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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
5471/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, all'udienza del 10 giugno 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5471/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di giusta procura in atti, dagli Avv.ti Claudio
Mauriello, Paolo Mauriello e Silvio Di Monaco, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA), alla Via Barbarulo n. 50;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio De
Rosa, unitamente al quale elettivamente domicilia in Crispano (NA), alla Via
G. Rossini n. 6;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acerra n.
449/2018 avente ad oggetto contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava Controparte_1 in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Acerra, l' Parte_1
(per brevità, al fine di sentirlo condannare
[...] Parte_1 alla restituzione della somma di € 1.000,00 (ovvero della minore o maggiore somma emergente in corso di causa) a titolo di commissioni e premio assicurativo non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. C510746 oltre risarcimento del danno per mala gestio contrattuale e condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione al
Procuratore ex art. 93 c.p.c.
- Nello specifico, deduceva parte attrice di aver stipulato, in data 01.04.2013 con il contratto di finanziamento n. C510746 per un Parte_1 capitale lordo di € 38.400,00 da restituire, a mezzo cessione del quinto dello stipendio, in n. 120 rate di importo pari a € 320,00 ciascuna, con decorrenza dal 01/05/2013; deduceva altresì che, a seguito di estinzione anticipata, avvenuta in data 30.04.2017 in corrispondenza della rata n. 48, la Pt_1 convenuta avrebbe dovuto ridurre il costo del finanziamento ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB restituendo, quindi, i costi incassati anticipatamente a titolo di commissioni, spese di riscossione e premio assicurativo non goduti.
- Dunque, con sentenza n. 449/2018 (resa nell'ambito del proc. n. R.g.
2021/17), il Giudice di Pace di Acerra- in accoglimento della domanda- condannava al rimborso, in favore dell'istante, della somma Parte_1 di € 2.660,19 oltre interessi dall'estinzione anticipata fino al saldo;
al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.417,80 di cui € 173,80 per spese vive, oltre IVA e Cpa;
al pagamento dell'ulteriore somma di € 150,00 per resistenza temeraria in giudizio.
- Con l'atto di appello in esame, impugnava la sentenza di Parte_1
primo grado per i seguenti motivi: 1) tardività della domanda di condanna
- 2 -
proposta in corso di causa dall'istante nei confronti della al pagamento Pt_1 dell'ulteriore somma di € 1.660,19 (oltre l'originaria somma richiesta in citazione); 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in quanto il Giudice di prime cure avrebbe accertato la responsabilità contrattuale della per Pt_1 poi condannarla, in assenza di apposita domanda di parte;
3) nullità dell'atto di citazione per difetto e/o indeterminatezza del petitum e causa petendi;
4) carenza di legittimazione passiva (titolarità) rispetto all'azione di ripetizione delle commissioni di intermediazione;
5) contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha operato alcuna distinzione tra costi recurring e commissioni up front; 6) erronea interpretazione dell'art.
3.2 del contratto di finanziamento;
7) erronea valutazione in ordine alla vessatorietà della clausola contenuta nell'art.
3.2 delle Condizioni generali del contratto di finanziamento;
8) erronea valutazione circa la contrarietà a buona fede dell'art.
3.2 del contratto;
9) erronea valutazione in ordine alla nullità di protezione;
10) erronea applicazione degli artt. 1419 e 1339 c.c.; 11-12) erronea inclusione delle commissioni di attivazione e intermediazione tra le somme recurring; 13) erronea applicazione del criterio pro rata temporis;
14) erroneità della sentenza nella parte in cui il dies a quo per il pagamento degli interessi coinciderebbe con l'estinzione anticipata del contratto e non dalla data della domanda;
15) sulla condanna della al pagamento delle spese Pt_1
di lite.
Insisteva, quindi, per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado con restituzione degli importi nelle more versati in favore dell'appellata, con vittoria di spese processuali e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, CP_1
la quale eccepiva la mancata ricezione dell'atto di appello e,
[...] dunque, chiedeva di accertarsi l'inesistenza della notifica e dichiararsi l'inammissibilità del gravame, con vittoria di spese da distrarsi in favore del
Procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
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- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 giugno 2025.
Motivi della decisione
- In limine litis, va dato atto della tempestività e procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342- 348 bis
c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare e secondo il principio “tantum devolutum quantum appellatum”, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt.
329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Va ancora osservato che, in relazione alla doglianza sollevata da parte appellata sull'inesistenza della notifica della citazione in appello, da cui discenderebbe l'inesistenza dell'appello stesso, la stessa è stata superata dallo scrivente con provvedimento del 17.01.2019; d'altronde, come già osservato, la costituzione in giudizio del convenuto sana il difetto di nullità per raggiungimento dello scopo dell'atto.
- Venendo al merito, prima di procedere all'esame della fondatezza dell'atto di appello, è necessario individuare la disciplina applicabile alla fattispecie dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
- Al riguardo, giova rilevare che, nel caso in esame, trova pacificamente applicazione la disciplina dettata dall'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385, c.d.
T.U.B.), posto che il contratto di finanziamento per cui è causa è stato concluso in data 15.01.2013.
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- Ciò detto, l'art. 125 sexies TUB, norma introdotta dall'art. 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ed entrato in vigore a decorrere dal 19.09.2010, quindi applicabile ratione temporis, rubricato “Rimborso anticipato” stabilisce che
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
- Il diritto del consumatore al rimborso dei costi, in caso di adempimento anticipato, non è estraneo alla Legislazione europea. Invero, la citata disposizione ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
- È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposizioni precedenti, ossia all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE del
Consiglio del 22.12.1986, in materia di credito al consumo, il quale prevede che: “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
- La summenzionata disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la
Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs.
n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
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- La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
- Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies TUB e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento. Tale orientamento, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (cfr., ex CP_2 multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' n. 6167/2014). CP_2
- Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi. Ed infatti, con la sentenza resa in data
11.9.2019, nella causa n. C-383/19, nota come sentenza “Lexitor”, la
C.G.U.E., chiariva che: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (cfr.
C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
- Invero, la Corte di Giustizia UE, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della citata Direttiva, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
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- la nozione di "costo totale del credito", di cui all'art. 3, lett. g) della
Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione "restante durata del contratto", di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della
Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale. Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio. Di contro,
l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, co. 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
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- Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
- In conclusione, e in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, viene meno la distinzione tra costi up front e costi recurring.
- All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 73 del 2021 nella L. n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B., in particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, "ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies TUB.
- Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies è stata introdotta la disciplina secondo la quale “l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 e le norme
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secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della B.I. vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
- In relazione a tale formulazione di cui all'art. 125 sexies TUB si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
- In particolare, la Corte nel ribadire che la tutela del consumatore non può essere sottoposta a limiti temporali, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11- octies del decreto legge 73/2021, convertito con legge 106/2021, poiché il medesimo, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto l'art. 125 sexies TUB e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della sentenza Lexitor ai soli contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, ponendosi in contrasto con la sentenza Lexitor.
- Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime opinione (v., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli
Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
- Pertanto, si esclude che debba essere riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla
C.G.U.E.
- Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79,
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Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Controparte_3
[...
causa 43/1975, Defrenne
contro
Sabena).
- In definitiva, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
- Poiché, dunque, la Corte di Giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da patte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
- Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'unione europea, sentenze 12 dicembre
2013, in causa C-362/12, T.C., punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa
C-40/08, A.T., punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, M.S., punti 35 e
36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
- Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia "la buona fede degli ambienti interessati" e il "rischio di gravi ripercussioni economiche" (Corte giustizia dell'unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio. Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza Lexitor, che è stata pronunciata dalla C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende
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perché la Corte Costituzionale con la citata sentenza abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11-octies, comma
2, il quale, evidentemente, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleatoli dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo.
- Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto dichiarata la nullità dell'invocata clausola contrattuale che esclude la rimborsabilità degli importi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. art.
3.2 del contratto per cui è causa, la quale prevede la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, dei costi riferiti ad attività preliminari, maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto); la clausola in questione è da ritenersi vessatoria in quanto determina, a carico del consumatore- parte debole del contratto, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto e, pertanto, è affetta da nullità ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo”.
- Si richiama, sul punto, quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione:
“E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D.lgs. 206 del 2005, art.
33” (cfr. Cass. civ. n. 25977/2023).
- In questo senso, la clausola nulla deve intendersi automaticamente sostituita, ex art. 1419, co. 2, c.c., con l'art. 125 sexies T.U.B. che, già al momento della conclusione del contratto (per effetto della natura dichiarativa della sentenza
Lexitor), imponeva la rifusione anche dei costi up front.
- In ordine, invece, al motivo di appello circa il difetto di legittimazione passiva della in ordine ai costi di intermediazione, quali somme Pt_1
corrisposte in favore dell'intermediario, ossia TO S.p.A. (cfr., atto di
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conferimento di incarico per attività di intermediario del credito, in atti), va rigettato per i seguenti motivi.
- Sul punto, si rileva che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Diversamente, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2015, n. 21925), di tal che non attiene alla legittimazione ad agire, bensì al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
- Dunque, posto che si è al cospetto di un'eccezione di carenza di titolarità, il
Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene che nella nozione di “costo totale del credito”, contenuta nell'art. 125 sexies T.U.B., debba ritenersi inclusa an-che la voce relativa al costo di intermediazione (si cfr. sentenza Tribunale Napoli, del 04.11.21). Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
A ciò si aggiunga che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore ri-spetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutua-to, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati
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dalla finan-ziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (si cfr., su argomento analogo, attinente ai costi assicu-rativi non goduti dal cliente per effetto dell'estinzione anticipata, Tribunale Torino sez. III, 23.4.2021, in
Redazione Giuffrè 2021).
- Non si dubita inoltre della natura di costi “up front” rimborsabili: nella sostanza, in difetto di adeguata prova contraria, si tratta di costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari nella promozione e nella stipula dei contratti di finanziamento, nonché della copertura assicurativa dei rischi collegati al contratto.
- Invero, dal contratto si ricava che i costi di intermediazione siano compresi nelle somme che il beneficiario era tenuto a versare alla all'atto di Pt_1
concessione del credito (cfr., costi indicati nella lett. F del contratto di finanziamento) e che, in base all'art. 6 del contratto di conferimento di incarico per attività di intermediario del credito, la stessa avrebbe poi Pt_1 dovuto versare la provvigione all'intermediario (cfr., “…il richiedente autorizza, sin d'ora, il finanziatore concedente il finanziamento a trattenere al momento della liquidazione (…) l'importo delle provvigioni dovute dal richiedente all'intermediario del credito ed a versarlo direttamente allo stesso intermediario del credito”); d'altronde, i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore.
- In ordine al quantum oggetto di ripetizione, l'appellante evidenzia che, all'udienza del 20.11.2017, l'attrice in primo grado avrebbe ampliato- tardivamente- il petitum della domanda, chiedendo il rimborso di euro
2.660,19 a fronte di quanto chiesto in citazione (euro 1.000,00).
- Si osserva, sul punto, che già in sede introduttiva le richieste attoree venivano formulate con il seguente inciso “a)…per un importo pari e contenuto in euro 1.000,00 o di quella somma minore o maggiore che dovesse
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emergere in corso di causa” (cfr., conclusioni atto di citazione in primo grado); tale mutamento quantitativo, in aumento e comprensivo delle commissioni di attivazione e di intermediazione, deve ritenersi ammissibile in considerazione della circostanza che non si è incorsi in una mutatio libelli, del resto l'aumento quantitativo della domanda non ha inciso sulla causa petendi della stessa.
- Merita invece accoglimento il motivo di appello in ordine alla data di decorrenza degli interessi sull'importo oggetto di restituzione.
- Rilevato che, la domanda attorea in primo grado va qualificata come ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e che ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento indebito “…Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”, e che come chiarito in giurisprudenza anche nel caso in esame trova applicazione il principio dettato dall'art. 1147 comma 3 c.c., per cui la buona fede è presunta, salvo prova contraria (cfr., ex multis: Cass. 10815/2013; Cass. 10297/2007), nel caso in esame non è stata provata la mala fede della convenuta e, Pt_1
pertanto, il dies a quo per la decorrenza degli interessi va individuato dal giorno della domanda di restituzione.
- Pertanto, va riformata la sentenza sul punto con decorrenza degli interessi sull'importo oggetto di restituzione dalla data della domanda di primo grado e non già dall'estinzione anticipata al saldo come statuito dal primo giudice, con restituzione dell'eventuale eccedenza corrisposta dalla Pt_1
- Infine, va disatteso il motivo di appello circa la condanna della al Pt_1
pagamento delle spese di lite. Posto che la compensazione delle spese di lite rientra nella mera discrezionalità del giudicante, ex art. 92, comma 2 c.p.c.
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, nel caso in esame, il Giudice di Pace nel liquidare le spese di lite ha
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correttamente applicato i parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente ratione temporis, sulla base dello scaglione risultante dal decisum e, comunque, nei limiti massimi previsti ex lege.
- Alla luce delle siffatte considerazioni, l'appello va parzialmente accolto e l'impugnata sentenza va, dunque, in parte confermata sia pur con motivazione integrativa a quella resa dal giudice di prime cure.
- Invero, “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Cass.
Civ., Ordinanza n. 17681/2021).
- Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
- L'accoglimento parziale dell'appello, relativo al solo capo di domanda attinente al decorso del termine di restituzione degli interessi, depone per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Invero, “La compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, come previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr., giurisprudenza recente:
Cass. Ordinanza del 30.04.2025, n. 11333).
- Inoltre deve osservarsi che “La compensazione trova quindi giustificazione nell'apprezzamento di quelle gravi ed eccezionali ragioni che,
a mente dell'art. 92, comma 2, c.p.c. rendono possibile, ancora oggi, la compensazione delle spese di giudizio. Come è noto, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese non già in ragione della soccombenza reciproca dei contendenti,
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quanto, piuttosto per la ricorrenza, degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. U. 31 ottobre 2022, n. 32061;
Cass. 17 maggio 2024, n. 13827)”. (Cass. 26630/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 449/2018 del Parte_1
Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
- riforma la sentenza di primo grado in punto di decorrenza degli interessi sull'importo oggetto di restituzione, disponendo che essi decorrano dalla domanda di restituzione con restituzione dell'eventuale eccedenza versata;
- compensa le spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Così deciso, Nola 11/6/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, all'udienza del 10 giugno 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5471/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di giusta procura in atti, dagli Avv.ti Claudio
Mauriello, Paolo Mauriello e Silvio Di Monaco, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA), alla Via Barbarulo n. 50;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio De
Rosa, unitamente al quale elettivamente domicilia in Crispano (NA), alla Via
G. Rossini n. 6;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acerra n.
449/2018 avente ad oggetto contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava Controparte_1 in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Acerra, l' Parte_1
(per brevità, al fine di sentirlo condannare
[...] Parte_1 alla restituzione della somma di € 1.000,00 (ovvero della minore o maggiore somma emergente in corso di causa) a titolo di commissioni e premio assicurativo non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. C510746 oltre risarcimento del danno per mala gestio contrattuale e condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione al
Procuratore ex art. 93 c.p.c.
- Nello specifico, deduceva parte attrice di aver stipulato, in data 01.04.2013 con il contratto di finanziamento n. C510746 per un Parte_1 capitale lordo di € 38.400,00 da restituire, a mezzo cessione del quinto dello stipendio, in n. 120 rate di importo pari a € 320,00 ciascuna, con decorrenza dal 01/05/2013; deduceva altresì che, a seguito di estinzione anticipata, avvenuta in data 30.04.2017 in corrispondenza della rata n. 48, la Pt_1 convenuta avrebbe dovuto ridurre il costo del finanziamento ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB restituendo, quindi, i costi incassati anticipatamente a titolo di commissioni, spese di riscossione e premio assicurativo non goduti.
- Dunque, con sentenza n. 449/2018 (resa nell'ambito del proc. n. R.g.
2021/17), il Giudice di Pace di Acerra- in accoglimento della domanda- condannava al rimborso, in favore dell'istante, della somma Parte_1 di € 2.660,19 oltre interessi dall'estinzione anticipata fino al saldo;
al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.417,80 di cui € 173,80 per spese vive, oltre IVA e Cpa;
al pagamento dell'ulteriore somma di € 150,00 per resistenza temeraria in giudizio.
- Con l'atto di appello in esame, impugnava la sentenza di Parte_1
primo grado per i seguenti motivi: 1) tardività della domanda di condanna
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proposta in corso di causa dall'istante nei confronti della al pagamento Pt_1 dell'ulteriore somma di € 1.660,19 (oltre l'originaria somma richiesta in citazione); 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in quanto il Giudice di prime cure avrebbe accertato la responsabilità contrattuale della per Pt_1 poi condannarla, in assenza di apposita domanda di parte;
3) nullità dell'atto di citazione per difetto e/o indeterminatezza del petitum e causa petendi;
4) carenza di legittimazione passiva (titolarità) rispetto all'azione di ripetizione delle commissioni di intermediazione;
5) contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha operato alcuna distinzione tra costi recurring e commissioni up front; 6) erronea interpretazione dell'art.
3.2 del contratto di finanziamento;
7) erronea valutazione in ordine alla vessatorietà della clausola contenuta nell'art.
3.2 delle Condizioni generali del contratto di finanziamento;
8) erronea valutazione circa la contrarietà a buona fede dell'art.
3.2 del contratto;
9) erronea valutazione in ordine alla nullità di protezione;
10) erronea applicazione degli artt. 1419 e 1339 c.c.; 11-12) erronea inclusione delle commissioni di attivazione e intermediazione tra le somme recurring; 13) erronea applicazione del criterio pro rata temporis;
14) erroneità della sentenza nella parte in cui il dies a quo per il pagamento degli interessi coinciderebbe con l'estinzione anticipata del contratto e non dalla data della domanda;
15) sulla condanna della al pagamento delle spese Pt_1
di lite.
Insisteva, quindi, per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado con restituzione degli importi nelle more versati in favore dell'appellata, con vittoria di spese processuali e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, CP_1
la quale eccepiva la mancata ricezione dell'atto di appello e,
[...] dunque, chiedeva di accertarsi l'inesistenza della notifica e dichiararsi l'inammissibilità del gravame, con vittoria di spese da distrarsi in favore del
Procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
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- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 giugno 2025.
Motivi della decisione
- In limine litis, va dato atto della tempestività e procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342- 348 bis
c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare e secondo il principio “tantum devolutum quantum appellatum”, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt.
329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Va ancora osservato che, in relazione alla doglianza sollevata da parte appellata sull'inesistenza della notifica della citazione in appello, da cui discenderebbe l'inesistenza dell'appello stesso, la stessa è stata superata dallo scrivente con provvedimento del 17.01.2019; d'altronde, come già osservato, la costituzione in giudizio del convenuto sana il difetto di nullità per raggiungimento dello scopo dell'atto.
- Venendo al merito, prima di procedere all'esame della fondatezza dell'atto di appello, è necessario individuare la disciplina applicabile alla fattispecie dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
- Al riguardo, giova rilevare che, nel caso in esame, trova pacificamente applicazione la disciplina dettata dall'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385, c.d.
T.U.B.), posto che il contratto di finanziamento per cui è causa è stato concluso in data 15.01.2013.
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- Ciò detto, l'art. 125 sexies TUB, norma introdotta dall'art. 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ed entrato in vigore a decorrere dal 19.09.2010, quindi applicabile ratione temporis, rubricato “Rimborso anticipato” stabilisce che
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
- Il diritto del consumatore al rimborso dei costi, in caso di adempimento anticipato, non è estraneo alla Legislazione europea. Invero, la citata disposizione ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
- È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposizioni precedenti, ossia all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE del
Consiglio del 22.12.1986, in materia di credito al consumo, il quale prevede che: “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
- La summenzionata disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la
Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs.
n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
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- La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
- Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies TUB e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento. Tale orientamento, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (cfr., ex CP_2 multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' n. 6167/2014). CP_2
- Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi. Ed infatti, con la sentenza resa in data
11.9.2019, nella causa n. C-383/19, nota come sentenza “Lexitor”, la
C.G.U.E., chiariva che: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (cfr.
C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
- Invero, la Corte di Giustizia UE, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della citata Direttiva, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
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- la nozione di "costo totale del credito", di cui all'art. 3, lett. g) della
Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione "restante durata del contratto", di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della
Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale. Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio. Di contro,
l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, co. 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
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- Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
- In conclusione, e in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, viene meno la distinzione tra costi up front e costi recurring.
- All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 73 del 2021 nella L. n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B., in particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, "ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies TUB.
- Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies è stata introdotta la disciplina secondo la quale “l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 e le norme
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secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della B.I. vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
- In relazione a tale formulazione di cui all'art. 125 sexies TUB si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
- In particolare, la Corte nel ribadire che la tutela del consumatore non può essere sottoposta a limiti temporali, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11- octies del decreto legge 73/2021, convertito con legge 106/2021, poiché il medesimo, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto l'art. 125 sexies TUB e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della sentenza Lexitor ai soli contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, ponendosi in contrasto con la sentenza Lexitor.
- Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime opinione (v., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli
Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
- Pertanto, si esclude che debba essere riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla
C.G.U.E.
- Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79,
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Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro Controparte_3
[...
causa 43/1975, Defrenne
contro
Sabena).
- In definitiva, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
- Poiché, dunque, la Corte di Giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da patte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
- Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'unione europea, sentenze 12 dicembre
2013, in causa C-362/12, T.C., punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa
C-40/08, A.T., punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, M.S., punti 35 e
36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
- Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia "la buona fede degli ambienti interessati" e il "rischio di gravi ripercussioni economiche" (Corte giustizia dell'unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio. Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza Lexitor, che è stata pronunciata dalla C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende
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perché la Corte Costituzionale con la citata sentenza abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11-octies, comma
2, il quale, evidentemente, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleatoli dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo.
- Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto dichiarata la nullità dell'invocata clausola contrattuale che esclude la rimborsabilità degli importi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. art.
3.2 del contratto per cui è causa, la quale prevede la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, dei costi riferiti ad attività preliminari, maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto); la clausola in questione è da ritenersi vessatoria in quanto determina, a carico del consumatore- parte debole del contratto, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto e, pertanto, è affetta da nullità ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo”.
- Si richiama, sul punto, quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione:
“E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D.lgs. 206 del 2005, art.
33” (cfr. Cass. civ. n. 25977/2023).
- In questo senso, la clausola nulla deve intendersi automaticamente sostituita, ex art. 1419, co. 2, c.c., con l'art. 125 sexies T.U.B. che, già al momento della conclusione del contratto (per effetto della natura dichiarativa della sentenza
Lexitor), imponeva la rifusione anche dei costi up front.
- In ordine, invece, al motivo di appello circa il difetto di legittimazione passiva della in ordine ai costi di intermediazione, quali somme Pt_1
corrisposte in favore dell'intermediario, ossia TO S.p.A. (cfr., atto di
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conferimento di incarico per attività di intermediario del credito, in atti), va rigettato per i seguenti motivi.
- Sul punto, si rileva che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Diversamente, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2015, n. 21925), di tal che non attiene alla legittimazione ad agire, bensì al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
- Dunque, posto che si è al cospetto di un'eccezione di carenza di titolarità, il
Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene che nella nozione di “costo totale del credito”, contenuta nell'art. 125 sexies T.U.B., debba ritenersi inclusa an-che la voce relativa al costo di intermediazione (si cfr. sentenza Tribunale Napoli, del 04.11.21). Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
A ciò si aggiunga che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore ri-spetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutua-to, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati
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dalla finan-ziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (si cfr., su argomento analogo, attinente ai costi assicu-rativi non goduti dal cliente per effetto dell'estinzione anticipata, Tribunale Torino sez. III, 23.4.2021, in
Redazione Giuffrè 2021).
- Non si dubita inoltre della natura di costi “up front” rimborsabili: nella sostanza, in difetto di adeguata prova contraria, si tratta di costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari nella promozione e nella stipula dei contratti di finanziamento, nonché della copertura assicurativa dei rischi collegati al contratto.
- Invero, dal contratto si ricava che i costi di intermediazione siano compresi nelle somme che il beneficiario era tenuto a versare alla all'atto di Pt_1
concessione del credito (cfr., costi indicati nella lett. F del contratto di finanziamento) e che, in base all'art. 6 del contratto di conferimento di incarico per attività di intermediario del credito, la stessa avrebbe poi Pt_1 dovuto versare la provvigione all'intermediario (cfr., “…il richiedente autorizza, sin d'ora, il finanziatore concedente il finanziamento a trattenere al momento della liquidazione (…) l'importo delle provvigioni dovute dal richiedente all'intermediario del credito ed a versarlo direttamente allo stesso intermediario del credito”); d'altronde, i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore.
- In ordine al quantum oggetto di ripetizione, l'appellante evidenzia che, all'udienza del 20.11.2017, l'attrice in primo grado avrebbe ampliato- tardivamente- il petitum della domanda, chiedendo il rimborso di euro
2.660,19 a fronte di quanto chiesto in citazione (euro 1.000,00).
- Si osserva, sul punto, che già in sede introduttiva le richieste attoree venivano formulate con il seguente inciso “a)…per un importo pari e contenuto in euro 1.000,00 o di quella somma minore o maggiore che dovesse
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emergere in corso di causa” (cfr., conclusioni atto di citazione in primo grado); tale mutamento quantitativo, in aumento e comprensivo delle commissioni di attivazione e di intermediazione, deve ritenersi ammissibile in considerazione della circostanza che non si è incorsi in una mutatio libelli, del resto l'aumento quantitativo della domanda non ha inciso sulla causa petendi della stessa.
- Merita invece accoglimento il motivo di appello in ordine alla data di decorrenza degli interessi sull'importo oggetto di restituzione.
- Rilevato che, la domanda attorea in primo grado va qualificata come ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e che ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento indebito “…Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”, e che come chiarito in giurisprudenza anche nel caso in esame trova applicazione il principio dettato dall'art. 1147 comma 3 c.c., per cui la buona fede è presunta, salvo prova contraria (cfr., ex multis: Cass. 10815/2013; Cass. 10297/2007), nel caso in esame non è stata provata la mala fede della convenuta e, Pt_1
pertanto, il dies a quo per la decorrenza degli interessi va individuato dal giorno della domanda di restituzione.
- Pertanto, va riformata la sentenza sul punto con decorrenza degli interessi sull'importo oggetto di restituzione dalla data della domanda di primo grado e non già dall'estinzione anticipata al saldo come statuito dal primo giudice, con restituzione dell'eventuale eccedenza corrisposta dalla Pt_1
- Infine, va disatteso il motivo di appello circa la condanna della al Pt_1
pagamento delle spese di lite. Posto che la compensazione delle spese di lite rientra nella mera discrezionalità del giudicante, ex art. 92, comma 2 c.p.c.
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, nel caso in esame, il Giudice di Pace nel liquidare le spese di lite ha
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correttamente applicato i parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente ratione temporis, sulla base dello scaglione risultante dal decisum e, comunque, nei limiti massimi previsti ex lege.
- Alla luce delle siffatte considerazioni, l'appello va parzialmente accolto e l'impugnata sentenza va, dunque, in parte confermata sia pur con motivazione integrativa a quella resa dal giudice di prime cure.
- Invero, “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Cass.
Civ., Ordinanza n. 17681/2021).
- Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
- L'accoglimento parziale dell'appello, relativo al solo capo di domanda attinente al decorso del termine di restituzione degli interessi, depone per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Invero, “La compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, come previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr., giurisprudenza recente:
Cass. Ordinanza del 30.04.2025, n. 11333).
- Inoltre deve osservarsi che “La compensazione trova quindi giustificazione nell'apprezzamento di quelle gravi ed eccezionali ragioni che,
a mente dell'art. 92, comma 2, c.p.c. rendono possibile, ancora oggi, la compensazione delle spese di giudizio. Come è noto, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese non già in ragione della soccombenza reciproca dei contendenti,
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quanto, piuttosto per la ricorrenza, degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. U. 31 ottobre 2022, n. 32061;
Cass. 17 maggio 2024, n. 13827)”. (Cass. 26630/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 449/2018 del Parte_1
Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
- riforma la sentenza di primo grado in punto di decorrenza degli interessi sull'importo oggetto di restituzione, disponendo che essi decorrano dalla domanda di restituzione con restituzione dell'eventuale eccedenza versata;
- compensa le spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Così deciso, Nola 11/6/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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