TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18031 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa AR IT UO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 62364/2021 e vertente
TRA
rappresentato e difeso ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1 attore
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via P.S. Mancini n. 2, presso lo studio dell'avv.
IE IC, che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta convenuta
pagina 1 di 32 Oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con termine sino al
14.05.2025 per il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno provveduto in tal senso. In particolare, l'attore ha chiesto di accertare come dovutogli un compenso di € 179.896,00 oltre spese generali, oneri previdenziali e IVA. Parte attrice ha, inoltre, insistito nelle richieste istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. disattese. Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria e, in via subordinata, l'applicazione del DM del
2012 per le cause di valore indeterminato. Ha, infine, reiterato le proprie istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non accolte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 12.10.2021 l'Avv. ha riassunto, innanzi Parte_1 all'intestato Ufficio, il giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Latina, che, con ordinanza del 03.08.2021, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma.
pagina 2 di 32 In particolare, l'avv. ha riferito di aver assistito, unitamente Parte_1 all'Avv. Giovanni IC, la nell'ambito di un Controparte_1 contenzioso innanzi al TAR Lazio, promosso per l'impugnazione della delibera del Consiglio Comunale di Ardea n. 42 del 30.05.2013, della determina dirigenziale n. 115/2013, della nota n. 1973 del 6.08.2013 del medesimo Comune, della determinazione n. 138 dell'11.09.2013 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, quali provvedimenti adottati dall'ente locale a seguito della richiesta formulata dalla convenuta per l'ampliamento del deposito di approvvigionamento petrolifero e del campo boe, necessario per l'attracco delle nave petrolifere, già di sua proprietà, sito nel Comune di Ardea.
L'attore ha, in particolare, evidenziato aver formulato, con il ricorso introduttivo, istanza cautelare, e di aver proposto ricorso per motivi aggiunti, al fine di conseguire la condanna del al risarcimento del CP_2 danno per € 99.559.000,79, di cui € 11.792.000,00 per danno emergente ed
€ 87.767.000,76 per lucro cessante, secondo quanto accertato nella perizia di stima elaborata da un tecnico, su incarico della stessa Controparte_1
L'attore ha, quindi, riferito che, successivamente alla proposizione del ricorso per motivi aggiunti, erano state instaurate delle trattative con il per la definizione di ogni questione con la stipula di una Parte_2 transazione, e che, in tale fase, egli si era occupato di coinvolgere anche parte del giudizio innanzi al TAR, quale contro Persona_1 interessato, nonché di depositare in giudizio la rinuncia al ricorso, determinando così l'estinzione del procedimento, dichiarata dal TAR, con sentenza n. 5820/2018.
pagina 3 di 32 Nel dettaglio l'avv. ha indicato il compenso dovutogli in € Parte_1
179.896,00, di cui € 34.142,00 per la fase di studio, € 19.824,00 per la fase introduttiva, € 24.228,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 70.803,00 per la fase decisionale, quest'ultima determinata, applicando la maggiorazione del 25% dovuta in ragione dell'intervenuta conciliazione della lite, in applicazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 6, DM
55/2014, ed € 30.832,00 per la fase cautelare, oltre € 26.984,00, per rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Dato, quindi, atto di non aver ricevuto alcuna somma, ha descritto le attività espletate, dando conto della complessità delle questioni affrontate, e osservando che, pur avendo la controparte conferito il mandato a due difensori, avv. IC e avv. tutte le attività erano state Parte_1 espletate in maniera disgiunta, con la conseguenza che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, D.M. 55/2014, aveva maturato il diritto all'intero compenso per l'opera svolta, da liquidare in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, in vigore al tempo di esaurimento dell'incarico professionale, e, in particolare, tenuto conto del valore della causa pari a € 99.460.670,00.
L'attore ha, pertanto, chiesto di accertare, come dovutogli, un compenso di
€ 179.896,00, oltre spese generali, oneri previdenziali e IVA, e, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in suo favore di tale somma.
Si è costituita in giudizio la lche, premesso di Controparte_1 occuparsi della commercializzazione di GPL e di essere proprietaria di uno stabilimento destinato ad attività di stoccaggio, sito in Ardea, ha osservato che, introdotto il giudizio innanzi al Tribunale di Latina, si era costituita in tale procedimento, eccependo l'incompetenza del giudice adito e contestando la domanda nel merito sotto più profili.
pagina 4 di 32 In particolare, dopo essersi riportata alle contestazioni, domande e deduzioni svolte nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento originariamente instaurato innanzi al Tribunale di Latina, ha osservato che anche l'avv. IC aveva introdotto nei suoi confronti un giudizio per il pagamento dei compensi per l'opera svolta, con riguardo allo stesso procedimento innanzi al TAR, al quale si riferiva la domanda proposta dall'avv. e ha chiesto la riunione dei due procedimenti. Nel Parte_1 merito, ha negato la sussistenza di un contratto d'opera professionale con l'attore, evidenziando di aver conferito l'incarico difensivo esclusivamente all'avv. IC e ha osservato che l'avv. era stato inserito Parte_1 in procura, quale mero collaboratore dell'avv. IC, su richiesta di quest'ultimo, motivata da esigenze organizzative, atteso che il professionista aveva lo studio a Latina e il giudizio doveva svolgersi a
Roma. La ha, poi, contestato il valore della Controparte_1 controversia sulla base del quale l'attore aveva formulato la propria richiesta di compensi, sottolineando come il giudizio amministrativo aveva avuto ad oggetto un atto di natura meramente endoprocedimentale, ossia un parere nell'ambito della conferenza dei servizi, con cui si era ravvisata la necessità di compiere alcuni approfondimenti istruttori e non il provvedimento negatorio definitivo di ampliamento del centro di stoccaggio;
conseguentemente, ha osservato che il valore della domanda non poteva essere parametrato sulla base della perizia di parte, volta a quantificare il danno subito dalla per effetto Controparte_1 dell'impugnato provvedimento del Comune di Ardea, che era stata redatta al limitato scopo di rappresentare le potenziali conseguenze pregiudizievoli che avrebbe subito la dalla mancata concessione Controparte_1 dell'ampliamento dell'impianto. La convenuta ha, quindi, contestato pagina 5 di 32 l'individuazione del valore della domanda sulla base della stima dei danni contenuti nella perizia, da intendersi come danni futuri ed eventuali, tanto che, anche in sede di motivi aggiunti, non vi era stata una variazione di petitum.
Ha, poi, evidenziato che, in ragione della domanda formulata dall'Avv.
IC, nessun compenso era dovuto all'avv. non avendo Parte_1 egli dimostrato le attività da lui specificamente svolte e non potendo essergli corrisposto il compenso per intero, a pena di duplicazione dei corrispettivi.
A tale ultimo proposito ha osservato che, ove il giudice fosse stato di diverso avviso, i compensi dovuti all'attore avrebbero dovuto essere eventualmente determinati in base ai parametri del DM 140/2012, vigente al tempo del conferimento dell'incarico professionale, quale soluzione più coerente con la disposta liberalizzazione dei compensi nel rapporto tra cliente e avvocato e, quindi, con la valorizzazione dell'accordo tra le parti, rispetto al quale il decreto ministeriale aveva una funzione integrativa.
In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., richiamando le difese svolte innanzi al Tribunale di Latina, ha, poi, ribadito la mancata prova da parte dell'attore delle attività espletate nelle varie fasi in cui si era articolato il giudizio, contestando il compenso richiesto per la fase di trattazione/istruttoria, non espletata, e per quella decisionale, non svolta, nonché per la fase cautelare, dal momento che l'avv. si era Parte_1 limitato a formulare un'istanza di sospensione in calce al ricorso, e considerato altresì che né l'avv. né l'avv. IC avevano Parte_1 prestato alcuna assistenza nelle trattative con il volte a Parte_2 pervenire ad una soluzione transattiva della lite, che erano state gestite in piena autonomia dalla convenuta.
pagina 6 di 32 2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, deve innanzitutto essere verificata l'esistenza o meno di un rapporto d'opera professionale tra le parti.
Sul punto va rilevato che la ha dichiarato di aver Controparte_1 conferito il mandato difensivo, in via esclusiva, all'avv. IC, precisando che l'Avv. era stato inserito nella procura, su Parte_1 indicazione dell'avv. IC, quale suo collaboratore, senza oneri di spesa aggiuntivi a carico della cliente.
pagina 7 di 32 A tal proposito, va rammentato che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, premessa la distinzione tra procura alle liti, quale atto unilaterale finalizzato soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte, e contratto di patrocinio, quale contratto d'opera professionale, che costituisce il titolo degli obblighi derivanti a carico del cliente e dell'avvocato, “nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato” (Cass. civ., ord. n. 7037del 12.03.2020 nonché sulla stessa linea Cass. 4949 del 28.03.2012 e Cass. n. 24010 del 27.12.2004 in cui è precisato che “né rileva nell'ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti e non all'incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi”).
pagina 8 di 32 Ne consegue che l'esistenza di una procura congiunta alle liti fa sorgere una presunzione di conferimento dell'incarico nei confronti di entrambi i professionisti ivi indicati, che può essere superata, laddove si dimostri, anche in via indiziaria, il distinto rapporto di mandato esistente tra i due avvocati, come, ad esempio, ove il cliente provi di aver conferito mandato ad un avvocato, con facoltà di avvalersi di altro professionista del medesimo studio legale (Cass. civ., ord. n. 7953 del
25.03.2024).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta superata la presunzione di coincidenza tra procura alle liti e contratto di patrocinio.
Invero, non è emerso né documentalmente né dalle prove orali espletate nel corso del processo, che il conferimento dell'incarico fosse stato effettuato in via esclusiva all'Avv. IC, attribuendo a quest'ultimo la facoltà di avvalersi dell'avv. “per una migliore gestione delle attività Parte_1 processuali esterne allo studio” (cfr. p. 6 memoria di replica parte convenuta).
Al contrario, dal quadro probatorio si evince che l'Avv. aveva Parte_1 partecipato all'incontro con il dott. legale rappresentante della Per_2 società convenuta, prodromico alla sottoscrizione della procura, tenutosi presso lo studio dell'Avv. IC, nonché all'incontro in cui materialmente era stata sottoscritta la procura;
che lo stesso era in possesso della documentazione attinente alla causa, di cui gli era stata fornita copia
(vedasi testimonianza della cui attendibilità non si ha Testimone_1 motivo di dubitare, verbale ud. 9 aprile 2024) prima del luglio/agosto 2013,
e che egli aveva contribuito alla redazione del ricorso.
pagina 9 di 32 Inoltre, il conferimento dell'incarico anche all'avv. trova Parte_1 conferma anche nella documentazione prodotta in giudizio da ambedue le parti: il ricorso introduttivo del giudizio è firmato anche dall'attore (cfr. tali atti fascicolo B 1 A di parte attrice allegato all'atto introduttivo); la rinuncia agli atti era stata notificata dalla pec dell'Avv. e redatta anche Parte_1 su carta intestata del suo studio (doc B1A); la comunicazione della sentenza di estinzione era avvenuta tramite pec dell'attore il 24 maggio 2018, pec a cui era stata anche indirizzata l'accettazione della rinuncia da parte dell'Avv. ARno, difensore del (all. 13-15 parte Parte_2 attrice); è, inoltre, agli atti uno scambio di mail intercorso tra l'Avv.
[...]
e i responsabili di il 29.11.2013 e il Pt_1 Parte_3
4.12.2013, con cui aveva trasmesso la propria perizia di Testimone_2 parte e l'Avv. aveva trasmesso, a sua volta, il ricorso per motivi Parte_1 aggiunti: in tale corrispondenza si fa riferimento, oltre alla predisposizione congiunta del ricorso, anche a varie riunioni intervenute sul tema, nonché a conversazioni telefoniche intercorse esclusivamente con l'Avv. Parte_1
(all. B8). Ciò a dimostrazione della consapevolezza da parte della società convenuta del ruolo svolto dal predetto professionista (si veda in proposito anche il doc. 12).
Non coglie nel segno neppure l'affermazione di parte convenuta, secondo cui la nomina dell'Avv. sarebbe stata funzionale ad una Parte_1 domiciliazione nell'ambito del Comune di Roma, risultando dagli atti
(ricorso introduttivo, all. 1D fascicolo l'elezione di Parte_4 domicilio presso un differente studio legale di Roma (studio del Prof.
. Per_3
pagina 10 di 32 Né risulta convincente la tesi secondo cui le comunicazioni venivano indirizzate dalla unicamente all'avv. IC, in Controparte_1 quanto, da un lato, ciò risulta solo con riferimento alle mail concernenti una possibile soluzione transattiva (doc. 57-61 parte convenuta) e quelle di sollecito per la rinuncia agli atti (docc. 10-34 convenuta), e, dall'altro, dalla documentazione prodotta si evince che spesso i due avvocati comunicavano in autonomia con la cliente (si veda, per quanto concerne l'avv. Parte_1
l'all. B8 o le comunicazioni relative alla rinuncia agli atti;
si vedano anche le mail del 2 e 3 dicembre 2013 e la mail del 24/09/2013, inviate all'Avv.
all. 12 alla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di Parte_1 parte attrice).
Sul punto, l'unico elemento discordante è costituito dalle dichiarazioni del teste circa l'inserimento in procura dell'Avv. Testimone_3 Parte_1 quale collaboratore di studio dell'avv. IC.
pagina 11 di 32 Va, infatti, disattesa l'eccezione di incapacità sollevata da parte attrice con riferimento alla posizione di tale teste, poiché attualmente non vanta un interesse giuridico concreto e personale tale da legittimare la sua partecipazione in giudizio, in ciò valutato, da un lato, che non rileva la posizione che egli aveva al tempo dei fatti e, dall'altro, che la carica di membro del consiglio di amministrazione, con poteri rappresentativi, attualmente ricoperta dal teste, non costituisce di per sé causa di incapacità ex ante, potendo, al più, essere valorizzata quale motivo di inattendibilità soggettiva ex post (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 35814 del 2023 in cui è stato evidenziato che “nei giudizi in cui una società con personalità giuridica sia parte (…) non possono essere chiamate a testimoniare le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto della società, rappresentandole”, laddove il teste pur essendo componente del Tes_2
Consiglio di Amministrazione della non è né il Controparte_1
Presidente né l'amministratore delegato e non è stato addotto che sia titolare di potere rappresentativi nel settore di pertinenza del presente contenzioso).
Ciò posto va, tuttavia, rilevata l'irrilevanza probatoria dell'affermazioni del teste, trattandosi di dichiarazione de relato ex parte (“non ricordo se ho sentito l'avv. IC dire queste cose o se mi sino state riferite dal dott. che è il legale rappresentante della convenuta, “con il quale Per_2 collaboro e al quale sono legato da un rapporto di amicizia di oltre 52 anni” cfr. verbale ud. 9 aprile 2024) non suffragate da altre circostanze che ne confermino la credibilità.
pagina 12 di 32 Inoltre, la stessa testimonianza risulta generica e contraddittoria, e, pertanto, non pienamente attendibile in ordine ad un corretto ricordo dei fatti di causa
(si veda la parte in cui il teste dichiara di non ricordare di aver visto l'Avv.
per poi affermare di averlo incontrato e di aver parlato con lui Parte_1 della pratica oggetto di causa e ancora “non ricordo se ero presente nel momento in cui è stata rilasciata la procura”).
Ne consegue che, essendo versata agli atti una procura congiunta alle liti, e non essendo emerso probatoriamente, neppure a livello indiziario, la volontà della convenuta di attribuire l'incarico esclusivamente all'Avv.
IC, deve ritenersi sussistente un rapporto di patrocinio anche con l'Avv. il quale, invero, ha dimostrato di aver svolto plurime Parte_1 attività, anche utilizzando la propria mail e la carta intestata del proprio studio, a dimostrazione dell'espletamento dell'incarico anche in via autonoma.
Del resto, non può ritenersi che l'avv. al tempo dei fatti fosse un Parte_1 collaboratore di studio dell'avv. IC atteso che dalle risultanze istruttorie risulta, piuttosto, che aveva un suo studio professionale, dove esercitava in autonomia la professione forense (cfr.all. 10 e 11 alla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice e all. 17 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. della stessa parte istante).
3. Ciò posto, si osserva che al fine di valutare la domanda proposta dall'attore deve aversi riguardo al DM 55/2014.
pagina 13 di 32 Sul punto vanno richiamati i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'ambito di applicazione del DM 140/2012, ma con considerazioni estensibili al D.M. 55/2014, nella misura in cui ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva
“compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (cfr. tra le tante Cass., sezioni unite, n. 17405 del 12 ottobre 2012; n. 27233 del 26 ottobre 2018).
Tali considerazioni valgono anche al fine di individuare, in assenza di accordo, la normativa di riferimento per la liquidazione del compenso dovuto all'avvocato dal suo cliente.
L'art. 28 dm 55/2014 disciplina, infatti, in modo unitario, l'ambito temporale di applicazione di tale normativa e non può essere inteso in modo diverso a seconda che si tratti di liquidare i compensi a carico del soccombente e a favore della parte vittoriosa in giudizio ovvero nel rapporto tra il cliente e il suo difensore, pervenendo all'illogica conseguenza per cui la parte vittoriosa potrebbe conseguire dalla controparte soccombente un importo a titolo di spese superiore rispetto a quella da essa dovuta al suo difensore, con sua indebita locupletazione.
4. Si osserva, quindi, che l'attore ha maturato il diritto al compenso per le prestazioni rese.
pagina 14 di 32 Si rammenta, invero, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 DM
55/2014, “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”.
Invero, come evidenziato dalla differente disciplina prevista per la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, la cui diversità è accentuata dall'uso dell'avversativa “ma”, nel rapporto con il cliente, nel caso in cui questi sia difeso da più avvocati, ciascuno di loro può richiedere il pagamento dell'intero onorario, nel caso in cui sia rispondente all'attività espletata.
Tale diritto rimane escluso se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state, in essa, indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta, in modo non equivoco, una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica
(cfr. Cass. civ. n. 7030 del 3.03.2022; n. 29822 del 18.11.2019 e n. 20554 del 31.08.2017).
Tanto premesso, deve quindi valutarsi se le prestazioni rese dall'Avv.
[...] abbiano riguardato l'intera opera difensiva, e, pertanto, la fase di Pt_1 studio, introduttiva, istruttoria, cautelare e decisionale o solo alcuna di esse.
Orbene, è pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato, che l'Avv. ha emesso una propria parcella, distinta da quella emessa Parte_1 dall'Avv. IC.
Ciò posto deve essere riconosciuto il compenso all'Avv. per Parte_1 quanto concerne la fase di studio e introduttiva del giudizio.
pagina 15 di 32 Invero, risulta che il ricorso introduttivo di giudizio, contenente l'istanza di sospensiva, e il ricorso per motivi aggiunti sono stati firmati anche dall'attore, così da doversene anche allo stesso ricondurre la paternità (cfr. fascicolo B 1 A di parte attrice allegato all'atto introduttivo).
pagina 16 di 32 Non solo, ma dalla corrispondenza prodotta sub doc. B8 emerge altresì che l'Avv. era stato coinvolto in prima persona nelle riunioni Parte_1 preparatorie, e nella redazione degli atti (si vedano all 1, 2 e 3B8 ossia mail del dott. del 3.12.2013 che, rivolgendosi ad entrambi gli Tes_2 avvocati, aveva dato atto di una redazione congiunta del ricorso per motivi aggiunti: “Gentili Avvocati, volevamo ricordarvi che siamo ancora in attesa di ricevere le motivazioni aggiuntive, con la quantificazione dei danni, che dovreste depositare congiuntamente alla mia perizia. A tal proposito vi informiamo che sono disponibili due copie della perizia sottoscritte in originale e gli allegati completi”, o, ancora, la mail del 2.12.2013, in cui il dott. aveva fatto riferimento a una conversazione telefonica Tes_2 avente ad oggetto la perizia: “Gent. Avv. faccio seguito alla Parte_1 nostra conversazione telefonica per inviarle il testo in word. Restiamo in attesa di ricevere il vostro documento, da depositare, contenente i motivi aggiuntivi”, nonché la mail dell'Avv. alla società convenuta del Parte_1
3 dicembre 2013 in cui si dava atto della redazione del ricorso “Preg.mi,
Vi trasmettiamo la stesura del ricorso per motivi aggiunti redatto per la richiesta risarcitoria effettuata nei confronti del . È stato Parte_2 necessario raccordare il ricorso per motivi aggiunti con la preg.ma opera effettuata dal dott. Tale circostanza ha comportato una totale Tes_2 revisione della bozza da noi in precedenza predisposta. Inoltre, con riguardo ad eventuali altre integrazioni da effettuare in punto di diritto, le stesse, ove necessarie, potranno essere effettuate nelle memorie previste per il merito, mentre non è opportuno inserire valutazione non strettamente necessarie per il risarcimento del danno in questa sede;
ciò al fine di non distarrre il Giudice sul tema principale del presente ricorso per motivi aggiunti, costituito dall'imponente richiesta di risarcimento danni. In punto
pagina 17 di 32 di fatto sono state precisate le osservazioni che sono emerse nelle nostre riunioni, compatibilmente, si ribadisce, con la natura del ricorso.”).
Dalla stessa istruttoria orale risulta, poi, la partecipazione dell'Avv.
[...] alla fase di studio della causa, tanto che lo stesso, al pari dell'Avv. Pt_1
IC, era stato informato dall'Avv. degli esiti dello studio Tes_1 preliminare da essa effettuati (si veda verbale ud. 9/04/2024), oltre ad essere presente alle riunioni con il legale rappresentante della Controparte_1
e ad essere destinatario di comunicazioni da parte della società convenuta
(si veda, ad esempio, l'invio della relazione tecnica il 24/9/2013 da parte di della alla mail personale dell'Avv. Parte_5 Controparte_1 all. 12 di parte attrice). Parte_1
Parimenti deve essere riconosciuto all'attore il compenso per la fase decisionale, risultando dalla produzione documentale versata in atti che la rinuncia agli atti è anche a sua firma (doc. B1A); che lo stesso aveva curato le comunicazioni con i difensori delle controparti al fine di ricevere da quest'ultimi l'accettazione della rinuncia agli atti (doc. 13); che aveva provveduto alla notifica della rinuncia (doc. 14), e all'esame e alla comunicazione della sentenza (doc. 15), quest'ultima attività peraltro espressamente menzionata dall'art. 5, lett. d) del DM 55/2014.
5. Ciò posto con riguardo alle contestazioni sollevate da parte convenuta in ordine alle prestazioni professionali rese con riferimento alle varie fasi del giudizio, con particolare riferimento al compenso richiesto per la fase cautelare, si osserva che si tratta di un onorario dovuto attesa la formulazione dell'istanza di sospensiva nell'ambito del ricorso introduttivo, con lo svolgimento di deduzioni specificamente riferite al periculum in mora e, dunque, funzionali unicamente alla predetta richiesta cautelare.
pagina 18 di 32 La mancata coltivazione dell'istanza è circostanza che rileva unicamente in ordine alla determinazione del quantum debeatur e, quindi, alla misura del compenso da liquidare in favore dell'attore, ma che non può escludere il relativo diritto ad un corrispettivo.
Né può aversi riguardo alla norma di cui all'art. 4, comma 10 bis, ultimo periodo, a mente della quale “i compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare”, secondo quanto evidenziato da parte convenuta negli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c., atteso che, a prescindere dalla partecipazione alla successiva udienza in camera di consiglio, va considerato che non viene in rilievo tale fase del giudizio e che la richiamata disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto introdotta successivamente all'esaurimento dell'incarico professionale a cura della parte istante.
Infine, il diritto al compenso non può essere escluso sulla scorta del fatto che tale attività era stata svolta anche dall'Avv. IC, poiché, come già precisato, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato. Al contrario, dalla documentazione versata in atti ed esaminata, è emerso come la redazione del ricorso introduttivo, comprensivo della formulazione dell'istanza di sospensiva, sia attribuibile anche al lavoro svolto dall'Avv. Non solo, ma dal doc. 16 di Parte_1 parte attrice si evince anche la partecipazione, in prima persona, dell'Avv. all'udienza in camera di consiglio fissata per la discussione Parte_1 dell'istanza, in tale sede rinunciata.
pagina 19 di 32 6. Non risultano, invece, espletate prestazioni ascrivibili alla fase di trattazione/istruttoria così da doversi ritenere fondati i rilievi sollevati sul punto da parte convenuta.
Al riguardo, va, infatti, considerato che la disamina degli atti processuali della controparte così come la produzione documentale effettuata, in allegato al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti, rientra nella fase di studio e in quella introduttiva. In conformità a quanto sancito dall'art. 4 DM 55/2014, rientrano, infatti, nella fase di studio l'esame e lo studio degli atti e la ricerca dei documenti, mentre la fase introduttiva comprende la disamina degli atti introduttivi delle controparti e dei relativi allegati, unitamente alle memorie iniziali (cfr. altresì Cass. n. 10206 del
16.04.2021).
7. E' dovuto il compenso per la fase decisionale, rientrando in essa le attività funzionali all'estinzione del processo, afferenti la notifica della rinuncia agli atti del giudizio, il deposito della rinuncia unitamente alle relative accettazioni e la richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento, al pari della disamina della sentenza che ha dichiarato estinto il giudizio e di tutte le attività successivamente espletate inclusa la relativa notifica alla convenuta, attività queste eseguite dall'avv. Parte_1
8. Non va, invece, riconosciuto e l'incremento previsto dall'art. 4, comma 6,
DM 55/2014, a mente del quale “nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”.
Tale disposizione prevede un compenso premiale in favore dell'avvocato, in caso di conciliazione della lite.
pagina 20 di 32 Ne discende che l'incremento in parola può essere riconosciuto solo nel caso in cui la definizione in via transattiva sia riconducibile all'opera svolta dal professionista, con la conseguenza che tale riconoscimento non spetta quando le parti hanno raggiunto, in autonomia, l'accordo.
D'altro canto nella sua attuale formulazione la disposizione in esame stabilisce che “nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta” così che risulta chiaramente esplicitato che si tratta di un onorario aggiuntivo, che va a compensare specificamente l'attività svolta dall'avvocato che ha determinato la conciliazione della lite (cfr. Cass. n. 17325 del 16.06.2023)
Invero, nel caso di specie, non risulta la partecipazione dell'Avv.
[...] alle trattative. Pt_1
Le prestazioni rese, consistite nella redazione dell'atto di rinuncia e nella relativa notifica alle controparti, erano intervenute in una fase in cui le trattative tra il e la si erano già CP_2 Pt_2 Controparte_1 concluse tramite la stipula di una convenzione, in data 16 maggio 2017, dopo oltre due anni e mezzo, senza che l'attore vi avesse mai partecipato.
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione del fatto che l'avv.
[...]
unitamente all'avv. IC, una volta conclusa la Pt_1 convenzione, senza la sua partecipazione, ed espressa dalla CP_1 la volontà di rinunciare agli atti del giudizio, avrebbe coinvolto
[...] [...]
che partecipava al procedimento innanzi al TAR Lazio, quale Parte_6 controinteressato, procurandone l'adesione alla convenzione.
pagina 21 di 32 Al riguardo si osserva che non risulta che l'ing. abbia aderito Persona_1 alla convenzione del 16 maggio 2017, che intercorreva unicamente tra il
Comune di Ardea e la né che abbia stipulato altra Controparte_1 transazione con l'odierna convenuta né vi è prova della dedotta negoziazione intercorsa con tale soggetto, che, da quanto risulta, avuta contezza della rinuncia agli atti del giudizio da parte della CP_1
ha semplicemente aderito alla sua richiesta di compensare le spese di
[...] lite.
9. Venendo ora alla determinazione del compenso dovuto all'attore, deve, in primo luogo, essere individuato il valore della controversia.
A tal fine deve aversi riguardo alla domanda risarcitoria proposta dalla parte istante in sede di motivi aggiunti, da apprezzare considerando l'atto nel suo complesso, in ciò valutato che la richiesta formulata nelle conclusioni di condanna del in solido con l'ing. a “risarcire Parte_2 Persona_1 tutti i danni subiti e subendi” dalla va intesa facendo Controparte_1 riferimento a quanto precisato in tale medesimo atto in ordine al danno riportato.
In particolare, nel ricorso per motivi aggiunti, richiamando la valutazione espressa nella relazione peritale allegata (cfr. all. 2 del fascicolo all. B1 all'atto introduttivo) era stato lamentato un danno per i costi sostenuti in relazione agli investimenti effettuati, complessivamente pari a €
14.461.000,00, ma indicati come ascrivibili alla sola spesa relativa al
“gasdotto e pipeline”, divenuta inutile in ragione delle impugnate delibere, per € 9.107.000, cui andavano aggiunti gli oneri finanziari, di €
2.215.000,00, maturati nel periodo 30.06.2005/30.06.2013, ed €
470.000,00, riferiti al periodo 31.12.2013 – 30.06.2020.
pagina 22 di 32 Inoltre, era stato lamentato un danno da mancato guadagno, relativo ad un lasso temporale di sette anni, intercorrente tra il 2014 e il 2020, di €
87.767.760.
Invero, va considerato che, ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014, in ordine ai parametri da seguire per la determinazione del valore della controversia,
“nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” (art. 5, comma 2) Inoltre, “Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire” (art. 5, comma
3).
In particolare, l'art. 5, comma 2, sancisce una regola generale di determinazione del valore della lite, applicabile anche per i giudizi innanzi al TAR, quando la domanda proposta sia come nel caso di specie assimilabile alle domande avanzate davanti al giudice ordinario. La norma di cui al terzo comma è una regola speciale, che trova applicazione per determinare il valore della lite, quando il giudizio ha ad oggetto il solo annullamento di un provvedimento amministrativo così che il criterio di cui al secondo comma si rivela inadeguato.
Nel caso di specie, dunque, come del resto evidenziato dall'attore, deve aversi riguardo al valore della domanda.
pagina 23 di 32 Invero, a tal fine va considerata la disposizione di cui all'art. 10 c.p.c., a mente della quale il valore della controversia, va determinato in ragione degli interessi, delle spese e dei danni anteriori all'introduzione del giudizio
(cfr. Cass. n. 10249 del 27.06.2003 in cui è evidenziato che “La limitazione posta dalla norma de qua alla determinazione del valore delle singole domande per interessi, spese, danni, all'entità in numerario dei singoli diritti quale sussistente al momento della proposizione delle domande stesse, pur ove con l'atto introduttivo ne siano stati contestualmente richiesti l'accertamento e la liquidazione anche in riferimento all'incremento di tale entità nel corso del giudizio, è, infatti, da ritenere di carattere generale, contenendo un'elencazione indicativa ma non tassativa
d'alcune soltanto tra le diverse species di diritti appartenenti ad un più ampio genus, ed estensibile, pertanto, a tutte le possibili pretese, siano esse accessorie od anche principali, l'entità delle quali, in numerario ma anche in beni, sia suscettibile di continuativo incremento con il trascorrere del tempo ma il cui valore debba, comunque, essere determinato all'attualità, nel momento della formulazione della relativa domanda, dovendosi all'uopo stabilire un parametro di valutazione certo e non variabile con la non ipotizzatale durata del giudizio. Si ritiene, invero, dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia che ciò che assimila, nella disposizione de qua, elementi diversi quali gli interessi, le spese, i danni, sia non tanto la loro accessorietà, tra l'altro non sempre ricorrente, specie per i danni, quanto piuttosto la loro capacità di crearsi od accrescersi durante il processo e che le relative domande rappresentino, quindi, solo le ipotesi più frequenti, per questo oggetto di specifica ma non tassativa previsione normativa, di quelle che sono state denominate "cause di valore variabile"; in ordine a tutte le pretese riconducibili al quale genus, pertanto, si è ritenuto potersi
pagina 24 di 32 estendere l'applicabilità della norma in esame e, così, alle pretese di corresponsione dei frutti naturali, di ristoro del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, di percezione di stipendi, pensioni, fitti, rendite, alimenti, ratei, che scadano nel corso del processo. Trattisi, dunque, di domanda accessoria o di domanda autonoma, il fatto che l'attore abbia chiesto il riconoscimento e la liquidazione del diritto dedotto in giudizio
"sino al soddisfo" non consente, comunque, di per se stesso, ai fini della determinazione del valore della controversia secondo quanto disposto Cont dall'art. 10/2^ , la quantificazione di quel diritto se non nella misura maturata al momento della proposizione della domanda, ininfluente rimanendo a tal fine la considerazione dell'accrescimento ch'esso possa avere nel corso del giudizio”).
Pertanto, nelle cause di valore variabile, in cui l'entità della somma richiesta, anche a titolo risarcitorio, con la domanda principale, è correlata alla durata del giudizio, la necessità di avere un parametro certo di riferimento, impone di stabilire il valore della lite con riferimento alla sola misura maturata al momento della domanda.
Considerando, quindi, solo i danni lamentati come subiti alla data di introduzione del giudizio innanzi al TAR, la controversia va considerata di valore pari a € 11.322.000 (ossia € 9.107.000, quale costo degli investimenti effettuati, + € 2.215.000,00, quali oneri finanziari maturati nel periodo 30.06.2005/30.06.2013).
Ogni altro criterio si rivela arbitrario non essendovi ragione, come evidenziato dalla convenuta, per quantificare, ad esempio il danno da lucro cessante, considerando sette anni di pregiudizio.
pagina 25 di 32 In definitiva, il valore della lite va determinato nella suindicata misura di €
11.322.000,00 considerando, unicamente, il danno lamentato sino all'introduzione del giudizio, senza poter giungere a diverse conclusioni in ragione delle argomentazioni svolte da parte convenuta, secondo la quale, bisognerebbe considerare che la domanda risarcitoria sarebbe stata disattesa in ragione dell'assenza di un nesso causale rispetto agli atti amministrativi impugnati.
Invero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, DM 55/2014,
“Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, è possibile al giudice attribuire alla lite un valore diverso rispetto all'importo oggetto della domanda quando tale importo si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato, in modo assolutamente ingiustificato, la misura della pretesa azionata in evidente sproporzione rispetto al valore degli interessi sostanziali in gioco, così che il compenso commisurato a tale valore sarebbe inadeguato rispetto all'attività svolta (cfr. Cass. n. 28885 del 18.10.2023 e n. 18507 del
12.07.2018).
Invero, nel caso di specie, non vi sono ragioni per ritenere che l'importo quantificato nella perizia di parte, sulla cui base è stato determinato il pregiudizio di cui è stato richiesto il ristoro, non rifletta il valore economico che la società convenuta intendeva preservare, richiedendo l'annullamento dell'impugnato parere, così da doversi ad esso fare riferimento per determinare il valore della lite.
pagina 26 di 32 Peraltro, tale valore costituirebbe, comunque, un parametro adeguato di riferimento anche a norma dell'art. 5, comma 3, D.M. 55/2014, laddove l'oggetto del giudizio fosse limitato alla sola richiesta di annullamento degli atti impugnati, in quanto indicativo della “entità economica dell'interesse sostanziale” perseguito.
Si osserva, infine, che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità, nessuna rilevanza può essere attribuita, ai fini della determinazione del valore della lite, alla dichiarazione resa dall'avvocato per il pagamento del contributo unificato, trattandosi di una dichiarazione indirizzata al funzionario di cancelleria avente una valenza meramente fiscale (cfr. Cass. n. 12770 dell'11.05.2023 e n. 9195 del 10.04.2007).
10. In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, va riconosciuto in favore dell'attore un compenso, per complessivi € 24.563,00, per le fasi di studio
(per € 15.540,00), e introduttiva, (per € 9.023,00). Tale compenso, pari ai valori medi, come richiesti, è adeguato all'opera svolta attesa la complessità
e la delicatezza delle questioni trattate, la mole di documentazione esaminata, e la stesura di due atti processuali nell'ambito della fase introduttiva, in ciò peraltro valutato che lo stesso attore, nell'atto introduttivo di giudizio, ha espressamente dichiarato di non richiedere la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 10 bis, DM 55/2014 per i motivi aggiunti.
pagina 27 di 32 Sul punto, come già precisato, si considera irrilevante che la medesima attività sia stata svolta anche dall'Avv. IC, atteso che dal quadro probatorio è emerso lo svolgimento di specifiche e corpose attività di studio
(partecipazione alle singole riunioni;
conversazioni telefoniche e telematiche intrattenute con il cliente anche autonomamente;
analisi in copia della documentazione) e di stesura degli atti da parte dell'Avv.
[...]
sicché anche quest'ultimo ha diritto ad essere compensato in Pt_1 maniera adeguata per l'opera svolta.
11. Diversamente per quanto concerne la fase cautelare i compensi sono dovuti ai minimi.
Sul punto va, infatti, considerata la semplicità delle difese svolte con riferimento all'istanza di sospensiva e il fatto che la predetta istanza non è stata coltivata, avendovi l'attore rinunciato, così che l'attività ascrivibile a tale fase del giudizio va limitata alla relativa formulazione nel ricorso introduttivo e alla partecipazione all'udienza in camera di consiglio del 5 dicembre 2013 da parte dell'Avv. Parte_1
Invero, con riguardo a tale attività, va riconosciuto un compenso di €
7.017,00, pari ai valori minimi per un contenzioso del valore di €
11.322.000,00.
12. Ritiene, infine, questo giudice che, per quanto riguarda la fase decisionale, il compenso dovuto alla parte istante debba essere determinato nella misura di € 3.475,00, che corrisponde al compenso minimo previsto per la fase per le controversie di valore sino ad € 520.000,00.
pagina 28 di 32 Sul punto si osserva che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 DM
55/2014 “Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro
1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro
8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia”.
Invero, il caso concreto presenta delle peculiarità tali per cui il compenso spettante all'attore per la fase decisionale, attesa la la semplicità dell'attività espletata, consistita nella richiesta di estinzione del giudizio, per rinuncia agli atti, giustifichi un compenso ai valori minimi rapportato ai parametri riferiti alle cause di valore sino ad € 520.000,00, senza applicare gli adattamenti “di regola” operanti per le controversie di maggiore valore.
pagina 29 di 32 Va, infatti, considerato che dalla documentazione depositata da parte convenuta risulta che il coinvolgimento dell'Ing. volto a Persona_1 ottenere la compensazione delle spese di lite anche nei suoi confronti, quale risultato utile conseguito dalla non è riconducibile Parte_7 all'Avv. trattandosi di un'iniziativa esclusiva dell'avv. Parte_1
IC (cfr. all 10-34 di parte convenuta).
Ne consegue che le peculiarità del caso concreto, attesa la marginale partecipazione dell'avv. alla fase decisionale del giudizio, Parte_1 inducono a determinare il compenso dovutogli discostandosi dai parametri
“di regola” applicabili a mente dell'art. 6 DM 55/2014 nel testo operante ratione temporis nel caso di specie, con il riconoscimento di un compenso di minore ammontare che appare più adeguato all'attività svolta, intervenuta in una fase in cui, stante il raggiunto accordo transattivo, una maggiore liquidazione dei compensi non trova ragione neanche nei profili di particolare responsabilità segnalati dall'attore.
13. In definitiva, va liquidata in favore dell'attore la somma di € 35.055,00 oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
14. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, la convenuta soccombente va condannata a rifondere all'attore le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in ragione dei valori medi tariffari e nei limiti dell'accolto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
pagina 30 di 32 • condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 35.055,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
[...] cassa come per legge e interessi al tasso ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
• condanna la a rifondere all'attore le spese che liquida Controparte_1 in € 7.616,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA
e cassa come per legge.
Roma, 23 novembre 2025
Il Giudice
AR IT UO
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Giulia Vespucci
pagina 31 di 32 pagina 32 di 32