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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3959/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Stilo, Parte_1 C.F._1
alla Via G. Marconi, n. 11, presso lo studio dell'Avv. CONIGLIO PAOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti LAGANÀ
ANGELA MARIA e ADORNATO DARIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 15;
resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere un lavoratore agricolo a tempo determinato, iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti, e di aver lavorato nell'anno 2022 nella qualità di bracciante agricolo per un totale di 102 giornate, come risultante dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza allegati al ricorso;
allegato che in data 19.1.2023 presentava all' di Locri la domanda n. CP_1
2023951502679 per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare;
lamentato che, nonostante la sussistenza dei requisiti di legge, l' non provvedeva a corrispondergli quanto richiesto;
allegato CP_1
di aver presentato in data 4.10.2023 ricorso al Comitato Provinciale presso l' CP_1
di Reggio Calabria ed in seguito istanza di riesame, rimasti entrambi senza esito;
concludeva chiedendo “
1. la condanna dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 domanda n. 2023951502679 nella misura di euro 2.094,30 per indennità Disoccupazione Agricola ed euro 495,78 per ANF per un totale di euro 2.590,17 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto. L'istituto deduceva, in particolare, la sopravvenuta erogazione degli
ANF e il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione, esercitando il ricorrente, in via normale o prevalente, attività agricola di carattere autonomo o associato.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al pagamento degli ANF. L'ente, costituendosi in giudizio, ha difatti provato di aver provveduto alla liquidazione degli stessi in data 7.2.2024, a seguito di riesame, in autotutela, della domanda amministrativa originariamente presentata dal ricorrente.
Il ricorrente d'altronde non ha contestato siffatta circostanza e in occasione delle note di trattazione scritta del 5.3.2024 ha insistito per l'accoglimento della sola domanda relativa al pagamento dell'indennità di disoccupazione.
Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289;
21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Per tali motivi, in ragione dell'intervenuto pagamento degli ANF, sul punto può senz'altro essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). La questione verrà trattata infra, nella parte relativa alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio.
2. La domanda relativa alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione è infondata e deve essere rigettata.
L'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che dimostrino di possedere i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70
e 32 l. 264/1949): a) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); c) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Orbene, il ricorrente ha provato di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per la liquidazione della prestazione rivendicata;
tali circostanze, d'altronde, sono state espressamente riconosciute dall' che ha dedotto di non negare la sussistenza dei CP_1
requisiti in capo al ricorrente, ma di negare “il diritto dell'istante al pagamento dell'indennità, sulla base del disposto di cui all'art 2 comma 1 del R.D cit, deducendo che parte ricorrente è titolare di partita iva n. dal P.IVA_2
16.05.2007 per lo svolgimento dell'attività di colture miste viticole, olivicole e frutticole;
è Titolare d'Az. Agricola con dipendenti;
ha ricevuto fondi AGEA 2022; ha dichiarato di possedere terreni pari a 339,00 ha, per i quali ha percepito il suddetto contributo”.
È evidente, pertanto, che la mancata erogazione dell'indennità di disoccupazione viene giustificata dall' con la sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità, CP_1
avendo il ricorrente svolto attività agricola autonoma. Sul punto, l'art. 2 del DPR n.1049 del 1970 dispone che: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 27 luglio 1966, n. 613”.
Dalla lettura di tale disposizione emerge dunque che in linea di principio non vi è alcuna incompatibilità tra lo svolgimento da parte del lavoratore agricolo di attività lavorativa dipendente e autonoma, con relativa apertura di partita IVA, ma il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola viene meno nelle ipotesi di iscrizione del lavoratore negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome) o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
Nel caso di specie, risultando pacifico che il lavoratore non è mai stato iscritto nelle gestioni autonome su richiamate, è necessario appurare se lo stesso svolgesse, negli anni oggetto di contestazione, attività lavorativa autonoma in via normale o prevalente, criteri che vengono posti dalla normativa in esame in via alternativa tra loro.
Orbene, alla luce degli atti di causa, si ritiene che l' abbia provato lo CP_1
svolgimento quanto meno in via normale di attività agricola autonoma da parte del ricorrente.
Lo stesso risulta difatti titolare di un'azienda agricola e titolare di partita iva n.
, sin dal 16.05.2007, per lo svolgimento dell'attività di colture miste P.IVA_2
viticole, olivicole e frutticole. Dalla lettura del Registro Nazionale titoli dell'Agea risulta oltretutto che lo stesso ha dichiarato di possedere terreni estesi ben 339,00 ha.
Dalla produzione dell'estratto del risulta inoltre che il ricorrente ha CP_2
effettivamente percepito contributi Agea dal 2015 al 2022, per una superficie di terreno ammissibile pari a 9,39 ha.
Tutte circostanze in alcun modo smentite dal ricorrente.
Con riferimento alla percezione dei sussidi si specifica d'altronde che gli aiuti comunitari, sino al 2014, spettavano in generale agli agricoltori, per tali dovendosi intendere non gli imprenditori agricoli e i lavoratori autonomi in agricoltura, bensì coloro che detengono un terreno agricolo e lo curano (artt. 2 e 33 Reg. Ce n. 73/09 che rimandava all'art. 2 Reg. Ce n. 1872/03. La stessa disciplina era stata estesa al settore oleario dal Regolamento Ce n. 864/04).
La disciplina, tuttavia, è mutata con il Regolamento Ce n. 1307/13, il cui articolo 9 così dispone: “Agricoltore in attività
1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli
Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b)”.
La corresponsione dei sussidi richiamati dunque, almeno dall'anno 2014, presuppone necessariamente l'esercizio di un'attività agricola autonoma.
Da ultimo, appare particolarmente rilevante un'ulteriore circostanza tra quelle dedotte e provate dall' , ossia che il ricorrente ha assunto alle proprie dipendenze una CP_1
bracciante agricola a tempo determinato, per l'anno 2021 per 102 giornate e, per l'anno 2022 addirittura per 204 giornate, circostanza da cui si ricava l'esigenza di un fabbisogno di manodopera assai rilevante per la coltivazione dei terreni di proprietà dell'azienda agricola del ricorrente;
fabbisogno di manodopera che, per l'anno 2022, risulta addirittura doppio rispetto alle giornate prestate dal ricorrente in qualità di lavoratore dipendente. Alla luce di tale complessivo quadro, appare dunque irrilevante che dal Modello 730 prodotto in atti dal ricorrente non emerga la produzione di redditi da lavoro autonomo, atteso che gli stessi ben potrebbero non essere stati dichiarati.
In ragione di quanto esposto, il ricorrente, atteso l'esercizio con carattere di normalità di attività agricola autonoma, non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, con conseguente rigetto del ricorso.
3. Con riferimento alle spese di lite, si evidenzia che rispetto alla domanda relativa al pagamento degli ANF l' sarebbe senz'altro risultato soccombente, avendo lo CP_1
stesso istituto provveduto a liquidare la prestazione successivamente all'instaurazione del giudizio. Dunque, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al pagamento degli ANF per l'anno 2022;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3959/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Stilo, Parte_1 C.F._1
alla Via G. Marconi, n. 11, presso lo studio dell'Avv. CONIGLIO PAOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti LAGANÀ
ANGELA MARIA e ADORNATO DARIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 15;
resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere un lavoratore agricolo a tempo determinato, iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti, e di aver lavorato nell'anno 2022 nella qualità di bracciante agricolo per un totale di 102 giornate, come risultante dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza allegati al ricorso;
allegato che in data 19.1.2023 presentava all' di Locri la domanda n. CP_1
2023951502679 per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare;
lamentato che, nonostante la sussistenza dei requisiti di legge, l' non provvedeva a corrispondergli quanto richiesto;
allegato CP_1
di aver presentato in data 4.10.2023 ricorso al Comitato Provinciale presso l' CP_1
di Reggio Calabria ed in seguito istanza di riesame, rimasti entrambi senza esito;
concludeva chiedendo “
1. la condanna dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 domanda n. 2023951502679 nella misura di euro 2.094,30 per indennità Disoccupazione Agricola ed euro 495,78 per ANF per un totale di euro 2.590,17 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto. L'istituto deduceva, in particolare, la sopravvenuta erogazione degli
ANF e il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione, esercitando il ricorrente, in via normale o prevalente, attività agricola di carattere autonomo o associato.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al pagamento degli ANF. L'ente, costituendosi in giudizio, ha difatti provato di aver provveduto alla liquidazione degli stessi in data 7.2.2024, a seguito di riesame, in autotutela, della domanda amministrativa originariamente presentata dal ricorrente.
Il ricorrente d'altronde non ha contestato siffatta circostanza e in occasione delle note di trattazione scritta del 5.3.2024 ha insistito per l'accoglimento della sola domanda relativa al pagamento dell'indennità di disoccupazione.
Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289;
21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Per tali motivi, in ragione dell'intervenuto pagamento degli ANF, sul punto può senz'altro essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). La questione verrà trattata infra, nella parte relativa alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio.
2. La domanda relativa alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione è infondata e deve essere rigettata.
L'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che dimostrino di possedere i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70
e 32 l. 264/1949): a) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); c) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Orbene, il ricorrente ha provato di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per la liquidazione della prestazione rivendicata;
tali circostanze, d'altronde, sono state espressamente riconosciute dall' che ha dedotto di non negare la sussistenza dei CP_1
requisiti in capo al ricorrente, ma di negare “il diritto dell'istante al pagamento dell'indennità, sulla base del disposto di cui all'art 2 comma 1 del R.D cit, deducendo che parte ricorrente è titolare di partita iva n. dal P.IVA_2
16.05.2007 per lo svolgimento dell'attività di colture miste viticole, olivicole e frutticole;
è Titolare d'Az. Agricola con dipendenti;
ha ricevuto fondi AGEA 2022; ha dichiarato di possedere terreni pari a 339,00 ha, per i quali ha percepito il suddetto contributo”.
È evidente, pertanto, che la mancata erogazione dell'indennità di disoccupazione viene giustificata dall' con la sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità, CP_1
avendo il ricorrente svolto attività agricola autonoma. Sul punto, l'art. 2 del DPR n.1049 del 1970 dispone che: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 27 luglio 1966, n. 613”.
Dalla lettura di tale disposizione emerge dunque che in linea di principio non vi è alcuna incompatibilità tra lo svolgimento da parte del lavoratore agricolo di attività lavorativa dipendente e autonoma, con relativa apertura di partita IVA, ma il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola viene meno nelle ipotesi di iscrizione del lavoratore negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome) o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
Nel caso di specie, risultando pacifico che il lavoratore non è mai stato iscritto nelle gestioni autonome su richiamate, è necessario appurare se lo stesso svolgesse, negli anni oggetto di contestazione, attività lavorativa autonoma in via normale o prevalente, criteri che vengono posti dalla normativa in esame in via alternativa tra loro.
Orbene, alla luce degli atti di causa, si ritiene che l' abbia provato lo CP_1
svolgimento quanto meno in via normale di attività agricola autonoma da parte del ricorrente.
Lo stesso risulta difatti titolare di un'azienda agricola e titolare di partita iva n.
, sin dal 16.05.2007, per lo svolgimento dell'attività di colture miste P.IVA_2
viticole, olivicole e frutticole. Dalla lettura del Registro Nazionale titoli dell'Agea risulta oltretutto che lo stesso ha dichiarato di possedere terreni estesi ben 339,00 ha.
Dalla produzione dell'estratto del risulta inoltre che il ricorrente ha CP_2
effettivamente percepito contributi Agea dal 2015 al 2022, per una superficie di terreno ammissibile pari a 9,39 ha.
Tutte circostanze in alcun modo smentite dal ricorrente.
Con riferimento alla percezione dei sussidi si specifica d'altronde che gli aiuti comunitari, sino al 2014, spettavano in generale agli agricoltori, per tali dovendosi intendere non gli imprenditori agricoli e i lavoratori autonomi in agricoltura, bensì coloro che detengono un terreno agricolo e lo curano (artt. 2 e 33 Reg. Ce n. 73/09 che rimandava all'art. 2 Reg. Ce n. 1872/03. La stessa disciplina era stata estesa al settore oleario dal Regolamento Ce n. 864/04).
La disciplina, tuttavia, è mutata con il Regolamento Ce n. 1307/13, il cui articolo 9 così dispone: “Agricoltore in attività
1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli
Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b)”.
La corresponsione dei sussidi richiamati dunque, almeno dall'anno 2014, presuppone necessariamente l'esercizio di un'attività agricola autonoma.
Da ultimo, appare particolarmente rilevante un'ulteriore circostanza tra quelle dedotte e provate dall' , ossia che il ricorrente ha assunto alle proprie dipendenze una CP_1
bracciante agricola a tempo determinato, per l'anno 2021 per 102 giornate e, per l'anno 2022 addirittura per 204 giornate, circostanza da cui si ricava l'esigenza di un fabbisogno di manodopera assai rilevante per la coltivazione dei terreni di proprietà dell'azienda agricola del ricorrente;
fabbisogno di manodopera che, per l'anno 2022, risulta addirittura doppio rispetto alle giornate prestate dal ricorrente in qualità di lavoratore dipendente. Alla luce di tale complessivo quadro, appare dunque irrilevante che dal Modello 730 prodotto in atti dal ricorrente non emerga la produzione di redditi da lavoro autonomo, atteso che gli stessi ben potrebbero non essere stati dichiarati.
In ragione di quanto esposto, il ricorrente, atteso l'esercizio con carattere di normalità di attività agricola autonoma, non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, con conseguente rigetto del ricorso.
3. Con riferimento alle spese di lite, si evidenzia che rispetto alla domanda relativa al pagamento degli ANF l' sarebbe senz'altro risultato soccombente, avendo lo CP_1
stesso istituto provveduto a liquidare la prestazione successivamente all'instaurazione del giudizio. Dunque, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al pagamento degli ANF per l'anno 2022;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi