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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 278 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di
Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e l'amministratore di sostegno avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
CATANESE (C. F. , rappresentati e difesi dall''Avv. Paolo PALLESCHI del C.F._2
Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA FAÀ DI BRUNO, n. 4 ROMA,
giusta procura in atti
- attori
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCUCCI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FLAMINIA, SPOLETO, giusta procura in atti
- convenuta
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.12.2020 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della udienza,
ed il suo amministratore di sostegno convenivano in giudizio l' Parte_1 [...]
esponendo quanto segue. Controparte_1
In data 12 Marzo 2018 l'esponente subiva una improvvisa perdita di coscienza e cadeva a terra;
gli accertamenti eseguiti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Orvieto evidenziavano la presenza di una
“neoformazione polilobata solida in sede temporo-insulare parasagittale destra verosimilmente un meningioma della clinoide di destra”; veniva posta indicazione chirurgica da parte del medico che visitava il paziente, Dott. allora in servizio presso l'Ospedale Santa Maria di Terni;
il medico, interpellato in Per_1
ordine ai rischi dell'intervento, li minimizzava;
in data 20.3.2018 il ricorrente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della neoformazione;
l'intervento si rivelava molto più lungo e complesso del previsto, ma il chirurgo informava i parenti del suo esito positivo e che non vi erano impedimenti alla capacità di movimento degli arti;
in realtà, il paziente, dimesso dal reparto di terapia intensiva, aveva il lato sinistro del corpo immobile e insensibile agli stimoli;
durante la degenza presso il Reparto di Riabilitazione
Intensiva veniva diagnosticata una trombosi venosa profonda tibiale posteriore e gemellare bilaterale che determinava una tromboembolia polmonare;
in urgenza veniva quindi posizionato filtro cavale;
nel corso della degenza il paziente manifestava alvo diarroico, dolore addominale, febbre, aumento degli indici di flogosi e, a seguito di TC addominale, veniva rassegnata la diagnosi di lesione ascessualizzata del tratto ascendente del colon, infiltrante il grasso perirenale destro;
trasferito presso il Reparto di Chirurgia Digestiva
del medesimo ospedale era sottoposto ad intervento chirurgico di emicolectomia destra e confezionamento di ileostomia;
successivamente si manifestava nuova ed estesa trombosi ileo cavale e phlegmasia dell'arto inferiore destro;
la stomia era chiusa previa ricanalizzazione a Febbraio 2019; alla dimissione la diagnosi formulata era: “emisindrome piramidale sinistra, ptosi palpebrale destra in paziente sottoposto ad intervento
(20/3/2018) di asportazione meningioma transizionale tipico di grado I, con aree di meningioma atipico di grado II in sede temporo-frontale destro, emorragia emisfero destro nel post-chirurgico. Filtro cavale per
TEP posizionato il 9/4/2018. Esiti di colectomia destra effettuata in urgenza il 29/4/2018 con ileostomia per ascessualizzazione del tratto discendente del colon. Estesa trombosi ileo-cavale con phlegmasia cerulea dolens>arto inferiore destro ... Il paziente viene dimesso per essere accolto in Neurologia...”; durante il ricovero era sottoposto a trattamento fisioterapico passivo, a letto;
dopo aver rifiutato di proseguire il trattamento presso l'Ospedale di il 30/05/2018 il ricorrente veniva ricoverato presso l'Azienda CP_1
Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma, ove in data 08/06/2018 veniva licenziata la seguente diagnosi:
“Postumi di intervento chirurgico di meningioma intracranico complicato da emorragia cerebrale;
ileostomia successiva a resezione colica del tratto ascendente in esiti di ascessualizzazione;
pregressa TVP complicata da embolia polmonare trattata con impianto di filtro cavale”; dopo i necessari ulteriori accertamenti e trattamenti il paziente era trasferito presso la di Roma ove rimaneva dal giorno Controparte_2 8/6/2018 al 17/10/2018 per “Tetraparesi prevalente a sinistra e sin. psicorganica in esito ad asportazione di meningioma complicato da emorragia cerebrale. Ileostomia successiva a resezione colica del tratto ascendente in esito ad ascessualizzazione. Pregressa TVP complicata da embolia polmonare trattata con filtro cavale”; dal 24/10/2018 al 18/04/2019 il ricorrente era ricoverato in regime di Day Hospital presso la
[...]
di Roma per effettuare la terapia riabilitativa;
in data 28.1.2019 eseguiva un esame EEG che CP_3
evidenziava “..anomalie lente della banda theta, talora con morfologia puntuta, rappresentate sulle regioni fronto-temporali di destra diffusione controlaterale alla iperventilazione”; successivamente il ricorrente veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale di Orvieto dal 16 al 28/2/2019 per “Chiusura di ileostomia e confezionamento di nuova anastomosi ileo-colica in paziente con stenosi post-anastomotica in esiti di emicolectomia destra e ileostomia di protezione”; durante il ricovero il paziente era sottoposto a videat fisiatrico e preso in carico dal servizio di riabilitazione per la prosecuzione del percorso riabilitativo in regime ambulatoriale;
in data 3.6.2019 si sottoponeva ad esame ecocolordoppler venoso arti Parte_1
inferiori presso l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma: “...considerata la ricorrenza degli eventi trombotici, la presenza del filtro cavale, l'ipomobilità, è indicata una terapia anticoagulante a tempo indeterminato...previo controllo TC encefalo con mdc, emocromo, funzione renale. Transaminasi.
Gambaletto elastico II classe bilateralmente, Linfodrenaggio manuale a sin....”.
Secondo la prospettazione di cui al ricorso: - il paziente non ha ricevuto una informativa adeguata in ordine ai rischi dell'intervento che doveva subire ed ha subito una lesione ischemica connessa all'atto chirurgico,
senza ricevere il necessario trattamento farmacologico finalizzato a prevenire la trombosi venosa profonda;
-
le gravi omissioni in fase operatoria e successive hanno cagionato un gravissimo danno biologico e alla vita di relazione, a cui si aggiunge il danno alla libertà di autodeterminazione per omesso consenso informato;
-la ctu depositata nel procedimento di atp ha confermato la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il ricorrente, escludendo la mancanza di un valido consenso informato.
Si costituiva in giudizio l'azienda ospedaliera, contestando la domanda attraverso una critica alle risultanze della ctu, di cui chiedeva il rinnovo.
A fondamento delle difese assumeva che: la mancata qualificazione del tumore in fase operatoria è dipesa dalle elevate dimensioni dello stesso, che non consentivano l'inclusione della patologia nella classificazione presente nella letteratura scientifica;
è stata corretta la scelta di non asportare una piccola parte del meningioma, il quale era strettamente adeso alla arteria cerebrale media, alla arteria coroidea anteriore ed alla arteria comunicante posteriore e ciò sconsigliava una ulteriore manipolazione dei vasi piccoli e fragili come l'arteria coroidea anteriore;
la tecnica chirurgia di microchirurgia, rappresenta il gold standard per questo tipo di tumori e non vi sono metodi affidabili per il monitoraggio del nervo ottico;
la probabilità del verificarsi dell'evento vascolare sarebbe stata verosimilmente la stessa usando altre tecniche aggiuntive o differenti;
il planning preoperatorio è stato corretto;
gli esiti negativi che si sono avverati erano prevedibili,
non infrequenti e non prevenibili, essendo esiti secondari rispetto alla ischemia dei territori dell'arteria coroidea anteriore e di rami dell'arteria cerebrale media, che la RMN preoperatoria e la descrizione dell'atto operatorio mostrano come adese alla neoplasia;
l'evento non è ascrivibile a colpa medica;
manca la prova del nesso causale con i danni lamentati dal ricorrente;
manca la prova del fatto che l'evento dannoso non si sarebbe verificato in presenza di condotte alternative rispetto a quelle tenute dai sanitari;
la quantificazione del danno proposta dal ricorrente è in ogni caso eccessiva.
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc,
all'esito della quale veniva riservata la decisione ed il deposito della sentenza in giorni 30.
II)La domanda è fondata nei termini che di seguito si esporranno.
A)Occorre evidenziare in diritto che secondo costante giurisprudenza l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria, indipendentemente dalla natura della prestazione che la stessa deve erogare, comporta la stipula del contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, a prestazioni corrispettive, da cui discende l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie, quali quelle assistenziali e latu sensu alberghiere, da cui insorgono una serie di obblighi di protezione ed accessori (ex multis Cass. SU n. 577/2008 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale
della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto
dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il
contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale
inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; si vedano anche le successive conformi, Sez. 3, Sentenza n. 20101 del 18/09/2009;Sez. 3, Sentenza n. 1538 del
26/01/2010;Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/07/2011;Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 12/09/2013;Sez. 3, Sent. n.15490 del 08/07/2014;Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015;Sez. 3, Sentenza n. 24073 del
13/10/2017).
La responsabilità dell'ente nella erogazione di tali prestazioni ha natura contrattuale in relazione sia agli inadempimenti propri della stessa, sia a quelli imputabili ai sanitari di cui si avvale, in virtù dell'art. 1228 c.c.
in tema di responsabilità per fatti dolosi o colposi degli ausiliari (Cass. SU.n.577/2008;Sez. 3, Sent.n. 7768
del 20/04/2016 Sez. 3, Sentenza n. 1043 del 17/01/2019).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito,
mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità
della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 10050/2022, Cass.
26907/2020, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, Cass. 5590/2015,
Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, in cui viene in rilievo la responsabilità della struttura ospedaliera, il paziente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare la sussistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura sanitaria, di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno subito;
la struttura sanitaria, invece, deve dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da una causa non imputabile,
provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017).
Il paziente ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è
stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 3704 del 15/02/2018; conf. Cass. n.
26700 del 23/10/2018 e Cass. nn. 28991 e 28992 dell'11.11.2019).
L'attore danneggiato non deve provare la negligenza dei sanitari che lo hanno avuto in cura, in quanto può
limitarsi ad allegare le condotte attive od omissive dei medici imperite, imprudenti o negligenti;
mentre la struttura sanitaria ha l'onere di provare che l'inadempimento ex art. 1228 c.c. - ove sia censurato un inadempimento dei sanitari - è dovuto ad una causa non imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, dando prova della correttezza della diagnosi e della terapia somministrata, ovvero dell'insussistenza dell'omissione ascritta, dimostrando di aver eseguito tutto ciò che era concretamente esigibile a fronte della situazione clinica del paziente o che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non altrimenti evitabile (1).
Alla luce dei richiamati principi occorre accertare la sussistenza dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno lamentato, che impone la scomposizione del giudizio causale in due autonome e consecutive fasi: la prima diretta ad identificare il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, secondo il criterio del "più probabile che non"; il secondo è diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica tra tale evento e le conseguenze dannose risarcibili alla stregua dell'art. 1223 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3, n. 21255/2013).
L'accertamento della causalità materiale è regolata dai principi previsti dal codice penale agli artt. 40 e 41
c.p.c., anche se lo standard probatorio richiesto per affermare la sussistenza del nesso eziologico è diverso nei due settori, posto che in sede civile il criterio è quello del “più probabile che non”, mentre in sede penale il canone è quello dell'“oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. S.U. n. 576 e 577/2008; conf. Cass., Sez. 3, n.
3704/2018). Il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base ai quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale,
occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili.
Nell'ambito della responsabilità professionale del medico, il giudice, accertata l'omissione dell'attività
professionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, può ritenere, in assenza di fattori alternativi,
che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass., n. 16123/2010). Nell'imputazione per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto ed il giudice è tenuto, conseguentemente, ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità
ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi: dunque, l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato
“controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (v. Cass., n. 15709/2011).
Sul punto è utile richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “essendo il
medico tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il
giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta,
avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass., n. 16123/2010).
B)1)Tanto premesso in diritto, occorre tenere conto delle risultanze della CTU espletata, le quali sono fondate su una accurata disamina dei fatti in contestazione e su criteri non censurabili e non validamente contraddetti dalle osservazioni critiche formulate dai consulenti della controparte. Questa giudice ritiene di poter fondare il proprio convincimento su tali risultanze, non ricorrendo i presupposti per disporre il rinnovo della consulenza in ragione della accuratezza delle argomentazioni tecniche spese, raggiunte nella comparsa di risposta da contestazioni già ampiamente confutate dai consulenti tecnici d'ufficio nelle risposte alle note critiche inoltrate in fase di ATP.
2)La consulenza tecnica espletata ha confermato l'iter clinico del ricorrente, comprovato dalle cartelle cliniche in atti e non contestato dalla controparte.
Al signor a seguito di un malore con perdita di coscienza, veniva diagnosticato un Parte_1
meningioma della clinoide destra, con indicazione di trattamento chirurgico per l'asportazione, che veniva eseguita dal Dott. allora in servizio presso l'Ospedale di in data 20.3.2018 a Per_1 CP_1 CP_1
seguito del quale si verificava una complicanza emorragica intracranica precoce.
In fase post operatoria il paziente presentava una emiplegia sinistra e, sottoposto a TC encefalo, veniva documentato “stravaso emorragico in fronto temporale a destra, con coinvolgimento dei nuclei basali, ipodensità cortico sottocorticale temporale destra, da riferire in parte a rimaneggiamento chirurgico, in
parte probabilmente ad una ischemia acuta soprattutto a livello del polo temporale …”.
Il paziente dimesso dal reparto di terapia intensiva presentava una emiparesi del lato sinistro del corpo e,
durante la degenza presso il Reparto di Riabilitazione Intensiva, veniva diagnosticata una trombosi venosa profonda e una tromboembolia polmonare, trattate in urgenza con il posizionamento di un filtro cavale in data 9/4/2018.
Il 14/05/2018 veniva rilevata una estesa trombosi iliaco cavale con phlegmasia dell'arto inferiore destro.
Durante la degenza era diagnosticata una lesione ascessualizzata del tratto ascendente del colon, che veniva trattata con un intervento chirurgico di resezione e confezionamento di ileostomia.
Alla dimissione la diagnosi formulata era: “emisindrome piramidale sinistra, ptosi palpebrale destra in paziente sottoposto ad intervento (20/3/2018) di asportazione meningioma transizionale tipico di grado I, con aree di meningioma atipico di grado II in sede temporo-frontale destro, emorragia emisfero destro nel post-
chirurgico. Filtro cavale per TEP posizionato il 9/4/2018. Esiti di colectomia destra effettuata in urgenza il
29/4/2018 con ileostomia per ascessualizzazione del tratto discendente del colon. Estesa trombosi ileo-cavale con phlegmasia cerulea dolens>arto inferiore destro ... Il paziente viene dimesso per essere accolto in
Neurologia...”; durante il ricovero era sottoposto a trattamento fisioterapico passivo, a letto.
Il paziente rifiutava la prosecuzione del trattamento presso l'Ospedale di e il 30/05/2018 veniva CP_1
ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma, ove in data 08/06/2018 veniva fatta la seguente diagnosi: “Postumi di intervento chirurgico di meningioma intracranico complicato da emorragia cerebrale;
ileostomia successiva a resezione colica del tratto ascendente in esiti di ascessualizzazione;
pregressa TVP complicata da embolia polmonare trattata con impianto di filtro cavale”.
Senza soluzione di continuità veniva trasferito presso la di Roma fino al 17 Controparte_2
gennaio 2019 con diagnosi di “tetraparesi prevalente a sinistra e sd psico-organica in esito ad asportazione di meningioma complicato da emorragia cerebrale, ileostomia successiva resezione colica del tratto ascendente in esito ad ascessualizzazione, pregressa TVP complicata da embolia polmonare trattata con filtro cavale”.
Veniva diagnosticato anche strabismo divergente in occhio sinistro e sospetta emianopsia omonima sinistra.
Il signor successivamente veniva ricoverato presso la stessa struttura in regime di day hospital fino al Pt_1 ad emianopsia”. L'esame elettroencefalografico del 28 gennaio 2019 mostrava anomalie lente della banda theta talora con morfologia puntuta sulle regioni fondo temporali di destra.
Dal 16 al 28 Febbraio 2019 il ricorrente veniva ricoverato presso l'Ospedale di Orvieto per la chiusura della stomia e confezionamento di nuova anastomosi ileo ecologica in stenosi post anastomotica per esiti di emicolectomia destra e di ileostomia di protezione.
2)I consulenti tecnici d'ufficio hanno accertato durante l'esame obiettivo sulla persona del signor che Pt_1
lo stesso “accede alla visita in sedia a rotelle ma riesce ad alzarsi e a camminare per pochi passi con
appoggio. A sinistra si rileva una paralisi completa dell'arto superiore e una paresi dell'inferiore, con
ipertono spastico, clono achilleo, segno di Non riferisce disturbi della sensibilità. Strabismo Per_2
convergente dell'OS. Limitazione del campo visivo a sinistra alla perimetria di confronto con emianopsia
laterale omonima. Deformazione della calotta cranica da esiti di craniotomia a destra. Al colloquio riferisce
difficoltà di attenzione e memoria oltre a irritabilità e impulsività nell'interazione con altre persone. Ai
medici il paziente riferiva di soffrire di una emiparesi sinistra più grave per l'arto superiore e l'arto
inferiore riesce a sostenerlo tanto che, al momento, ha recuperato la possibilità di fare qualche passo con
l'aiuto di un bastone;
lamentava limitazioni del campo visivo di sinistra, strabismo convergente, saltuaria
incontinenza urinaria e fecale che non richiede l'utilizzo del pannolone, impotentia coeundi, capsulite alla
spalla sinistra (pag.27 della ctu all. 19 al ricorso).
I CCTU hanno riferito che l'intervento appare correttamente eseguito sul piano “strettamente tecnico”, ma hanno al contempo ritenuto che vi siano stati errori nell'atto operatorio e ciò, quale “primum movens”, ha innescato la serie causale che ha determinato “l'evoluzione della lesione encefalica post-chirurgica
(ischemia acuta)” ed hanno ravvisato la responsabilità del medico che ha eseguito l'intervento.
L'affermazione in ordine alla correttezza esecutiva dell'intervento è stata oggetto di critiche da parte dei consulenti di parte convenuta che ne hanno sottolineato la contraddittorietà con l'affermazione della erroneità dell'atto chirurgico e della responsabilità medica dagli stessi affermata.
I cctu hanno tuttavia chiarito (pag.58 della ctu) che non sussiste alcuna contraddizione in quanto l'intervento chirurgico di asportazione del meningioma risulta correttamente eseguito “esclusivamente in relazione
all'indicazione chirurgica (approccio pterionale)” nel senso che è corretta la procedura chirurgica scelta ma non la gestione clinica, complicata dal determinarsi nell'imminente primo trattamento chirurgico di uno
“stravaso ematico” e successiva ischemia.
I CTU hanno evidenziato in particolare che:
-il trattamento del meningioma della clinoide nel caso di specie è stato preceduto da uno studio pre operatorio “lacunoso”, mancando le sequenze angiografiche.
-dalla descrizione operatoria, non è possibile capire quale fosse la classificazione del tumore secondo la letteratura scientifica ed in particolare “non si è specificato dove la massa era tenacemente adesa
all'avventizia della carotide intracranica, cioè la disposizione intraoperatoria delle strutture neurovascolari
(planning di procedura). Pertanto, non si comprende quali elementi abbiano fatto decidere per una
asportazione subtotale e non si comprende dove era ubicato il residuo tumorale in rapporto alle strutture
nervose e vascolari come il nervo oculomotore (non essendo stato effettuato il monitoraggio degli
oculomotori) e la carotide”.
I CCTU hanno ritenuto che in ragione di “tale carente planning di procedura, si è attendibilmente verificata
una ischemia acuta in sede temporale destra, estesa alla capsula interna e al nucleo caudato, che è il
principale danno causato dall'atto operatorio, essendo stata la componente emorragica descritta alla TC
seguita subito dopo l'intervento chirurgico essenzialmente uno stravaso emorragico modesto a livello del
cavo operatorio”.
Il Tribunale evidenzia dunque che, a prescindere dalla scelta della tipologia di intervento di per sé corretta, vi sono state gravi lacune nella gestione dell'intervento e ciò ha determinato l'emorragia che ha poi dato causa a tutti gli eventi morbosi successivi, i quali hanno gravemente compromesso la salute del paziente, come chiaramente evidenziato dai CCTU i quali affermano che “il verificarsi dell'evento ischemico cerebrale
avvenuto a causa dell'atto operatorio del 20.3.2018, per cui il Collegio ha riscontrato responsabilità dei
neurochirurghi operatori, ha di per sé stesso causato e condizionato il successivo decorso della degenza del
Sig. e quindi anche le complicanze intervenute, che, con maggiore probabilità che non, non si Pt_1
sarebbero verificate in assenza della patologia neurologica ischemica cerebrale e del conseguente
aggravarsi delle condizioni cliniche del paziente dopo l'intervento. La catena causale, quindi, sussiste in
ogni caso, rispetto all'errore compiuto nel corso dell'intervento chirurgico, indipendentemente da altri
errori successivi”. I CCTU, infatti, hanno riscontrato:
-errori nella gestione della fase post operatoria, come la tardiva somministrazione della terapia eparinica a basso dosaggio molecolare, non giustificato dal modesto stravaso operatorio, elementi che hanno comportato l'insorgenza di una trombosi venosa profonda e di una embolia polmonare;
-errori nella gestione del secondo episodio del 14.5.2018, laddove veniva riscontrata una estesa trombosi ileo-cavale con phlegmasia dell'arto inferiore destro, che veniva trattata con una terapia anticoagulante non ottimale.
Con riferimento alla patologia addominale i CCTU hanno ritenuto che “un intervento più tempestivo avrebbe
probabilmente e verosimilmente evitato un intervento chirurgico resettivo con ileostomia” ma hanno anche escluso omissioni colpose dei sanitari valorizzando la circostanza che “la sintomatologia iniziale in questi
casi può essere sfumata e l'identificazione della criticità e la conseguente diagnosi possono essere non
facili”, soprattutto in un paziente ricoverato in terapia intensiva ed in ragione del fatto che “sussistevano
molte criticità coesistenti che hanno contribuito ad un ritardo in tal senso”.
I CCTU infine hanno escluso che le condizioni di salute del paziente preesistenti all'intervento (ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertrofica, fibrillazione atriale parossistica e ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve a sinistra e medio a destra, oltre ovviamente ai disturbi causati dal meningioma stesso) “possano
avere inciso causalmente sulle lamentate conseguenze dannose delle cure e degli interventi” ed hanno concluso che non esistono cure che possano migliorare le condizioni di salute del paziente.
Alla luce delle argomentazioni dei consulenti, che questa giudice condivide e fa proprie, si ritiene che l'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione del meningioma non sia stata corretta e conforme alle leges artis di riferimento, così come la gestione della fase post chirurgica elemento che ha determinato l'insorgenza di patologie di elevata gravità (emorragia cerebrale, ischemia, emiparesi, trombosi venosa profonda e polmonare).
Il Tribunale ritiene dunque provato l'inadempimento della struttura sanitaria che ebbe in cura il paziente in termini di imperizia e negligenza e il nesso eziologico con il danno evento riscontrato in sede di ATP.
Con riferimento ai danni conseguenza occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
“In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione
dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di
ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve
assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto
monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non
riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie si osserva quanto segue.
I CCTTU hanno accertato che a causa degli errori e delle omissione riscontrate il signor ha subito una Pt_1
inabilità temporanea maggiore rispetto a quella che ci si sarebbe potuto aspettare dopo un intervento avvenuto senza problemi e tale inabilità temporanea, tenuto conto dei successivi ricoveri presso i vari reparti dell'Ospedale di e dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, può essere valutata in 60 CP_1
(sessanta) giorni di inabilità temporanea assoluta.
I consulenti hanno inoltre evidenziato che al momento del ricovero il ricorrente presentava solo una lieve sindrome psicorganica associata alla cardiopatia con fibrillazione atriale (episodi parossisitici) e all'ipertensione.
Dopo l'intervento del 29 marzo 2018, invece, residua una “grave emisindrome motoria piramidale
dell'emilato sinistro, con paralisi completa dell'arto superiore e grave paresi dell'inferiore (cammina per
pochi passi solo con appoggio), limitazione del campo visivo a sinistra tipo emianopsia laterale omonima,
strabismo convergente in OS, e una attendibile sindrome psico-organica di discreta gravità, con
rallentamento psichico, deficit di attenzione, disturbi del controllo del comportamento (documentati
dall'esame neuropsicologico svolto all il 25 novembre 2019)… esiti di intervento Pt_2 CP_2
chirurgico di emicolectomia destra allargata al trasverso per la colite infettiva, a cui è stata associata una
ileostomia, con evidenti esiti cicatriziali descritti anche fotograficamente”.
I consulenti ritengono che tali postumi permanenti configurano una invalidità permanente valutabile fra l'80
e l'85% e questa costituisce un maggior danno del 45-50% rispetto alla invalidità del Sig. preesistente Pt_1
all'intervento chirurgico che, in situazione ottimale, si sarebbe presumibilmente conservata anche dopo l'intervento correttamente condotto, con la conseguenza che l'invalidità permanente che comunque sarebbe residuata è parti al 35%. La determinazione concreta del danno deve essere affidata alle Tabelle del Tribunale di Milano (ed. 2024)
atteso che, a differenza di altri metodi tabellari, esse hanno vocazione nazionale e la Corte di Cassazione le ha ritenute idonee a giungere ad una ponderata liquidazione del danno biologico e del danno morale, in assenza di allegazione e prova di elementi che possano giustificare l'abbandono delle stesse e l'applicazione delle tabelle invece invocate da parte attrice (Cass. 8468/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011 secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla
legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata
valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura
diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il
riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente
diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in
linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni
di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a
giustificarne l'abbandono”).
In ragione degli esiti gravemente invalidanti che il paziente ha riportato, che hanno compromesso la normale deambulazione ed una grave e irreversibile emiparesi che ha reso il ricorrente non autonomo e bisognoso di un amministratore di sostegno, nonché della grave compromissione della vita di relazione, sessuale, affettiva e della perdita della capacità di lavoro specifica, di cui si dirà meglio oltre, sussistono fondate ragioni per riconoscere la massima percentuale di invalidità permanente ritenuta dai ctu (85%) e la personalizzazione massima prevista dalle tabelle di riferimento (25%).
Tenuto conto della età del danneggiato all'epoca del fatto (53) di una ITA di gg 60 calcolata con applicazione di una personalizzazione prossima al 50%, tenuto conto delle gravissime sofferenze fisiche e morali patite dal ricorrente in ragione delle lunghissime degenza ospedaliera aggravate dalla consapevolezza che non avrebbe mai più potuto riprendere la vita di prima in ragione di menomazioni non curabili, il danno non patrimoniale da invalidità temporanea ammonta ad euro 9.000,00.
Con riferimento al danno non patrimoniale da invalidità permanente, tenuto conto della età del ricorrente all'epoca del fatto (53) di una percentuale di una percentuale di invalidità permanente dell'85% l'importo è pari ad euro 1.117.272,50 (di cui euro 893.818,00 a titolo di invalidità permanente incrementata per sofferenza, euro 223.454,50 a titolo di personalizzazione al 25%).
A tale importo va detratta la somma derivante dal calcolo effettuato in ragione della età del danneggiato all'epoca del fatto e di una percentuale di invalidità del 35%, pari ad euro 272.376,25 (di cui 217.901,00 a titolo di invalidità permanente incrementata per sofferenza ed euro 54.475,25 a titolo di personalizzazione).
La differenza tra i due valori monetari comporta che il risarcimento per il danno non patrimoniale da invalidità permanente può essere liquidato nella misura di euro 844.896,25 a cui deve essere aggiunto l'importo di euro 9.000,00 quale risarcimento per ITA e così complessivamente euro 853.896,25.
3)Il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica,
assumendo che svolgeva attività di ristoratore e provando il reddito percepito nell'anno antecedente l'evento dannoso di cui è causa pari ad euro 17.100,00.
Sul tema è utile ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione;
ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua (Cass. 18/11/1997, n. 11439; Cass. 11/07/2017, n. 17061); ciò in base al lapalissiano rilievo per cui,
il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012, n. 12902; sentenze tutte richiamate in motivazione da Cass. n.
2463/2020).
Sul tema è utile richiamare anche la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di invalidità grave, quale è
quella patita dal ricorrente, secondo cui “Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23 agosto 2011,
n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497). La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14 novembre
2013, n. 25634).
Nel caso di specie il signor ha dato prova che percepiva un reddito prima dell'evento di cui è causa Pt_1
derivante da una attività lavorativa ed è provato alla luce della ctu che la grave invalidità conseguente all'evento dannoso di cui è causa comporta una condizione del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, con la conseguenza che spetta al signor il risarcimento del relativo Pt_1
danno.
Applicando tali criteri al caso di specie, appare utile richiamare quale criterio di capitalizzazione quello riportato nelle tabelle redatte dal Tribunale di Milano (ed. 2024), le quali tengono conto di vari parametri, tra cui il sesso della persona danneggiata, l'età al momento della capitalizzazione, l'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica.
Per il periodo che va dall'evento dannoso fino alla liquidazione spetta al danneggiato una somma pari ad euro 119.700,00 (euro 17.100,00 quale reddito annuo percepito ante evento dannoso fino alla liquidazione e dunque per 7 anni dal 2018 al 2024).
Tenuto conto della tabella prevista per gli uomini, dell'età del danneggiato al momento della capitalizzazione
59 anni (mancano otto anni all'età pensionabile), del reddito perduto come sopra determinato (euro
17.100,00), dell'arco temporale di riferimento fino all'età pensionabile pari a otto anni, del coefficiente moltiplicativo pari a 7,49, l'importo spettante a tale titolo è pari ad euro 128.079,00 (17.100,00x7.49).
4)Il Tribunale ritiene dunque equo quantificare il risarcimento del danno spettante al signor nella Pt_1
misura di euro 1.101.675,25 così determinato: -danno non patrimoniale euro 853.896,25; danno per la perdita della capacità lavorativa specifica fino al dicembre 2024 euro 119.700,00; danno da lucro cessante futuro con capitalizzazione euro 128.079,00.
Considerato che nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sull'importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
In applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056
c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somme come sopra liquidate devalutate all'epoca dell'evento lesivo (20.3.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dal fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5)Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per la lesione della libertà di autodeterminazione assumendo che il medico che lo ha operato non gli ha fornito una informativa sufficiente in ordine ai rischi della operazione, che anzi sono stati taciuti e minimizzati, fornendo eccessive rassicurazioni rispetto alla rischiosità dell'intervento e alle complicanze che ne potevano derivare.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In materia di responsabilità
sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia
"ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020). Applicando le suddette coordinare ermeneutiche al caso di specie, il Tribunale ritiene che manchi non solo la prova di una omissione informativa, ma la stessa allegazione che, a fronte di una informativa corretta, il paziente avrebbe compiuto scelte diverse rispetto all'intervento praticato, che, invece, era l'unico elettivo ed indicato nel caso di specie: il signor era affetto da un meningioma della clinoide Pt_1
destra, diagnosticato a seguito di un grave episodio epilettico, con perdita di coscienza che rendeva necessario e, verosimilmente, urgente l'intervento chirurgico, soluzione terapeutica elettiva e priva di alternative farlacologiche, anche se poi l'atto operatorio ha determinato anomalie e l'insorgenza delle gravi patologie e dei danni di cui si è detto.
I CCTU hanno affermato che “Il consenso informato riportato nella cartella clinica elenca
dettagliatamente le possibili complicanze specifiche dell'intervento neurochirurgico proposto: emorragie
cerebrale intraoperatoria o post operatoria, deficit neurologici residui a vari livelli (della fasia, del visus
e/o del campo visivo, dei nervi cranici, della motilità e della sensibilità), edema cerebrale, vasospasmo
cerebrale, trombosi arteriose es venose, disturbi sfinterici transitori o permanenti, fistole liquorali,
complicanze infettive, recidive e decesso. Esplicita anche chiaramente la non esistenza di garanzie o
assicurazioni relativamente ai risultati che si possono ottenere;
esplicita anche i trattamenti
farmacologici di profilassi da effettuare e la possibilità di emotrasfusioni.”
In ogni caso il Tribunale osserva che manca la prova che l'asserita, ma indimostrata, omissione informativa da parte del medico, avrebbe prodotto un danno diverso ed ultroneo rispetto al danno alla salute.
Infine la responsabilità per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento e dalla successiva verificazione, in conseguenza del trattamento e dunque in forza di un nesso di causalità con essa, di un aggravamento delle condizioni del paziente (Cass. Sent. n. 5444 del 14.3.2006).
Nel caso di specie manca la stessa allegazione del nesso di causalità tra asserita condotta omissiva contestata e l'aggravamento delle condizioni del paziente.
Alla luce delle argomentazioni che precedono non può essere riconosciuta al ricorrente tale voce di danno.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, determinato secondo il decisum (art. 5, co. 1, del predetto D.M.), alla natura e alla complessità della controversia, applicando parametri prossimi ai medi alla luce dell'opera complessivamente prestata, delle questioni giuridiche sottese al giudizio di merito e tenuto conto delle spese di lite sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6, n. 9735 del 26/05/2020; conf. Cass., n. 14268 del 08/06/2017; Cass. n. 18918
del 11/9/2020).
Le spese della CTU, liquidate nel procedimento per ATP, vanno poste definitivamente a carico dell' in quanto soccombente nel presente giudizio di merito. Controparte_4
Considerato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata revocata con decreto emesso nel procedimento per ATP e che il ricorrente, peraltro, non ha depositato una ammissione provvisoria del COA
specifica per l'odierno giudizio, la parte soccombente deve essere condannata al pagamento in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, sulla base di importi liquidati senza la dimidiazione prevista per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte,
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)condanna l' al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € Controparte_4
1.101.675,25, per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
2)condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore del difensore di Controparte_4
parte attrice, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 5.000,00 per compensi relativi al procedimento per
ATP ed in € 37.000,00 per onorari relativi al presente giudizio di merito, il tutto oltre spese forfettarie al
15%, IVA se dovuta e c.p.a.;
3)pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. del procedimento di Controparte_4
consulenza tecnica preventiva, nella misura liquidata nel decreto emesso nel corso del suddetto giudizio.
Terni, 19/1/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Suprema Corte ha chiarito che nei giudizi di cd malpractice medica si delinea un “duplice ciclo causale”, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle;
il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibili la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. 13872/2020, Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. 30988/2018, Cass. 26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, Cass. 18392/2017 e Cass. 8665/2017).
18 aprile 2019 per neuroriabilitazione, con diagnosi neuropsicologica di “negligenza unilaterale associata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 278 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di
Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e l'amministratore di sostegno avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
CATANESE (C. F. , rappresentati e difesi dall''Avv. Paolo PALLESCHI del C.F._2
Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA FAÀ DI BRUNO, n. 4 ROMA,
giusta procura in atti
- attori
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCUCCI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FLAMINIA, SPOLETO, giusta procura in atti
- convenuta
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.12.2020 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della udienza,
ed il suo amministratore di sostegno convenivano in giudizio l' Parte_1 [...]
esponendo quanto segue. Controparte_1
In data 12 Marzo 2018 l'esponente subiva una improvvisa perdita di coscienza e cadeva a terra;
gli accertamenti eseguiti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Orvieto evidenziavano la presenza di una
“neoformazione polilobata solida in sede temporo-insulare parasagittale destra verosimilmente un meningioma della clinoide di destra”; veniva posta indicazione chirurgica da parte del medico che visitava il paziente, Dott. allora in servizio presso l'Ospedale Santa Maria di Terni;
il medico, interpellato in Per_1
ordine ai rischi dell'intervento, li minimizzava;
in data 20.3.2018 il ricorrente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della neoformazione;
l'intervento si rivelava molto più lungo e complesso del previsto, ma il chirurgo informava i parenti del suo esito positivo e che non vi erano impedimenti alla capacità di movimento degli arti;
in realtà, il paziente, dimesso dal reparto di terapia intensiva, aveva il lato sinistro del corpo immobile e insensibile agli stimoli;
durante la degenza presso il Reparto di Riabilitazione
Intensiva veniva diagnosticata una trombosi venosa profonda tibiale posteriore e gemellare bilaterale che determinava una tromboembolia polmonare;
in urgenza veniva quindi posizionato filtro cavale;
nel corso della degenza il paziente manifestava alvo diarroico, dolore addominale, febbre, aumento degli indici di flogosi e, a seguito di TC addominale, veniva rassegnata la diagnosi di lesione ascessualizzata del tratto ascendente del colon, infiltrante il grasso perirenale destro;
trasferito presso il Reparto di Chirurgia Digestiva
del medesimo ospedale era sottoposto ad intervento chirurgico di emicolectomia destra e confezionamento di ileostomia;
successivamente si manifestava nuova ed estesa trombosi ileo cavale e phlegmasia dell'arto inferiore destro;
la stomia era chiusa previa ricanalizzazione a Febbraio 2019; alla dimissione la diagnosi formulata era: “emisindrome piramidale sinistra, ptosi palpebrale destra in paziente sottoposto ad intervento
(20/3/2018) di asportazione meningioma transizionale tipico di grado I, con aree di meningioma atipico di grado II in sede temporo-frontale destro, emorragia emisfero destro nel post-chirurgico. Filtro cavale per
TEP posizionato il 9/4/2018. Esiti di colectomia destra effettuata in urgenza il 29/4/2018 con ileostomia per ascessualizzazione del tratto discendente del colon. Estesa trombosi ileo-cavale con phlegmasia cerulea dolens>arto inferiore destro ... Il paziente viene dimesso per essere accolto in Neurologia...”; durante il ricovero era sottoposto a trattamento fisioterapico passivo, a letto;
dopo aver rifiutato di proseguire il trattamento presso l'Ospedale di il 30/05/2018 il ricorrente veniva ricoverato presso l'Azienda CP_1
Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma, ove in data 08/06/2018 veniva licenziata la seguente diagnosi:
“Postumi di intervento chirurgico di meningioma intracranico complicato da emorragia cerebrale;
ileostomia successiva a resezione colica del tratto ascendente in esiti di ascessualizzazione;
pregressa TVP complicata da embolia polmonare trattata con impianto di filtro cavale”; dopo i necessari ulteriori accertamenti e trattamenti il paziente era trasferito presso la di Roma ove rimaneva dal giorno Controparte_2 8/6/2018 al 17/10/2018 per “Tetraparesi prevalente a sinistra e sin. psicorganica in esito ad asportazione di meningioma complicato da emorragia cerebrale. Ileostomia successiva a resezione colica del tratto ascendente in esito ad ascessualizzazione. Pregressa TVP complicata da embolia polmonare trattata con filtro cavale”; dal 24/10/2018 al 18/04/2019 il ricorrente era ricoverato in regime di Day Hospital presso la
[...]
di Roma per effettuare la terapia riabilitativa;
in data 28.1.2019 eseguiva un esame EEG che CP_3
evidenziava “..anomalie lente della banda theta, talora con morfologia puntuta, rappresentate sulle regioni fronto-temporali di destra diffusione controlaterale alla iperventilazione”; successivamente il ricorrente veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale di Orvieto dal 16 al 28/2/2019 per “Chiusura di ileostomia e confezionamento di nuova anastomosi ileo-colica in paziente con stenosi post-anastomotica in esiti di emicolectomia destra e ileostomia di protezione”; durante il ricovero il paziente era sottoposto a videat fisiatrico e preso in carico dal servizio di riabilitazione per la prosecuzione del percorso riabilitativo in regime ambulatoriale;
in data 3.6.2019 si sottoponeva ad esame ecocolordoppler venoso arti Parte_1
inferiori presso l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma: “...considerata la ricorrenza degli eventi trombotici, la presenza del filtro cavale, l'ipomobilità, è indicata una terapia anticoagulante a tempo indeterminato...previo controllo TC encefalo con mdc, emocromo, funzione renale. Transaminasi.
Gambaletto elastico II classe bilateralmente, Linfodrenaggio manuale a sin....”.
Secondo la prospettazione di cui al ricorso: - il paziente non ha ricevuto una informativa adeguata in ordine ai rischi dell'intervento che doveva subire ed ha subito una lesione ischemica connessa all'atto chirurgico,
senza ricevere il necessario trattamento farmacologico finalizzato a prevenire la trombosi venosa profonda;
-
le gravi omissioni in fase operatoria e successive hanno cagionato un gravissimo danno biologico e alla vita di relazione, a cui si aggiunge il danno alla libertà di autodeterminazione per omesso consenso informato;
-la ctu depositata nel procedimento di atp ha confermato la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il ricorrente, escludendo la mancanza di un valido consenso informato.
Si costituiva in giudizio l'azienda ospedaliera, contestando la domanda attraverso una critica alle risultanze della ctu, di cui chiedeva il rinnovo.
A fondamento delle difese assumeva che: la mancata qualificazione del tumore in fase operatoria è dipesa dalle elevate dimensioni dello stesso, che non consentivano l'inclusione della patologia nella classificazione presente nella letteratura scientifica;
è stata corretta la scelta di non asportare una piccola parte del meningioma, il quale era strettamente adeso alla arteria cerebrale media, alla arteria coroidea anteriore ed alla arteria comunicante posteriore e ciò sconsigliava una ulteriore manipolazione dei vasi piccoli e fragili come l'arteria coroidea anteriore;
la tecnica chirurgia di microchirurgia, rappresenta il gold standard per questo tipo di tumori e non vi sono metodi affidabili per il monitoraggio del nervo ottico;
la probabilità del verificarsi dell'evento vascolare sarebbe stata verosimilmente la stessa usando altre tecniche aggiuntive o differenti;
il planning preoperatorio è stato corretto;
gli esiti negativi che si sono avverati erano prevedibili,
non infrequenti e non prevenibili, essendo esiti secondari rispetto alla ischemia dei territori dell'arteria coroidea anteriore e di rami dell'arteria cerebrale media, che la RMN preoperatoria e la descrizione dell'atto operatorio mostrano come adese alla neoplasia;
l'evento non è ascrivibile a colpa medica;
manca la prova del nesso causale con i danni lamentati dal ricorrente;
manca la prova del fatto che l'evento dannoso non si sarebbe verificato in presenza di condotte alternative rispetto a quelle tenute dai sanitari;
la quantificazione del danno proposta dal ricorrente è in ogni caso eccessiva.
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc,
all'esito della quale veniva riservata la decisione ed il deposito della sentenza in giorni 30.
II)La domanda è fondata nei termini che di seguito si esporranno.
A)Occorre evidenziare in diritto che secondo costante giurisprudenza l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria, indipendentemente dalla natura della prestazione che la stessa deve erogare, comporta la stipula del contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, a prestazioni corrispettive, da cui discende l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie, quali quelle assistenziali e latu sensu alberghiere, da cui insorgono una serie di obblighi di protezione ed accessori (ex multis Cass. SU n. 577/2008 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale
della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto
dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il
contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale
inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; si vedano anche le successive conformi, Sez. 3, Sentenza n. 20101 del 18/09/2009;Sez. 3, Sentenza n. 1538 del
26/01/2010;Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/07/2011;Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 12/09/2013;Sez. 3, Sent. n.15490 del 08/07/2014;Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015;Sez. 3, Sentenza n. 24073 del
13/10/2017).
La responsabilità dell'ente nella erogazione di tali prestazioni ha natura contrattuale in relazione sia agli inadempimenti propri della stessa, sia a quelli imputabili ai sanitari di cui si avvale, in virtù dell'art. 1228 c.c.
in tema di responsabilità per fatti dolosi o colposi degli ausiliari (Cass. SU.n.577/2008;Sez. 3, Sent.n. 7768
del 20/04/2016 Sez. 3, Sentenza n. 1043 del 17/01/2019).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito,
mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità
della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 10050/2022, Cass.
26907/2020, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, Cass. 5590/2015,
Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, in cui viene in rilievo la responsabilità della struttura ospedaliera, il paziente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare la sussistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura sanitaria, di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno subito;
la struttura sanitaria, invece, deve dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da una causa non imputabile,
provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017).
Il paziente ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è
stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 3704 del 15/02/2018; conf. Cass. n.
26700 del 23/10/2018 e Cass. nn. 28991 e 28992 dell'11.11.2019).
L'attore danneggiato non deve provare la negligenza dei sanitari che lo hanno avuto in cura, in quanto può
limitarsi ad allegare le condotte attive od omissive dei medici imperite, imprudenti o negligenti;
mentre la struttura sanitaria ha l'onere di provare che l'inadempimento ex art. 1228 c.c. - ove sia censurato un inadempimento dei sanitari - è dovuto ad una causa non imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, dando prova della correttezza della diagnosi e della terapia somministrata, ovvero dell'insussistenza dell'omissione ascritta, dimostrando di aver eseguito tutto ciò che era concretamente esigibile a fronte della situazione clinica del paziente o che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non altrimenti evitabile (1).
Alla luce dei richiamati principi occorre accertare la sussistenza dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno lamentato, che impone la scomposizione del giudizio causale in due autonome e consecutive fasi: la prima diretta ad identificare il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, secondo il criterio del "più probabile che non"; il secondo è diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica tra tale evento e le conseguenze dannose risarcibili alla stregua dell'art. 1223 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3, n. 21255/2013).
L'accertamento della causalità materiale è regolata dai principi previsti dal codice penale agli artt. 40 e 41
c.p.c., anche se lo standard probatorio richiesto per affermare la sussistenza del nesso eziologico è diverso nei due settori, posto che in sede civile il criterio è quello del “più probabile che non”, mentre in sede penale il canone è quello dell'“oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. S.U. n. 576 e 577/2008; conf. Cass., Sez. 3, n.
3704/2018). Il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base ai quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale,
occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili.
Nell'ambito della responsabilità professionale del medico, il giudice, accertata l'omissione dell'attività
professionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, può ritenere, in assenza di fattori alternativi,
che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass., n. 16123/2010). Nell'imputazione per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto ed il giudice è tenuto, conseguentemente, ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità
ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi: dunque, l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato
“controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (v. Cass., n. 15709/2011).
Sul punto è utile richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “essendo il
medico tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il
giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta,
avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass., n. 16123/2010).
B)1)Tanto premesso in diritto, occorre tenere conto delle risultanze della CTU espletata, le quali sono fondate su una accurata disamina dei fatti in contestazione e su criteri non censurabili e non validamente contraddetti dalle osservazioni critiche formulate dai consulenti della controparte. Questa giudice ritiene di poter fondare il proprio convincimento su tali risultanze, non ricorrendo i presupposti per disporre il rinnovo della consulenza in ragione della accuratezza delle argomentazioni tecniche spese, raggiunte nella comparsa di risposta da contestazioni già ampiamente confutate dai consulenti tecnici d'ufficio nelle risposte alle note critiche inoltrate in fase di ATP.
2)La consulenza tecnica espletata ha confermato l'iter clinico del ricorrente, comprovato dalle cartelle cliniche in atti e non contestato dalla controparte.
Al signor a seguito di un malore con perdita di coscienza, veniva diagnosticato un Parte_1
meningioma della clinoide destra, con indicazione di trattamento chirurgico per l'asportazione, che veniva eseguita dal Dott. allora in servizio presso l'Ospedale di in data 20.3.2018 a Per_1 CP_1 CP_1
seguito del quale si verificava una complicanza emorragica intracranica precoce.
In fase post operatoria il paziente presentava una emiplegia sinistra e, sottoposto a TC encefalo, veniva documentato “stravaso emorragico in fronto temporale a destra, con coinvolgimento dei nuclei basali, ipodensità cortico sottocorticale temporale destra, da riferire in parte a rimaneggiamento chirurgico, in
parte probabilmente ad una ischemia acuta soprattutto a livello del polo temporale …”.
Il paziente dimesso dal reparto di terapia intensiva presentava una emiparesi del lato sinistro del corpo e,
durante la degenza presso il Reparto di Riabilitazione Intensiva, veniva diagnosticata una trombosi venosa profonda e una tromboembolia polmonare, trattate in urgenza con il posizionamento di un filtro cavale in data 9/4/2018.
Il 14/05/2018 veniva rilevata una estesa trombosi iliaco cavale con phlegmasia dell'arto inferiore destro.
Durante la degenza era diagnosticata una lesione ascessualizzata del tratto ascendente del colon, che veniva trattata con un intervento chirurgico di resezione e confezionamento di ileostomia.
Alla dimissione la diagnosi formulata era: “emisindrome piramidale sinistra, ptosi palpebrale destra in paziente sottoposto ad intervento (20/3/2018) di asportazione meningioma transizionale tipico di grado I, con aree di meningioma atipico di grado II in sede temporo-frontale destro, emorragia emisfero destro nel post-
chirurgico. Filtro cavale per TEP posizionato il 9/4/2018. Esiti di colectomia destra effettuata in urgenza il
29/4/2018 con ileostomia per ascessualizzazione del tratto discendente del colon. Estesa trombosi ileo-cavale con phlegmasia cerulea dolens>arto inferiore destro ... Il paziente viene dimesso per essere accolto in
Neurologia...”; durante il ricovero era sottoposto a trattamento fisioterapico passivo, a letto.
Il paziente rifiutava la prosecuzione del trattamento presso l'Ospedale di e il 30/05/2018 veniva CP_1
ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma, ove in data 08/06/2018 veniva fatta la seguente diagnosi: “Postumi di intervento chirurgico di meningioma intracranico complicato da emorragia cerebrale;
ileostomia successiva a resezione colica del tratto ascendente in esiti di ascessualizzazione;
pregressa TVP complicata da embolia polmonare trattata con impianto di filtro cavale”.
Senza soluzione di continuità veniva trasferito presso la di Roma fino al 17 Controparte_2
gennaio 2019 con diagnosi di “tetraparesi prevalente a sinistra e sd psico-organica in esito ad asportazione di meningioma complicato da emorragia cerebrale, ileostomia successiva resezione colica del tratto ascendente in esito ad ascessualizzazione, pregressa TVP complicata da embolia polmonare trattata con filtro cavale”.
Veniva diagnosticato anche strabismo divergente in occhio sinistro e sospetta emianopsia omonima sinistra.
Il signor successivamente veniva ricoverato presso la stessa struttura in regime di day hospital fino al Pt_1 ad emianopsia”. L'esame elettroencefalografico del 28 gennaio 2019 mostrava anomalie lente della banda theta talora con morfologia puntuta sulle regioni fondo temporali di destra.
Dal 16 al 28 Febbraio 2019 il ricorrente veniva ricoverato presso l'Ospedale di Orvieto per la chiusura della stomia e confezionamento di nuova anastomosi ileo ecologica in stenosi post anastomotica per esiti di emicolectomia destra e di ileostomia di protezione.
2)I consulenti tecnici d'ufficio hanno accertato durante l'esame obiettivo sulla persona del signor che Pt_1
lo stesso “accede alla visita in sedia a rotelle ma riesce ad alzarsi e a camminare per pochi passi con
appoggio. A sinistra si rileva una paralisi completa dell'arto superiore e una paresi dell'inferiore, con
ipertono spastico, clono achilleo, segno di Non riferisce disturbi della sensibilità. Strabismo Per_2
convergente dell'OS. Limitazione del campo visivo a sinistra alla perimetria di confronto con emianopsia
laterale omonima. Deformazione della calotta cranica da esiti di craniotomia a destra. Al colloquio riferisce
difficoltà di attenzione e memoria oltre a irritabilità e impulsività nell'interazione con altre persone. Ai
medici il paziente riferiva di soffrire di una emiparesi sinistra più grave per l'arto superiore e l'arto
inferiore riesce a sostenerlo tanto che, al momento, ha recuperato la possibilità di fare qualche passo con
l'aiuto di un bastone;
lamentava limitazioni del campo visivo di sinistra, strabismo convergente, saltuaria
incontinenza urinaria e fecale che non richiede l'utilizzo del pannolone, impotentia coeundi, capsulite alla
spalla sinistra (pag.27 della ctu all. 19 al ricorso).
I CCTU hanno riferito che l'intervento appare correttamente eseguito sul piano “strettamente tecnico”, ma hanno al contempo ritenuto che vi siano stati errori nell'atto operatorio e ciò, quale “primum movens”, ha innescato la serie causale che ha determinato “l'evoluzione della lesione encefalica post-chirurgica
(ischemia acuta)” ed hanno ravvisato la responsabilità del medico che ha eseguito l'intervento.
L'affermazione in ordine alla correttezza esecutiva dell'intervento è stata oggetto di critiche da parte dei consulenti di parte convenuta che ne hanno sottolineato la contraddittorietà con l'affermazione della erroneità dell'atto chirurgico e della responsabilità medica dagli stessi affermata.
I cctu hanno tuttavia chiarito (pag.58 della ctu) che non sussiste alcuna contraddizione in quanto l'intervento chirurgico di asportazione del meningioma risulta correttamente eseguito “esclusivamente in relazione
all'indicazione chirurgica (approccio pterionale)” nel senso che è corretta la procedura chirurgica scelta ma non la gestione clinica, complicata dal determinarsi nell'imminente primo trattamento chirurgico di uno
“stravaso ematico” e successiva ischemia.
I CTU hanno evidenziato in particolare che:
-il trattamento del meningioma della clinoide nel caso di specie è stato preceduto da uno studio pre operatorio “lacunoso”, mancando le sequenze angiografiche.
-dalla descrizione operatoria, non è possibile capire quale fosse la classificazione del tumore secondo la letteratura scientifica ed in particolare “non si è specificato dove la massa era tenacemente adesa
all'avventizia della carotide intracranica, cioè la disposizione intraoperatoria delle strutture neurovascolari
(planning di procedura). Pertanto, non si comprende quali elementi abbiano fatto decidere per una
asportazione subtotale e non si comprende dove era ubicato il residuo tumorale in rapporto alle strutture
nervose e vascolari come il nervo oculomotore (non essendo stato effettuato il monitoraggio degli
oculomotori) e la carotide”.
I CCTU hanno ritenuto che in ragione di “tale carente planning di procedura, si è attendibilmente verificata
una ischemia acuta in sede temporale destra, estesa alla capsula interna e al nucleo caudato, che è il
principale danno causato dall'atto operatorio, essendo stata la componente emorragica descritta alla TC
seguita subito dopo l'intervento chirurgico essenzialmente uno stravaso emorragico modesto a livello del
cavo operatorio”.
Il Tribunale evidenzia dunque che, a prescindere dalla scelta della tipologia di intervento di per sé corretta, vi sono state gravi lacune nella gestione dell'intervento e ciò ha determinato l'emorragia che ha poi dato causa a tutti gli eventi morbosi successivi, i quali hanno gravemente compromesso la salute del paziente, come chiaramente evidenziato dai CCTU i quali affermano che “il verificarsi dell'evento ischemico cerebrale
avvenuto a causa dell'atto operatorio del 20.3.2018, per cui il Collegio ha riscontrato responsabilità dei
neurochirurghi operatori, ha di per sé stesso causato e condizionato il successivo decorso della degenza del
Sig. e quindi anche le complicanze intervenute, che, con maggiore probabilità che non, non si Pt_1
sarebbero verificate in assenza della patologia neurologica ischemica cerebrale e del conseguente
aggravarsi delle condizioni cliniche del paziente dopo l'intervento. La catena causale, quindi, sussiste in
ogni caso, rispetto all'errore compiuto nel corso dell'intervento chirurgico, indipendentemente da altri
errori successivi”. I CCTU, infatti, hanno riscontrato:
-errori nella gestione della fase post operatoria, come la tardiva somministrazione della terapia eparinica a basso dosaggio molecolare, non giustificato dal modesto stravaso operatorio, elementi che hanno comportato l'insorgenza di una trombosi venosa profonda e di una embolia polmonare;
-errori nella gestione del secondo episodio del 14.5.2018, laddove veniva riscontrata una estesa trombosi ileo-cavale con phlegmasia dell'arto inferiore destro, che veniva trattata con una terapia anticoagulante non ottimale.
Con riferimento alla patologia addominale i CCTU hanno ritenuto che “un intervento più tempestivo avrebbe
probabilmente e verosimilmente evitato un intervento chirurgico resettivo con ileostomia” ma hanno anche escluso omissioni colpose dei sanitari valorizzando la circostanza che “la sintomatologia iniziale in questi
casi può essere sfumata e l'identificazione della criticità e la conseguente diagnosi possono essere non
facili”, soprattutto in un paziente ricoverato in terapia intensiva ed in ragione del fatto che “sussistevano
molte criticità coesistenti che hanno contribuito ad un ritardo in tal senso”.
I CCTU infine hanno escluso che le condizioni di salute del paziente preesistenti all'intervento (ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertrofica, fibrillazione atriale parossistica e ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve a sinistra e medio a destra, oltre ovviamente ai disturbi causati dal meningioma stesso) “possano
avere inciso causalmente sulle lamentate conseguenze dannose delle cure e degli interventi” ed hanno concluso che non esistono cure che possano migliorare le condizioni di salute del paziente.
Alla luce delle argomentazioni dei consulenti, che questa giudice condivide e fa proprie, si ritiene che l'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione del meningioma non sia stata corretta e conforme alle leges artis di riferimento, così come la gestione della fase post chirurgica elemento che ha determinato l'insorgenza di patologie di elevata gravità (emorragia cerebrale, ischemia, emiparesi, trombosi venosa profonda e polmonare).
Il Tribunale ritiene dunque provato l'inadempimento della struttura sanitaria che ebbe in cura il paziente in termini di imperizia e negligenza e il nesso eziologico con il danno evento riscontrato in sede di ATP.
Con riferimento ai danni conseguenza occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
“In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione
dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di
ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve
assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto
monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non
riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie si osserva quanto segue.
I CCTTU hanno accertato che a causa degli errori e delle omissione riscontrate il signor ha subito una Pt_1
inabilità temporanea maggiore rispetto a quella che ci si sarebbe potuto aspettare dopo un intervento avvenuto senza problemi e tale inabilità temporanea, tenuto conto dei successivi ricoveri presso i vari reparti dell'Ospedale di e dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, può essere valutata in 60 CP_1
(sessanta) giorni di inabilità temporanea assoluta.
I consulenti hanno inoltre evidenziato che al momento del ricovero il ricorrente presentava solo una lieve sindrome psicorganica associata alla cardiopatia con fibrillazione atriale (episodi parossisitici) e all'ipertensione.
Dopo l'intervento del 29 marzo 2018, invece, residua una “grave emisindrome motoria piramidale
dell'emilato sinistro, con paralisi completa dell'arto superiore e grave paresi dell'inferiore (cammina per
pochi passi solo con appoggio), limitazione del campo visivo a sinistra tipo emianopsia laterale omonima,
strabismo convergente in OS, e una attendibile sindrome psico-organica di discreta gravità, con
rallentamento psichico, deficit di attenzione, disturbi del controllo del comportamento (documentati
dall'esame neuropsicologico svolto all il 25 novembre 2019)… esiti di intervento Pt_2 CP_2
chirurgico di emicolectomia destra allargata al trasverso per la colite infettiva, a cui è stata associata una
ileostomia, con evidenti esiti cicatriziali descritti anche fotograficamente”.
I consulenti ritengono che tali postumi permanenti configurano una invalidità permanente valutabile fra l'80
e l'85% e questa costituisce un maggior danno del 45-50% rispetto alla invalidità del Sig. preesistente Pt_1
all'intervento chirurgico che, in situazione ottimale, si sarebbe presumibilmente conservata anche dopo l'intervento correttamente condotto, con la conseguenza che l'invalidità permanente che comunque sarebbe residuata è parti al 35%. La determinazione concreta del danno deve essere affidata alle Tabelle del Tribunale di Milano (ed. 2024)
atteso che, a differenza di altri metodi tabellari, esse hanno vocazione nazionale e la Corte di Cassazione le ha ritenute idonee a giungere ad una ponderata liquidazione del danno biologico e del danno morale, in assenza di allegazione e prova di elementi che possano giustificare l'abbandono delle stesse e l'applicazione delle tabelle invece invocate da parte attrice (Cass. 8468/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011 secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla
legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata
valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura
diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il
riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente
diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in
linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni
di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a
giustificarne l'abbandono”).
In ragione degli esiti gravemente invalidanti che il paziente ha riportato, che hanno compromesso la normale deambulazione ed una grave e irreversibile emiparesi che ha reso il ricorrente non autonomo e bisognoso di un amministratore di sostegno, nonché della grave compromissione della vita di relazione, sessuale, affettiva e della perdita della capacità di lavoro specifica, di cui si dirà meglio oltre, sussistono fondate ragioni per riconoscere la massima percentuale di invalidità permanente ritenuta dai ctu (85%) e la personalizzazione massima prevista dalle tabelle di riferimento (25%).
Tenuto conto della età del danneggiato all'epoca del fatto (53) di una ITA di gg 60 calcolata con applicazione di una personalizzazione prossima al 50%, tenuto conto delle gravissime sofferenze fisiche e morali patite dal ricorrente in ragione delle lunghissime degenza ospedaliera aggravate dalla consapevolezza che non avrebbe mai più potuto riprendere la vita di prima in ragione di menomazioni non curabili, il danno non patrimoniale da invalidità temporanea ammonta ad euro 9.000,00.
Con riferimento al danno non patrimoniale da invalidità permanente, tenuto conto della età del ricorrente all'epoca del fatto (53) di una percentuale di una percentuale di invalidità permanente dell'85% l'importo è pari ad euro 1.117.272,50 (di cui euro 893.818,00 a titolo di invalidità permanente incrementata per sofferenza, euro 223.454,50 a titolo di personalizzazione al 25%).
A tale importo va detratta la somma derivante dal calcolo effettuato in ragione della età del danneggiato all'epoca del fatto e di una percentuale di invalidità del 35%, pari ad euro 272.376,25 (di cui 217.901,00 a titolo di invalidità permanente incrementata per sofferenza ed euro 54.475,25 a titolo di personalizzazione).
La differenza tra i due valori monetari comporta che il risarcimento per il danno non patrimoniale da invalidità permanente può essere liquidato nella misura di euro 844.896,25 a cui deve essere aggiunto l'importo di euro 9.000,00 quale risarcimento per ITA e così complessivamente euro 853.896,25.
3)Il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica,
assumendo che svolgeva attività di ristoratore e provando il reddito percepito nell'anno antecedente l'evento dannoso di cui è causa pari ad euro 17.100,00.
Sul tema è utile ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione;
ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua (Cass. 18/11/1997, n. 11439; Cass. 11/07/2017, n. 17061); ciò in base al lapalissiano rilievo per cui,
il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012, n. 12902; sentenze tutte richiamate in motivazione da Cass. n.
2463/2020).
Sul tema è utile richiamare anche la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di invalidità grave, quale è
quella patita dal ricorrente, secondo cui “Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23 agosto 2011,
n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497). La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14 novembre
2013, n. 25634).
Nel caso di specie il signor ha dato prova che percepiva un reddito prima dell'evento di cui è causa Pt_1
derivante da una attività lavorativa ed è provato alla luce della ctu che la grave invalidità conseguente all'evento dannoso di cui è causa comporta una condizione del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, con la conseguenza che spetta al signor il risarcimento del relativo Pt_1
danno.
Applicando tali criteri al caso di specie, appare utile richiamare quale criterio di capitalizzazione quello riportato nelle tabelle redatte dal Tribunale di Milano (ed. 2024), le quali tengono conto di vari parametri, tra cui il sesso della persona danneggiata, l'età al momento della capitalizzazione, l'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica.
Per il periodo che va dall'evento dannoso fino alla liquidazione spetta al danneggiato una somma pari ad euro 119.700,00 (euro 17.100,00 quale reddito annuo percepito ante evento dannoso fino alla liquidazione e dunque per 7 anni dal 2018 al 2024).
Tenuto conto della tabella prevista per gli uomini, dell'età del danneggiato al momento della capitalizzazione
59 anni (mancano otto anni all'età pensionabile), del reddito perduto come sopra determinato (euro
17.100,00), dell'arco temporale di riferimento fino all'età pensionabile pari a otto anni, del coefficiente moltiplicativo pari a 7,49, l'importo spettante a tale titolo è pari ad euro 128.079,00 (17.100,00x7.49).
4)Il Tribunale ritiene dunque equo quantificare il risarcimento del danno spettante al signor nella Pt_1
misura di euro 1.101.675,25 così determinato: -danno non patrimoniale euro 853.896,25; danno per la perdita della capacità lavorativa specifica fino al dicembre 2024 euro 119.700,00; danno da lucro cessante futuro con capitalizzazione euro 128.079,00.
Considerato che nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sull'importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
In applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056
c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somme come sopra liquidate devalutate all'epoca dell'evento lesivo (20.3.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dal fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5)Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per la lesione della libertà di autodeterminazione assumendo che il medico che lo ha operato non gli ha fornito una informativa sufficiente in ordine ai rischi della operazione, che anzi sono stati taciuti e minimizzati, fornendo eccessive rassicurazioni rispetto alla rischiosità dell'intervento e alle complicanze che ne potevano derivare.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In materia di responsabilità
sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia
"ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020). Applicando le suddette coordinare ermeneutiche al caso di specie, il Tribunale ritiene che manchi non solo la prova di una omissione informativa, ma la stessa allegazione che, a fronte di una informativa corretta, il paziente avrebbe compiuto scelte diverse rispetto all'intervento praticato, che, invece, era l'unico elettivo ed indicato nel caso di specie: il signor era affetto da un meningioma della clinoide Pt_1
destra, diagnosticato a seguito di un grave episodio epilettico, con perdita di coscienza che rendeva necessario e, verosimilmente, urgente l'intervento chirurgico, soluzione terapeutica elettiva e priva di alternative farlacologiche, anche se poi l'atto operatorio ha determinato anomalie e l'insorgenza delle gravi patologie e dei danni di cui si è detto.
I CCTU hanno affermato che “Il consenso informato riportato nella cartella clinica elenca
dettagliatamente le possibili complicanze specifiche dell'intervento neurochirurgico proposto: emorragie
cerebrale intraoperatoria o post operatoria, deficit neurologici residui a vari livelli (della fasia, del visus
e/o del campo visivo, dei nervi cranici, della motilità e della sensibilità), edema cerebrale, vasospasmo
cerebrale, trombosi arteriose es venose, disturbi sfinterici transitori o permanenti, fistole liquorali,
complicanze infettive, recidive e decesso. Esplicita anche chiaramente la non esistenza di garanzie o
assicurazioni relativamente ai risultati che si possono ottenere;
esplicita anche i trattamenti
farmacologici di profilassi da effettuare e la possibilità di emotrasfusioni.”
In ogni caso il Tribunale osserva che manca la prova che l'asserita, ma indimostrata, omissione informativa da parte del medico, avrebbe prodotto un danno diverso ed ultroneo rispetto al danno alla salute.
Infine la responsabilità per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento e dalla successiva verificazione, in conseguenza del trattamento e dunque in forza di un nesso di causalità con essa, di un aggravamento delle condizioni del paziente (Cass. Sent. n. 5444 del 14.3.2006).
Nel caso di specie manca la stessa allegazione del nesso di causalità tra asserita condotta omissiva contestata e l'aggravamento delle condizioni del paziente.
Alla luce delle argomentazioni che precedono non può essere riconosciuta al ricorrente tale voce di danno.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, determinato secondo il decisum (art. 5, co. 1, del predetto D.M.), alla natura e alla complessità della controversia, applicando parametri prossimi ai medi alla luce dell'opera complessivamente prestata, delle questioni giuridiche sottese al giudizio di merito e tenuto conto delle spese di lite sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6, n. 9735 del 26/05/2020; conf. Cass., n. 14268 del 08/06/2017; Cass. n. 18918
del 11/9/2020).
Le spese della CTU, liquidate nel procedimento per ATP, vanno poste definitivamente a carico dell' in quanto soccombente nel presente giudizio di merito. Controparte_4
Considerato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata revocata con decreto emesso nel procedimento per ATP e che il ricorrente, peraltro, non ha depositato una ammissione provvisoria del COA
specifica per l'odierno giudizio, la parte soccombente deve essere condannata al pagamento in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, sulla base di importi liquidati senza la dimidiazione prevista per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte,
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)condanna l' al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € Controparte_4
1.101.675,25, per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
2)condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore del difensore di Controparte_4
parte attrice, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 5.000,00 per compensi relativi al procedimento per
ATP ed in € 37.000,00 per onorari relativi al presente giudizio di merito, il tutto oltre spese forfettarie al
15%, IVA se dovuta e c.p.a.;
3)pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. del procedimento di Controparte_4
consulenza tecnica preventiva, nella misura liquidata nel decreto emesso nel corso del suddetto giudizio.
Terni, 19/1/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Suprema Corte ha chiarito che nei giudizi di cd malpractice medica si delinea un “duplice ciclo causale”, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle;
il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibili la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. 13872/2020, Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. 30988/2018, Cass. 26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, Cass. 18392/2017 e Cass. 8665/2017).
18 aprile 2019 per neuroriabilitazione, con diagnosi neuropsicologica di “negligenza unilaterale associata