CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.1399/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 12 luglio 2024 tra
C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. BARBAGALLO MILENA MARIA REGINA
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. MORINA FILIPPA MARIA LUISA P.IVA_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
26870/2022 del 4.5.2022, depositata il 13.09.2022 con la quale la Corte di
Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.
824/2021 emessa il 19.04.2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in diversa composizione, rigettate tutte le avverse eccezioni domande e difese, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accertare il diritto di di vedere riconosciuto il suo diritto a percepire la somma di CP_2 euro 140.441,12 oltre interessi dal 30 giorno successivo alla emissione delle fatture ai sensi del d.lgs. 231/2002 e sino al saldo, quale incremento del 9% previsto dall'art. 2 comma 380 delle legge 244/2007, relativo agli importi maturati sino al 15.12.2009, siccome si rileva nell'elenco fatture allegato.
Condannare pertanto in persona del suo legale rappresentante CP_3
pro tempore al pagamento della somma di euro 140.441,12 oltre interessi dal 30 giorno successivo alla emissione delle fatture sino al saldo. Si chiede altresì la condanna della convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo grado che sono state compensate nella misura del 50% atteso
l'accoglimento parziale della domanda in detto grado di giudizio. Si chiede altresì la condanna della convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio di secondo grado, di Cassazione e della presente fase di rinvio
Per Parte Convenuta in riassunzione: voglia l'On. Corte di Appello adita rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 415/2017 emessa il 20.1.2017 il Tribunale di Catania, istruita la causa anche mediante prova per testi, accoglieva parzialmente la domanda formulata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
volta ad ottenere il pagamento del Controparte_1
dell'incremento del 9% dovuto ai sensi della legge 244/2007, art. 2 comma 380, sulle somme percepite quale remunerazione per la fornitura di dispositivi su misura di cui al DM 332 / 1999.
In particolare il Tribunale condannava l'azienda convenuta al pagamento della minor somma di € 206.321,78, riconoscendo il detto incremento solo sulle somme maturate successivamente al mese di aprile dell'anno 2010 stante che la
Regione Sicilia aveva recepito il contenuto del citato art. 2 comma 380 solo con pag. 2/7 il DA 1119 del mese di aprile 2010. Inoltre il primo giudice condannava l al pagamento degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002, CP_1
compensando nella misura della metà le spese di lite e condannando l' al CP_1
pagamento della restante metà.
Avverso detta sentenza proponeva appello, Parte_1
giudizio nel quale l'azienda appellata rimaneva contumace.
Con sentenza n. 824/2021 pubblicata il 19/04/2021, la Corte d'Appello di
Catania rigettava il gravame, ritenendo che la materia rientrasse tra quelle disciplinate dall'art. 117 Cost e che pertanto la potestà legislativa spettasse alle
Regioni, cui conseguiva che in Sicilia la maggiorazione del 9% dovesse trovare applicazione solo successivamente all'entrata in vigore del DA 1119 del 2010.
Proposto ricorso per cassazione da parte del Parte_1
avverso la predetta pronuncia di rigetto (e rimasta intimata ma non costituita l ), la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. n. 26870/2022 del Controparte_1
Contr 4.5.2022, depositata il 13.09.2022, in accoglimento del ricorso proposto da ha cassato la sentenza impugnata n. 824/2021 emessa il 19.04.2021 dalla Corte di
Appello di Catania.
In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio ossia “che gli incrementi dovuti ai sensi dell'art.2 comma 380 della legge 24 dicembre 2007
n.244 sulle somme percepite quale remunerazione dei dispositivi su misura di cui al dm 27 agosto 1999 n. 332, trovano diretta applicazione in ambito regionale senza necessità di alcun atto di recepimento trattandosi di intervento che attiene alla materia di potestà legislativa statale ex art. 117, comma 2, lett. m ) Cost”.
Con atto di citazione in riassunzione, ha Parte_1
formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita sono costituiti l' , Controparte_1
concludendo come in epigrafe.
pag. 3/7 Indi, all'udienza del 12 luglio 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, rilevare che l' Controparte_1
è rimasta contumace nel giudizio di appello e in quello davanti la Corte
[...]
di Cassazione, con la conseguenza che devono ritenersi ormai coperte dal giudicato le statuizioni della sentenza del Tribunale di Catania n. 415/2017 emessa il 20.1.2017 con cui il primo giudice ha accertato che la fornitura oggetto del giudizio riguarda dispositivi su misura di cui al DM 332 / 1999 ed ha ritenuto applicabile alla fattispecie il d.lgs 231/2002, accogliendo così la domanda formulata dal , sebbene solo con riferimento al periodo Parte_1
successivo al 18/06/2010.
Ne consegue che risultano inammissibili in questa sede le contestazioni formulate nella comparsa di costituzione dall' convenuta in riassunzione CP_1
riguardanti le fatture azionate con l'atto introduttivo del giudizio (sul presupposto che non trattasi di “dispositivi su misura”) e l'applicazione al caso in esame del disposto del d.lgs. 231/2002.
Ed invero, a fronte della chiara statuizione del Tribunale, era onere dell' proporre appello incidentale avverso la sentenza, contestando le CP_1
sopraddette affermazioni.
Il giudizio di rinvio, infatti, ha ad oggetto esclusivamente la statuizione della
Corte d'appello con la quale la Corte, nel confermare la sentenza di primo grado, ha escluso la diretta applicazione, nel territorio , della L. 24 dicembre Parte_1
2007, n. 244, art. 2, comma 380, sul presupposto che l'incremento tariffario fosse da ricondurre alla materia (oggetto di potestà legislativa ripartita, statale e regionale) della "tutela della salute".
pag. 4/7 Ciò premesso la Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha enunciato il seguente principio di diritto "gli incrementi dovuti ai sensi della L. 24 dicembre
2007, n. 244, art. 2, comma 380, sulle somme percepite quale remunerazione per la fornitura dei "dispositivi su misura", di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, trovano diretta applicazione in ambito regionale, senza necessità di alcun atto di recepimento, trattandosi di intervento che attiene alla materia, di potestà legislativa statale ex art. 117 Cost., comma 2, lett. m)", precisando come anche il
Giudice Amministrativo ha individuato come materia di competenza esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", evidenziando come "l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 88 del 2003 è stata nel senso di individuare nell'inserimento tra le materie di legislazione esclusiva statale di quella inerente alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", essendo chiaro l'intento di attribuire "al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto", e ciò secondo una "prospettiva" che dal Giudice delle leggi "risulta ribadita con la sentenza 16 luglio 2012, n. 187", con la quale, "dalla necessaria fissazione unitaria dei livelli essenziali di assistenza si fa discendere una tendenziale uniformità delle modalità di erogazione delle prestazioni" (citando Cons. St., n. 3083 del 2021).
Alla luce del predetto principio di diritto non può che essere riconosciuto al il diritto a percepire la somma di euro 140.441,12 Parte_1
oltre interessi dal 30 giorno successivo alla emissione delle fatture ai sensi del d.lgs. 231/2002 e sino al saldo, quale incremento del 9% previsto dall'art. 2
pag. 5/7 comma 380 delle legge 244/2007, relativo agli importi maturati anche per il periodo precedente il 18/06/2010.
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n. 415/2017 emessa il
20.1.2017 dal Tribunale di Catania, l' va Controparte_1
condannata al pagamento della ulteriore somma di euro 140.441,12 oltre interessi dal 30 giorno successivo alla emissione delle fatture ai sensi del d.lgs. 231/2002, sino al saldo sino al saldo.
La predetta sentenza va, altresì, riformata in punto di spese del giudizio, non trovando giustificazione la disposta compensazione a fronte dell'integrale accoglimento della domanda formulata dal , e Parte_1
l va condannata all'integrale pagamento Controparte_1
delle spese di primo grado, del primo giudizio di gravame, del giudizio di cassazione e della presente fase di rinvio, liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catania n. 415/2017 pubblicata in data 27/01/2017 così provvede:
1) accoglie integralmente l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in Controparte_1
favore del dell'ulteriore importo Parte_1 di € 140.441,12 oltre interessi dal 30 giorno successivo alla emissione delle fatture ai sensi del d.lgs. 231/2002, sino al saldo sino al saldo;
2) condanna l' al Controparte_1
pagamento in favore del delle Parte_1
pag. 6/7 spese del giudizio di primo grado nella misura di € 9.700,00, nonché delle spese dei successivi gradi del giudizio che liquida, quanto al primo giudizio di gravame davanti la Corte d'Appello di Catania, in complessivi € 9.991,00 (esclusa la fase di trattazione non espletata), quanto alle spese di lite relative al giudizio davanti la Corte di Cassazione, in complessivi € 7.655,00; quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di rinvio in complessivi € 9.991,00, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso, in data 21/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.1399/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 12 luglio 2024 tra
C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. BARBAGALLO MILENA MARIA REGINA
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. MORINA FILIPPA MARIA LUISA P.IVA_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
26870/2022 del 4.5.2022, depositata il 13.09.2022 con la quale la Corte di
Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.
824/2021 emessa il 19.04.2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in diversa composizione, rigettate tutte le avverse eccezioni domande e difese, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accertare il diritto di di vedere riconosciuto il suo diritto a percepire la somma di CP_2 euro 140.441,12 oltre interessi dal 30 giorno successivo alla emissione delle fatture ai sensi del d.lgs. 231/2002 e sino al saldo, quale incremento del 9% previsto dall'art. 2 comma 380 delle legge 244/2007, relativo agli importi maturati sino al 15.12.2009, siccome si rileva nell'elenco fatture allegato.
Condannare pertanto in persona del suo legale rappresentante CP_3
pro tempore al pagamento della somma di euro 140.441,12 oltre interessi dal 30 giorno successivo alla emissione delle fatture sino al saldo. Si chiede altresì la condanna della convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo grado che sono state compensate nella misura del 50% atteso
l'accoglimento parziale della domanda in detto grado di giudizio. Si chiede altresì la condanna della convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio di secondo grado, di Cassazione e della presente fase di rinvio
Per Parte Convenuta in riassunzione: voglia l'On. Corte di Appello adita rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 415/2017 emessa il 20.1.2017 il Tribunale di Catania, istruita la causa anche mediante prova per testi, accoglieva parzialmente la domanda formulata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
volta ad ottenere il pagamento del Controparte_1
dell'incremento del 9% dovuto ai sensi della legge 244/2007, art. 2 comma 380, sulle somme percepite quale remunerazione per la fornitura di dispositivi su misura di cui al DM 332 / 1999.
In particolare il Tribunale condannava l'azienda convenuta al pagamento della minor somma di € 206.321,78, riconoscendo il detto incremento solo sulle somme maturate successivamente al mese di aprile dell'anno 2010 stante che la
Regione Sicilia aveva recepito il contenuto del citato art. 2 comma 380 solo con pag. 2/7 il DA 1119 del mese di aprile 2010. Inoltre il primo giudice condannava l al pagamento degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002, CP_1
compensando nella misura della metà le spese di lite e condannando l' al CP_1
pagamento della restante metà.
Avverso detta sentenza proponeva appello, Parte_1
giudizio nel quale l'azienda appellata rimaneva contumace.
Con sentenza n. 824/2021 pubblicata il 19/04/2021, la Corte d'Appello di
Catania rigettava il gravame, ritenendo che la materia rientrasse tra quelle disciplinate dall'art. 117 Cost e che pertanto la potestà legislativa spettasse alle
Regioni, cui conseguiva che in Sicilia la maggiorazione del 9% dovesse trovare applicazione solo successivamente all'entrata in vigore del DA 1119 del 2010.
Proposto ricorso per cassazione da parte del Parte_1
avverso la predetta pronuncia di rigetto (e rimasta intimata ma non costituita l ), la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. n. 26870/2022 del Controparte_1
Contr 4.5.2022, depositata il 13.09.2022, in accoglimento del ricorso proposto da ha cassato la sentenza impugnata n. 824/2021 emessa il 19.04.2021 dalla Corte di
Appello di Catania.
In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio ossia “che gli incrementi dovuti ai sensi dell'art.2 comma 380 della legge 24 dicembre 2007
n.244 sulle somme percepite quale remunerazione dei dispositivi su misura di cui al dm 27 agosto 1999 n. 332, trovano diretta applicazione in ambito regionale senza necessità di alcun atto di recepimento trattandosi di intervento che attiene alla materia di potestà legislativa statale ex art. 117, comma 2, lett. m ) Cost”.
Con atto di citazione in riassunzione, ha Parte_1
formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita sono costituiti l' , Controparte_1
concludendo come in epigrafe.
pag. 3/7 Indi, all'udienza del 12 luglio 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, rilevare che l' Controparte_1
è rimasta contumace nel giudizio di appello e in quello davanti la Corte
[...]
di Cassazione, con la conseguenza che devono ritenersi ormai coperte dal giudicato le statuizioni della sentenza del Tribunale di Catania n. 415/2017 emessa il 20.1.2017 con cui il primo giudice ha accertato che la fornitura oggetto del giudizio riguarda dispositivi su misura di cui al DM 332 / 1999 ed ha ritenuto applicabile alla fattispecie il d.lgs 231/2002, accogliendo così la domanda formulata dal , sebbene solo con riferimento al periodo Parte_1
successivo al 18/06/2010.
Ne consegue che risultano inammissibili in questa sede le contestazioni formulate nella comparsa di costituzione dall' convenuta in riassunzione CP_1
riguardanti le fatture azionate con l'atto introduttivo del giudizio (sul presupposto che non trattasi di “dispositivi su misura”) e l'applicazione al caso in esame del disposto del d.lgs. 231/2002.
Ed invero, a fronte della chiara statuizione del Tribunale, era onere dell' proporre appello incidentale avverso la sentenza, contestando le CP_1
sopraddette affermazioni.
Il giudizio di rinvio, infatti, ha ad oggetto esclusivamente la statuizione della
Corte d'appello con la quale la Corte, nel confermare la sentenza di primo grado, ha escluso la diretta applicazione, nel territorio , della L. 24 dicembre Parte_1
2007, n. 244, art. 2, comma 380, sul presupposto che l'incremento tariffario fosse da ricondurre alla materia (oggetto di potestà legislativa ripartita, statale e regionale) della "tutela della salute".
pag. 4/7 Ciò premesso la Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha enunciato il seguente principio di diritto "gli incrementi dovuti ai sensi della L. 24 dicembre
2007, n. 244, art. 2, comma 380, sulle somme percepite quale remunerazione per la fornitura dei "dispositivi su misura", di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, trovano diretta applicazione in ambito regionale, senza necessità di alcun atto di recepimento, trattandosi di intervento che attiene alla materia, di potestà legislativa statale ex art. 117 Cost., comma 2, lett. m)", precisando come anche il
Giudice Amministrativo ha individuato come materia di competenza esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", evidenziando come "l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 88 del 2003 è stata nel senso di individuare nell'inserimento tra le materie di legislazione esclusiva statale di quella inerente alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", essendo chiaro l'intento di attribuire "al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto", e ciò secondo una "prospettiva" che dal Giudice delle leggi "risulta ribadita con la sentenza 16 luglio 2012, n. 187", con la quale, "dalla necessaria fissazione unitaria dei livelli essenziali di assistenza si fa discendere una tendenziale uniformità delle modalità di erogazione delle prestazioni" (citando Cons. St., n. 3083 del 2021).
Alla luce del predetto principio di diritto non può che essere riconosciuto al il diritto a percepire la somma di euro 140.441,12 Parte_1
oltre interessi dal 30 giorno successivo alla emissione delle fatture ai sensi del d.lgs. 231/2002 e sino al saldo, quale incremento del 9% previsto dall'art. 2
pag. 5/7 comma 380 delle legge 244/2007, relativo agli importi maturati anche per il periodo precedente il 18/06/2010.
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n. 415/2017 emessa il
20.1.2017 dal Tribunale di Catania, l' va Controparte_1
condannata al pagamento della ulteriore somma di euro 140.441,12 oltre interessi dal 30 giorno successivo alla emissione delle fatture ai sensi del d.lgs. 231/2002, sino al saldo sino al saldo.
La predetta sentenza va, altresì, riformata in punto di spese del giudizio, non trovando giustificazione la disposta compensazione a fronte dell'integrale accoglimento della domanda formulata dal , e Parte_1
l va condannata all'integrale pagamento Controparte_1
delle spese di primo grado, del primo giudizio di gravame, del giudizio di cassazione e della presente fase di rinvio, liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catania n. 415/2017 pubblicata in data 27/01/2017 così provvede:
1) accoglie integralmente l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in Controparte_1
favore del dell'ulteriore importo Parte_1 di € 140.441,12 oltre interessi dal 30 giorno successivo alla emissione delle fatture ai sensi del d.lgs. 231/2002, sino al saldo sino al saldo;
2) condanna l' al Controparte_1
pagamento in favore del delle Parte_1
pag. 6/7 spese del giudizio di primo grado nella misura di € 9.700,00, nonché delle spese dei successivi gradi del giudizio che liquida, quanto al primo giudizio di gravame davanti la Corte d'Appello di Catania, in complessivi € 9.991,00 (esclusa la fase di trattazione non espletata), quanto alle spese di lite relative al giudizio davanti la Corte di Cassazione, in complessivi € 7.655,00; quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di rinvio in complessivi € 9.991,00, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso, in data 21/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7