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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di PO, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 27.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4825/2024 R.G.L.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Nicholas Esposito, elettivamente domiciliato come in atti in Portici, (NA), via A. Diaz n. 118.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato in PO, via A. De Gasperi n. 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere avuto notifica in data 19.01.2024 dell'avviso di addebito n. 371 2023 00124111 CP_1
64 000, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di
€2.0001,91 a titolo di contributo fisso emissione 2021-01 rata n. 4 – contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre somme aggiuntive e sanzioni per il periodo dal 10.2021 al 12.2021 e contributo fisso emissione 2021-01 rata n. 4 – contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale oltre somme aggiuntive e sanzioni per il periodo dal 10.2016 al 12.2017 relativi alla posizione contributiva a titolo di gestione commercianti;
asseriva di avere effettuato nel 2021 il pagamento dei seguenti contributi per un importo maggiore a quello teoricamente dovuto: € 962,64 il 18.05.2021 per il periodo 1/21 a 1/21; € 962,64 il 10.08.2021, per il periodo 1/21 a 12/21; € 962,64 il 08.11.2021, per il periodo 1/21 a 12/21; -€962,60 il 15.02.2022, per il periodo 1/21 a 12/21. Nel merito chiedeva la sospensione dell'esecutorietà del citato avviso;
rilevava, inoltre, di avere aderito al regime fiscale agevolato - c.d. regime forfettario - pur avendo presentato la richiesta di accesso alla contribuzione ridotta;
di avere, pertanto, optato per il versamento dei contributi soggettivi ordinari;
eccepiva l'illogicità della pretesa creditoria avendo l'Ente richiesto il pagamento del contributo fisso anno 2021 per il periodo 2016-2017. Concludeva chiedendo “
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n.
371 2023 00124111 64 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 371 2023 00124111 64 000, per i motivi esposti nel presente ricorso;
3. condannare le resistenti alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, come per legge”.
L'opposto si costituiva con memoria depositata il 4.3.2025, evidenziando che CP_2 il ricorrente non aveva presentato alcuna istanza di rinuncia al regime agevolato ai sensi dell'art. 1, comma 111 ss. Legge n. 208/2015, pur pagando di fatto in misura piena i contributi fissi;
che tale condotta aveva determinando un'eccedenza contabile a favore del per gli anni 2016-2017; che, pertanto, a dicembre 2020 aveva revocato Parte_2
d'ufficio, con lettera del 2.12.2020 notificata il 16.12.2020, il regime agevolato avendo riscontrato la mancata compilazione del quadro LM sez II della dichiarazione dei redditi del 2016, UNICO 2017, indispensabile per usufruire del regime agevolato. Si riportava, infine, alla relazione istruttoria. Concludeva chiedendo: “si dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, in via ancora più gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vittoria di spese”.
In esito alla udienza cartolare sopra indicata, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
La domanda è infondata. I fatti appaiono pacifici tra le parti, essendo controverso solo il residuo debito a carico del ricorrente, così come indicato nell'avviso di addebito opposto. Orbene, dalla relazione istruttoria depositata dall e allegata alla memoria di CP_1 costituzione emerge che: Il ricorrente è iscritto su domanda dello stesso alla Gestione Commercianti dal 31.01.2014 con codice azienda n. 20851640. Il ricorso è avverso l'AVA n. 371 2023 00124111 64 000, relativo a Contributi fissi rata n. 4 del 2021 e rate n. 4 dal 2016 al 2020, oltre sanzioni (…). Con istanza telematizzata del 24.02.2016, protocollo 5104.24/02/2016.0012650, CP_1 il ricorrente presentava domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss. Tale domanda veniva lavorata automaticamente dalle procedure centrali, sulla base delle dichiarazioni indicate nella stessa. Tuttavia, nonostante l'avvenuta adesione al regime agevolato che avrebbe comportato la riduzione del carico contributivo, il ricorrente decideva di pagare per intero i contributi fissi dal 2016 al 2020. Ciò avveniva senza alcuna comunicazione da parte dello stesso ricorrente, né tantomeno il Sig. provvedeva a presentare un'apposita istanza di rinuncia Parte_1 al suddetto regime agevolato, come da art. 1, comma 111 ss., della Legge n. 208/2015. Per tale ragione per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 si generavano delle eccedenze, per effetto della differenza di quanto versato per intero e quello dovuto in regime agevolato. Successivamente, in data 2/12/2020, in seguito a controlli incrociati con l'
[...]
, la DE PO OC revocava l'agevolazione contributiva, a CP_3 decorrere dal 01/01/2016 al 31/12/2020, in quanto, dalla consultazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2017, periodo d'imposta 2016, risultava omessa la compilazione del quadro LM Modello Unico. Si allega Modello Unico 2017, periodo d'imposta 2016 e lettera notificata, a mezzo racc a/r, il 07/12/2022. Il Sig. , per poter usufruire dell'agevolazione contributiva ai fini Parte_1 previdenziali, avrebbe dovuto compilare il quadro LM sez II della dichiarazione dei redditi, ma ciò non è avvenuto. Con richiesta a mezzo pec del 15/03/2023, il Sig. chiedeva l'annullamento Parte_1 degli avvisi di addebito ricevuti per l'avvenuto pagamento dei contributi fissi sul minimale con aliquota piena e non ridotta. Alla luce della medesima richiesta, l'ufficio gestione del credito art/com provvedeva a compensare le eccedenze presenti sulle varie emissioni dal 2016 al 2020 con l'emissione 202101, la quale aveva ad oggetto oltre i contributi fissi relativi all'anno 2021 rate 1, 2, 3 e 4, anche il recupero del regime agevolato dal 2016 al 2020, oltre sanzioni. Le eccedenze non coprivano interamente i contributi, in virtù delle sanzioni per omissioni presenti dal 2016 al 2020. Inoltre, anche i versamenti effettuati per il pagamento dei soli contributi fissi anno 2021, per effetto dell'emissione multipla 202101 venivano spalmati sui diversi anni dal 2016 al 2021, lasciando un debito residuo sulle terze e quarte rate dal 2016 al 2021. Ne consegue che, per quanto emerso dalla relazione istruttoria stilata dall è CP_1 effettivamente accaduto che il ricorrente abbia corrisposto di fatto delle eccedenze, non avendo in concreto aderito al regime agevolato per il quale, però, aveva fatto richiesta. Tuttavia la mancata richiesta di revoca di tale regime, che poi è intervenuta d'ufficio da parte dell ha comportato il fatto che per gli anni dal 2016 al 2020 egli CP_1 formalmente ne fruisse, con la conseguenza che avrebbe dovuto compilare il quadro menzionato nella relazione stessa, cosa che pacificamente non è stata fatta, avendo agito come se anche formalmente – e non solo sostanzialmente - il regime agevolato fosse stato revocato. Tanto ha ingenerato delle omissioni sanzionabili;
l ha dato atto di aver effettuato CP_1 la compensazione tra le eccedenze e le sanzioni per le omissioni e che l'importo di cui all'avviso di addebito altro non è se non il residuo rispetto a tale compensazione. A tale affermazione il ricorrente non ha opposto argomenti di carattere fattuale tali da smentire da un punto di vista matematico la sussistenza di tale residuo debito. Ne consegue che l'avviso di addebito non può dirsi legittimamente emesso e lo stesso resta incontrovertibile, salve eventuali ulteriori determinazioni in sede amministrativa. La particolarità della vicenda rende corretta la compensazione delle spese di lite tra le parti, nonostante la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di lite. Si comunichi. PO, 27.5.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di PO, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 27.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4825/2024 R.G.L.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Nicholas Esposito, elettivamente domiciliato come in atti in Portici, (NA), via A. Diaz n. 118.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato in PO, via A. De Gasperi n. 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere avuto notifica in data 19.01.2024 dell'avviso di addebito n. 371 2023 00124111 CP_1
64 000, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di
€2.0001,91 a titolo di contributo fisso emissione 2021-01 rata n. 4 – contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre somme aggiuntive e sanzioni per il periodo dal 10.2021 al 12.2021 e contributo fisso emissione 2021-01 rata n. 4 – contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale oltre somme aggiuntive e sanzioni per il periodo dal 10.2016 al 12.2017 relativi alla posizione contributiva a titolo di gestione commercianti;
asseriva di avere effettuato nel 2021 il pagamento dei seguenti contributi per un importo maggiore a quello teoricamente dovuto: € 962,64 il 18.05.2021 per il periodo 1/21 a 1/21; € 962,64 il 10.08.2021, per il periodo 1/21 a 12/21; € 962,64 il 08.11.2021, per il periodo 1/21 a 12/21; -€962,60 il 15.02.2022, per il periodo 1/21 a 12/21. Nel merito chiedeva la sospensione dell'esecutorietà del citato avviso;
rilevava, inoltre, di avere aderito al regime fiscale agevolato - c.d. regime forfettario - pur avendo presentato la richiesta di accesso alla contribuzione ridotta;
di avere, pertanto, optato per il versamento dei contributi soggettivi ordinari;
eccepiva l'illogicità della pretesa creditoria avendo l'Ente richiesto il pagamento del contributo fisso anno 2021 per il periodo 2016-2017. Concludeva chiedendo “
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n.
371 2023 00124111 64 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 371 2023 00124111 64 000, per i motivi esposti nel presente ricorso;
3. condannare le resistenti alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, come per legge”.
L'opposto si costituiva con memoria depositata il 4.3.2025, evidenziando che CP_2 il ricorrente non aveva presentato alcuna istanza di rinuncia al regime agevolato ai sensi dell'art. 1, comma 111 ss. Legge n. 208/2015, pur pagando di fatto in misura piena i contributi fissi;
che tale condotta aveva determinando un'eccedenza contabile a favore del per gli anni 2016-2017; che, pertanto, a dicembre 2020 aveva revocato Parte_2
d'ufficio, con lettera del 2.12.2020 notificata il 16.12.2020, il regime agevolato avendo riscontrato la mancata compilazione del quadro LM sez II della dichiarazione dei redditi del 2016, UNICO 2017, indispensabile per usufruire del regime agevolato. Si riportava, infine, alla relazione istruttoria. Concludeva chiedendo: “si dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, in via ancora più gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vittoria di spese”.
In esito alla udienza cartolare sopra indicata, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
La domanda è infondata. I fatti appaiono pacifici tra le parti, essendo controverso solo il residuo debito a carico del ricorrente, così come indicato nell'avviso di addebito opposto. Orbene, dalla relazione istruttoria depositata dall e allegata alla memoria di CP_1 costituzione emerge che: Il ricorrente è iscritto su domanda dello stesso alla Gestione Commercianti dal 31.01.2014 con codice azienda n. 20851640. Il ricorso è avverso l'AVA n. 371 2023 00124111 64 000, relativo a Contributi fissi rata n. 4 del 2021 e rate n. 4 dal 2016 al 2020, oltre sanzioni (…). Con istanza telematizzata del 24.02.2016, protocollo 5104.24/02/2016.0012650, CP_1 il ricorrente presentava domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss. Tale domanda veniva lavorata automaticamente dalle procedure centrali, sulla base delle dichiarazioni indicate nella stessa. Tuttavia, nonostante l'avvenuta adesione al regime agevolato che avrebbe comportato la riduzione del carico contributivo, il ricorrente decideva di pagare per intero i contributi fissi dal 2016 al 2020. Ciò avveniva senza alcuna comunicazione da parte dello stesso ricorrente, né tantomeno il Sig. provvedeva a presentare un'apposita istanza di rinuncia Parte_1 al suddetto regime agevolato, come da art. 1, comma 111 ss., della Legge n. 208/2015. Per tale ragione per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 si generavano delle eccedenze, per effetto della differenza di quanto versato per intero e quello dovuto in regime agevolato. Successivamente, in data 2/12/2020, in seguito a controlli incrociati con l'
[...]
, la DE PO OC revocava l'agevolazione contributiva, a CP_3 decorrere dal 01/01/2016 al 31/12/2020, in quanto, dalla consultazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2017, periodo d'imposta 2016, risultava omessa la compilazione del quadro LM Modello Unico. Si allega Modello Unico 2017, periodo d'imposta 2016 e lettera notificata, a mezzo racc a/r, il 07/12/2022. Il Sig. , per poter usufruire dell'agevolazione contributiva ai fini Parte_1 previdenziali, avrebbe dovuto compilare il quadro LM sez II della dichiarazione dei redditi, ma ciò non è avvenuto. Con richiesta a mezzo pec del 15/03/2023, il Sig. chiedeva l'annullamento Parte_1 degli avvisi di addebito ricevuti per l'avvenuto pagamento dei contributi fissi sul minimale con aliquota piena e non ridotta. Alla luce della medesima richiesta, l'ufficio gestione del credito art/com provvedeva a compensare le eccedenze presenti sulle varie emissioni dal 2016 al 2020 con l'emissione 202101, la quale aveva ad oggetto oltre i contributi fissi relativi all'anno 2021 rate 1, 2, 3 e 4, anche il recupero del regime agevolato dal 2016 al 2020, oltre sanzioni. Le eccedenze non coprivano interamente i contributi, in virtù delle sanzioni per omissioni presenti dal 2016 al 2020. Inoltre, anche i versamenti effettuati per il pagamento dei soli contributi fissi anno 2021, per effetto dell'emissione multipla 202101 venivano spalmati sui diversi anni dal 2016 al 2021, lasciando un debito residuo sulle terze e quarte rate dal 2016 al 2021. Ne consegue che, per quanto emerso dalla relazione istruttoria stilata dall è CP_1 effettivamente accaduto che il ricorrente abbia corrisposto di fatto delle eccedenze, non avendo in concreto aderito al regime agevolato per il quale, però, aveva fatto richiesta. Tuttavia la mancata richiesta di revoca di tale regime, che poi è intervenuta d'ufficio da parte dell ha comportato il fatto che per gli anni dal 2016 al 2020 egli CP_1 formalmente ne fruisse, con la conseguenza che avrebbe dovuto compilare il quadro menzionato nella relazione stessa, cosa che pacificamente non è stata fatta, avendo agito come se anche formalmente – e non solo sostanzialmente - il regime agevolato fosse stato revocato. Tanto ha ingenerato delle omissioni sanzionabili;
l ha dato atto di aver effettuato CP_1 la compensazione tra le eccedenze e le sanzioni per le omissioni e che l'importo di cui all'avviso di addebito altro non è se non il residuo rispetto a tale compensazione. A tale affermazione il ricorrente non ha opposto argomenti di carattere fattuale tali da smentire da un punto di vista matematico la sussistenza di tale residuo debito. Ne consegue che l'avviso di addebito non può dirsi legittimamente emesso e lo stesso resta incontrovertibile, salve eventuali ulteriori determinazioni in sede amministrativa. La particolarità della vicenda rende corretta la compensazione delle spese di lite tra le parti, nonostante la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di lite. Si comunichi. PO, 27.5.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi