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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1955/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1955/2022 promossa da:
Parte_1
[...]
[...] in proprio e quale tutore di
[...] [...]
Persona_1
Parte_2
[...] Parte_3
[...] [...]
Parte_4
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. RUINI DAVIDE e dell'avv. GAMBINO EDOARDO
APPELLANTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO HURI Controparte_2 P.IVA_2
VAISSHNA
APPELLATI
CONCLUSIONI come da rispettive note ex art. 127 ter cpc pagina 1 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 2245/22 il Tribunale di Bologna, in ordine all'incidente stradale avvenuto il 6.6.2019 alle ore 17.30 circa, lungo l'autostrada A/1 nella carreggiata Milano-Bologna, accertava la pari corresponsabilità di conducente un'automobile Alfa RO, e di Controparte_3 CP_4
conducente un autotreno Volvo della l' assicurato dalla;
il
[...] Controparte_2 Controparte_1 sinistro, nel quale era deceduta la conducente dell'Alfa RO, era avvenuto allorquando l'autotreno, viaggiando alla velocità di km/h 88 nella corsia di marcia, aveva tamponato la vettura che stava procedendo sulla medesima corsia alla velocità d km/h 9.
Il Tribunale ricostruiva la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi e del rapporto di Polizia
Giudiziaria, delle sommarie informazioni testimoniali rese da , sorella della vittima Parte_4 trasportata sulla vettura, e da , nonché delle valutazioni del CT del PM ing. Testimone_1
che, insieme ad altri ausiliari esperti in componentistica meccanica ed informatica, Persona_2 aveva analizzato i veicoli. Il primo giudice accertava così che l'autoarticolato, procedendo alla velocità di circa Km/h 88, superiore a quella di km/h 80 prescritta per peso e dimensioni, in condizioni di luce solare e di perfetta visibilità, aveva tamponato la Alfa RO, ferma o al più marciante alla velocità di circa Km/h 9 anch'essa nella seconda corsia di marcia. Subito prima del sinistro, altro veicolo, non identificato, che precedeva l'autotreno Volvo, effettuava una manovra di emergenza di repentino scarto di corsia, il che rendeva non facile o sufficientemente tempestivo l'avvistamento dell'Alfa RO da parte del Non era stato possibile accertare anomalie di funzionamento dell'Alfa RO CP_4 che spiegassero la sua presenza, con gli indicatori di emergenza azionati, ferma o ovvero in marcia lentissima (CT del PM ), evidenziandosi, poi, che la passeggera superstite dava conto di una Per_2 situazione di regolarità, non riferendo alcuna anomalia della vettura condotta dalla sorella.
Le domande risarcitorie proposte dai congiunti della vittima, (padre), Parte_1 [...]
(madre), (nonna), (marito), (figlio), e Per_3 Parte_4 Parte_1 Persona_1 Parte_1
, e (fratelli), nei confronti della e di
[...] Per_1 Parte_2 Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_2 [...]
venivano dal Tribunale respinte. Il primo giudice riteneva non provati il danno psichico CP_1 dedotto dal figlio e dal padre della vittima, il danno da lucro cessante dedotto dal figlio, ed il danno da perdita del rapporto parentale dedotto dalla nonna materna, ed esaustive le somme versate dalla compagnia ante causam, ammontanti, complessivamente, ad euro 1.024.000,00.
Avverso tale sentenza proponevano appello i danneggiati chiedendo accertarsi la colpa esclusiva del e liquidarsi tutte le voci di danno da ciascuno dedotte. CP_4 Le appellate si costituivano deducendo l'infondatezza del gravame. Disposta dalla Corte CTU medico legale sulla persona del figlio della vittima, e respinte le ulteriori istanze istruttorie degli appellanti, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 26.11.2024 sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc.
2)In punto di an, gli appellanti deducono che, sulla base del materiale probatorio acquisito, la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta integralmente al CP_4
Va premesso che, chiare ed univoche le risultanze probatorie in merito alla dinamica del sinistro, come indicato nell'ordinanza del 25.5.2023 non deve darsi ingresso ad alcuna attività peritale, né può essere disposta l'acquisizione di non meglio specificati atti di procedimenti penali relativi al sinistro che le parti, peraltro, ben avrebbero potuto produrre nel rispetto delle preclusioni processuali, previa eventuale richiesta di autorizzazione ad estrarre copia avanzata al competente magistrato penale.
Ora, contrariamente a quanto traspare dall'atto di appello, non è in dubbio la sussistenza della colpa del affermata dal Tribunale non solo per effetto della presunzione, a carico del tamponante, di CP_4 inosservanza della distanza di sicurezza imposta dall'art. 149 c. strada al fine di garantire l'arresto tempestivo ed evitare collisioni con i veicoli che precedono “in ogni caso”, e dunque pure se pagina 2 di 7 improvvisamente arrestatisi, ma anche ai sensi degli artt. 141 e 142 c.strada, per avere proceduto alla velocità di km/h 88, superando il limite, per il veicolo condotto, di km/h 80. Posto che l'art. 149 c.strada non implica però che sia consentito ai veicoli di arrestarsi al centro della corsia di marcia, si tratta piuttosto di valutare se sia stata offerta dalla parte tamponante la prova liberatoria, che consente di superare la presunzione semplice di colpa esclusiva, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (v. fra le tante Cass. 8051/16).
Orbene, gli appellanti, incontestato che, al momento dell'impatto, la Alfa RO era praticamente ferma nella corsia di marcia, limitandosi del tutto genericamente ad affermare che sarebbe sopravvenuto un “presumibile guasto meccanico”, non hanno censurato specificamente l'accertamento compiuto dal CT del PM del fatto che, a causa delle condizioni della vettura, di tale anomala condotta di guida non sia possibile stabilire la causa, Nelle sit poteva d'altronde riferire Parte_4 solo: <mentre andavamo in tutta tranquillità sentivo mia sorella commentare nei confronti di un autista di un convoglio veicolare che al momento stava effettuando una manovra di sorpasso nei nostri confronti e a suo parere viaggiava a velocità sostenuta. Ricordo solo che vedevo sfilare il convoglio veicolare sulla sinistra e poi nient'altro, mi risvegliavo all'ospedale>>. Non è stato poi messo in dubbio che, come peraltro correttamente osservato dal Tribunale, la condotta di guida della vittima fosse stata causalmente rilevante, del tutto anomala, e posta in essere in violazione del codice della strada, che impone infatti, anche mediante l'adozione di una velocità adeguata, di non creare pericolo o intralcio per la circolazione, nella specie autostradale (artt. 140, 141
e 175 c.strada). Gli appellanti affermano che diversi veicoli che precedevano il avrebbero CP_4 superato la Alfa RO mentre questa era già ferma con le quattro frecce;
la circostanza, invero non è provata né appare compatibile con le sit di . Parte_4
Ad avviso della Corte, per quanto, come rilevato dagli appellanti, non risulti adeguatamente provato che, come affermato dal subito prima del sinistro, la visuale gli fosse impedita dalla CP_4 presenza di un altro mezzo pesante, riuscito a evitare la Alfa RO spostandosi repentinamente in prima corsia (sia pure la sorella della vittima abbia riferito di un soprasso a sinistra, subito prima dell'impatto, da parte di un “convoglio veicolare”), ciò non induce comunque ad una graduazione delle colpe diversa da quella paritaria.
Infatti, la gravità dell'arresto del veicolo nella seconda corsia di marcia in autostrada o della marcia ad un'andatura inferiore a km/h 10, appare non minore del superamento per soli km/h 8 del limite di velocità, e dell'art. 149 c.strada. Peraltro, in caso di dubbio soccorrerebbe la presunzione di pari responsabilità.
3)E' fondato l'appello proposto da , nonna materna della vittima, residente in [...]. Parte_4
Il Tribunale ha rigettato la domanda per essere mancata la dimostrazione di circostanze specifiche e particolareggiate indicative di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con la nipote, non costituendo la semplice relazione di parentela la prova del danno da perdita parentale, quale venir meno della comunanza spirituale con la vittima.
Ritiene invece la Corte che l'esistenza del danno costituito dalla sofferenza soggettiva della nonna per la morte della nipote possa essere nel caso di specie presunta.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non accertabile con metodi scientifici, può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. Fra tali presunzioni assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per la morte del loro prossimo congiunto, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo.
pagina 3 di 7 Non valendo la mancanza di convivenza fra congiunto e vittima primaria, che può incidere sulla componente dinamico relazionale, ad escludere la sofferenza morale pura, fra i parenti per i quali opera la suddetta presunzione vi sono anche i nonni;
infatti, la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", e il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza (Cass. 7743/20,
21230/16).
Nel caso di specie, in mancanza di prova contraria da parte dei danneggianti, la sofferenza soggettiva della nonna deve essere presunta.
Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato secondo il sistema a punti di cui alle relative tabelle adottate dal Tribunale di Milano del 2022, che sono state espressamente ritenute dalla S.C. adeguate (Cass. 37009/22), e che la Corte ritiene preferibili rispetto a quelle del Tribunale di Roma sia perché maggiormente articolate e flessibili, sia in ragione della loro più ampia diffusione, e sia perché il valore del punto milanese è il portato di un monitoraggio della giurisprudenza di merito nazionale, mentre il valore del punto della tabella del foro capitolino è determinato solo sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.
Alla nonna, considerati il grado di parentela, l'età della stessa (82 anni) e della vittima primaria (41 anni), la non convivenza, e la presenza nel nucleo familiare originario di altri sei nipoti e una figlia, vanno attribuiti in totale 18 punti.
Non stati allegati né tanto meno provati elementi che inducano al riconoscimento di punteggi aggiuntivi, nulla emergendo dagli atti quanto alle conseguenze della perdita sulla sfera dinamico relazionale, né sul concreto atteggiarsi dei rapporti fra la nonna, residente in [...], e la nipote;
non
è in particolare a tal fine sufficiente il solo fatto (di cui al cap. 10 e al doc. 22) che quest'ultima trascorresse, con tutti i familiari residenti in Italia, le vacanze in Marocco, ove si incontravano con la nonna. L'importo così spettante di euro 26.301,60 va dimezzato per il concorso di colpa della vittima;
la somma di euro 13.150,80, svalutata al tempo del sinistro ed aumentata, da allora ad oggi, degli interessi compensativi maturati secondo la rivalutazione annuale, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, risulta pari ad euro 14.374,22.
4)L'appello proposto dal figlio della vittima, pur fondati i rilievi relativi all'omesso riconoscimento del danno biologico e del danno da lucro cessante, non può trovare accoglimento.
Con riguardo al danno psichico patito dal ragazzo, all'epoca di 12 anni, la CTU del dott. Per_4 completa ed esaustiva, alla quale non hanno presentato osservazioni i CTP, ha accertato, sulla base dell'esame della documentazione in atti e della consulenza specialistica del dott. che, a causa Per_5 della morte della madre, ha riportato un disturbo dell'adattamento costituente una Persona_1 patologia psichiatrica che, nel caso in esame, dà luogo ad una IP dell'8%. In considerazione dei dati che emergono dal decorso clinico di tale patologia, nonché delle comuni conoscenze mediche concernenti la sua evoluzione, va inoltre individuato un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni e di inabilità temporanea parziale al 25% per i successivi 60 giorni.
Il suindicato danno biologico, liquidato ex art. 139 c. assicurazioni, è pari oggi ad euro 1.657,20 per l'IT ed euro 15.755,49 per l'IP, per un totale di euro 17.412,69; tale importo, dimezzato per il concorso di colpa, è pari ad euro 8.706,34. Il danno da lucro cessante per la perdita della contribuzione economica da parte della madre non è stato dal Tribunale riconosciuto per mancanza di prova, posto che non risultavano prodotte le dichiarazioni dei redditi della madre, la quale era priva di occupazione al momento del decesso;
non vi erano, pertanto, elementi neppure per ipotizzare come riconoscibile nell'an una suddetta voce.
Ritiene la Corte che la circostanza che al momento del sinistro la vittima fosse disoccupata non esclude affatto che ella si sarebbe procurata un lavoro onde provvedere al sostentamento del figlio, atteso che, come risulta dall'estratto conto contributivo ritualmente prodotto, oltre che dalla relazione dei Servizi
pagina 4 di 7 Sociali, ella ha sempre lavorato dal 1995 in poi -sia pure percependo redditi variabili, sino all'ultimo rapporto di lavoro cessato nel marzo 2019-, e provveduto al mantenimento di . Per_1
Per la liquidazione può assumersi, in via equitativa, un reddito annuo attuale di euro 15.000,00 considerate la media fra i redditi risultanti dal predetto estratto contributivo, ma anche la rivalutazione delle retribuzioni che si sarebbe verificata nel tempo, ed il fatto che la donna, con la crescita del figlio, avrebbe, in tutta verosimiglianza, dedicato più tempo all'attività lavorativa;
tale importo va dimezzato per il concorso di colpa. Provata l'entità dei redditi per ben 14 anni anteriormente al sinistro, non vi è ragione di fare ricorso al criterio meramente residuale del triplo della pensione sociale.
Assumendo che la madre, stante la scarsa presenza ed affidabilità del padre (v. relazione dei Servizi
Sociali), avrebbe destinato al figlio la metà dei suoi introiti, per i 13 anni ed un mese compresi fra il sinistro ed il momento (luglio 2032) in cui il figlio raggiungerà l'età di 26 anni (alla quale, secondo l'id quod plerumque accidit, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, i giovani iniziano a percepire stabilmente guadagni che consentono loro di mantenersi), si perviene, per i 69 mesi trascorsi dal sinistro ad oggi, all'importo di euro 21.562,50 (euro 15.000,00 : 2 : 2 : 12 x 69).
Per i restanti 88 mesi, il danno futuro è pari ad euro 27.500,00.
Occorre allora verificare se il versamento di euro 216.000,00 effettuato dalla compagnia il 22.1.2020, è stato tale da estinguere ogni credito del ragazzo tenuto conto anche del 50% del danno da perdita del rapporto parentale.
Il Tribunale non ha liquidato tale voce di danno.
In base al sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Milano, spettano al danneggiato 106 punti, ricorrendo le condizioni per riconoscere al ragazzo tutti e 30 i punti aggiuntivi tenuto conto che, stante l'assenza e la problematicità della figura materna, come emergente dalla relazione dei Servizi Sociali, agli aveva un legame affettivo strettissimo con la madre, dalla quale dipendeva per ogni aspetto dinamico relazionale interno al nucleo familiare originario. Va dunque riconosciuto l'importo massimo previsto dalle tabelle di euro 336.500,00 che, ridotto per il concorso di colpa, è pari ad euro 168.250,00.
Il risarcimento spettante ad er danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale Persona_1
e lucro cessante futuro, espressi ai valori attuali, è pari complessivamente euro 204.456,00.
Tale importo, svalutato alla data del sinistro (euro 173.709,43), sommato al lucro cessante passato (non annualmente svalutato per semplicità di calcolo), aumentato di rivalutazione ed interessi compensativi dal sinistro sino al 22.1.2020 (calcolati, per semplicità, anche sul danno patrimoniale futuro) è pari ad euro 195.371,43; ne discende che la somma versata dalla compagnia a quella data era integralmente satisfattiva del credito, compreso anche il 50% del danno patrimoniale emergente come allegato
(indipendentemente dalla sua prova).
5)Gli altri appellanti hanno chiesto l'applicazione, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, delle tabelle di del Tribunale di Roma o di Milano. Il Tribunale non ha proceduto, nella sentenza, alla liquidazione dei singoli danni, affermando che, stante il concorso di colpa, le somme versate dalla compagnia erano, nel loro totale, senz'altro satisfattive del totale dei crediti.
Osserva la Corte che i danneggiati hanno domandato il risarcimento dei danni da ciascuno specificamente allegati e quantificati;
anche i pagamenti sono stati effettuati dalla compagnia ai singoli familiari ante causam. Occorre quindi verificare la satisfattività di ogni singolo versamento.
Va premesso che non può accogliessi la doglianza del padre della vittima relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico di tipo psichico, quantificato (nell'intero) in euro
6.000,00. L'accertamento di tale tipo di danno non può essere demandato solo ad una CTU, che risulterebbe esplorativa;
per disporla, occorrono di regola -ma mancano nel caso di specie- accertamenti medico specialistici psichiatrici, che attestino mediante un percorso di diagnosi ed pagina 5 di 7 eventuale conseguente trattamento di cura la sussistenza di una alterazione dello stato psichico configurante una condizione di malattia. Neppure possono accogliersi le domanda di risarcimento del danno per spese di assistenza stragiudiziale considerato che non è provato alcun esborso da parte dei clienti per assistenza stragiudiziale;
la compagnia ha peraltro documento il versamento, a tale titolo, al legale dei danneggiati, di euro 216.000,00.
Orbene, le somme versate dalla compagnia il 7.1.2020 di euro 200.000,00 al padre della vittima, di euro 264.0000,00 alla madre, e di euro 216.000,00 al marito sono di gran lunga superiori anche alla metà del massimo (euro 168.250,00) liquidabile ai genitori e al coniuge della vittima per la perdita del rapporto parentale secondo le tabelle a punti del Tribunale di Milano, compresi gli interessi compensativi ed anche i danni patrimoniali emergenti allegati (provati, come le spese funerarie, e non, come le spese legali stragiudiziali). Quanto ai fratelli e alle sorelle, ognuno di loro ha ricevuto dalla compagnia, il 7.1.2020, euro
32.000,00.
Tenuto conto delle età, loro e della vittima primaria, e della presenza di sei fratelli superstiti, ai fratelli e non conviventi, sono attribuibili rispettivamente 32, 30 e 30 punti, che Pt_3 Per_1 Per_6 corrispondono ad un risarcimento, ai valori monetari attuali, di euro 46.758,40, euro 43.836,00 e di euro 43.836,00, somme da diminuirsi della metà per il concorso di colpa.
Alle sorelle e conviventi con la vittima primaria, vanno riconosciuti rispettivamente 52 Pt_4 Pt_2
e 50 punti, corrispondenti agli importi di euro 75.982,40 ed euro 73.060,00, da diminuirsi della metà per il concorso di colpa.
Non sono state allegate né provate (non apparendo a tal fine ammissibili e rilevanti i generici capitoli di prova orale, in particolare nn. 6 e 7) circostanze concrete e specifiche che inducano ad attribuire ai predetti fratelli punteggi aggiuntivi.
Deve allora confermarsi che il pagamento del 7.1.2020 fu satisfattivo quanti ai fratelli , Per_1
e compresi gli interessi compensativi maturati dal sinistro sino al 7.1.2020. Per_6 Pt_3
Quanto alla sorella l'importo di euro 37.991,20, svalutato alla data del sinistro ed aumentato Pt_4 degli interessi compensativi maturati dal sinistro sino al 7.1.2020, risulta pari ad euro 32.425,50; detratto l'acconto di euro 32.000,00, la differenza, rivalutata ed aumentata degli interessi compensativi dal 7.1.2020 ad oggi, risulta pari ad euro 546,80. Quanto al fratello oltre ai 50 punti relativi all'età e alla convivenza, ritiene la Corte che vadano Pt_1 riconosciuti 15 punti aggiuntivi, per un totale di 65, in considerazione del particolare legame che lo univa alla sorella, che egli, con la sua famiglia, aveva accolto nella sua abitazione insieme al nipote per il quale aveva costituito, anche in passato, una figura di riferimento stante l'assenza del Per_1 padre. L'importo risultante di euro 47.489,00 (euro 94.978,00 : 2), svalutato alla data del sinistro, sommato alla metà delle documentate spese di viaggio per il funerale e per le sfumate vacanze in
Marocco (euro 1.009,50), aumentato degli interessi compensativi maturati dal sinistro sino al 7.1.2020, risulta pari ad euro 41.545,54; detratto l'acconto di euro 32.000,00, la differenza (euro 9.545,54), rivalutata ed aumentata degli interessi compensativi dal 7.1.2020 ad oggi, risulta pari ad euro
12.267,50.
6)L'esito della lite, che ha visto l'accoglimento delle domande solo di alcuni dei danneggiati ed in misura assai ridotta, induce alla integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Le spese della CTU svolta in appello vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...] Pa
, , in proprio e quale tutore di ,, Per_3 Parte_4 Parte_1 Parte_1 Persona_1
pagina 6 di 7 , ed Persona_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti della e della avverso la sentenza del
[...] Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Bologna n.2245/22, in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede: condanna la in solido a pagare a euro 14.374,22, oltre Controparte_5 Parte_4 interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna la in solido a pagare a euro 546,80, Controparte_5 Parte_4 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna la in solido a pagare a euro 12.267,50, Controparte_5 Parte_5 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
rigetta nel resto l'impugnazione.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pone a carico di le spese della CTU svolta in appello. Persona_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 6.3.025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1955/2022 promossa da:
Parte_1
[...]
[...] in proprio e quale tutore di
[...] [...]
Persona_1
Parte_2
[...] Parte_3
[...] [...]
Parte_4
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. RUINI DAVIDE e dell'avv. GAMBINO EDOARDO
APPELLANTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO HURI Controparte_2 P.IVA_2
VAISSHNA
APPELLATI
CONCLUSIONI come da rispettive note ex art. 127 ter cpc pagina 1 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 2245/22 il Tribunale di Bologna, in ordine all'incidente stradale avvenuto il 6.6.2019 alle ore 17.30 circa, lungo l'autostrada A/1 nella carreggiata Milano-Bologna, accertava la pari corresponsabilità di conducente un'automobile Alfa RO, e di Controparte_3 CP_4
conducente un autotreno Volvo della l' assicurato dalla;
il
[...] Controparte_2 Controparte_1 sinistro, nel quale era deceduta la conducente dell'Alfa RO, era avvenuto allorquando l'autotreno, viaggiando alla velocità di km/h 88 nella corsia di marcia, aveva tamponato la vettura che stava procedendo sulla medesima corsia alla velocità d km/h 9.
Il Tribunale ricostruiva la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi e del rapporto di Polizia
Giudiziaria, delle sommarie informazioni testimoniali rese da , sorella della vittima Parte_4 trasportata sulla vettura, e da , nonché delle valutazioni del CT del PM ing. Testimone_1
che, insieme ad altri ausiliari esperti in componentistica meccanica ed informatica, Persona_2 aveva analizzato i veicoli. Il primo giudice accertava così che l'autoarticolato, procedendo alla velocità di circa Km/h 88, superiore a quella di km/h 80 prescritta per peso e dimensioni, in condizioni di luce solare e di perfetta visibilità, aveva tamponato la Alfa RO, ferma o al più marciante alla velocità di circa Km/h 9 anch'essa nella seconda corsia di marcia. Subito prima del sinistro, altro veicolo, non identificato, che precedeva l'autotreno Volvo, effettuava una manovra di emergenza di repentino scarto di corsia, il che rendeva non facile o sufficientemente tempestivo l'avvistamento dell'Alfa RO da parte del Non era stato possibile accertare anomalie di funzionamento dell'Alfa RO CP_4 che spiegassero la sua presenza, con gli indicatori di emergenza azionati, ferma o ovvero in marcia lentissima (CT del PM ), evidenziandosi, poi, che la passeggera superstite dava conto di una Per_2 situazione di regolarità, non riferendo alcuna anomalia della vettura condotta dalla sorella.
Le domande risarcitorie proposte dai congiunti della vittima, (padre), Parte_1 [...]
(madre), (nonna), (marito), (figlio), e Per_3 Parte_4 Parte_1 Persona_1 Parte_1
, e (fratelli), nei confronti della e di
[...] Per_1 Parte_2 Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_2 [...]
venivano dal Tribunale respinte. Il primo giudice riteneva non provati il danno psichico CP_1 dedotto dal figlio e dal padre della vittima, il danno da lucro cessante dedotto dal figlio, ed il danno da perdita del rapporto parentale dedotto dalla nonna materna, ed esaustive le somme versate dalla compagnia ante causam, ammontanti, complessivamente, ad euro 1.024.000,00.
Avverso tale sentenza proponevano appello i danneggiati chiedendo accertarsi la colpa esclusiva del e liquidarsi tutte le voci di danno da ciascuno dedotte. CP_4 Le appellate si costituivano deducendo l'infondatezza del gravame. Disposta dalla Corte CTU medico legale sulla persona del figlio della vittima, e respinte le ulteriori istanze istruttorie degli appellanti, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 26.11.2024 sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc.
2)In punto di an, gli appellanti deducono che, sulla base del materiale probatorio acquisito, la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta integralmente al CP_4
Va premesso che, chiare ed univoche le risultanze probatorie in merito alla dinamica del sinistro, come indicato nell'ordinanza del 25.5.2023 non deve darsi ingresso ad alcuna attività peritale, né può essere disposta l'acquisizione di non meglio specificati atti di procedimenti penali relativi al sinistro che le parti, peraltro, ben avrebbero potuto produrre nel rispetto delle preclusioni processuali, previa eventuale richiesta di autorizzazione ad estrarre copia avanzata al competente magistrato penale.
Ora, contrariamente a quanto traspare dall'atto di appello, non è in dubbio la sussistenza della colpa del affermata dal Tribunale non solo per effetto della presunzione, a carico del tamponante, di CP_4 inosservanza della distanza di sicurezza imposta dall'art. 149 c. strada al fine di garantire l'arresto tempestivo ed evitare collisioni con i veicoli che precedono “in ogni caso”, e dunque pure se pagina 2 di 7 improvvisamente arrestatisi, ma anche ai sensi degli artt. 141 e 142 c.strada, per avere proceduto alla velocità di km/h 88, superando il limite, per il veicolo condotto, di km/h 80. Posto che l'art. 149 c.strada non implica però che sia consentito ai veicoli di arrestarsi al centro della corsia di marcia, si tratta piuttosto di valutare se sia stata offerta dalla parte tamponante la prova liberatoria, che consente di superare la presunzione semplice di colpa esclusiva, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (v. fra le tante Cass. 8051/16).
Orbene, gli appellanti, incontestato che, al momento dell'impatto, la Alfa RO era praticamente ferma nella corsia di marcia, limitandosi del tutto genericamente ad affermare che sarebbe sopravvenuto un “presumibile guasto meccanico”, non hanno censurato specificamente l'accertamento compiuto dal CT del PM del fatto che, a causa delle condizioni della vettura, di tale anomala condotta di guida non sia possibile stabilire la causa, Nelle sit poteva d'altronde riferire Parte_4 solo: <mentre andavamo in tutta tranquillità sentivo mia sorella commentare nei confronti di un autista di un convoglio veicolare che al momento stava effettuando una manovra di sorpasso nei nostri confronti e a suo parere viaggiava a velocità sostenuta. Ricordo solo che vedevo sfilare il convoglio veicolare sulla sinistra e poi nient'altro, mi risvegliavo all'ospedale>>. Non è stato poi messo in dubbio che, come peraltro correttamente osservato dal Tribunale, la condotta di guida della vittima fosse stata causalmente rilevante, del tutto anomala, e posta in essere in violazione del codice della strada, che impone infatti, anche mediante l'adozione di una velocità adeguata, di non creare pericolo o intralcio per la circolazione, nella specie autostradale (artt. 140, 141
e 175 c.strada). Gli appellanti affermano che diversi veicoli che precedevano il avrebbero CP_4 superato la Alfa RO mentre questa era già ferma con le quattro frecce;
la circostanza, invero non è provata né appare compatibile con le sit di . Parte_4
Ad avviso della Corte, per quanto, come rilevato dagli appellanti, non risulti adeguatamente provato che, come affermato dal subito prima del sinistro, la visuale gli fosse impedita dalla CP_4 presenza di un altro mezzo pesante, riuscito a evitare la Alfa RO spostandosi repentinamente in prima corsia (sia pure la sorella della vittima abbia riferito di un soprasso a sinistra, subito prima dell'impatto, da parte di un “convoglio veicolare”), ciò non induce comunque ad una graduazione delle colpe diversa da quella paritaria.
Infatti, la gravità dell'arresto del veicolo nella seconda corsia di marcia in autostrada o della marcia ad un'andatura inferiore a km/h 10, appare non minore del superamento per soli km/h 8 del limite di velocità, e dell'art. 149 c.strada. Peraltro, in caso di dubbio soccorrerebbe la presunzione di pari responsabilità.
3)E' fondato l'appello proposto da , nonna materna della vittima, residente in [...]. Parte_4
Il Tribunale ha rigettato la domanda per essere mancata la dimostrazione di circostanze specifiche e particolareggiate indicative di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con la nipote, non costituendo la semplice relazione di parentela la prova del danno da perdita parentale, quale venir meno della comunanza spirituale con la vittima.
Ritiene invece la Corte che l'esistenza del danno costituito dalla sofferenza soggettiva della nonna per la morte della nipote possa essere nel caso di specie presunta.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non accertabile con metodi scientifici, può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. Fra tali presunzioni assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per la morte del loro prossimo congiunto, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo.
pagina 3 di 7 Non valendo la mancanza di convivenza fra congiunto e vittima primaria, che può incidere sulla componente dinamico relazionale, ad escludere la sofferenza morale pura, fra i parenti per i quali opera la suddetta presunzione vi sono anche i nonni;
infatti, la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", e il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza (Cass. 7743/20,
21230/16).
Nel caso di specie, in mancanza di prova contraria da parte dei danneggianti, la sofferenza soggettiva della nonna deve essere presunta.
Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato secondo il sistema a punti di cui alle relative tabelle adottate dal Tribunale di Milano del 2022, che sono state espressamente ritenute dalla S.C. adeguate (Cass. 37009/22), e che la Corte ritiene preferibili rispetto a quelle del Tribunale di Roma sia perché maggiormente articolate e flessibili, sia in ragione della loro più ampia diffusione, e sia perché il valore del punto milanese è il portato di un monitoraggio della giurisprudenza di merito nazionale, mentre il valore del punto della tabella del foro capitolino è determinato solo sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.
Alla nonna, considerati il grado di parentela, l'età della stessa (82 anni) e della vittima primaria (41 anni), la non convivenza, e la presenza nel nucleo familiare originario di altri sei nipoti e una figlia, vanno attribuiti in totale 18 punti.
Non stati allegati né tanto meno provati elementi che inducano al riconoscimento di punteggi aggiuntivi, nulla emergendo dagli atti quanto alle conseguenze della perdita sulla sfera dinamico relazionale, né sul concreto atteggiarsi dei rapporti fra la nonna, residente in [...], e la nipote;
non
è in particolare a tal fine sufficiente il solo fatto (di cui al cap. 10 e al doc. 22) che quest'ultima trascorresse, con tutti i familiari residenti in Italia, le vacanze in Marocco, ove si incontravano con la nonna. L'importo così spettante di euro 26.301,60 va dimezzato per il concorso di colpa della vittima;
la somma di euro 13.150,80, svalutata al tempo del sinistro ed aumentata, da allora ad oggi, degli interessi compensativi maturati secondo la rivalutazione annuale, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, risulta pari ad euro 14.374,22.
4)L'appello proposto dal figlio della vittima, pur fondati i rilievi relativi all'omesso riconoscimento del danno biologico e del danno da lucro cessante, non può trovare accoglimento.
Con riguardo al danno psichico patito dal ragazzo, all'epoca di 12 anni, la CTU del dott. Per_4 completa ed esaustiva, alla quale non hanno presentato osservazioni i CTP, ha accertato, sulla base dell'esame della documentazione in atti e della consulenza specialistica del dott. che, a causa Per_5 della morte della madre, ha riportato un disturbo dell'adattamento costituente una Persona_1 patologia psichiatrica che, nel caso in esame, dà luogo ad una IP dell'8%. In considerazione dei dati che emergono dal decorso clinico di tale patologia, nonché delle comuni conoscenze mediche concernenti la sua evoluzione, va inoltre individuato un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni e di inabilità temporanea parziale al 25% per i successivi 60 giorni.
Il suindicato danno biologico, liquidato ex art. 139 c. assicurazioni, è pari oggi ad euro 1.657,20 per l'IT ed euro 15.755,49 per l'IP, per un totale di euro 17.412,69; tale importo, dimezzato per il concorso di colpa, è pari ad euro 8.706,34. Il danno da lucro cessante per la perdita della contribuzione economica da parte della madre non è stato dal Tribunale riconosciuto per mancanza di prova, posto che non risultavano prodotte le dichiarazioni dei redditi della madre, la quale era priva di occupazione al momento del decesso;
non vi erano, pertanto, elementi neppure per ipotizzare come riconoscibile nell'an una suddetta voce.
Ritiene la Corte che la circostanza che al momento del sinistro la vittima fosse disoccupata non esclude affatto che ella si sarebbe procurata un lavoro onde provvedere al sostentamento del figlio, atteso che, come risulta dall'estratto conto contributivo ritualmente prodotto, oltre che dalla relazione dei Servizi
pagina 4 di 7 Sociali, ella ha sempre lavorato dal 1995 in poi -sia pure percependo redditi variabili, sino all'ultimo rapporto di lavoro cessato nel marzo 2019-, e provveduto al mantenimento di . Per_1
Per la liquidazione può assumersi, in via equitativa, un reddito annuo attuale di euro 15.000,00 considerate la media fra i redditi risultanti dal predetto estratto contributivo, ma anche la rivalutazione delle retribuzioni che si sarebbe verificata nel tempo, ed il fatto che la donna, con la crescita del figlio, avrebbe, in tutta verosimiglianza, dedicato più tempo all'attività lavorativa;
tale importo va dimezzato per il concorso di colpa. Provata l'entità dei redditi per ben 14 anni anteriormente al sinistro, non vi è ragione di fare ricorso al criterio meramente residuale del triplo della pensione sociale.
Assumendo che la madre, stante la scarsa presenza ed affidabilità del padre (v. relazione dei Servizi
Sociali), avrebbe destinato al figlio la metà dei suoi introiti, per i 13 anni ed un mese compresi fra il sinistro ed il momento (luglio 2032) in cui il figlio raggiungerà l'età di 26 anni (alla quale, secondo l'id quod plerumque accidit, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, i giovani iniziano a percepire stabilmente guadagni che consentono loro di mantenersi), si perviene, per i 69 mesi trascorsi dal sinistro ad oggi, all'importo di euro 21.562,50 (euro 15.000,00 : 2 : 2 : 12 x 69).
Per i restanti 88 mesi, il danno futuro è pari ad euro 27.500,00.
Occorre allora verificare se il versamento di euro 216.000,00 effettuato dalla compagnia il 22.1.2020, è stato tale da estinguere ogni credito del ragazzo tenuto conto anche del 50% del danno da perdita del rapporto parentale.
Il Tribunale non ha liquidato tale voce di danno.
In base al sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Milano, spettano al danneggiato 106 punti, ricorrendo le condizioni per riconoscere al ragazzo tutti e 30 i punti aggiuntivi tenuto conto che, stante l'assenza e la problematicità della figura materna, come emergente dalla relazione dei Servizi Sociali, agli aveva un legame affettivo strettissimo con la madre, dalla quale dipendeva per ogni aspetto dinamico relazionale interno al nucleo familiare originario. Va dunque riconosciuto l'importo massimo previsto dalle tabelle di euro 336.500,00 che, ridotto per il concorso di colpa, è pari ad euro 168.250,00.
Il risarcimento spettante ad er danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale Persona_1
e lucro cessante futuro, espressi ai valori attuali, è pari complessivamente euro 204.456,00.
Tale importo, svalutato alla data del sinistro (euro 173.709,43), sommato al lucro cessante passato (non annualmente svalutato per semplicità di calcolo), aumentato di rivalutazione ed interessi compensativi dal sinistro sino al 22.1.2020 (calcolati, per semplicità, anche sul danno patrimoniale futuro) è pari ad euro 195.371,43; ne discende che la somma versata dalla compagnia a quella data era integralmente satisfattiva del credito, compreso anche il 50% del danno patrimoniale emergente come allegato
(indipendentemente dalla sua prova).
5)Gli altri appellanti hanno chiesto l'applicazione, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, delle tabelle di del Tribunale di Roma o di Milano. Il Tribunale non ha proceduto, nella sentenza, alla liquidazione dei singoli danni, affermando che, stante il concorso di colpa, le somme versate dalla compagnia erano, nel loro totale, senz'altro satisfattive del totale dei crediti.
Osserva la Corte che i danneggiati hanno domandato il risarcimento dei danni da ciascuno specificamente allegati e quantificati;
anche i pagamenti sono stati effettuati dalla compagnia ai singoli familiari ante causam. Occorre quindi verificare la satisfattività di ogni singolo versamento.
Va premesso che non può accogliessi la doglianza del padre della vittima relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico di tipo psichico, quantificato (nell'intero) in euro
6.000,00. L'accertamento di tale tipo di danno non può essere demandato solo ad una CTU, che risulterebbe esplorativa;
per disporla, occorrono di regola -ma mancano nel caso di specie- accertamenti medico specialistici psichiatrici, che attestino mediante un percorso di diagnosi ed pagina 5 di 7 eventuale conseguente trattamento di cura la sussistenza di una alterazione dello stato psichico configurante una condizione di malattia. Neppure possono accogliersi le domanda di risarcimento del danno per spese di assistenza stragiudiziale considerato che non è provato alcun esborso da parte dei clienti per assistenza stragiudiziale;
la compagnia ha peraltro documento il versamento, a tale titolo, al legale dei danneggiati, di euro 216.000,00.
Orbene, le somme versate dalla compagnia il 7.1.2020 di euro 200.000,00 al padre della vittima, di euro 264.0000,00 alla madre, e di euro 216.000,00 al marito sono di gran lunga superiori anche alla metà del massimo (euro 168.250,00) liquidabile ai genitori e al coniuge della vittima per la perdita del rapporto parentale secondo le tabelle a punti del Tribunale di Milano, compresi gli interessi compensativi ed anche i danni patrimoniali emergenti allegati (provati, come le spese funerarie, e non, come le spese legali stragiudiziali). Quanto ai fratelli e alle sorelle, ognuno di loro ha ricevuto dalla compagnia, il 7.1.2020, euro
32.000,00.
Tenuto conto delle età, loro e della vittima primaria, e della presenza di sei fratelli superstiti, ai fratelli e non conviventi, sono attribuibili rispettivamente 32, 30 e 30 punti, che Pt_3 Per_1 Per_6 corrispondono ad un risarcimento, ai valori monetari attuali, di euro 46.758,40, euro 43.836,00 e di euro 43.836,00, somme da diminuirsi della metà per il concorso di colpa.
Alle sorelle e conviventi con la vittima primaria, vanno riconosciuti rispettivamente 52 Pt_4 Pt_2
e 50 punti, corrispondenti agli importi di euro 75.982,40 ed euro 73.060,00, da diminuirsi della metà per il concorso di colpa.
Non sono state allegate né provate (non apparendo a tal fine ammissibili e rilevanti i generici capitoli di prova orale, in particolare nn. 6 e 7) circostanze concrete e specifiche che inducano ad attribuire ai predetti fratelli punteggi aggiuntivi.
Deve allora confermarsi che il pagamento del 7.1.2020 fu satisfattivo quanti ai fratelli , Per_1
e compresi gli interessi compensativi maturati dal sinistro sino al 7.1.2020. Per_6 Pt_3
Quanto alla sorella l'importo di euro 37.991,20, svalutato alla data del sinistro ed aumentato Pt_4 degli interessi compensativi maturati dal sinistro sino al 7.1.2020, risulta pari ad euro 32.425,50; detratto l'acconto di euro 32.000,00, la differenza, rivalutata ed aumentata degli interessi compensativi dal 7.1.2020 ad oggi, risulta pari ad euro 546,80. Quanto al fratello oltre ai 50 punti relativi all'età e alla convivenza, ritiene la Corte che vadano Pt_1 riconosciuti 15 punti aggiuntivi, per un totale di 65, in considerazione del particolare legame che lo univa alla sorella, che egli, con la sua famiglia, aveva accolto nella sua abitazione insieme al nipote per il quale aveva costituito, anche in passato, una figura di riferimento stante l'assenza del Per_1 padre. L'importo risultante di euro 47.489,00 (euro 94.978,00 : 2), svalutato alla data del sinistro, sommato alla metà delle documentate spese di viaggio per il funerale e per le sfumate vacanze in
Marocco (euro 1.009,50), aumentato degli interessi compensativi maturati dal sinistro sino al 7.1.2020, risulta pari ad euro 41.545,54; detratto l'acconto di euro 32.000,00, la differenza (euro 9.545,54), rivalutata ed aumentata degli interessi compensativi dal 7.1.2020 ad oggi, risulta pari ad euro
12.267,50.
6)L'esito della lite, che ha visto l'accoglimento delle domande solo di alcuni dei danneggiati ed in misura assai ridotta, induce alla integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Le spese della CTU svolta in appello vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...] Pa
, , in proprio e quale tutore di ,, Per_3 Parte_4 Parte_1 Parte_1 Persona_1
pagina 6 di 7 , ed Persona_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti della e della avverso la sentenza del
[...] Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Bologna n.2245/22, in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede: condanna la in solido a pagare a euro 14.374,22, oltre Controparte_5 Parte_4 interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna la in solido a pagare a euro 546,80, Controparte_5 Parte_4 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna la in solido a pagare a euro 12.267,50, Controparte_5 Parte_5 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
rigetta nel resto l'impugnazione.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pone a carico di le spese della CTU svolta in appello. Persona_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 6.3.025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Giampiero Fiore
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