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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3613/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3613/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Toscano, domiciliato ad Angri (SA) alla Piazza Annunziata n. 4;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cuomo Controparte_2 C.F._1
Carla, domiciliata in Angri (SA) alla via Torretta n. 8;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 11.07.2023 dal CP_1
avverso l'atto di precetto notificato il 24.06.2023 ad istanza di . CP_1 Controparte_2
L'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza n. 1650/2017 emessa dall'intestato
Tribunale i1 02.07.2017, pubblicata in data 23.10.17, successivamente oggetto di correzione di errore materiale giusta ordinanza dell'08.05.2019.
In particolare, ha richiesto il pagamento di complessivi euro 7.202,00, Controparte_2
di cui:
- euro 2.208,26 per sorta capitale con interessi e rivalutazione;
- euro 3.110,80 per competenze legali liquidate e riferite ai due gradi di giudizio;
- euro 282,26 per competenze di precetto;
1 - euro 1.115,14 per spese di CTU;
- euro 54,96 per marche;
- euro 15,00 per notifica sentenza;
- euro 15,00 per notifica del secondo atto di precetto
- euro 400,00 per spese di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado.
Parte attrice ha chiesto la declaratoria di nullità (eventualmente anche parziale) dell'atto di precetto nella parte in cui sono sarebbero state richieste somme asseritamente non dovute e segnatamente:
- euro 400 quali spese di registrazione delle pronunce di primo e secondo grado, atteso che per il recupero di tale importo la precettante si sarebbe dovuta munire di un separato titolo esecutivo;
- euro 15,00 quali costi di notifica del precetto, giacché quest'ultimo è stato notificato a mezzo pec;
- euro 54,92 quale costo delle marche da bollo, spettando alla precettante il minor importo di euro
27,46
Il ha anche chiesto la compensazione tra il minor credito vantato Controparte_1 da e quello di euro 11.559,97 vantato nei confronti di quest'ultima dal Controparte_2
, giusto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 636/2023 Controparte_3
dell'intestato Tribunale, notificato il 21.06.2023.
Con comparsa depositata il 10.10.2023 si è costituita , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'avversa opposizione per le seguenti ragioni:
- qualora la parte vittoriosa dimostri l'avvenuto pagamento dell'imposta di registrazione del titolo, il titolo esecutivo può essere azionato nei confronti della soccombente anche per il recupero di tale importo;
- è legittima l'intimazione con riferimento alle somme di euro euro 15,00 quali costi di notifica del precetto (che in realtà vanno imputati alle spese per carta, toner, etc.) ed euro 54,92 quale costo delle marche da bollo;
- l'eccezione di compensazione è inammissibile in questa sede, tenuto anche conto che il ha anche richiesto il pagamento del suo credito con la notifica del provvedimento CP_1
monitorio.
Con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c parte attrice ha reiterato le proprie deduzioni e conclusioni.
Parimenti, con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. parte convenuta ha reiterato le proprie deduzioni e conclusioni.
2 Fissata l'udienza per riservare la causa in decisione, entrambe le parti hanno depositato gli atti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Tanto premesso, assume priorità logica l'esame delle doglianze di parte attrice riguardanti la quantificazione della somma precettata, potendosi poi valutare la possibilità di compensare il credito di
(come definitivamente quantificato) con quello di euro 11.559,97 vantato dal Controparte_2
e non contestato dalla controparte. Controparte_3
Posto che il motivo di opposizione involge gli importi di euro 400,'' (quali spese di registrazione delle pronunce di primo e secondo grado), euro 15,00 (quali costi per collazionare gli atti) ed euro 54,92 (quale costo delle marche da bollo), si osserva quanto segue.
La somma precettata di euro 15,00 non è dovuta dal , in quanto non Controparte_1
provata dalla creditrice precettante.
Quanto ai costi per marche da bollo, è dovuto il minor importo di euro 27,16, pari ai diritti di copia richiesti dalla cancelleria ed all'importo versato dalla creditrice (invero, dal titolo esecutivo risulta il pagamento di una marca di euro 27,46, dunque un importo leggermente maggiore di quello richiesto dalla cancelleria).
Quanto poi all'imposta di registrazione, la creditrice precettante ha dato prova del solo pagamento di euro 185,00 relativo alla registrazione della sentenza di primo grado, mentre con riguardo alla sentenza n. 1650/2017 ha depositato soltanto un prospetto riepilogativo Controparte_2
dell'importo da versare ma non anche la prova del versamento.
Diversamente da quanto eccepito dall'opponente, per il recupero di tale importo è sufficiente la sentenza n. 1650/2017, ove si consideri che quest'ultima contiene la condanna del al CP_1
pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado e che, come più volte precisato dalla Corte di
Cassazione, “le spese di registrazione della sentenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite, senza che nella provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo” (cfr. Cass. civ. n. 17698/2010, n.
25680/2018); da tanto consegue che – se anticipate - la parte vittoriosa ne può richiedere il pagamento alla controparte in forza del titolo esecutivo contenente la condanna al pagamento delle spese di lite, senza che occorra munirsi di un ulteriore titolo.
Alla luce di quanto osservato, il credito vantato da nei confronti del Controparte_2
in forza della sentenza n. 1650/2017 alla data di notifica del precetto Controparte_1
(24.06.2023) ammonta a complessivi euro 6.943,36, di cui euro 2.208,26 per sorta capitale ed accessori, euro 3.110,80 per competenze legali liquidate e riferite ai due gradi di giudizio, euro 282,26 per competenze di precetto, euro 1.115,14 per spese di CTU, euro 27,16 per marche, euro 15,00 per
3 notifica sentenza ed euro 185,00 per spese di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado.
Invero, il ha chiesto di compensare il credito di Controparte_1 Controparte_2
con quello di euro 11.559,97 vantato nei confronti di quest'ultima in forza del decreto ingiuntivo
[...]
n. 636/2023.
Tale credito non è stato contestato dall'opponente, né in corso di causa è stata dedotta e/o provata l'intervenuta sospensione o la revoca del provvedimento monitorio.
Viceversa, ha contestato l'inammissibilità dell'eccezione sia perché Controparte_2
proposta soltanto in questa sede, sia perché l'accoglimento della stessa comporterebbe una duplicazione del credito del Condominio, avendo quest'ultimo già notificato il decreto ingiuntivo.
Nessuna delle eccezioni coglie nel segno.
In primo luogo, il credito del è sorto nel 2023 e dunque successivamente alla CP_1
pronuncia n. 1650/2017, con la conseguenza che lo stesso ben può essere eccepito in compensazione con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione: è noto, infatti, che contro il titolo di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi del credito successivi alla sua formazione (tra le tante, Cass. civ. 12911/2012, nonché Cass. civ. 14636/2017) che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia relativa al merito che al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce il titolo esecutivo (tra le tante, Cass. civ. 24752/2008).
Inoltre, dall'accoglimento dell'eccezione di compensazione non consegue alcuna duplicazione del credito: difatti, posto che non ha dato prova di aver adempiuto Controparte_2
l'obbligazione di pagamento a suo carico, la dichiarazione di compensazione delle due obblgiazioni comporta l'estinzione dei rispettivi debiti per le quantità corrispondenti (art. 1241 c.p.c.).
Da ultimo, nessun ulteriore ostacolo giuridico impedisce l'accoglimento dell'eccezione, trattandosi di due debiti che hanno entrambi per oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile.
In conclusione, va dichiarato che il credito vantato da nei confronti del Controparte_2
in forza della sentenza n. 1650/2017 alla data di notifica del precetto Controparte_1
(24.06.2023) ammonta a complessivi euro 6.943,36.
In accoglimento dell'eccezione di parte opponente, va dichiarata la compensazione tra il citato credito di e quello vantato dal fino alla Controparte_2 Controparte_1
concorrenza di euro 6.943,36.
Le spese di lite vanno interamente compensate.
Difatti, se è vero che l'eccezione di compensazione dell'opponente è fondata, tuttavia il credito
4 del è sorto per effetto del decreto ingiuntivo n. 636/2023 notificato il 21.06.2023, dunque CP_1
soltanto in prossimità della notifica del precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
2) accerta e dichiara che il credito vantato da nei confronti del Controparte_2
in forza della sentenza n. 1650/2017 alla data di notifica del precetto Controparte_1
(24.06.2023) ammonta a complessivi euro 6.943,36;
3) dichiara la compensazione tra il citato credito di e quello vantato Controparte_2
dal fino alla concorrenza di euro 6.943,36. Controparte_1
4) compensa integralmente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 17/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3613/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Toscano, domiciliato ad Angri (SA) alla Piazza Annunziata n. 4;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cuomo Controparte_2 C.F._1
Carla, domiciliata in Angri (SA) alla via Torretta n. 8;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 11.07.2023 dal CP_1
avverso l'atto di precetto notificato il 24.06.2023 ad istanza di . CP_1 Controparte_2
L'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza n. 1650/2017 emessa dall'intestato
Tribunale i1 02.07.2017, pubblicata in data 23.10.17, successivamente oggetto di correzione di errore materiale giusta ordinanza dell'08.05.2019.
In particolare, ha richiesto il pagamento di complessivi euro 7.202,00, Controparte_2
di cui:
- euro 2.208,26 per sorta capitale con interessi e rivalutazione;
- euro 3.110,80 per competenze legali liquidate e riferite ai due gradi di giudizio;
- euro 282,26 per competenze di precetto;
1 - euro 1.115,14 per spese di CTU;
- euro 54,96 per marche;
- euro 15,00 per notifica sentenza;
- euro 15,00 per notifica del secondo atto di precetto
- euro 400,00 per spese di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado.
Parte attrice ha chiesto la declaratoria di nullità (eventualmente anche parziale) dell'atto di precetto nella parte in cui sono sarebbero state richieste somme asseritamente non dovute e segnatamente:
- euro 400 quali spese di registrazione delle pronunce di primo e secondo grado, atteso che per il recupero di tale importo la precettante si sarebbe dovuta munire di un separato titolo esecutivo;
- euro 15,00 quali costi di notifica del precetto, giacché quest'ultimo è stato notificato a mezzo pec;
- euro 54,92 quale costo delle marche da bollo, spettando alla precettante il minor importo di euro
27,46
Il ha anche chiesto la compensazione tra il minor credito vantato Controparte_1 da e quello di euro 11.559,97 vantato nei confronti di quest'ultima dal Controparte_2
, giusto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 636/2023 Controparte_3
dell'intestato Tribunale, notificato il 21.06.2023.
Con comparsa depositata il 10.10.2023 si è costituita , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'avversa opposizione per le seguenti ragioni:
- qualora la parte vittoriosa dimostri l'avvenuto pagamento dell'imposta di registrazione del titolo, il titolo esecutivo può essere azionato nei confronti della soccombente anche per il recupero di tale importo;
- è legittima l'intimazione con riferimento alle somme di euro euro 15,00 quali costi di notifica del precetto (che in realtà vanno imputati alle spese per carta, toner, etc.) ed euro 54,92 quale costo delle marche da bollo;
- l'eccezione di compensazione è inammissibile in questa sede, tenuto anche conto che il ha anche richiesto il pagamento del suo credito con la notifica del provvedimento CP_1
monitorio.
Con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c parte attrice ha reiterato le proprie deduzioni e conclusioni.
Parimenti, con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. parte convenuta ha reiterato le proprie deduzioni e conclusioni.
2 Fissata l'udienza per riservare la causa in decisione, entrambe le parti hanno depositato gli atti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Tanto premesso, assume priorità logica l'esame delle doglianze di parte attrice riguardanti la quantificazione della somma precettata, potendosi poi valutare la possibilità di compensare il credito di
(come definitivamente quantificato) con quello di euro 11.559,97 vantato dal Controparte_2
e non contestato dalla controparte. Controparte_3
Posto che il motivo di opposizione involge gli importi di euro 400,'' (quali spese di registrazione delle pronunce di primo e secondo grado), euro 15,00 (quali costi per collazionare gli atti) ed euro 54,92 (quale costo delle marche da bollo), si osserva quanto segue.
La somma precettata di euro 15,00 non è dovuta dal , in quanto non Controparte_1
provata dalla creditrice precettante.
Quanto ai costi per marche da bollo, è dovuto il minor importo di euro 27,16, pari ai diritti di copia richiesti dalla cancelleria ed all'importo versato dalla creditrice (invero, dal titolo esecutivo risulta il pagamento di una marca di euro 27,46, dunque un importo leggermente maggiore di quello richiesto dalla cancelleria).
Quanto poi all'imposta di registrazione, la creditrice precettante ha dato prova del solo pagamento di euro 185,00 relativo alla registrazione della sentenza di primo grado, mentre con riguardo alla sentenza n. 1650/2017 ha depositato soltanto un prospetto riepilogativo Controparte_2
dell'importo da versare ma non anche la prova del versamento.
Diversamente da quanto eccepito dall'opponente, per il recupero di tale importo è sufficiente la sentenza n. 1650/2017, ove si consideri che quest'ultima contiene la condanna del al CP_1
pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado e che, come più volte precisato dalla Corte di
Cassazione, “le spese di registrazione della sentenza, in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra le spese di lite, senza che nella provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo” (cfr. Cass. civ. n. 17698/2010, n.
25680/2018); da tanto consegue che – se anticipate - la parte vittoriosa ne può richiedere il pagamento alla controparte in forza del titolo esecutivo contenente la condanna al pagamento delle spese di lite, senza che occorra munirsi di un ulteriore titolo.
Alla luce di quanto osservato, il credito vantato da nei confronti del Controparte_2
in forza della sentenza n. 1650/2017 alla data di notifica del precetto Controparte_1
(24.06.2023) ammonta a complessivi euro 6.943,36, di cui euro 2.208,26 per sorta capitale ed accessori, euro 3.110,80 per competenze legali liquidate e riferite ai due gradi di giudizio, euro 282,26 per competenze di precetto, euro 1.115,14 per spese di CTU, euro 27,16 per marche, euro 15,00 per
3 notifica sentenza ed euro 185,00 per spese di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado.
Invero, il ha chiesto di compensare il credito di Controparte_1 Controparte_2
con quello di euro 11.559,97 vantato nei confronti di quest'ultima in forza del decreto ingiuntivo
[...]
n. 636/2023.
Tale credito non è stato contestato dall'opponente, né in corso di causa è stata dedotta e/o provata l'intervenuta sospensione o la revoca del provvedimento monitorio.
Viceversa, ha contestato l'inammissibilità dell'eccezione sia perché Controparte_2
proposta soltanto in questa sede, sia perché l'accoglimento della stessa comporterebbe una duplicazione del credito del Condominio, avendo quest'ultimo già notificato il decreto ingiuntivo.
Nessuna delle eccezioni coglie nel segno.
In primo luogo, il credito del è sorto nel 2023 e dunque successivamente alla CP_1
pronuncia n. 1650/2017, con la conseguenza che lo stesso ben può essere eccepito in compensazione con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione: è noto, infatti, che contro il titolo di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi del credito successivi alla sua formazione (tra le tante, Cass. civ. 12911/2012, nonché Cass. civ. 14636/2017) che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia relativa al merito che al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce il titolo esecutivo (tra le tante, Cass. civ. 24752/2008).
Inoltre, dall'accoglimento dell'eccezione di compensazione non consegue alcuna duplicazione del credito: difatti, posto che non ha dato prova di aver adempiuto Controparte_2
l'obbligazione di pagamento a suo carico, la dichiarazione di compensazione delle due obblgiazioni comporta l'estinzione dei rispettivi debiti per le quantità corrispondenti (art. 1241 c.p.c.).
Da ultimo, nessun ulteriore ostacolo giuridico impedisce l'accoglimento dell'eccezione, trattandosi di due debiti che hanno entrambi per oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile.
In conclusione, va dichiarato che il credito vantato da nei confronti del Controparte_2
in forza della sentenza n. 1650/2017 alla data di notifica del precetto Controparte_1
(24.06.2023) ammonta a complessivi euro 6.943,36.
In accoglimento dell'eccezione di parte opponente, va dichiarata la compensazione tra il citato credito di e quello vantato dal fino alla Controparte_2 Controparte_1
concorrenza di euro 6.943,36.
Le spese di lite vanno interamente compensate.
Difatti, se è vero che l'eccezione di compensazione dell'opponente è fondata, tuttavia il credito
4 del è sorto per effetto del decreto ingiuntivo n. 636/2023 notificato il 21.06.2023, dunque CP_1
soltanto in prossimità della notifica del precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
2) accerta e dichiara che il credito vantato da nei confronti del Controparte_2
in forza della sentenza n. 1650/2017 alla data di notifica del precetto Controparte_1
(24.06.2023) ammonta a complessivi euro 6.943,36;
3) dichiara la compensazione tra il citato credito di e quello vantato Controparte_2
dal fino alla concorrenza di euro 6.943,36. Controparte_1
4) compensa integralmente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 17/03/2025
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