Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
CAUSA R.G. N. 2847/2021
Verbale di Udienza “cartolare” del 12 giugno 2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza me- diante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza or- ganizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2847/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Somministrazione” e ver- tente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti FREDA CARMINE e NANNI EMANUELE, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
(C.F: ), in persona del curatore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CIMMINO ALDO, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante si è riportata ai propri atti ed ha concluso per l'accoglimento della domanda.
Parte appellata ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 93/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Avellino, depositata in data 14.01.21 e non notificata.
In primo grado il propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1054/2018 Parte_1
emesso dal Giudice di Pace di Avellino in data 12.11.2018 con cui fu ordinato di pagare la somma di € 1.710,38. A sostegno dell'opposizione dedusse: 1) carenza del requisito della cer- tezza del credito vantato;
2) irregolarità delle fatture prodotte dalla ricorrente. Concluse per il rigetto dell'avversa domanda. si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione, sostenendone la totale infon- Controparte_1
datezza.
Con la sentenza appellata il primo giudice rigettò l'opposizione, confermò e dichiarò esecutivo il decreto ingiuntivo.
Con il gravame, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di primo grado ha redatto una inade- guata ed illogica motivazione.
costituitasi, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto Controparte_1 dell'infondato appello.
All'udienza del 6.12.2023 il processo è stato dichiarato interrotto per il fallimento della
[...]
Controparte_1
Con ricorso depositato il 26.02.2024 il ha chiesto la riassun- Parte_1
zione del processo.
Con decreto del 7.11.2024 all'appellante fu fissato termine per la notifica dell'atto di riassun- zione per l'udienza del 2.1.2025 fino al 25.11.2024, ma la notifica avvenne dopo la scadenza del termine assegnato, precisamente il 27.12.2024.
Non essendo nelle more intervenuta la costituzione del fallimento della Controparte_1
l'atto di riassunzione fu dichiarato nullo alla successiva udienza del 30.01.2025, per mancato rispetto del termine a comparire (cfr. cass. 9400/1997 in motivazione) e ne fu disposta la rin- novazione nel termine del 28.02.2025 per la nuova udienza del 12.06.2025.
In data 11.06.2025 il , evocato in giudizio in data 19.02.2025, Parte_2
si è costituito in persona del curatore fallimentare ed ha chiesto dichiararsi estinto il processo per mancata riassunzione nei termini di legge.
Occorre premettere che la declaratoria di estinzione del processo interrotto, per mancata rias- sunzione nei termini (artt. 305 e 307 c.p.c.), spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare detta riassunzione, senza che tale competenza possa trovare deroga per even- tuali ragioni d'incompetenza sulla domanda (nella specie, sotto il profilo della sua devoluzione al tribunale fallimentare, in processo interrotto per sopravvenuto fallimento di una delle parti)
(Cass. 2040/1984). Il processo va quindi dichiarato estinto da questo Giudice, essendosi verifi- cata la fattispecie estintiva di cui agli artt. 305 e 307 c.p.c., per non essere stato il processo ritualmente proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione. Il primo articolo dispone che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue. L'art. 307 c.p.c. ribadisce, al terzo comma, che il processo si estingue qualora le parti alle quali spetti di proseguire o riassumere il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge. La dichiarazione di estinzione del processo interrotto che non sia stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi può essere sollecitata dall'interessato in via di eccezione. L'estinzione, nel caso di mancata pro- secuzione o riassunzione del processo interrotto, è immediata: l'immediatezza è già implicita nella perentorietà del termine e la relativa dichiarazione opera dal momento in cui si è verificato il fatto estintivo previsto dalla legge. Invero, la pronuncia del giudice ha unicamente valore dichiarativo e dispiega effetto retroattivo: l'operatività di diritto dell'estinzione del processo, sancita dall'art. 307 c.p.c., va considerata come semplice effetto retroattivo del provvedimento che dichiara l'estinzione (Cass 2162/1966). Nel caso che ci occupa l'estinzione del processo si
è definitivamente verificata allorché è inutilmente spirato il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, precisamente il 6.3.2024, risalendo l'interruzione al 6.12.2023, senza che en- tro tale termine si fosse proceduto a notificare validamente l'atto di riassunzione e senza che fosse stato chiesto un nuovo termine per provvedervi.
L'estinzione del processo si verifica nei confronti di tutti i soggetti che ne sono parti, perché la verificazione dell'evento interruttivo riguardante una delle parti in causa si è riflessa di necessità sull'intero processo, non essendo concepibile un'interruzione parziale di questo (cfr. Cass.
10167/1993 1387/1987).
In tema di interruzione del processo, il termine perentorio trimestrale previsto per la riassun- zione dall'art. 305 cod. proc. civ. - nel testo applicabile "ratione temporis" alla fattispecie - è riferito al momento del deposito del relativo ricorso in cancelleria, mentre riveste carattere or- dinatorio quello in concreto assegnato dal giudice per la notifica del ricorso e del connesso decreto;
con riferimento a quest'ultimo, pertanto, come non ne è preclusa la proroga anterior- mente alla scadenza, a maggior ragione non è preclusa, in caso di sua scadenza, la concessione di un nuovo termine, a condizione che il suddetto termine trimestrale non sia ancora com- pletamente decorso. In tal caso, quindi, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio qualora la parte onerata abbia provveduto a notificare validamente e tempestivamente il suc- cessivo atto di riassunzione nei confronti dei soggetti aventi titolo a partecipare alla prosecu- zione del processo. (Cass. 20.05.2011, n. 11260; conf. Cass. 08/07/2005, n. 14371; 08/02/2000,
n. 1364; 01/09/1997, n. 8314).
Nella fattispecie al vaglio, in mancanza di tempestive istanze dell'appellante, il nuovo termine per la notifica della riassunzione è stato concesso d'ufficio da questo giudice, divenuto nelle more assegnatario del processo, in data 30.01.2025, ben dopo la scadenza, in data 6.3.2024, del termine di 3 mesi dalla dichiarazione del 6.12.2023 di interruzione del processo, per cui si è verificata la fattispecie estintiva del processo medesimo.
Appare, infine, più corretto pronunciare l'estinzione con sentenza invece che con ordinanza. È noto il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui nei processi davanti ai giudici monocratici se l'estinzione è dichiarata con provvedimento definito ordinanza, il provvedi- mento ha natura di sentenza e come tale è impugnabile con i normali mezzi di gravame (Cass.
13.8.87, n. 6924; Cass. 21.2.92, n. 2151; Cass. 10.7.89, n. 3257; Cass. 14.7.89, n. 3314; Cass.
6924/87; Cass. 3743/77; Cass. 3204/68); tale indirizzo è stato successivamente esteso ai proce- dimenti decisi dal tribunale in composizione monocratica, trattandosi parimenti di giudice mo- nocratico (cfr. Cass. 15253 del 20/07/2005 e Cass. 13442 del 02/12/1999).
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara estinto il presente processo di appello;
2. dispone che le spese processuali restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Avellino, 12/06/2025
Il Giudice
dott. Sossio Pellecchia