Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/04/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 302/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Laura Casale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da:
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
Genova il 24.11.1971, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza
Leonardo da Vinci 2/3, presso lo studio dell'Avv. Camilla Dolcini, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
- Appellante -
Contro
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 29.10.1965, elettivamente domiciliato in Genova, Via Cesarea
2/38, presso lo studio dell'Avv. Laura Zuffada, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti.
- Appellato -
E
Con passaggio degli atti al P.G. in data 11.3.2025 avverso la sentenza n. 2967/2024 del Tribunale di Genova, emessa in data
20.9.2024 e pubblicata in data 18.11.2024 nel procedimento RG n.
7692/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in parziale riforma della sentenza epigrafata, voglia
favore dei tre figli minori in misura non inferiore ad Euro 1.200,00,
o altra maggior somma meglio vista e ritenuta, oltre il 50% delle spese straordinarie tutte, ivi espressamente compresa la spesa per il tutor del figlio . Per_1
b) porre le spese di primo grado a carico del Sig. Con CP_1 vittoria di spese e competenze del presente grado.”
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis, previe le declaratorie tutte del caso e previa l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti in primo grado, 1) in via principale, respingersi in toto l'appello dispiegato dalla Signora avverso la Parte_1
sentenza N° 2967 pronunciata in data 18/11/2024 dal Tribunale di
Genova, in quanto infondato in fatto e diritto, non provato, con conferma della sentenza di prime cure;
2) sempre in via principale, rigettare comunque e in toto tutte le domande proposte da parte della Signora nei Parte_1
confronti del Signor nel presente giudizio, in Controparte_1
quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto, e/o comunque non provate, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti. Vinte le spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 2.12.2006 i signori e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio con rito concordatario in Celle Ligure (SV)
e dall'unione nascevano tre figli, (nata il [...]), Per_2 Per_1
(nato il [...]) e (nato il [...]). Per_3
1.1. Con ricorso depositato in data 18/1/2017 la Signora Parte_1
instaurava il procedimento R.G.533/2017, chiedendo che
[...]
venisse pronunciata la separazione giudiziale dal marito e venisse disposto che la prole rimanesse affidata in modo condiviso fra i genitori, con collocazione abitativa presso la madre stessa, che venisse fissata la regolamentazione delle visite per il padre, ponendo a carico dello stesso un contributo al mantenimento dei minori di
€.1.700,00 e per la moglie di €. 300,00, per un totale di €.2.000,00 mensili, oltre a quota pari al'80% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il signor il quale chiedeva che venisse pronunciata la CP_1
separazione giudiziale con addebito alla moglie, per aver intrattenuto relazione extraconiugale all'insaputa del marito;
domandava disporsi l'affido condiviso dei figli tra i genitori con collocazione presso la madre, l'assegnazione a lei della casa coniugale, porre a proprio carico un contributo al mantenimento della prole, che tenesse in considerazione il fatto che egli già corrispondeva la rata di mutuo per l'acquisto della casa coniugale, pari a € 725/750,00 mensili, assolvendo così in toto agli oneri alloggiativi dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come stabilite dal Tribunale di Genova nel verbale della riunione del 15/9/2016; chiedeva un'ampia regolamentazione delle visite ai figli e di essere mandato assolto da ogni e qualsivoglia domanda di contributo al mantenimento in favore della consorte in quanto economicamente autosufficiente.
1.3. Attraverso un provvedimento provvisorio e urgente il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, cui conseguentemente assegnava la casa coniugale sita in Genova, Via
Vassallo 13/14, stabiliva il regime di frequentazione padre-figli, rigettava la domanda di assegno per il proprio mantenimento avanzata dalla IG e poneva a carico del padre complessivi Pt_1
€.1.350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
1.4. Il signor impugnava tale provvedimento tramite reclamo CP_1
innanzi alla Corte d'Appello di Genova, chiedendo che venisse ridotto il contributo al mantenimento dei figli tenuto conto che egli versava la rata del mutuo relativo alla casa familiare pari ad euro 700/750,00 mensili, oltre ad una modifica in punto frequentazione figli dovuta alla modifica dei suoi orari di lavoro. La IG chiedeva il Pt_1
rigetto del reclamo.
1.5. La Corte riduceva il contributo per il mantenimento dei figli da euro 450,00 al mese ad euro 400,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 1.200,00 e quanto alle visite stabiliva che il padre potesse prendere con sé i minori, nei giorni infrasettimanali di sua spettanza, dalle ore 18,00 e non dall'uscita da scuola alle ore 16,00
1.6. In data 16.10.2017, nel frattempo, il Signor veniva CP_1
licenziato da Virgin Italia S.p.a.; conseguentemente, in data 4.1.2018 depositava istanza ex art. 709. c.p.c., in cui chiedeva la riduzione della somma stabilità in euro 1200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
1.7. Con sentenza n. 1531/2019 il Tribunale di Genova pronunciava la separazione dei coniugi, rigettava la richiesta del marito di addebito della separazione alla moglie;
affidava i tre figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava l'ex casa coniugale, sita in Genova, Via Vassallo 13/14; disponeva un'ampia regolamentazione di visita per il padre con i minori;
poneva a carico del Signor un contributo al CP_1
mantenimento dei figli nella misura di complessivi Euro 900,00 mensili (300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Il signor proponeva appello avverso tale sentenza, la quale CP_1
veniva parzialmente riformata e veniva stabilito un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di complessivi euro 600,00.
3. La IG proponeva ricorso in Cassazione, tutt'ora Pt_1
pendente.
4. Con ricorso in data 13/9/2022 il Sig. adiva il Tribunale di CP_1
Genova per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e nel contempo chiedeva che venisse confermato il regime di affidamento, collocazione e frequentazione con i figli, e richiedeva un'ulteriore riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei tre figli minori, chiedendo venisse stabilito in euro 4500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
4.2. Si costituiva con comparsa controparte, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio, né alla conferma dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna, con assegnazione alla madre della casa coniugale, né alla conferma della regolamentazione delle visite padre- figli già in vigore tra le parti, ma chiedeva che il contributo del signor al mantenimento dei figli venisse elevato da € 600 ad € CP_1
1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie tutte, ivi compresa la spesa per il tutor del figlio . Per_1
4.3. In data 15/03/2023, il Presidente pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti che il Signor versasse la complessiva CP_1 somma di € 840,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli (euro 280,00 per ciascun figlio), fermo il resto.
4.4. Con sentenza n. 2967/2024 oggi impugnata, il Tribunale di
Genova confermava il regime di affidamento, collocazione e visita già previsto in separazione e così disponeva in punto economico:
“Dispone che il padre, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, contribuisca al mantenimento ordinario dei tre figli versando alla madre, mediante bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di
€ 900 (€ 300 a figlio), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025; oltre al 50% delle spese straordinarie della prole, per la cui esatta individuazione si rimanda ai criteri di cui al verbale della riunione ex art. 47 quater
ORD GIUD del 15-9-2016 della IV Sezione Civile del Tribunale di
Genova.
Spese legali compensate.”
5. Proponeva appello avverso la suddetta sentenza la IG
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1) "Erronea interpretazione dei fatti di causa e conseguente erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento per i tre figli minori".
Sosteneva la ricorrente che la decisione di prime cure fosse stata assunta sulla base di fatti non corrispondenti al vero, in quanto si sarebbero verificate delle omissioni da parte del signor CP_1
Quest'ultimo, infatti, riportava la IG , il giorno Pt_1
successivo al deposito delle memorie di replica in primo grado, si sarebbe reso acquirente di un immobile in Via Nizza, pubblicizzato on line al prezzo di euro 250.000,00. Ciò sarebbe andato in contrasto con l'assunto di controparte secondo cui non sarebbe riuscito, con il proprio reddito mensile, a coprire un esborso di euro 600,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Affermava l'appellante che i figli avevano diritto di mantenere uno stile di vita equilibrato con entrambi i genitori, cosa che nella fattispecie non era garantita, e che il padre aveva disponibilità diverse da quelle risultanti in primo grado, circostanza confermata dallo stile di vita tenuto dall'ex coniuge, il quale si sarebbe reso acquirente di un'ulteriore immobile (già menzionato sopra), di un'auto, di una moto del valore di euro 12.800,00, di un nuovo telefono del valore di euro
1600,00.
Tutto quanto sopra quindi avrebbe determinato automaticamente un doveroso adeguamento del contributo nel rispetto dei precetti costituzionali di cui all'art. 30.
2) "Sostanziale modifica delle condizioni reddituali del Sig. intervenuta successivamente al deposito delle memorie CP_1 conclusive, a seguito del decesso dell'anziana madre e della conseguente apertura della successione".
Il fatto nuovo costituito dalla successione materna, aveva comportato che il signor fosse divenuto comproprietario al 50% del CP_1
patrimonio immobiliare del quale era comproprietario insieme alla madre e al fratello, composto da vari immobili, di cui uno a Zoagli, uno a Prato Nevoso e tre a Carro sopra le Cinque Terre, cui erano annessi terreni e boschi, oltre a dover tenere presente le due unità abitative site in Genova, una assegnata alla IG e l'altra Pt_1
acquistata poco tempo prima.
Affermava l'appellante che gli immobili di cui sopra, esclusi quelli di
Genova, erano facilmente locabili.
Quindi si sarebbe verificato un miglioramento delle condizioni patrimoniali del signor CP_1
3) "Mancata pronuncia in ordine alla richiesta, riportata anche in sentenza, di indicazione espressa dell'obbligo di contribuzione alle spese del tutor per il figlio certificato DSA" Per_1 Al figlio , che frequenta oggi la prima liceo, veniva Per_1
diagnosticato un disturbo dell'apprendimento e dell'attenzione che comportava la necessità di essere seguito da un tutor specializzato. Il signor però si sarebbe sempre rifiutato di contribuire alle CP_1
relative spese nonostante lo stesso non ritenga neppure di coadiuvare nello studio di materie a lui ben note (scienze), come Per_1
risulterebbe dai messaggi intercorsi tra le parti.
La sentenza di primo grado, che nel corpo aveva riportato l'espressa domanda della IG circa l'ottenimento di una pronuncia Pt_1
sul punto, non si esprimeva.
Quindi l'appellante chiedeva che la Corte si esprimesse affinché la stessa non fosse costretta ad adire continuativamente l'Autorità giudiziaria per il rimborso di una spesa certamente necessaria per il minore.
4) "Sulle spese legali (violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c.)"
L'unico punto in discussione tra le parti verteva sull'ammontare dell'assegno di mantenimento per i tre figli minori, di cui il Sig. chiedeva la riduzione ad euro 450,00 mensili, mentre la CP_1 IG ne chiedeva l'incremento ad euro 1.200,00. Il Pt_1
Tribunale concedeva un incremento, seppur non nella misura chiesta dalla IG;
quindi, il signor risultava parzialmente Pt_1 CP_1
soccombente e perciò si sarebbe dovuto provvedere di conseguenza.
Chiedeva quindi l'appellante che venisse posto un assegno a carico del signor a titolo di mantenimento a favore dei figli in misura CP_1
non inferiore ad euro 1200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e che venissero poste le spese di primo grado a carico dello stesso signor CP_1
6. Si costituiva il signor il quale rispetto ai motivi di CP_1
impugnazione sosteneva quanto segue:
1) sul primo motivo rilevava che versava tutti i mesi complessivi euro
2400,00 (900,00 quale contributo al loro mantenimento, € 1.000,00 quale rata del mutuo ed €. 200,00 per le spese di straordinaria amministrazione per la loro abitazione, l'ex casa coniugale sita in
Albaro, Via Vassallo 13/14, oltre ad almeno € 300,00 al mese per spese straordinarie dei figli). Quanto alle affermazioni di controparte, faceva notare che la IG dissertava come se egli avesse Pt_1
acquistato la casa di Via Nizza 9/23 e nello stesso tempo, cumulativamente, stesse godendo della propria eredità, mentre in realtà egli era riuscito nell'acquisto della casa di Via Nizza 9/23 proprio vendendo il suo 50% di tale eredità. Relativamente agli immobili di cui parla controparte, l'appellato precisava che erano rimasti in comproprietà tra i due fratelli solo l'appartamentino di
Prato Nevoso, la casa già di abitazione della madre in Via Borgoratti
84/17 e i due immobili siti in Carro, che erano ruderi senza tetto.
L'altro appartamento in via Borgoratti, al n. 84/6, è stato venduto in data 22.12.2022 al prezzo di € 150.000. I due fratelli, nel momento in cui si era compreso che la madre fosse agli ultimi giorni di vita, si erano accordati nel senso che tutto il ricavato della vendita rimanesse all'appellato per procedere all'acquisto di cui sopra, mentre al fratello sarebbe stato intestato l'immobile di Corso Torino 52/15. Per_4
Il box di Via Borgoratti e l'appartamento sito in Zoagli erano stati anch'essi alienati, mentre la casa di Corso Torino 52/15 era stata invece trasferita al fratello in data 20/2/2025. Per_4
Quanto ai veicoli a lui intestati affermava trattarsi di una moto e un'auto entrambi usati. Quando all'automobile, tra l'altro, stava affrontando le rate del contratto di finanziamento stipulato il quale prevedeva il pagamento di euro 281,00 mensili oltre ad una maxi rata di euro 775,00 mensili per due anni a partire da ottobre 2025.
L'appellato affermava poi che non risultava corrispondente al vero il fatto che egli conducesse una vita di lusso, come invece avrebbe fatto la IG , grazie al compagno. Pt_1
Sosteneva inoltre il signor di fare il proprio dovere rispetto CP_1
alle spese straordinarie, come avrebbe dimostrato il fatto che:
- l'abbonamento al Lido rappresentava una spesa superflua ed evitabile. In verità il Lido sarebbe stato di interesse solo della madre e non dei figli che non lo gradivano;
- non aveva più senso parlare di centri estivi essendo i figli ormai tre ragazzi di 17, 15 e 13 anni;
- non era vero che la gestione dei figli avrebbe gravato tutta sulla IG , in quanto il padre, nei giorni di propria spettanza, si Pt_1
recava a prenderli non prima delle 20/20.15. Semplicemente, dal lontano 2017, accadeva che in rare occasioni ci fosse la necessità di cambiare gli orari.
Non era altrettanto veritiera la circostanza per cui la madre avesse un maggior impegno economico in termini di consumi elettrici, spesa alimentare e riscaldamento dovuto al fatto che nei weekend di competenza del padre i ragazzi tornavano nella casa materna a fare la doccia e cambiarsi. Infatti, i figli disponevano liberamente della casa del padre.
2) sul secondo motivo, affermava che l'eredità era sempre stata nota e nello stabilire la somma di euro 900,00 per il mantenimento dei figli a una persona già gravata dal 50% delle spese straordinarie, dalla rata di mutuo pari a €. 1.000,00 per assicurare la casa di abitazione ai figli ed € 200,00 per spese di amministrazione straordinaria, si era in qualche modo già tenuto conto della stessa.
3) sul terzo motivo, sosteneva di aver sempre studiato insieme al figlio , e che da piccolo anche lo stesso signor aveva le Per_1 CP_1
stesse problematiche. Non era stato poi stato provato che Per_1
avesse una patologia significativa e le spese che la IG Pt_1
richiedeva per il tutor non erano mai state fiscalmente documentate
4) sul quarto motivo rilevava che non potesse essere condannato alle spese in quanto la IG era risultata soccombente sia Pt_1
sull'importo richiesto a titolo di contributo al mantenimento, che nelle pretese riguardo alle spese per il tutor.
Chiedeva quindi il respingersi dell'appello di controparte.
7. Lette le note scritte delle parti depositate per l'udienza del 9.4.2024
- tenuta con le modalità della trattazione scritta - la Corte riteneva la causa matura per la decisione, non necessitando di ulteriore istruttoria.
***
8. Deve preliminarmente ritenersi l'appello ammissibile, avendo parte appellante espressamente indicato i motivi posti a fondamento dell'impugnazione, nonché le parti della sentenza gravata di cui si chiede la riforma e le specifiche domande.
9. Tanto premesso, si rileva che questa Corte è chiamata principalmente a verificare se la sentenza impugnata abbia correttamente statuito relativamente al contributo economico posto a carico del signor a titolo di mantenimento dei tre figli, CP_1
prevedendo che quest'ultimo versasse la somma complessiva di euro 900,00 oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
9.1. Con riguardo al primo ed al secondo motivo d'appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto vertono entrambi sulle asserite maggiori disponibilità economiche di parte appellata, si ritiene che vadano accolti.
9.2. Occorre innanzitutto premettere che l'articolo 337 ter c.c., al comma IV, prevede che il giudice, nel prendere la decisione circa la previsione di un assegno di mantenimento a favore dei figli deve tener presente che:
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Come sostenuto dalla Corte di
Cassazione (Ord. 7169/2024) “Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno” e
“… in generale, l'art. 316-bis, comma 1, c.c. prevede, poi, che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari”
9.3. Nel caso di specie, al fine di valutare se ed in che misura occorra intervenire sulla statuizione del giudice ci prime cure, occorre analizzare le condizioni economico-patrimoniali di ciascuna delle parti.
Condizione economica dell'appellante : Parte_1
La IG ha prodotto la seguente documentazione Pt_1
reddituale:
- MOD 730/2021: reddito complessivo euro 19.042,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 1450,00 circa.
- MOD 730/2022: reddito complessivo euro 19.981,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 1500,00 circa;
- MOD 730/2023: reddito complessivo euro 18.032,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 1450,00 circa;
Condizione economica dell'appellato Controparte_1
- MOD PF 2022: reddito netto euro 30.944,00. Per cui, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 2500,00 circa;
- MOD PF 2023: reddito netto euro 35.645,00. Per cui, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 2900,00 circa;
- MOD PF 2024: reddito netto euro 47.456,00. Per cui, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 3900,00 circa.
Deve altresì tenersi presente che le parti, e quindi anche il signor godono dell'assegno unico, per una cifra pari ad euro 350,00 CP_1
circa mensili.
9.4. Alla luce della documentazione prodotta, si nota come la situazione economica dell'appellato sia notevolmente in crescita, con l'ultima dichiarazione che fa emergere un reddito di euro
47.000,00 annuali circa. Volendo tenere presente le ultime tre dichiarazioni, e facendo una media tra le stesse, si ottiene un'entrata pari a circa euro 3000,00, mensili, che quindi dimostra in ogni caso una disparità reddituale rispetto alla IG . Pt_1
Ciò, si precisa, anche a non voler tenere conto delle successioni relative al padre e alla madre del signor CP_1
9.5. Tenendo presente la circostanza del collocamento prevalente della prole alla madre, va rilevata inoltre l'età dei figli , Per_2
e nati rispettivamente nel 2007, nel 2010 e nel 2012, e Per_1 Per_3
che quindi essendo in fase adolescenziale, comportano notevole dispendio economico anche dal punto di vista della gestione quotidiana ordinaria.
9.6. Da ultimo va considerato che per quanto sia circostanza pacifica che parte appellata si faccia carico del pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale - assegnata a parte appellante - è altrettanto da tener conto del fatto che, essendo tale immobile di proprietà esclusiva del signor si tratta di un bene che rimane nel suo CP_1
patrimonio; quindi, il carico dovuto alla rata del suddetto mutuo è finalizzato a consolidare una situazione per lui favorevole.
9.7. Per tutto quanto sopra, questa Corte ritiene di stabilire un incremento della somma a carico di parte appellata, a titolo di mantenimento dei figli, disponendo che versi una cifra mensile di euro 350,00 per ciascun figlio e quindi complessivi euro 1050,00 mensili.
10. Con riguardo al terzo motivo d'appello, questa Corte lo ritiene infondato e quindi da rigettare.
L'appellante si duole per la mancata pronuncia del Tribunale circa la sua richiesta di una statuizione relativa all'obbligo di contribuzione, in capo all'appellante, alle spese del tutor per il figlio
. Per_1
La realtà, però - e sul punto si ritiene condivisibile quanto eccepito da parte appellante - è che la IG non ha prodotto in Pt_1 giudizio nessuna documentazione attestante il carico economico dalla stessa asseritamente sopportato. Ciò rende impossibile quindi una pronuncia sul punto.
11. Ad analoghe conclusioni si ritiene pervenire con riguardo al quarto motivo d'appello.
La sentenza di primo grado ha compensato le spese di giudizio e tale decisione appare immune da censure, considerando che nello specifico la pronuncia, prevedendo un assegno a titolo di mantenimento a carico del signor pari ad euro 900,00 CP_1
mensili, si è posta sostanzialmente nel mezzo rispetto alle richieste delle parti, che chiedevano da un lato che fosse stabilita una cifra di euro 450,00 e dall'altro di euro 1200,00.
12. In ragione della natura della presente decisione e del solo parziale accoglimento dell'appello le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata n. 2967/2024 del
Tribunale di Genova, depositata in data 18.11.2024,
- Dispone che contribuisca al mantenimento Controparte_1
ordinario dei tre figli versando alla madre appellante, mediante bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 1.050,00 (€ 350 a figlio), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre
2025; oltre al 50% delle spese straordinarie della prole, così come già determinate in sentenza di primo grado,
- Rigetta le altre domande,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova, il 10.4.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente Dott. Rossella Atzeni