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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 120 R.G.A.C. per l'anno 2017
TRA
C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Larussa presso il cui studio C.F._2 sono elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, alla via F. Nicotera n. 86, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore nel giudizio di primo grado, in atti
'atto di citazione in appello
Appellante
CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Francesco Cristaudo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Garibaldi n. 83, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
1032/2016, depositata in data 24.06.2016 e non notificata
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno impugnato l'epigrafata sentenza con la quale il Giudice Pt_1 Parte_2 di Pace di Lamezia Terme ha rigettato la domanda dai medesimi proposta nei confronti della compagnia assicuratrice , ora volta Controparte_2 Controparte_1 ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 11.10.2010.
In particolare, gli appellanti, hanno premesso in fatto che in data 11.10.2010, mentre percorrevano la strada che da Lamezia conduce a Platania, a bordo dell'autovettura
1 Volkswagen Golf tg. DC490KH, nella rispettiva qualità di proprietario conducente e terzo trasportato, giunti in contrada Castura, sarebbero stati investiti dall'autovettura Fiat Bravo tg. BJ770KE, di proprietà di , che avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia. Parte_3
Hanno premesso di aver riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni personali, oltre al danno all'autovettura e che il sinistro sarebbe imputabile all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Bravo. Hanno infine premesso di aver convenuto in giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Lamezia Terme la società e che, istruita la causa Controparte_2 mediante prova testimoniale e CTU medico-legale, il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato la domanda risarcitoria.
Premesso quanto sopra, gli appellanti hanno preliminarmente dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, posto che nel giudizio di primo grado non è stato integrato il contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
Hanno altresì dedotto l'erroneità e illegittimità della sentenza impugnata, per erronea valutazione delle prove documentali e delle risultanze dell'istruttoria espletata, che avrebbe confermato la dinamica del sinistro e la fondatezza della domanda risarcitoria azionata. Hanno quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata e la condanna della convenuta società di assicurazione al risarcimento di tutti i danni subiti. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Si è costituita in giudizio argomentando per l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e chiedendone il rigetto. In particolare, l'appellata, quanto all'eccepita violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ha dedotto l'infondatezza della doglianza, essendo onere degli stessi appellanti nel giudizio di primo grado citare anche il responsabile civile e non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto l'azione è stata proposta dai danneggiati ai sensi dell'art. 149 D.Lgs n. 209/2005. Nel merito, l'appellata ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe correttamente rigettato la domanda risarcitoria, non adeguatamente provata sotto il profilo dell'an.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, dopo diversi rinvii dovuti al mutamento dei magistrati che si sono susseguiti nella titolarità della causa ed al carico di ruolo, all'udienza del 8.10.2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in misura ridotta di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
4. L'appello deve essere accolto, dovendosi dichiarare la nullità della sentenza di primo grado poiché emessa in difetto del contradditorio con il proprietario del veicolo responsabile del sinistro, litisconsorte necessario.
Deve premettersi che è pacifico che l'azione sia stata introdotta dagli odierni appellanti ai sensi dell'art. 149 D.Lgs n. 209/2005 e, per il terzo trasportato, dell'art. 141 del D.Lgs. n.
209/2005. Infatti, la domanda è volta ad ottenere la condanna dell'appellata, nella qualità di compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11.10.2010, nel comune di
Lamezia Terme, che sarebbe ascrivibile ad esclusiva responsabilità di , Parte_3 conducente proprietario del veicolo danneggiante.
2 Occorre evidenziare che è ormai consolidato il principio enunciato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, ai sensi del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7755, Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, n.6406, Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n.14887, n. 21896 del 20/09/2017; Cassazione civile sez. III,
22/11/2016, n.23706), con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383 comma 3 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III,
08/04/2020, n.7755).
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che trae il proprio fondamento nella previsione dell'art. 23 della legge del 1969, in base al quale, nel giudizio promosso contro l'assicuratore,
a norma dell'art. 18 comma 1 della legge stessa, deve essere chiamato anche il responsabile del danno. Tale previsione, che costituisce una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è dettata al fine di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell'eventuale azione di rivalsa prevista dall'art. 18 della legge stessa (in tal senso v., tra le altre, le sentenze 25 settembre 1998, n. 9592, 29 novembre 2005, n. 26041, 8 febbraio 2006,
n. 2665, 14 dicembre 2010, n. 25238, e 10 giugno 2015, n. 12089).
E' pur vero che la particolare procedura di risarcimento diretto introdotta appunto dall'art. 149
C.d.A. rappresenta una novità rispetto alla normativa previgente, in quanto sembrerebbe individuare, come unico destinatario dell'azione, l'assicuratore dello stesso danneggiato, verso il quale quest'ultimo «direttamente» si rivolge. Tuttavia, l'azione diretta di cui all'art. 149 non
è originata dal contratto assicurativo bensì dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa comunque di essere originata dall'illecito, in quanto la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione ha soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere alla pretesa risarcitoria (in tal senso, Cass. civ. n. 5928/2012).
Il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 cod. ass. e dal d.P.R. n. 254/2006, si fonda quindi su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo. In questo sistema,
l'assicuratore del danneggiato potrà, poi, recuperare, con gli strumenti indicati nel d.P.R. n.
254/2006, quanto pagato dall'assicuratore del responsabile.
Ciò posto, nel caso di specie, il giudizio innanzi al Giudice di Pace è stato instaurato unicamente nei confronti della compagnia di assicurazione, risultando pertanto integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Il Giudice di Pace avrebbe dovuto dunque disporre l'integrazione del contraddittorio, assegnando all'attore termine perentorio per la citazione del proprietario del veicolo danneggiante, quale responsabile civile e litisconsorte necessario.
3 L'omissione dell'integrazione del contraddittorio, la cui violazione, come sopra precisato è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta quindi l'annullamento della sentenza, con rimessione della causa, ex art. 354 comma 1 c.p.c., al giudice di primo grado, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 353 comma 2 c.p.c. (cfr. in tal senso, anche Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, n.23315;
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n.6644).
5. Quanto alle spese del giudizio, va ricordato che il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 cod. proc. civ.
(nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata (Cass. n. 13550/2006).
Per il presente grado di giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, considerata la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione del litisconsorzio necessario del responsabile civile nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 149 Cod.
Ass., avuto riguardo al tempo di introduzione del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
− dichiara la nullità della sentenza n. 1032/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 24.06.2016 e rimette le parti dinnanzi al primo giudice, assegnando per la riassunzione termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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