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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3662 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(REPUBBLICA DOMINICANA) l'1/02/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena
BORGA
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra BOCCHI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei signori Controparte_1
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] C.F._1 CP_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito;
2) Darsi atto che il signor (C.F. ) ha già versato CP_2 C.F._2
alla signora (C.F. ) la Controparte_1 C.F._1
somma di euro 15.000,00=, a titolo di assegno di mantenimento una tantum, dandosi
altresì atto che le parti dichiarano di non aver null'altro a che pretendere
reciprocamente e di aver definito e regolamentato ogni aspetto patrimoniale;
3) Spese e competenze di lite compensate.
4) Disporsi la trasmissione all'ufficio di stato civile del comune al fine di procedere
all'annotazione dell'emananda sentenza secondo le prescrizioni di cui all'art. 69 del
dpr 396/2000”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni
congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 2/08/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2 Parte_1
, a titolo di mantenimento, la somma di euro 15.000,00 ed il Collegio
[...]
non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e uniti in matrimonio in VICENZA in data 2/08/2014 con atto trascritto CP_2
al n. 82, parte I, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3662 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(REPUBBLICA DOMINICANA) l'1/02/1979, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena
BORGA
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra BOCCHI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei signori Controparte_1
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] C.F._1 CP_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito;
2) Darsi atto che il signor (C.F. ) ha già versato CP_2 C.F._2
alla signora (C.F. ) la Controparte_1 C.F._1
somma di euro 15.000,00=, a titolo di assegno di mantenimento una tantum, dandosi
altresì atto che le parti dichiarano di non aver null'altro a che pretendere
reciprocamente e di aver definito e regolamentato ogni aspetto patrimoniale;
3) Spese e competenze di lite compensate.
4) Disporsi la trasmissione all'ufficio di stato civile del comune al fine di procedere
all'annotazione dell'emananda sentenza secondo le prescrizioni di cui all'art. 69 del
dpr 396/2000”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni
congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 2/08/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2 Parte_1
, a titolo di mantenimento, la somma di euro 15.000,00 ed il Collegio
[...]
non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e uniti in matrimonio in VICENZA in data 2/08/2014 con atto trascritto CP_2
al n. 82, parte I, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo