divorzile, l'obbligo di versare Parte_1 alla moglie, con decorrenza dalla presente sentenza, la somma di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
pag. 5/17 4) ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo di cui al provvedimento del 26.2.2018;
5) spese di lite compensate.
Il giudizio di secondo grado
2. propone appello avverso la decisione sopra citata nella parte relativa al Parte_1 riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della GN , chiedendone la Pt_2 revoca, nonché nella parte concernente le statuizioni sui figli, chiedendo un ridimensionamento dell'assegno di mantenimento loro spettante così come una riduzione al 50% delle spese straordinarie poste a suo carico.
2.1. Quale primo motivo l'appellante deduce: nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, l. 898/70 e 337-ter, comma 4, c.c.
Deduce l'appellante che il Tribunale di Padova ha errato nel fornire una motivazione per relationem, del tutto priva del carattere di autosufficienza, con riguardo alle proprie condizioni economiche.
La presunzione della maggior disponibilità economica del , su cui si fondano le Pt_1 statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, si basa sul richiamo a provvedimenti tra le stesse parti risalenti nel tempo, nonché ad altra documentazione prodotta da controparte relativa a situazioni passate, mentre nessuna attività istruttoria è stata compiuta in sede di divorzio dal giudicante.
Secondo l'appellante, dunque, il Tribunale ha basato la propria decisione esclusivamente su elementi emersi nel corso di altri giudizi e privi del carattere di attualità, violando apertamente il principio generale del c.d. rebus sic stantibus.
2.2. Quale secondo motivo deduce: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, l. 898/70 nonché dell'art. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
Deduce l'appellante l'errore in cui è incorso il giudicante nel disporre un assegno divorzile in favore della GN , ritenendo integrate sia la componente Pt_2 assistenziale, sia la componente perequativa-compensativa. Quanto alla componente assistenziale, chiarisce che la GN lavora costantemente da anni, percependo un reddito netto mensile di euro 1.100,00, pertanto non può dirsi che la stessa non abbia pag. 6/17 adeguati mezzi propri o sia nell'oggettiva impossibilità di procurarseli.
Quanto alla componente perequativo-compensativa, il Tribunale erra nel riconoscerla, non considerando adeguatamente il patrimonio acquisito dalla GN in costanza di matrimonio, in particolare la proprietà dell'immobile dove ora risiede con i figli e del valore pari a circa euro 200.000, metà del quale le è stato intestato dal marito senza alcun esborso provato, mentre l'altra metà le è stata venduta dal marito per una cifra simbolica. A ciò aggiungasi l'assenza di prova in merito alla rinuncia a concrete opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia, oltre al fatto che la decisione di non lavorare dopo la nascita della secondogenita non sarebbe stata decisione concordata tra i coniugi ma maturata unilateralmente da parte della GN. Da ultimo, deduce l'errore in cui è incorso il giudicante per non aver considerato la condotta reticente della sig.ra nel dichiarare la propria reale condizione reddituale e patrimoniale oltre al Pt_2 rifiuto, da parte sua, della proposta transattiva fatta dal tribunale.
2.3. Quale terzo motivo l'appellante deduce: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. nonché dell'art. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
Secondo l'appellante l'errore in cui cade il giudicante, in violazione degli artt. 337-ter, comma 4, e 2697 c.c., è nell'automatismo con cui applica i criteri indicati nella normativa per stabilire il quantum del mantenimento per i figli, senza assolvimento dell'onere della prova da parte del richiedente il mantenimento. Infatti, se con riguardo all'aumento delle esigenze economiche legate alla crescita dei figli la giurisprudenza ormai consolidata prevede un automatismo applicativo, così non può dirsi per gli altri criteri previsti dall'art. 337-ter, che vanno specificamente accertati.
Il Tribunale, difatti, oltre a presumere – senza riscontro effettivo – una disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare le statuizioni economiche poste a carico del padre, ha del tutto omesso di accertare il tenore di vita della prole in costanza di matrimonio, gli effettivi tempi di permanenza con ognuno dei genitori (aumentati con il padre), così come le attuali esigenze dei figli;
con riguardo a quest'ultimo aspetto fa presente che è allo stato percettore di un reddito che, seppur limitato e quindi CP_1 non tale da renderlo economicamente autosufficiente, avrebbe dovuto essere preso in pag. 7/17 considerazione e portare a ridimensionare l'assegno dovuto al figlio, non certo ad aumentarlo.
3. Si è costituita parte appellata, la quale adduce l'infondatezza dell'appello proposto per i seguenti motivi.
3.1. Quanto al primo motivo di appello, deduce che la sentenza di divorzio non si basa solo su provvedimenti emessi in altri giudizi, ma che gli stessi vengono richiamati, peraltro a titolo esemplificativo, solo a suffragio di una decisione maturata in virtù della documentazione prodotta in atti, dalla quale si evince come il sia proprietario di Pt_1 diversi immobili non gravati da finanziamenti, di almeno tre veicoli e di consistente liquidità, tutti indici che rendono inattendibile il valore reddituale dichiarato. Così come tale circostanza si evince dal tenore di vita del , che contrasta con gli importi Pt_1 indicati nella dichiarazione dei redditi. Ad ogni modo, dimostrare che la situazione così come documentata e cristallizzata in sentenza non è più attuale, era onere del , Pt_1 che nulla prova a sostegno del suo assunto.
3.2. Quanto al secondo motivo, parte appellata smentisce e contesta gli assunti di controparte.
Quanto all'immobile di cui la GN è proprietaria, il suo valore non è quello asserito da controparte, trattandosi di immobile del 1997 e peraltro gravato da ipoteca iscritta dal
; non risponde al vero che il marito le avrebbe intestato metà dell'immobile e Pt_1
l'altra metà venduta a modico prezzo, poiché l'immobile è stato acquistato prima del matrimonio da entrambi i coniugi per metà ciascuno e la quota del è stata Pt_1 venduta alla GN nel 2010 per il prezzo di 50.000 euro, somma di cui la stessa è ancora in parte debitrice. La GN non ha altri beni. Percepisce dal 2022 un reddito medio mensile di circa euro 1.100,00, poiché lavora come aiuto cucina e bar presso
Formel.
Non ha risparmi né una continuità pensionistica-contributiva, dal momento che fino al
2022 ha svolto lavori saltuari e occasionali. È quindi evidente la disparità economica e reddituale tra le parti.
Inoltre, avendo la GN allegato tutte queste circostanze, non è dato ravvisarsi Pt_2 alcun comportamento reticente.
pag. 8/17 Quanto alla sua partecipazione alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del marito, non è stato contestato che sia stata la moglie ad occuparsi di casa e figli e che abbia anche aiutato il marito nelle attività amministrative inerenti alla propria ditta. Inoltre, la scelta di dare le dimissioni per seguire la famiglia costituisce una inequivocabile rinuncia a un'attività lavorativa e con essa a un reddito;
il precedente impiego presso la avrebbe consentito alla moglie di restare nel mondo del Pt_3 lavoro, di conseguire il TFR e una continuità contributiva, trattandosi peraltro di lavoro impiegatizio, che la GN preferirebbe poter avere ancora in luogo dell'attuale attività svolta. Rispetto alla proposta transattiva cui non aderiva la GN , non Pt_2 corrisponde al vero che il l'avrebbe, invece, accettata: il Tribunale ha rigettato Pt_1 la sua istanza di correzione di errore materiale rilevandone l'infondatezza, dal momento che l'appellante, pur scrivendo di “concordare” sulla proposta del Giudice, ha poi chiesto l'accoglimento di conclusioni e condizioni diverse, integrate a suo favore.
3.3. Quanto al terzo motivo, parte appellata precisa che l'importo di euro 1.200,00 stabilito dalla sentenza di divorzio non rappresenta un aumento rispetto a quanto stabilito in sentenza di separazione, ma solo l'aggiornamento e adeguamento di tale importo. Riferisce che la situazione rispetto all'epoca della separazione non è mutata, se non per il fatto che sono aumentate le esigenze dei figli in conseguenza della loro crescita. Contesta e smentisce le circostanze dedotte dal ricorrente, in particolare quelle relative alla maggior permanenza dei figli con il padre e ai suoi contributi alle necessità della prole anche extra mantenimento ordinario. Riferisce, al contrario, che la presenza del padre e il suo contributo alle necessità dei figli è sempre più ridotto e molto limitato.
Chiarisce che il lavoretto svolto dal figlio presso la cooperativa gli consente di CP_1 far fronte a qualche piccola spesa/necessità (es. acquisto di un computer o iscrizione in palestra), ma non è certo tale da renderlo autonomo;
fa peraltro presente che dal mese di settembre, dovendo il figlio iniziare il tirocinio universitario di 250 ore, non avrà più la possibilità di continuare con il lavoro se non in misura molto ridotta.
4. Parte appellata propone, a sua volta, appello incidentale per i motivi di seguito indicati.
4.1. Primo motivo, relativo alle spese e alla soccombenza: la GN ritiene Pt_2 che le spese del primo grado di giudizio vadano poste a carico del signor , dal Pt_1
pag. 9/17 momento che sono soltanto le domande formulate da quest'ultimo ad essere state rigettate e dunque non può ravvisarsi una reciproca soccombenza delle parti, come invece stabilito dal giudice di prime cure.
4.2. Secondo motivo, relativo alla decorrenza dell'assegno divorzile: la GN
contesta la decorrenza dell'assegno divorzile a partire dal passaggio in Pt_2 giudicato della sentenza definitiva del 3.6.2025 anziché di quella non definitiva sullo status del 20.11.2023 (e quindi a decorrere dal 20.5.2024). Adduce che la decorrenza dell'assegno divorzile dipende dal nuovo stauts ed è determinata dal passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del vincolo coniugale.
4.3. Terzo motivo, relativo al quantum dell'assegno divorzile: chiede di integrare l'assegno divorzile da euro 200,00 a euro 300,00 o altra somma anche maggiore ritenuta di giustizia, ciò in quanto la componente perequativa non deve limitarsi al solo periodo tra il 2002 e il 2008, come invece affermato in sentenza, avendo la stessa sempre contribuito alla conduzione familiare sin dal 1999 con l'inizio della convivenza, mentre la componente compensativa si configura parzialmente a partire dal 2003 con il part time e poi certamente dal 2008 con le dimissioni.
5. Con memoria autorizzata del 3.10.2025 il contestava i motivi di appello Pt_1 incidentale come segue.
5.1. Quanto al primo motivo: guardando all'esito complessivo del giudizio ci sono state reciproche pretese accolte e rigettate, quindi è corretta la liquidazione delle spese effettuata in primo grado.
5.2. Quanto al secondo motivo: il signor precisa che la decorrenza dei Pt_1 provvedimenti economici in sede di divorzio è dalla pronuncia e solo laddove il giudicante decida diversamente di farla retroagire, e motivi, avrà decorrenza anticipata.
Fermo questo in punto di correttezza del diritto applicabile, il non può che Pt_1 concordare con la richiesta, posto che ciò significa far retroagire l'assegno – nel suo rimodulato e ridotto importo – al momento del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva.
5.3. Quanto al terzo motivo: ribadisce tutte le argomentazioni per cui non spetterebbe alla GN alcun assegno, motivo per il quale in ricorso introduttivo è stata chiesta la revoca di tale contributo. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello pag. 10/17 decidesse di rigettare la richiesta di revoca del mantenimento della sig.ra , si Pt_2 chiede comunque che rigetti anche la richiesta di aumento del mantenimento della stessa per i motivi ampiamente esposti in ricorso.
DIRITTO
1. Ad avviso del Collegio l'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Quanto al primo motivo di appello, va ricordato che l'art. 118 disp. att. c.p.c. prevede in via generale la possibilità di motivare la decisione attraverso il rinvio a precedenti conformi.
Tale norma è complementare rispetto all'art. 132 c.p.c. il quale, nel disporre che la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", impone uno standard di motivazione, il c.d. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., e cioè che la motivazione sia idonea a far comprendere, pur nel riferimento ad elementi esterni, il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Se è vero che il rinvio per relationem può concernere tanto precedenti di legittimità quanto di merito, anche dello stesso ufficio, “ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (cfr. Cass. civ. 17640/2016), è parimenti vero che la motivazione per relationem presuppone che essa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa (cfr. Cass. civ. n. 23465/2024). Autonoma valutazione critica che non implica, necessariamente, una ulteriore attività istruttoria, qualora non emergano – perché non esistenti o non provati – significativi mutamenti della situazione fattuale rispetto a come delineata all'epoca dei provvedimenti richiamati;
al contrario, significa argomentare l'idoneità del richiamo e la sua perdurante rilevanza e conferenza rispetto al caso esaminato.
Tanto premesso, questa Corte ritiene che il percorso motivazionale del giudice di prime cure sia rispettoso dei suddetti principi. Difatti, nel ricostruire la situazione pag. 11/17 economica del ricorrente, dapprima il giudicante si basa sulle risultanze documentali allegate in atti quali le dichiarazioni reddituali del (cfr. doc. 10, 36, 37 Pt_1
primo grado) e la proprietà di immobili, circostanze che si presume siano Pt_1 rimaste invariate anche al momento del giudizio di divorzio, dal momento che nulla in contrario è stato provato dal ricorrente, su cui gravava il relativo onere.
Successivamente, il giudicante ritiene, sulla base di una propria e autonoma valutazione, che il percepisca ulteriori cospicui redditi non dichiarati al Pt_1 fisco, atteso il discreto patrimonio mobiliare e immobiliare che è riuscito ad accumulare in costanza di matrimonio: proprietà di immobili su cui non gravano finanziamenti in corso (un immobile sito in Curtarolo e uno in Vigodarzere, oltre ad un garage nel medesimo comune e quota di altro immobile ereditario in comproprietà con madre e fratelli), di due veicoli (in realtà tre: cfr. doc. 86 Pt_2 primo grado), delega notarile a condurre un'imbarcazione Sea ER (doc. 20-ter
primo grado), nonché le discrete disponibilità liquide in conto corrente e un Pt_2 deposito titoli come da documentazione versata in atti.
Così ricostruito il maggior reddito del in via presuntiva – sulla base di Pt_1 indizi gravi, precisi e concordanti – il giudice di prime cure rafforza la propria tesi citando, a titolo esemplificativo e confermativo della propria ricostruzione, il provvedimento del Presidente del Tribunale e quello della Corte d'Appello. Non può certo dirsi, a rigore, che la sentenza si sia basata unicamente e in modo acritico sul mero richiamo per relationem a tali provvedimenti.
1.2. Il secondo motivo di appello non merita accoglimento, ritenendo questa Corte che alla GN spetti un assegno divorzile, seppur con le precisazioni che Pt_2 seguono.
La situazione economico-reddituale del , come più sopra ricostruita e che si Pt_1 presume non mutata all'attualità stante l'assenza di provati elementi contrari, va posta a confronto con quella che è la condizione economica della GN . Pt_2
Quest'ultima è dipendente della ditta Formel e percepisce uno stipendio di euro
1.100,00 mensili (doc. 45 primo grado), non risulta avere risparmi ed è Pt_2 proprietaria della casa dove vive con i figli, sita in Vigodarzere (PD), via Certosa
n.1/A, il cui valore non è provato agli atti. pag. 12/17 L'unico elemento presuntivo ai fini della ricostruzione del valore di predetto immobile è la compravendita avvenuta tra marito e moglie nel 2010 (doc. 26
primo grado) dove la metà dell'immobile viene venduta dal alla Pt_2 Pt_1 moglie per l'importo di euro 50.000,00, il che rende verosimile come il prezzo dell'intero si aggiri intorno ai 100.000,00 euro. Non si ravvisano, agli atti, stime o altri documenti che provino un diverso importo. Si precisa, inoltre, che sul detto immobile grava ipoteca iscritta dal per un importo di euro 41.300,00. Pt_1
Alla luce di ciò, questa Corte ritiene, da un lato, che la GN sia titolare di Pt_2 sufficienti mezzi propri e che non siano integrati, quindi, i presupposti per individuare una componente di natura assistenziale per l'assegno divorzile, come peraltro riconosciuto anche dal giudice di prime cure. Sono, infatti, prive di pregio le considerazioni svolte dal sul punto, dal momento che già la sentenza di Pt_1 primo grado espressamente chiarisce che si “giustifica il diritto della resistente a vedersi riconosciuto un assegno divorzile, sotto il profilo compensativo- perequativo” (cfr. sentenza primo grado, pag. 15).
Dall'altro lato, si riscontrano i presupposti per la corresponsione di un assegno con funzione compensativo-perequativa. Nell'ipotesi - cui è riconducibile quella in esame nel presente giudizio - della conservazione di un livello reddituale autonomo per entrambi i coniugi anche dopo lo scioglimento del vincolo, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
L'attuale condizione della GN deve ritenersi connessa, almeno in parte, Pt_2 alla storia della vita familiare come prospettata dalla convenuta e non specificamente contestata dal ricorrente. La moglie si è sempre occupata delle incombenze domestiche, della cura ed educazione dei figli, consentendo al marito di pag. 13/17 concentrarsi sulla propria attività lavorativa, peraltro coadiuvandolo nelle attività amministrative inerenti alla ditta.
La GN , dopo il matrimonio, ha svolto lavori part-time fino alla nascita Pt_2 della secondogenita, momento a partire dal quale ha lasciato il lavoro per occuparsi a tempo pieno della famiglia. Il presupposto della rinuncia ad una carriera professionale è integrato e non viene meno a seconda della posizione lavorativa ricoperta prima delle dimissioni: ciò che rileva ai fini dell'assegno è l'aver sacrificato le proprie personali aspirazioni e la possibilità di svolgere un'attività confacente alle proprie attitudini (nel caso della , attività impiegatizia) per la Pt_2 dedizione alla casa e alla famiglia, consentendo al coniuge di crescere professionalmente senza doversi occupare delle predette incombenze, di cui si faceva interamente carico la moglie.
Va anche chiarito che la corresponsione dell'assegno in funzione compensativo- perequativa spetta non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi -
a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cass. civ. 24795/2024).
Il ricorrente, poi, censura la decisione del giudice di prime cure nel riconoscere l'assegno in funzione compensativo-perequativa anche per non aver considerato adeguatamente il patrimonio acquisito dalla GN in costanza di matrimonio. Il riferimento è alla casa coniugale di cui oggi la GN è proprietaria. Le Pt_2 parti offrono due diverse ricostruzioni in merito alla casa coniugale: il Pt_1 dichiara che la metà dell'immobile sarebbe stata da lui intestata alla moglie per spirito di liberalità e quindi di tale suo contributo si dovrebbe tenere conto nella regolamentazione dei rapporti economici;
la afferma, per contro, che i Pt_2 coniugi avrebbero acquistato l'immobile nel 1997, prima del matrimonio, contribuendo per metà ciascuno. Tra i documenti prodotti in causa non si rinviene l'atto originario di compravendita del 1997 e non è quindi possibile ricostruire il pag. 14/17 quadro con chiarezza. Tuttavia, anche ammesso vi fosse stata una donazione, circostanza non provata, la stessa sarebbe per un importo di euro 50.000,00 (in virtù della ricostruzione di cui al punto 1.1.) e, di conseguenza, non sufficiente a escludere del tutto un contributo alla GN per i sacrifici fatti per la famiglia.
1.3. Infine, nemmeno il terzo motivo merita accoglimento. Questa Corte ritiene di confermare l'assegno per i figli previsto nella sentenza di divorzio, individuato nell'importo di euro 1.200,00 (euro 600,00 ciascuno). Infatti, non risultano provati mutamenti nelle esigenze dei figli rispetto alla pronuncia di divorzio. Quanto ad
, lo stesso riconosce come il figlio non sia autosufficiente dal punto CP_1 Pt_1 di vista economico. Egli è studente di psicologia e il modesto impiego reperito, come si evince dal doc.88-parte depositato in primo grado, gli consente di Pt_2 introitare al più somme irrisorie, non certo idonee ad incidere sul quantum dell'assegno di mantenimento stabilito a carico del padre.
2. L'appello incidentale proposto da è in parte fondato. Parte_2
2.1. Con il primo motivo di appello incidentale l'appellante contesta la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, posto che il giudice ha ritenuto di compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza delle parti. Il motivo è fondato. La risulta vittoriosa, dal punto di vista sostanziale, rispetto a tutte Pt_2 le domande proposte: la richiesta di contributo al mantenimento ordinario dei figli
(richiesti euro 1.200,00 complessivi così come poi disposto in sentenza), la ripartizione delle spese straordinarie per i figli (richiesto il 70% a carico del Pt_1 come poi stabilito in sentenza), la concessione di un assegno divorzile nei suoi confronti, seppur di poco ridimensionato rispetto al richiesto, quando il marito ne chiedeva la revoca;
sul punto si precisa che la GN ha visto accolta la domanda di assegno divorzile con cui chiedeva le venisse riconosciuto nell'importo di € 300,00
“o altra somma anche maggiore ritenuta di giustizia”.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate come da dispositivo.
2.2. Il secondo motivo di appello incidentale non merita accoglimento. L'appellante chiede che la corresponsione dell'assegno divorzile sia fatta decorrere dalla pronuncia sullo status anziché dalla sentenza definitiva di divorzio, come invece stabilito dal giudice di prime cure. pag. 15/17 Premesso che, qualora il giudice di primo grado avesse voluto prevedere una diversa scansione temporale, lo avrebbe espressamente previsto e motivato, la statuizione di prime cure è da intendersi in senso favorevole per l'appellata, stante il minor importo dell'assegno divorzile (euro 200,00 mensili) rispetto a quello precedentemente statuito in sede di separazione (euro 300,00 mensili), importo quest'ultimo confermato in sede di provvedimenti presidenziali e che deve essere corrisposto sino alla sentenza definitiva di divorzio.
2.3. Anche il terzo motivo di appello incidentale va rigettato. Il giudice di prime cure, nel suo percorso motivazionale, non intendeva contingentare il contributo della GN al periodo 2002-2008. Piuttosto, ha inteso distinguere la diversa Pt_2 natura dei contributi: nel periodo del 2002-2008, quando la GN lavorava part- time prima della nascita di ha fornito un apporto anche di tipo Persona_1 economico al ménage familiare;
dopo le dimissioni, avvenute nel 2008, la Pt_2 ha offerto alla famiglia un contributo di tipo indiretto, consentendo al coniuge la piena esplicazione della propria attività, dedicandosi esclusivamente alla casa, al marito e ai figli. Quindi, la valutazione del giudice di prime cure è completa e l'importo di euro 200,00 mensili merita di essere confermato in questa sede.
3. Sotto il profilo istruttorio, questa Corte ha ritenuto di non accogliere le richieste di reiterazione delle istanze istruttorie così come formulate da ambo le parti nel giudizio di primo grado, stante la loro inammissibilità e/o irrilevanza ai fini del decidere e da ritenersi, comunque, assorbite.
4. In considerazione dell'esito del giudizio, si impone una valutazione complessiva delle spese dei due gradi di giudizio, all'esito della quale si ritiene, in considerazione del principio di maggior soccombenza, di condannare Parte_1 al pagamento dei 2/3 delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, e di compensare tra le parti il restante 1/3.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello principale proposto da . Parte_1
pag. 16/17 2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , Parte_2 riforma la sentenza di primo grado in punto spese e condanna a Parte_1 rifondere alla controparte le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura
(pari ai due terzi del totale, quantificato in euro 6.734,00) di euro 4.489,33 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Compensa la residua parte.
3. Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio nella misura (pari ai due terzi del totale, quantificato in euro
5.211,00), di euro 3.474,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Compensa la residua parte.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, l'appellante principale è tenuto al versamento di Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
5. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3.11.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa Rita Rigoni
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