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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1915/2021 promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giordano Dorigo, giusta mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso a Treviso, in Via Monterumici 8;
- attore - contro
(p. iva , CP_1 P.IVA_1
in persona del procuratore ad negotia rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vecchioni, giusta mandato allegato in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Treviso, in Via
Sartori n. 2;
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'operatività della garanzia infortuni prevista nella polizza “de quo” in relazione al sinistro occorso in data 01.07.2019, dichiararsi il grave inadempimento in cui è incorsa la convenuta compagnia e condannarsi la stessa a pagare all'attore gli indennizzi dovuti secondo le condizioni di polizza per tutte le voci di danno assicurate così come descritte in atto di citazione, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore conseguenti
l'inadempimento decritti nell'atto introduttivo e, per l'effetto, a pagare la somma che sarà quantificata o ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, anche corrispettivi, dal dovuto al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: previa revoca dell'ordinanza 06.10.22, ammettersi la prova per testi chiesta in memoria 06.06.22 ex art. 183 n. 2 c.p.c..
In ogni caso: Spese, anche di CTU, CTP, non imponibili e generali forfettizzate al 15%, competenze ed onorari di causa interamente rifusi, con distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE
Ridursi le richieste avversarie in ragione del solo pregiudizio causalmente in nesso con l'infortunio de quo ed effettivamente indennizzabile sulla scorta delle clausole contrattuali di polizza, tenuto conto:
• dell'importante preesistenza degenerativa che già affliggeva la spalla destra attorea, come tale esclusa dalla garanzia;
• dei criteri di valutazione del danno e delle relative modalità di corresponsione indennitarie previste dalla polizza;
• della pattuita franchigia di 7 giorni per la IT;
• dei limiti di indennizzo per le spese relativo a trattamenti fisioterapici e rieducativi fissato in € 1.000,00;
• dei limiti di indennizzo per le spese mediche convenuto in € 5.000,00 con uno scoperto del 10% con un minimo di €
100,00;
• dell'infondatezza della domanda risarcitoria attorea. Con compensazione delle spese di lite, atteso il notevole divario tra petitum e liquidatum.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede la rinnovazione dell'incarico peritale medico-legale per le ragioni illustrate con la nota di trattazione dell'udienza dd. 15.06.2023 e con la memoria autorizzata depositata in data 25.07.2023, da intendersi quivi interamente richiamate.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ. Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor conveniva in giudizio la compagnia Parte_1
assicuratrice al fine di ottenere una pronuncia di condanna della stessa al risarcimento dei CP_1
danni patiti in occasione ed in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 01/07/2019, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore conseguentemente all'inadempimento dell'assicuratore.
A tal fine egli azionava la polizza infortuni n. 75097376, stipulata in data 8.07.2014 con la Compagnia convenuta, che riservava all'assicurato, in caso di infortunio, una copertura completa, comprensiva di invalidità permanente da quantificarsi secondo la tabella INAIL, l'indennità aggiuntiva per il danno alla vita di relazione, l'inabilità temporanea e il rimborso delle spese mediche per visite, esami, terapie e farmaci.
In data 01.07.2019, il signor alla guida della propria auto tamponava un veicolo. Sul luogo Parte_1
del sinistro interveniva dalla Polizia Stradale di Mestre per i rilievi del caso.
A seguito del violento urto l'attore perdeva conoscenza e veniva urgentemente trasportato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Mestre.
In data 04/07/2019, l'odierno attore veniva ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'Ospedale di
Mestre, ove gli veniva diagnosticata “emorragia subdurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intercranica esposta, con breve perdita di coscienza”. Alle dimissioni dell'8/07/19, seguivano numerosi esami, visite e cure come da cartella clinica dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre. In data 13/09/2019 il paziente veniva sottoposto ad un esame elettromiografico, in esito al quale emergevano “segni di sofferenza neurogena di discreta entità nel territorio di innervazione C5-C6 a destra” (cfr. doc. 6 all.to atto di citazione).
A seguito della stabilizzazione dei postumi invalidanti, di data 25.5.2020, il sig. si sottoponeva a Parte_1
visita medico legale che attestava un'invalidità permanente del 32% secondo la tabella INAIL e una
Inabilità lavorativa totale di 276 giorni (cfr. doc. 10 all.to atto di citazione).
L'odierno attore formalizzava quindi ad richiesta di risarcimento dei danni in forza della CP_1
polizza antinfortuni attiva, ma senza esito, tanto che egli citava in giudizio la Compagnia assicuratrice per il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie.
In data 18/06/2021, si costituiva l'Assicurazione convenuta contestando il “quantum” della domanda attorea e chiedendo di “ridursi le richieste avversarie”.
Alla prima udienza del 31/03/2021, tenutasi dopo vari rinvii d'ufficio, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art 183 c.p.c. e rinviava la causa al 06/10/2022 ove disponeva CTU medico legale nominando a tale scopo il dott. il quale prestava giuramento di rito all'udienza del Persona_1
24/11/2022.
All'esito dell'accertamento peritale, il C.T.U. concludeva in questi termini: “CTU ha accertato in capo all'attore un “danno alla integrità psico-fisica o biologico nella misura percentuale del 30% secondo le Tabelle INAIl.”.
Alla successiva udienza del 15/06/2023 il Giudice, su richiesta di parte convenuta, assegnava al CTU termine per il deposito di nota di chiarimenti con riferimento alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, in esito alle quali rinviava la causa al 06/06/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Preso atto delle conclusioni formulate in udienza, il GI tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * *
1) Della valutazione del danno
La dinamica del sinistro non è stata contestata dalla convenuta, ma sono state contestate le conclusioni a cui è addivenuto il CTU in esito alle operazioni peritali.
In particolare, la convenuta contestava al CTU di non aver tenuta in debita considerazione, in sede di qualificazione e quantificazione del danno, la preesistenza di un quadro degenerativo autonomo che già affliggeva la spalla destra del sig. oltre che di menomazioni neurologiche preesistenti al sinistro Parte_1
del 01/07/2019; la convenuta criticava, inoltre, i criteri di valutazione del danno, anche rispetto alle relative modalità di corresponsione indennitarie previste dalla polizza. Nel conteggio dei danni formulato da parte attrice, inoltre, l'assicurazione eccepiva la mancata considerazione della franchigia di 7 giorni per la IT pattuita in polizza, dei limiti di indennizzo per le spese relative ai trattamenti fisioterapici e rieducativi e per le spese mediche.
In principalità, sosteneva che nessun indennizzo potesse essere, in ogni caso, riconosciuto CP_1
all'attore, posto che la copertura assicurativa espressamente esclude “la lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo” (art.
2.2 lett. o), lesione che, nel caso de quo, doveva senz'altro ritenersi esclusa. Ai fini liquidativi della IP, inoltre, per escludere ogni forma di risarcimento invocava la clausola di cui all'art.
2.5. lett. a) per cui “si considerano le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute”.
Ritendo che il CTU, nonostante i chiarimenti resi su ordine del Giudice, non avesse fornito risposte supportate sul piano logico, documentale e medico-legale, chiedeva, quindi, la rinnovazione dell'incarico peritale, con affidamento ad altro professionista.
Le critiche mosse da parte convenuta alla difesa avversaria non sono condivisibili.
Sulle osservazioni sollevate dal CTP di già in sede di operazioni peritali, il CTU si è ulteriormente CP_1
espresso, su richiesta del Giudice, con nota del 6/7/2023, in cui precisava di non aver trascurato la patologia degenerativa della cuffia dei rotatori di cui soffre il ma di non averla considerata nella Parte_1
valutazione dell'invalidità permanente perché non rapportabile in via diretta ed esclusiva all'infortunio, trattandosi, peraltro, di patologia di entità modesta ed escludendo potesse essere invocata all'origine della menomazione funzionale riscontrata a carico dell'arto superiore destro del paziente.
Precisava il CTU che la valutazione dell'IP era giustificata dalla lesione neurologica “chiaramente documentata con accertamenti anche strumentali a carico dell'arto superiore destro” e ribadiva che la “lesione neurologica delle radici
C5 e C6, come evidenziato anche elettromiograficamente oltre che all'esame obiettivo, causa proprio una menomazione funzionale a carico dell'arto superiore quale è stata riscontrata in sede di consulenza d'ufficio”.
Il CTU, anche in tale sede, concludeva quindi confermando quanto già attestato in merito al fatto che lesione e menomazione sono certamente compatibili con l'infortunio denunciato in termini di nesso di causa.
Le conclusioni del ctu sono coerenti, immuni da vizi e ben argomentate, le risposte alle osservazioni complete ed esaustive;
si ritiene quindi di aderire alle conclusioni della perizia.
Si ritiene pertanto che sia stata raggiunta la piena prova del danno lamentato da parte attrice, oltre che del nesso di causalità tra il danno e l'evento fortuito dell'1/7/2019.
Non sono, parimenti, condivisibili le limitazioni all'indennizzo di polizza eccepite da in CP_1 forza degli articoli 2.2 lett. o, e 2.5 lett. a delle condizioni generali di polizza.
Il caso de quo, infatti, non contempla una lacerazione totale o parziale di un tendine, bensì un “Trauma cranico commotivo, frattura delle ossa nasali e deficit dell'arto superiore destro da sofferenza C5-C6”.
Nella determinazione e quantificazione del danno non può infine ravvisarsi alcuna violazione dei criteri indicati dall'art.
2.5 lett. a, per cui ai fini liquidativi della IP, “si considerano le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute”. Come già chiarito, infatti, deve escludersi qualunque patologia preesistente al sinistro che abbia originato la menomazione funzionale dell'atto superiore destro lamentata da parte attrice.
2) Del nesso causale
La c.t.u. medico-legale ha accertato le lesioni subite dal sig. che descrive in un trauma cranico Parte_1
commotivo, frattura delle ossa nasali e deficit dell'arto superiore destro da sofferenza C5-C6.
Il dott. ha precisato che le lesioni sono in nesso di causa con il sinistro per cui è causa. Per_1
Il nesso di causa tra le lesioni riportate e il sinistro quindi adeguatamente provato.
3) Della quantificazione dell'indennizzo.
In primis, si prende atto che la quantificazione dell'indennizzo, nei termini prospettati dalla difesa di parte attrice in memoria conclusionale, non è stata contestata dall convenuta, che si è limitata ad CP_2
eccepire l'inoperatività della polizza nel caso de quo e a chiedere, in via subordinata, una riduzione delle richieste avversarie.
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. che è stata espletata in giudizio emerge che l'attore ha riportato un “trauma cranico commotivo, frattura delle ossa nasali e deficit dell'arto superiore destro da sofferenza C5-C6.”, compatibile con le modalità di accadimento del fatto riferite in atto di citazione e strumentalmente accertato (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale).
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione del c.t.u. – un periodo di temporanea e totale compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 276 giorni.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 30% secondo le Tabelle Inail.
Ciò premesso, la quantificazione va operata assumendo come parametro i criteri di liquidazione concordati tra le parti nella polizza infortuni n. 75097376, stipulata in data 8.07.2014, azionata in giudizio
(cfr. doc. 1 all.to atto di citazione).
Tale Polizza assicura una somma di € 200.000,00, pari, quindi, a € 2.000,00 per ogni punto di invalidità; le Condizioni generali di polizza (cfr. doc. 3 all.to atto di citazione), inoltre, a pag. 4, quint'ultima riga, precisano che “per le invalidità permanenti di grado compreso tra il 13% e il 40% l'indennità viene corrisposta in misura pari al grado accertato” ossia senza franchigia e che: “Sull'eventuale parte di capitale assicurato compresa tra €
160.000,00 e 260.000,00: ”per le invalidità permanenti accertate …… di grado superiore al 20% l'indennità viene corrisposta calcolando sulla somma assicurata in base alle percentuali che seguono… - % IP accertata… 30… - % I.P. da liquidare… 40”. Sulla quota di massimale di 40.000,00 (200.00,00 – 160.000,00), quindi, l'invalidità permanente dal 30% viene contrattualmente elevata al 40%.
Preso atto del fatto che il c.t.u. ha individuato la percentuale di invalidità permanente nella misura del
30%, la liquidazione dell'indennità per l'invalidità permanente, alla stregua della polizza, deve essere riconosciuta al sig. per un importo pari ad € 64.000,00. Parte_1
Rispetto alla personalizzazione del danno la Polizza contempla, inoltre, una “indennità aggiuntiva quale contributo per il danno alla vita di relazione “pari al “10% della somma indennizzata per IP con un massimo di
10.000,00”, di seguito meglio specificata all'articolo 2.7.1. nelle condizioni generali.
Riconosciuto in euro 64.000,00 l'importo del danno indennizzabile per IP, deve essere quindi riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ulteriori € 6.400,00 (10% di I.P. 64.000,00).
La Polizza indennizza, infine, l'inabilità temporanea, con € 70,00, per 365 giorni per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia di giorni 7. Rilevato che il CTU ha indicato l'inabilità temporanea totale in giorni 276, detratti i 7 giorni previsti dalla franchigia, l'indennizzo sarà pari ad € 18.830,00 (giorni 269
x € 70,00).
La somma complessivamente dovuta al signor deve, pertanto, essere indicata nella misura di € Parte_1
89.230,00. 4) Del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute
Il c.t.u. ha valutato e ritenute congrue le spese mediche sostenute dal sig. in conseguenza Parte_1
dell'infortunio occorso, documentate e fatturate nella somma di € 4.993,90 (comprendenti visite specialistiche ed esami strumentali).
Secondo la Scheda di Polizza sono rimborsabili sia le spese mediche fino ad € 5.000,00 con uno scoperto del 10%, sia i trattamenti fisioterapici e rieducativi, ma limitatamente ad € 1.000,00.
Tuttavia, le spese mediche rimborsabili risultano essere € 2.006,82 (cfr. doc. 23 all.to atto di citazione) mentre quelle per trattamenti fisioterapici, pur essendo di molto superiori, possono essere rimborsate solo nel limite di € 1.000.00 (cfr. doc. 1 all.to atto di citazione), per un totale di € 3.006,82.
Il costo per la visita medico legale ante causam svolta dal dr. di € 183,00 (cfr. doc. 25 all.to Persona_2
atto di citazione) non può essere oggetto di risarcimento del danno in quanto manca la prova del pagamento;
in assenza di prova dell'effettiva lesione patrimoniale (trattandosi di danno emergente) non può ammettersi il risarcimento del lamentato danno.
L'ammontare complessivo del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute, riconducibili al sinistro de quo, è, quindi, pari ad euro 3.006,82.
3.3) Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4) Delle spese per l'assistenza stragiudiziale e per la mediazione
Parte attrice chiede la liquidazione del danno patrimoniale quantificato in € 3.000,00 oltre IVA (cfr. doc.
21 all.to atto di citazione) sostenuto per l'assistenza tecnica ed informativa prestata dallo Controparte_3
in suo favore. Sempre in conseguenza dell'inadempimento della convenuta ex art. 1218 e 1223 c.c.,
[...]
l'attore chiede la rifusione dell'onorario del proprio legale per lo svolgimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione quantificato in complessivi € 350,00.
Della perdita patrimoniale che concreta il lamentato danno emergente, tuttavia, l'attore non ha fornito prova alcuna ritenendo di poter documentare dette spese allegando un semplice preavviso, privo di prova del relativo pagamento.
In ragione di ciò, difettando la prova della perdita patrimoniale lamentata, il danno emergente non potrà essere riconosciuto e liquidato a parte attrice.
5) Delle spese di lite
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che il valore utilizzato per la liquidazione – avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi – si basa su quanto effettivamente riconosciuto.
Le spese di ctp e di c.t.u., così come liquidate con decreto del 4.3.2025, devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta con condanna alla restituzione all'attore di quanto a tale fine anticipato.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta che tutti i danni patiti da sono conseguenza del sinistro avvenuto in data Parte_1
1.07.2019, in località Tessera (VE);
- condanna la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad CP_1 [...]
la somma di € 89.230,00 ai sensi di polizza ed € 3.006,82 a titolo di danno patrimoniale, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- condanna la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in CP_1
favore di parte convenuta, delle spese processuali che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre ad €
545,00 di anticipazioni, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge spese di lite, con distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
- pone definitivamente le spese di ctu e di ctp a carico di parte convenuta.
Così deciso in Treviso, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1915/2021 promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giordano Dorigo, giusta mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso a Treviso, in Via Monterumici 8;
- attore - contro
(p. iva , CP_1 P.IVA_1
in persona del procuratore ad negotia rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vecchioni, giusta mandato allegato in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Treviso, in Via
Sartori n. 2;
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'operatività della garanzia infortuni prevista nella polizza “de quo” in relazione al sinistro occorso in data 01.07.2019, dichiararsi il grave inadempimento in cui è incorsa la convenuta compagnia e condannarsi la stessa a pagare all'attore gli indennizzi dovuti secondo le condizioni di polizza per tutte le voci di danno assicurate così come descritte in atto di citazione, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore conseguenti
l'inadempimento decritti nell'atto introduttivo e, per l'effetto, a pagare la somma che sarà quantificata o ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, anche corrispettivi, dal dovuto al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: previa revoca dell'ordinanza 06.10.22, ammettersi la prova per testi chiesta in memoria 06.06.22 ex art. 183 n. 2 c.p.c..
In ogni caso: Spese, anche di CTU, CTP, non imponibili e generali forfettizzate al 15%, competenze ed onorari di causa interamente rifusi, con distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE
Ridursi le richieste avversarie in ragione del solo pregiudizio causalmente in nesso con l'infortunio de quo ed effettivamente indennizzabile sulla scorta delle clausole contrattuali di polizza, tenuto conto:
• dell'importante preesistenza degenerativa che già affliggeva la spalla destra attorea, come tale esclusa dalla garanzia;
• dei criteri di valutazione del danno e delle relative modalità di corresponsione indennitarie previste dalla polizza;
• della pattuita franchigia di 7 giorni per la IT;
• dei limiti di indennizzo per le spese relativo a trattamenti fisioterapici e rieducativi fissato in € 1.000,00;
• dei limiti di indennizzo per le spese mediche convenuto in € 5.000,00 con uno scoperto del 10% con un minimo di €
100,00;
• dell'infondatezza della domanda risarcitoria attorea. Con compensazione delle spese di lite, atteso il notevole divario tra petitum e liquidatum.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede la rinnovazione dell'incarico peritale medico-legale per le ragioni illustrate con la nota di trattazione dell'udienza dd. 15.06.2023 e con la memoria autorizzata depositata in data 25.07.2023, da intendersi quivi interamente richiamate.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ. Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor conveniva in giudizio la compagnia Parte_1
assicuratrice al fine di ottenere una pronuncia di condanna della stessa al risarcimento dei CP_1
danni patiti in occasione ed in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 01/07/2019, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore conseguentemente all'inadempimento dell'assicuratore.
A tal fine egli azionava la polizza infortuni n. 75097376, stipulata in data 8.07.2014 con la Compagnia convenuta, che riservava all'assicurato, in caso di infortunio, una copertura completa, comprensiva di invalidità permanente da quantificarsi secondo la tabella INAIL, l'indennità aggiuntiva per il danno alla vita di relazione, l'inabilità temporanea e il rimborso delle spese mediche per visite, esami, terapie e farmaci.
In data 01.07.2019, il signor alla guida della propria auto tamponava un veicolo. Sul luogo Parte_1
del sinistro interveniva dalla Polizia Stradale di Mestre per i rilievi del caso.
A seguito del violento urto l'attore perdeva conoscenza e veniva urgentemente trasportato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Mestre.
In data 04/07/2019, l'odierno attore veniva ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'Ospedale di
Mestre, ove gli veniva diagnosticata “emorragia subdurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intercranica esposta, con breve perdita di coscienza”. Alle dimissioni dell'8/07/19, seguivano numerosi esami, visite e cure come da cartella clinica dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre. In data 13/09/2019 il paziente veniva sottoposto ad un esame elettromiografico, in esito al quale emergevano “segni di sofferenza neurogena di discreta entità nel territorio di innervazione C5-C6 a destra” (cfr. doc. 6 all.to atto di citazione).
A seguito della stabilizzazione dei postumi invalidanti, di data 25.5.2020, il sig. si sottoponeva a Parte_1
visita medico legale che attestava un'invalidità permanente del 32% secondo la tabella INAIL e una
Inabilità lavorativa totale di 276 giorni (cfr. doc. 10 all.to atto di citazione).
L'odierno attore formalizzava quindi ad richiesta di risarcimento dei danni in forza della CP_1
polizza antinfortuni attiva, ma senza esito, tanto che egli citava in giudizio la Compagnia assicuratrice per il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie.
In data 18/06/2021, si costituiva l'Assicurazione convenuta contestando il “quantum” della domanda attorea e chiedendo di “ridursi le richieste avversarie”.
Alla prima udienza del 31/03/2021, tenutasi dopo vari rinvii d'ufficio, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art 183 c.p.c. e rinviava la causa al 06/10/2022 ove disponeva CTU medico legale nominando a tale scopo il dott. il quale prestava giuramento di rito all'udienza del Persona_1
24/11/2022.
All'esito dell'accertamento peritale, il C.T.U. concludeva in questi termini: “CTU ha accertato in capo all'attore un “danno alla integrità psico-fisica o biologico nella misura percentuale del 30% secondo le Tabelle INAIl.”.
Alla successiva udienza del 15/06/2023 il Giudice, su richiesta di parte convenuta, assegnava al CTU termine per il deposito di nota di chiarimenti con riferimento alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, in esito alle quali rinviava la causa al 06/06/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Preso atto delle conclusioni formulate in udienza, il GI tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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1) Della valutazione del danno
La dinamica del sinistro non è stata contestata dalla convenuta, ma sono state contestate le conclusioni a cui è addivenuto il CTU in esito alle operazioni peritali.
In particolare, la convenuta contestava al CTU di non aver tenuta in debita considerazione, in sede di qualificazione e quantificazione del danno, la preesistenza di un quadro degenerativo autonomo che già affliggeva la spalla destra del sig. oltre che di menomazioni neurologiche preesistenti al sinistro Parte_1
del 01/07/2019; la convenuta criticava, inoltre, i criteri di valutazione del danno, anche rispetto alle relative modalità di corresponsione indennitarie previste dalla polizza. Nel conteggio dei danni formulato da parte attrice, inoltre, l'assicurazione eccepiva la mancata considerazione della franchigia di 7 giorni per la IT pattuita in polizza, dei limiti di indennizzo per le spese relative ai trattamenti fisioterapici e rieducativi e per le spese mediche.
In principalità, sosteneva che nessun indennizzo potesse essere, in ogni caso, riconosciuto CP_1
all'attore, posto che la copertura assicurativa espressamente esclude “la lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo” (art.
2.2 lett. o), lesione che, nel caso de quo, doveva senz'altro ritenersi esclusa. Ai fini liquidativi della IP, inoltre, per escludere ogni forma di risarcimento invocava la clausola di cui all'art.
2.5. lett. a) per cui “si considerano le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute”.
Ritendo che il CTU, nonostante i chiarimenti resi su ordine del Giudice, non avesse fornito risposte supportate sul piano logico, documentale e medico-legale, chiedeva, quindi, la rinnovazione dell'incarico peritale, con affidamento ad altro professionista.
Le critiche mosse da parte convenuta alla difesa avversaria non sono condivisibili.
Sulle osservazioni sollevate dal CTP di già in sede di operazioni peritali, il CTU si è ulteriormente CP_1
espresso, su richiesta del Giudice, con nota del 6/7/2023, in cui precisava di non aver trascurato la patologia degenerativa della cuffia dei rotatori di cui soffre il ma di non averla considerata nella Parte_1
valutazione dell'invalidità permanente perché non rapportabile in via diretta ed esclusiva all'infortunio, trattandosi, peraltro, di patologia di entità modesta ed escludendo potesse essere invocata all'origine della menomazione funzionale riscontrata a carico dell'arto superiore destro del paziente.
Precisava il CTU che la valutazione dell'IP era giustificata dalla lesione neurologica “chiaramente documentata con accertamenti anche strumentali a carico dell'arto superiore destro” e ribadiva che la “lesione neurologica delle radici
C5 e C6, come evidenziato anche elettromiograficamente oltre che all'esame obiettivo, causa proprio una menomazione funzionale a carico dell'arto superiore quale è stata riscontrata in sede di consulenza d'ufficio”.
Il CTU, anche in tale sede, concludeva quindi confermando quanto già attestato in merito al fatto che lesione e menomazione sono certamente compatibili con l'infortunio denunciato in termini di nesso di causa.
Le conclusioni del ctu sono coerenti, immuni da vizi e ben argomentate, le risposte alle osservazioni complete ed esaustive;
si ritiene quindi di aderire alle conclusioni della perizia.
Si ritiene pertanto che sia stata raggiunta la piena prova del danno lamentato da parte attrice, oltre che del nesso di causalità tra il danno e l'evento fortuito dell'1/7/2019.
Non sono, parimenti, condivisibili le limitazioni all'indennizzo di polizza eccepite da in CP_1 forza degli articoli 2.2 lett. o, e 2.5 lett. a delle condizioni generali di polizza.
Il caso de quo, infatti, non contempla una lacerazione totale o parziale di un tendine, bensì un “Trauma cranico commotivo, frattura delle ossa nasali e deficit dell'arto superiore destro da sofferenza C5-C6”.
Nella determinazione e quantificazione del danno non può infine ravvisarsi alcuna violazione dei criteri indicati dall'art.
2.5 lett. a, per cui ai fini liquidativi della IP, “si considerano le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute”. Come già chiarito, infatti, deve escludersi qualunque patologia preesistente al sinistro che abbia originato la menomazione funzionale dell'atto superiore destro lamentata da parte attrice.
2) Del nesso causale
La c.t.u. medico-legale ha accertato le lesioni subite dal sig. che descrive in un trauma cranico Parte_1
commotivo, frattura delle ossa nasali e deficit dell'arto superiore destro da sofferenza C5-C6.
Il dott. ha precisato che le lesioni sono in nesso di causa con il sinistro per cui è causa. Per_1
Il nesso di causa tra le lesioni riportate e il sinistro quindi adeguatamente provato.
3) Della quantificazione dell'indennizzo.
In primis, si prende atto che la quantificazione dell'indennizzo, nei termini prospettati dalla difesa di parte attrice in memoria conclusionale, non è stata contestata dall convenuta, che si è limitata ad CP_2
eccepire l'inoperatività della polizza nel caso de quo e a chiedere, in via subordinata, una riduzione delle richieste avversarie.
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. che è stata espletata in giudizio emerge che l'attore ha riportato un “trauma cranico commotivo, frattura delle ossa nasali e deficit dell'arto superiore destro da sofferenza C5-C6.”, compatibile con le modalità di accadimento del fatto riferite in atto di citazione e strumentalmente accertato (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale).
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione del c.t.u. – un periodo di temporanea e totale compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 276 giorni.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 30% secondo le Tabelle Inail.
Ciò premesso, la quantificazione va operata assumendo come parametro i criteri di liquidazione concordati tra le parti nella polizza infortuni n. 75097376, stipulata in data 8.07.2014, azionata in giudizio
(cfr. doc. 1 all.to atto di citazione).
Tale Polizza assicura una somma di € 200.000,00, pari, quindi, a € 2.000,00 per ogni punto di invalidità; le Condizioni generali di polizza (cfr. doc. 3 all.to atto di citazione), inoltre, a pag. 4, quint'ultima riga, precisano che “per le invalidità permanenti di grado compreso tra il 13% e il 40% l'indennità viene corrisposta in misura pari al grado accertato” ossia senza franchigia e che: “Sull'eventuale parte di capitale assicurato compresa tra €
160.000,00 e 260.000,00: ”per le invalidità permanenti accertate …… di grado superiore al 20% l'indennità viene corrisposta calcolando sulla somma assicurata in base alle percentuali che seguono… - % IP accertata… 30… - % I.P. da liquidare… 40”. Sulla quota di massimale di 40.000,00 (200.00,00 – 160.000,00), quindi, l'invalidità permanente dal 30% viene contrattualmente elevata al 40%.
Preso atto del fatto che il c.t.u. ha individuato la percentuale di invalidità permanente nella misura del
30%, la liquidazione dell'indennità per l'invalidità permanente, alla stregua della polizza, deve essere riconosciuta al sig. per un importo pari ad € 64.000,00. Parte_1
Rispetto alla personalizzazione del danno la Polizza contempla, inoltre, una “indennità aggiuntiva quale contributo per il danno alla vita di relazione “pari al “10% della somma indennizzata per IP con un massimo di
10.000,00”, di seguito meglio specificata all'articolo 2.7.1. nelle condizioni generali.
Riconosciuto in euro 64.000,00 l'importo del danno indennizzabile per IP, deve essere quindi riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ulteriori € 6.400,00 (10% di I.P. 64.000,00).
La Polizza indennizza, infine, l'inabilità temporanea, con € 70,00, per 365 giorni per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia di giorni 7. Rilevato che il CTU ha indicato l'inabilità temporanea totale in giorni 276, detratti i 7 giorni previsti dalla franchigia, l'indennizzo sarà pari ad € 18.830,00 (giorni 269
x € 70,00).
La somma complessivamente dovuta al signor deve, pertanto, essere indicata nella misura di € Parte_1
89.230,00. 4) Del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute
Il c.t.u. ha valutato e ritenute congrue le spese mediche sostenute dal sig. in conseguenza Parte_1
dell'infortunio occorso, documentate e fatturate nella somma di € 4.993,90 (comprendenti visite specialistiche ed esami strumentali).
Secondo la Scheda di Polizza sono rimborsabili sia le spese mediche fino ad € 5.000,00 con uno scoperto del 10%, sia i trattamenti fisioterapici e rieducativi, ma limitatamente ad € 1.000,00.
Tuttavia, le spese mediche rimborsabili risultano essere € 2.006,82 (cfr. doc. 23 all.to atto di citazione) mentre quelle per trattamenti fisioterapici, pur essendo di molto superiori, possono essere rimborsate solo nel limite di € 1.000.00 (cfr. doc. 1 all.to atto di citazione), per un totale di € 3.006,82.
Il costo per la visita medico legale ante causam svolta dal dr. di € 183,00 (cfr. doc. 25 all.to Persona_2
atto di citazione) non può essere oggetto di risarcimento del danno in quanto manca la prova del pagamento;
in assenza di prova dell'effettiva lesione patrimoniale (trattandosi di danno emergente) non può ammettersi il risarcimento del lamentato danno.
L'ammontare complessivo del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute, riconducibili al sinistro de quo, è, quindi, pari ad euro 3.006,82.
3.3) Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4) Delle spese per l'assistenza stragiudiziale e per la mediazione
Parte attrice chiede la liquidazione del danno patrimoniale quantificato in € 3.000,00 oltre IVA (cfr. doc.
21 all.to atto di citazione) sostenuto per l'assistenza tecnica ed informativa prestata dallo Controparte_3
in suo favore. Sempre in conseguenza dell'inadempimento della convenuta ex art. 1218 e 1223 c.c.,
[...]
l'attore chiede la rifusione dell'onorario del proprio legale per lo svolgimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione quantificato in complessivi € 350,00.
Della perdita patrimoniale che concreta il lamentato danno emergente, tuttavia, l'attore non ha fornito prova alcuna ritenendo di poter documentare dette spese allegando un semplice preavviso, privo di prova del relativo pagamento.
In ragione di ciò, difettando la prova della perdita patrimoniale lamentata, il danno emergente non potrà essere riconosciuto e liquidato a parte attrice.
5) Delle spese di lite
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che il valore utilizzato per la liquidazione – avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi – si basa su quanto effettivamente riconosciuto.
Le spese di ctp e di c.t.u., così come liquidate con decreto del 4.3.2025, devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta con condanna alla restituzione all'attore di quanto a tale fine anticipato.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta che tutti i danni patiti da sono conseguenza del sinistro avvenuto in data Parte_1
1.07.2019, in località Tessera (VE);
- condanna la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad CP_1 [...]
la somma di € 89.230,00 ai sensi di polizza ed € 3.006,82 a titolo di danno patrimoniale, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- condanna la Società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in CP_1
favore di parte convenuta, delle spese processuali che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre ad €
545,00 di anticipazioni, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge spese di lite, con distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
- pone definitivamente le spese di ctu e di ctp a carico di parte convenuta.
Così deciso in Treviso, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Marina Righi