Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
4 O 7 L 3 L . O N B , E 1 EPUBBLICA ITA IA02210/0 1 9 E 9 N 1 ) - O A DI CASSAZIONE 1 I E Z 1 - C A 1 R A 2 T P E . S I I L D IN DE POPOLO ITA ANG G D 9 T UPREM E U 3 S I R E G A E D 6 4 N E Oggetto . T . T T N T S E SEZIONE PRIMA CIVILE R I S ( A E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 5116/99 Cron.4593 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Dott. Laura MILANI Rep. - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud.13/10/00 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. FIT'S FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso CANCELLERIA l'avvocato MARZO G. C., rappresentato e difeso GIUSEPPE,dall'avvocato VAGLIO MASSA STAMPACCHIA giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CALO' ORONZINA;
- intimata 2000 avverso la sentenza n. 220/98 del Giudice di pace di 1811 MESAGNE, depositata il 19/08/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica 13/10/2000 dal Consigliere Dott. Laura udienza del MILANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12.3.1998 Oronzina Calò, proprietaria di un immobile sito in agro di Torre S. Susanna, ri- cadente nel comprensorio del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, conveniva il predetto Consorzio dinanzi al giudice di pace di Mesagne, per ottenere il rimborso del contributo versato a seguito di notifica di cartella esattoriale, deducendo l'ille- gittimità del contributo stesso, per non avere il Consorzio ef- fettuato opere di miglioramento fondiario, tali da determinare un beneficio specifico e diretto a vantaggio dell'immobile di sua proprietà. Con sentenza 19.8.1998 il giudice di pace, rigettata l'ecce- zione d'incompetenza per materia e valore sollevata dal convenu- to, dichiarava l'insussistenza del potere impositivo del Consor- zio, per l'assenza di uno specifico vantaggio qualitativo per l'immobile in questione, e lo condannava al rimborso della somma indebitamente riscossa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Consorzio spe- ciale per la bonifica di Arneo. L'intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente reitera l'eccezione d'in- competenza per materia del giudice di pace, affermando la natura tributaria dei contributi consortili e, conseguentemente, la com- 1 Huilsui petenza funzionale del Tribunale, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, c.p.c., a decidere sulle controversie aventi ad oggetto il potere impositivo del Consorzio. La censura è fondata. Una recente pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (sent. 9493/98), risolvendo precedenti contrasti di giurispruden- za e riesaminando il problema "funditus", ha accertato la natura tributaria dei contributi di bonifica. Ha considerato tale pro- nuncia che le modalità di costituzione del consorzio di bonifica, la sua struttura e le finalità di interesse pubblico che dominano lo svolgimento della sua attività istituzionale chiariscono come non si possa fondatamente sostenere che l'obbligo di contribuenza derivi da un impegno contrattuale associativo, assunto dai pro- prietari interessati alla bonifica, in quanto tale obbligo deriva dalla legge, la quale considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica, la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel perimetro del comprensorio: deriva da ciò che i contributi consortili, esigibi- li mediante ruoli di contribuenza e con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, rientrano nell'ambito dell'art. 23 Cost., non avendo rilievo, in senso contrario, che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai pro- prietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di boni- fica. 2 Нишівеш Quanto ai prospettati profili di illegittimità costituziona- le di tale qualificazione, va in primo luogo osservato come non possa in proposito invocarsi la sentenza della Corte costituzio- nale n. 26 del 1998, che ha trattato la materia sotto un aspetto limitato e specifico. La detta sentenza, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 2, r.d. 13 feb- braio 1933 n. 215, nella parte in cui, rinviando alle norme pre- viste per l'esazione delle imposte dirette, non consentiva al- l'autorità giurisdizionale ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi di bonifica. E' sta- to ravvisato il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. poichè la norma impugnata, estendendo arbitrariamente, mediante la tecnica del rinvio normativo, la particolare disciplina di esazione delle imposte dirette sul reddito oltre lo stretto ambito di origine, in assenza di un'identità di "ratio", escludeva irragionevolmen- te, nelle controversie sulla riscossione esattoriale dei contri- buti consortili, il potere cautelare del giudice ordinario, che pure aveva giurisdizione sul merito: la devoluzione, quindi, al- l'autorità giurisdizionale ordinaria delle controversie riguar- danti il potere impositivo dei consorzi di bonifica - indotta dalla mancata previsione, nell'art. 2 del d. lgs. 31.12.1992 n. 546, delle controversie concernenti i contributi consortili tra le cause di pertinenza della giurisdizione tributaria dava luo- go ad una disciplina incongrua e discriminatoria, sotto il profi- lo della limitazione degli strumenti di difesa giurisdizionale del debitore assoggettato a procedura di riscossione coattiva. 3 Нийвец Nella motivazione, la suddetta sentenza fa riferimento ad una precedente pronuncia delle S.U. di questa Corte (n. 5443/91), ove era stato affermato che, "pur dovendosi collocare le presta- zioni patrimoniali in questione nell'area applicativa dell'art.23 della Costituzione, l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piut- tosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazio- ne." Va peraltro rilevato come puntualizzato nella citata Cass. - S.U. 9493/98 che nella sent. 5443/91 la suddetta affermazione si collocava come un "obiter dictum" nell'economia della decisio- ne (originata da un regolamento di giurisdizione conclusosi con la dichiarazione della insussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, per la non assoggettabilità dei consorzi di bo- nifica al giudizio di conto), e coesisteva con il richiamo ad un precedente giurisprudenziale (Cass. 30.1.1979 n. 662) che, sta- tuendo l'esenzione dei servizi di riscossione dei contributi con- sortili dall'imposta sul valore aggiunto, stabiliva la ricompren- sione dei contributi stessi nella categoria generale dei tributi. La Corte costituzionale non ha approfondito ulteriormente il problema, limitandosi all'enunciazione che i contributi consorti- li non erano configurabili, per caratteri ontologici, come pre- stazioni patrimoniali aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali, potendosi soltanto riscontrare una loro "assi- milazione" alle entrate tributarie, che non giustificava il rin- vio integrale al sistema disciplinare delle imposte dirette. Huifsui Non si possono quindi trarre da detta pronuncia argomenti a sostegno dell'esclusione, in assoluto, della natura tributaria dei contributi consortili, poichè la stessa si limita a negare la totale identità tra contributi consortili ed imposte dirette, ma non esclude la loro "assimilazione" ai tributi. - già dichiarataVa poi ribadita la manifesta infondatezza nella citata sent. 9493/98 del profilo di illegittimità costi- - tuzionale rappresentato dall'asserito costo eccessivo del giudi- zio dinanzi al tribunale, che si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Non è ravvisabile infatti alcuna disparità di trattamento, poichè tutte le controversie in materia di imposte e tasse sono devolute alla competenza del tribunale, nè alcuna le- sione del diritto di difesa, ampiamente garantito, mentre il cal- colo di convenienza circa l'opportunità del ricorso alla tutela giurisdizionale attiene ad una valutazione del singolo e non in- cide sulla costituzionalità dell'interpretazione seguita. Va quindi affermato che, rientrando i contributi consortili nella categoria generale dei tributi, le controversie attinenti alla legittimità del potere impositivo del consorzio ed all'ob- bligatorietà dei contributi, non comprese nella giurisdizione sono devolute alla competenza perdelle commissioni tributarie, materia del tribunale, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, c.p.c. Il ricorso deve pertanto essere accolto, restando assorbito il secondo motivo, rivolto contro l'asserita carenza di vantag- gio, per l'immobile dell'attrice, derivante dalle opere realizza- te dal Consorzio. 5 Huilemi Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Brindisi. - sino alla recente com- La novità della questione, oggetto - di pronunce giurisprudenziali non uni- posizione del contrasto voche, giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudi- zio.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribuna- le di Brindisi. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2000. РЛ пои Il Presidente l'estensore Hamsuciferi est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinett! 15 FEB. 2001 Depositato in Cancelleria quim fanimmar. 18 FEB. 2001 O 4 L 7 L 3 ) . O IL CANCELLIERE E B N C E , 1 1 Шон Слично 1 E A 9 P N 9 1 Misi I O - I D 1 Z 1 A - E R 1 T C 2 I S . I D L G U E 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . . T N T T E S I S R ( E A 6