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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 292/2021 R.G. promossa da
(C.F.: Parte_1
), in persona del Curatore Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1 Parte_2
Domenico Porraro (C.F.: ) per procura speciale allegata al ricorso in C.F._1
riassunzione depositato in data 27.9.2023
(C.F.: ), (C.F.: Parte_3 C.F._2 Parte_4
) E (C.F.: ), C.F._3 Parte_5 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Buttarazzi (C.F.: ) per procura C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione
- APPELLANTI -
CONTRO (C.F.: ), corrente in Pimonte (NA) alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Gelso n. 4, in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vitale Controparte_2
(C.F.: ) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta C.F._6
in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1830/2020 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed i suoi soci Parte_6
illimitatamente responsabili , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2018, provvisoriamente esecutivo,
emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su ricorso di con cui era Controparte_1
stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 36.980,14, oltre accessori, che la ricorrente assumeva dovuta quale corrispettivo per forniture di vetro e di altri materiali eseguite nell'anno
2017 ed era comprovata da due assegni bancari emessi in suo favore, rimasti insoluti, e precisamente: l'assegno n. 1066436205-03 dell'importo di euro 6.890,00, tratto sul Banco di Napoli
e datato 31.10.2017, e l'assegno n. 1067078545-00 dell'importo di euro 30.000,00, tratto sul Banco
di Napoli e datato 30.11.2017.
Gli opponenti eccepivano che il credito risultante dagli assegni azionati, emessi a garanzia del pagamento delle forniture in essere e/o da effettuare in futuro e che controparte aveva omesso di restituire malgrado il pagamento delle somme da essi portate, era insussistente. Deducevano, al riguardo, che l'importo di euro 6.890,00, di cui all'assegno bancario n. 1066436205-03 datato
31.10.2017 era stato corrisposto con bonifico bancario del 3.11.2017, mentre l'assegno bancario n.
1067078545-00 dell'importo di euro 30.000,00 e datato 30.11.2017, ma effettivamente rilasciato il
27.7.2017 per pagare la somma di euro 12.069,47 e per garantire, per la restante parte, il pagamento delle forniture in corso, era stato sostituito in data 11.8.2017 dall'assegno n. 1067078544-12
dell'importo di euro 50.000,00, regolarmente pagato come da quietanza del 18.10.2017.
Chiedevano, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese di lite.
L'opposta, costituendosi, contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione. Vinte le spese, da distrarsi.
Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, assegnati alle parti i termini ex art. 183
c.p.c., nella prima memoria , quale società incorporante Parte_1 [...]
a far data dal 31.12.2018, , Parte_6 Parte_3 Parte_5
e precisavano le conclusioni chiedendo, altresì, la condanna di
[...] Parte_4
controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante di
[...]
e ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, con sentenza Parte_1
n. 1830 pubblicata il 2.12.2020 il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 459/2018 e condannava Parte_1
quale società incorporante e - in via
[...] Parte_6
sussidiaria - , e al pagamento, in favore Parte_3 Parte_5 Parte_4
di dell'importo di euro 30.000,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, Controparte_1
con decorrenza dal 1.12.2017 al saldo;
quanto alle spese di lite, le compensava nella misura di 1/3 e condannava parte opponente alla refusione della restante parte, liquidata in euro 5.000,00 per compensi professionali ed in euro 155,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che si trattava di assegni postdatati aventi il valore di promesse di pagamento e che, relativamente all'importo di euro
6.980,14, portato dall'assegno bancario n. 1066436205-03, tratto sul Banco di Napoli e datato 31.10.2017, era stato provato il pagamento con bonifico del 3.11.2017 con causale “saldo assegno in scadenza al 31.10.2017”; per converso, con riferimento all'assegno n. 1067078545-00
dell'importo di euro 30.000,00, tratto sul Banco di Napoli in data 30.11.2017 (sebbene rilasciato il
27.7.2017), non era stata fornita la prova che esso fosse stato sostituito dall'assegno n. 1067078544-
12 dell'importo di euro 50.000,00, regolarmente pagato come da quietanza del 18.10.2017.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 16.1.2021 ed iscritta a ruolo il 20.1.2021 Parte_1
, , e proponevano appello
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la suddetta pronuncia, notificata in data 18.12.2020, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, di riformarla nella parte in cui li aveva condannati al pagamento, in favore di dell'importo di euro 30.000,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 Controparte_1
con decorrenza dal 1.12.2017 al saldo, dichiarando che nulla era dovuto da essi appellanti. Vinte le spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.
Disattesa l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 351 comma 2 c.p.c., con comparsa depositata il 16.5.2021 si costituiva l'appellata eccependo, in rito, l'inammissibilità del gravame ex
art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite;
nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva che le spese processuali fossero compensate.
All'udienza del 28.6.2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento di con sentenza del Tribunale di Roma n. 638/2022 Parte_1
e successivamente era riassunto dalla curatela fallimentare.
All'udienza del 3.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione,
assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica. § 3. Questione preliminare.
L'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellata è priva di fondamento.
L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, ed applicabile ratione temporis al presente giudizio, richiede che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ., S.U., ord.
13.12.2022, n. 36481, e 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'atto di appello indica chiaramente le parti censurate della sentenza impugnata,
le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice e le circostanze da cui deriva la violazione della legge, spiegando la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, per cui risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. succitato.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Il gravame è stato affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo la sentenza impugnata è stata censurata laddove il Tribunale ha ritenuto
“pacifico tra le parti … che gli assegni posti a base della pretesa creditoria dell'opposta siano stati
postdatati, sebbene la parte opponente affermi che il rilascio dei titoli sia stata effettuata con
funzione di garanzia, mentre la parte opposta sostenga che i titoli siano stati emessi con funzione di
pagamento”.
Parte appellante ha argomentato che l'assegno postdatato - seppure contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. 21.12.1933 n. 1736 - viene rilasciato quale garanzia a favore del creditore per il caso di inadempimento da parte del debitore all'obbligazione di credito già esistente in ordine alla quale è stato predisposto un pagamento non immediato;
non può, invece, essere qualificato tale un assegno, con scadenza successiva, che viene rilasciato in assenza di un debito
(tenuto conto del fatto che quest'ultimo sorge alla consegna della fornitura e non al momento del relativo ordine) o per un importo diverso dall'obbligazione di credito esistente, come nel caso di specie, in cui dalle prove documentali prodotte e, in particolare, dal mastrino al 13.9.2017 trasmesso da controparte il 18.9.2017, risultava che l'assegno n. 1067078545-00 era stato rilasciato “a garanzia”, per cui non poteva essere qualificato come assegno postdatato.
Gli appellanti hanno, quindi, chiesto di riformare la pronuncia gravata nella parte in cui ha ritenuto pacifico che gli assegni azionati fossero postdatati, mentre erano stati emessi a garanzia del pagamento di fatture in essere e di quelle future già commissionate.
La doglianza è infondata.
L'assegno postdatato è l'assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione e vale come promessa di pagamento, sia che si faccia ricorso alla postdatazione per realizzare il fine di garanzia - nel senso che l'assegno è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento
- sia nell'ipotesi in cui la postdatazione abbia la funzione di differire il pagamento a data successiva a quella del rilascio, in contrasto con la norma secondo cui l'assegno è pagabile “a vista” e non se ne può dilazionare il pagamento (v. Cass. civ., sez. VI-III, 30.11.2022, n. 35192; sez. V, 25.1.2021,
n 1437; sez. I, 24.5.2016, n. 10710).
Conseguentemente, essendo incontroverso che entrambi gli assegni azionati con il ricorso monitorio siano stati rilasciati in data antecedente a quella formalmente apposta, il primo giudice ha correttamente ritenuto che si trattasse di titoli postdatati.
Con il secondo motivo la pronuncia di primo grado è stata censurata nella parte in cui si legge che gli opponenti non avevano spiegato, entro lo spirare dei termini delle preclusioni assertive, i motivi della sostituzione dell'assegno n. 1067078545-00 dell'importo di euro 30.000,00 con l'assegno n.
1067078544-12 dell'importo di euro 50.000,00, regolarmente pagato come da quietanza del
18.10.2017. Gli appellanti hanno evidenziato che in tutti gli atti del giudizio erano stati dettagliatamente indicati i motivi che avevano determinato la sostituzione e che davano ragione della diversità degli importi,
per cui il primo giudice aveva violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c. per non aver posto a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati nonché le prove proposte dalle parti e, inoltre, aveva errato nel ritenere che l'imputazione, compiuta dal dott. in sede Controparte_3
di interrogatorio formale, del pagamento dell'importo di euro 50.000,00, relativo all'assegno bancario n. 1067078544-12 del 27.7.2017 sia alla data del 21.8.2017 (di effettuazione del bonifico bancario a pagamento del dovuto), sia alla data del 18.10.2017 (di rilascio da parte della Pt_7
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) fosse un valido motivo per non entrare nel merito della sussistenza o meno della pretesa creditoria avversaria di cui all'assegno n. 1067078545-00,
malgrado si trattasse di un errore materiale.
Pertanto, a fronte della dimostrata sostituzione di quest'ultimo assegno con quello n. 1067078544-
12 e dell'errore nella valutazione delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale, la sentenza impugnata andava riformata accertando e dichiarando l'insussistenza del credito di euro
30.000,00 portato dall'assegno n. 1067078545-00.
La censura è infondata.
Va ribadito che parte opponente non ha specificato le ragioni dell'asserita sostituzione dei titoli entro i termini stabiliti per le preclusioni assertive, per cui il primo giudice ne ha correttamente dato atto nella pronuncia impugnata.
Quanto agli ulteriori profili di doglianza, si osserva che nel primo atto difensivo l'opposta, oltre a controdedurre che i titoli azionati erano stati dati in pagamento, e non in garanzia come affermato da controparte, ha specificamente dedotto che l'assegno bancario n. 1067078544-12, dell'importo di euro 50.000,00, recante la “scadenza” (recte, data) 11.8.2017, era stato emesso in sostituzione dell'assegno bancario 1064629365-07, con scadenza (recte, data) 9.6.2017, del medesimo importo
(così sconfessando l'assunto dell'opponente secondo cui esso andava a sostituire l'assegno n. 1067078545-00) e che, siccome alla data dell'11.8.2007 il primo era rimasto insoluto, essa creditrice aveva preteso un bonifico bancario di euro 50.000,00, eseguito il 21.8.2017 con la causale
“assegno insoluto”, con conseguente rilascio della liberatoria del 18.10.2017 proprio con riferimento all'assegno bancario n. 1067078544-12.
Ne consegue che priva di fondamento fattuale è l'asserita mancata specifica contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.; né è condivisibile l'asserita violazione dell'art. 2729 c.c., atteso che era onere di parte opponente provare l'estinzione del rapporto fondamentale (v. Cass. civ.
2.9.1998, n. 8712; 22.8.2006, n. 18259; 29.9.2011, n. 19929), che si presume esistente per effetto della promessa di pagamento.
Tale prova non è stata fornita, atteso che dallo stesso mastrino/sottoconto trasmesso dall'opposta e prodotto da parte opponente risulta che alla data del 27.7.2017 erano stati annotati, come acconti,
sia l'importo di 50.000 che quello di 30,000, per cui deve escludersi che l'assegno n. 1067078544-
12, dell'importo di euro 50.000,00, postdatato all'11.8.2017 sia stato emesso in sostituzione dell'assegno bancario n. 1067078545-00 dell'importo di euro 30.000,00 postdatato al 30.11.2017.
Da tanto consegue che il primo giudice ha correttamente valutato la portata delle dichiarazioni rese nel corso della prova per interpello dal legale rappresentante della società opponente, il quale ha ammesso che il pagamento dell'assegno n. 1067078544-12 era stato effettuato con bonifico del
21.8.2017 e quietanzato in data 18.10.2017, così smentendo le allegazioni difensive formulate dalla stessa parte opponente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. [secondo le quali “la Pt_6
rilasciava a favore della l'assegno bancario n. 1067078545-00, datato 30.11.2017, Pt_7
dell'importo di € 30.000,00, a titolo di pagamento dell'importo di € 12.069,47 (come risultante dal
mastrino trasmesso dalla opposta alla;
allegato 2) nonché, per la restante parte, a Pt_6
garanzia del pagamento di forniture in corso di effettuazione da parte dell'opposta. Detto assegno,
pur senza essere restituito dalla alla , venne sostituito l'11.8.2017 con l'assegno Pt_7 Pt_6
bancario n. 1067078544-12 dell'importo di € 50.000,00, regolarmente pagato dalla società opponente, come risultante da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 18.10.2017
rilasciata dal legale rappresentante pro-tempore della . Il bonifico bancario di € 50.000,00 Pt_7
effettuato dalla il 21.8.2017 si riferisce invece al pagamento di altro assegno insoluto, Pt_6
come peraltro risulta relativa dalla causale (allegato 5)”], evidenziando che la causale del bonifico del 21.8.2017 nei termini di “saldo assegno insoluto” era inspiegabile se riferita all'assegno n.
1067078545-00 posto a base della pretesa monitoria, siccome recante la data di emissione del
30.11.2017.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto,
sulla base di inconsistenti “evidenti discrasie” e di insussistenti “rilevate carenze di allegazioni e di
prove”, da un lato, non assolto, l'onere incombente su essi opponenti di dimostrare l'avvenuto pagamento dell'assegno n. 1067078545-00 e, dall'altro, che era superfluo indagare sulla tesi difensiva avversaria secondo cui l'assegno n. 1067078544-12 sarebbe stato emesso in sostituzione dell'assegno bancario n. 1064629365-07, con scadenza 9.6.2017, malgrado l'opposta non avesse provato che la liberatoria del 28.7.2017 (allegato 2 al fascicolo di parte appellata) sarebbe stata rilasciata dal l.r.p.t. di Vetro pur in assenza di effettivo pagamento, per evitare il CP_1
protesto dell'assegno n. 1064629365-07, dell'importo di euro 50.000,00, rilasciato nel mese di gennaio 2017 e datato 3.6.2017, tesi questa che contrastava con la dichiarazione liberatoria in atti,
con cui il suo legale rappresentante aveva dichiarato al pubblico ufficiale “di aver ricevuto a
pagamento dei titoli sopra citati tutto quanto previsto dalla Legge (importo degli assegni, oltre le
spese, gli interessi legali e penali, eventuali spese notarili) da Parte_6
quindi di non aver più nulla da reclamare per l'assegno sopra descritto …”.
[...]
Il motivo è privo di pregio, tenuto conto, da un lato, del valore confessorio delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'opponente in sede di interrogatorio formale e, dall'altro, del fatto che la dichiarazione liberatoria non prova la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della creditrice. Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver rigettato le domande di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. sul presupposto che la soccombenza reciproca non consentisse l'applicazione della norma, mentre, in realtà, la totale fondatezza dell'opposizione e la temerarietà, malafede e colpa grave della ricorrente, che aveva agito con la piena consapevolezza dell'avvenuto pagamento degli assegni azionati, giustificavano la condanna per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia.
La doglianza è assorbita dal rigetto delle precedenti censure.
§ 5. Le spese di lite.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese processuali vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1
c.p.c.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
A norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1830/2020 del Tribunale di Torre Annunziata;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 12 febbraio 2025
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 292/2021 R.G. promossa da
(C.F.: Parte_1
), in persona del Curatore Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1 Parte_2
Domenico Porraro (C.F.: ) per procura speciale allegata al ricorso in C.F._1
riassunzione depositato in data 27.9.2023
(C.F.: ), (C.F.: Parte_3 C.F._2 Parte_4
) E (C.F.: ), C.F._3 Parte_5 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Buttarazzi (C.F.: ) per procura C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione
- APPELLANTI -
CONTRO (C.F.: ), corrente in Pimonte (NA) alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Gelso n. 4, in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vitale Controparte_2
(C.F.: ) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta C.F._6
in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1830/2020 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed i suoi soci Parte_6
illimitatamente responsabili , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2018, provvisoriamente esecutivo,
emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su ricorso di con cui era Controparte_1
stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 36.980,14, oltre accessori, che la ricorrente assumeva dovuta quale corrispettivo per forniture di vetro e di altri materiali eseguite nell'anno
2017 ed era comprovata da due assegni bancari emessi in suo favore, rimasti insoluti, e precisamente: l'assegno n. 1066436205-03 dell'importo di euro 6.890,00, tratto sul Banco di Napoli
e datato 31.10.2017, e l'assegno n. 1067078545-00 dell'importo di euro 30.000,00, tratto sul Banco
di Napoli e datato 30.11.2017.
Gli opponenti eccepivano che il credito risultante dagli assegni azionati, emessi a garanzia del pagamento delle forniture in essere e/o da effettuare in futuro e che controparte aveva omesso di restituire malgrado il pagamento delle somme da essi portate, era insussistente. Deducevano, al riguardo, che l'importo di euro 6.890,00, di cui all'assegno bancario n. 1066436205-03 datato
31.10.2017 era stato corrisposto con bonifico bancario del 3.11.2017, mentre l'assegno bancario n.
1067078545-00 dell'importo di euro 30.000,00 e datato 30.11.2017, ma effettivamente rilasciato il
27.7.2017 per pagare la somma di euro 12.069,47 e per garantire, per la restante parte, il pagamento delle forniture in corso, era stato sostituito in data 11.8.2017 dall'assegno n. 1067078544-12
dell'importo di euro 50.000,00, regolarmente pagato come da quietanza del 18.10.2017.
Chiedevano, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese di lite.
L'opposta, costituendosi, contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione. Vinte le spese, da distrarsi.
Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, assegnati alle parti i termini ex art. 183
c.p.c., nella prima memoria , quale società incorporante Parte_1 [...]
a far data dal 31.12.2018, , Parte_6 Parte_3 Parte_5
e precisavano le conclusioni chiedendo, altresì, la condanna di
[...] Parte_4
controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante di
[...]
e ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, con sentenza Parte_1
n. 1830 pubblicata il 2.12.2020 il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 459/2018 e condannava Parte_1
quale società incorporante e - in via
[...] Parte_6
sussidiaria - , e al pagamento, in favore Parte_3 Parte_5 Parte_4
di dell'importo di euro 30.000,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, Controparte_1
con decorrenza dal 1.12.2017 al saldo;
quanto alle spese di lite, le compensava nella misura di 1/3 e condannava parte opponente alla refusione della restante parte, liquidata in euro 5.000,00 per compensi professionali ed in euro 155,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che si trattava di assegni postdatati aventi il valore di promesse di pagamento e che, relativamente all'importo di euro
6.980,14, portato dall'assegno bancario n. 1066436205-03, tratto sul Banco di Napoli e datato 31.10.2017, era stato provato il pagamento con bonifico del 3.11.2017 con causale “saldo assegno in scadenza al 31.10.2017”; per converso, con riferimento all'assegno n. 1067078545-00
dell'importo di euro 30.000,00, tratto sul Banco di Napoli in data 30.11.2017 (sebbene rilasciato il
27.7.2017), non era stata fornita la prova che esso fosse stato sostituito dall'assegno n. 1067078544-
12 dell'importo di euro 50.000,00, regolarmente pagato come da quietanza del 18.10.2017.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 16.1.2021 ed iscritta a ruolo il 20.1.2021 Parte_1
, , e proponevano appello
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la suddetta pronuncia, notificata in data 18.12.2020, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, di riformarla nella parte in cui li aveva condannati al pagamento, in favore di dell'importo di euro 30.000,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 Controparte_1
con decorrenza dal 1.12.2017 al saldo, dichiarando che nulla era dovuto da essi appellanti. Vinte le spese del doppio grado di giudizio e condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.
Disattesa l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 351 comma 2 c.p.c., con comparsa depositata il 16.5.2021 si costituiva l'appellata eccependo, in rito, l'inammissibilità del gravame ex
art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite;
nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva che le spese processuali fossero compensate.
All'udienza del 28.6.2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento di con sentenza del Tribunale di Roma n. 638/2022 Parte_1
e successivamente era riassunto dalla curatela fallimentare.
All'udienza del 3.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione,
assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica. § 3. Questione preliminare.
L'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellata è priva di fondamento.
L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, ed applicabile ratione temporis al presente giudizio, richiede che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ., S.U., ord.
13.12.2022, n. 36481, e 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'atto di appello indica chiaramente le parti censurate della sentenza impugnata,
le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice e le circostanze da cui deriva la violazione della legge, spiegando la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, per cui risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. succitato.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Il gravame è stato affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo la sentenza impugnata è stata censurata laddove il Tribunale ha ritenuto
“pacifico tra le parti … che gli assegni posti a base della pretesa creditoria dell'opposta siano stati
postdatati, sebbene la parte opponente affermi che il rilascio dei titoli sia stata effettuata con
funzione di garanzia, mentre la parte opposta sostenga che i titoli siano stati emessi con funzione di
pagamento”.
Parte appellante ha argomentato che l'assegno postdatato - seppure contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. 21.12.1933 n. 1736 - viene rilasciato quale garanzia a favore del creditore per il caso di inadempimento da parte del debitore all'obbligazione di credito già esistente in ordine alla quale è stato predisposto un pagamento non immediato;
non può, invece, essere qualificato tale un assegno, con scadenza successiva, che viene rilasciato in assenza di un debito
(tenuto conto del fatto che quest'ultimo sorge alla consegna della fornitura e non al momento del relativo ordine) o per un importo diverso dall'obbligazione di credito esistente, come nel caso di specie, in cui dalle prove documentali prodotte e, in particolare, dal mastrino al 13.9.2017 trasmesso da controparte il 18.9.2017, risultava che l'assegno n. 1067078545-00 era stato rilasciato “a garanzia”, per cui non poteva essere qualificato come assegno postdatato.
Gli appellanti hanno, quindi, chiesto di riformare la pronuncia gravata nella parte in cui ha ritenuto pacifico che gli assegni azionati fossero postdatati, mentre erano stati emessi a garanzia del pagamento di fatture in essere e di quelle future già commissionate.
La doglianza è infondata.
L'assegno postdatato è l'assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione e vale come promessa di pagamento, sia che si faccia ricorso alla postdatazione per realizzare il fine di garanzia - nel senso che l'assegno è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento
- sia nell'ipotesi in cui la postdatazione abbia la funzione di differire il pagamento a data successiva a quella del rilascio, in contrasto con la norma secondo cui l'assegno è pagabile “a vista” e non se ne può dilazionare il pagamento (v. Cass. civ., sez. VI-III, 30.11.2022, n. 35192; sez. V, 25.1.2021,
n 1437; sez. I, 24.5.2016, n. 10710).
Conseguentemente, essendo incontroverso che entrambi gli assegni azionati con il ricorso monitorio siano stati rilasciati in data antecedente a quella formalmente apposta, il primo giudice ha correttamente ritenuto che si trattasse di titoli postdatati.
Con il secondo motivo la pronuncia di primo grado è stata censurata nella parte in cui si legge che gli opponenti non avevano spiegato, entro lo spirare dei termini delle preclusioni assertive, i motivi della sostituzione dell'assegno n. 1067078545-00 dell'importo di euro 30.000,00 con l'assegno n.
1067078544-12 dell'importo di euro 50.000,00, regolarmente pagato come da quietanza del
18.10.2017. Gli appellanti hanno evidenziato che in tutti gli atti del giudizio erano stati dettagliatamente indicati i motivi che avevano determinato la sostituzione e che davano ragione della diversità degli importi,
per cui il primo giudice aveva violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c. per non aver posto a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati nonché le prove proposte dalle parti e, inoltre, aveva errato nel ritenere che l'imputazione, compiuta dal dott. in sede Controparte_3
di interrogatorio formale, del pagamento dell'importo di euro 50.000,00, relativo all'assegno bancario n. 1067078544-12 del 27.7.2017 sia alla data del 21.8.2017 (di effettuazione del bonifico bancario a pagamento del dovuto), sia alla data del 18.10.2017 (di rilascio da parte della Pt_7
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) fosse un valido motivo per non entrare nel merito della sussistenza o meno della pretesa creditoria avversaria di cui all'assegno n. 1067078545-00,
malgrado si trattasse di un errore materiale.
Pertanto, a fronte della dimostrata sostituzione di quest'ultimo assegno con quello n. 1067078544-
12 e dell'errore nella valutazione delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale, la sentenza impugnata andava riformata accertando e dichiarando l'insussistenza del credito di euro
30.000,00 portato dall'assegno n. 1067078545-00.
La censura è infondata.
Va ribadito che parte opponente non ha specificato le ragioni dell'asserita sostituzione dei titoli entro i termini stabiliti per le preclusioni assertive, per cui il primo giudice ne ha correttamente dato atto nella pronuncia impugnata.
Quanto agli ulteriori profili di doglianza, si osserva che nel primo atto difensivo l'opposta, oltre a controdedurre che i titoli azionati erano stati dati in pagamento, e non in garanzia come affermato da controparte, ha specificamente dedotto che l'assegno bancario n. 1067078544-12, dell'importo di euro 50.000,00, recante la “scadenza” (recte, data) 11.8.2017, era stato emesso in sostituzione dell'assegno bancario 1064629365-07, con scadenza (recte, data) 9.6.2017, del medesimo importo
(così sconfessando l'assunto dell'opponente secondo cui esso andava a sostituire l'assegno n. 1067078545-00) e che, siccome alla data dell'11.8.2007 il primo era rimasto insoluto, essa creditrice aveva preteso un bonifico bancario di euro 50.000,00, eseguito il 21.8.2017 con la causale
“assegno insoluto”, con conseguente rilascio della liberatoria del 18.10.2017 proprio con riferimento all'assegno bancario n. 1067078544-12.
Ne consegue che priva di fondamento fattuale è l'asserita mancata specifica contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.; né è condivisibile l'asserita violazione dell'art. 2729 c.c., atteso che era onere di parte opponente provare l'estinzione del rapporto fondamentale (v. Cass. civ.
2.9.1998, n. 8712; 22.8.2006, n. 18259; 29.9.2011, n. 19929), che si presume esistente per effetto della promessa di pagamento.
Tale prova non è stata fornita, atteso che dallo stesso mastrino/sottoconto trasmesso dall'opposta e prodotto da parte opponente risulta che alla data del 27.7.2017 erano stati annotati, come acconti,
sia l'importo di 50.000 che quello di 30,000, per cui deve escludersi che l'assegno n. 1067078544-
12, dell'importo di euro 50.000,00, postdatato all'11.8.2017 sia stato emesso in sostituzione dell'assegno bancario n. 1067078545-00 dell'importo di euro 30.000,00 postdatato al 30.11.2017.
Da tanto consegue che il primo giudice ha correttamente valutato la portata delle dichiarazioni rese nel corso della prova per interpello dal legale rappresentante della società opponente, il quale ha ammesso che il pagamento dell'assegno n. 1067078544-12 era stato effettuato con bonifico del
21.8.2017 e quietanzato in data 18.10.2017, così smentendo le allegazioni difensive formulate dalla stessa parte opponente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. [secondo le quali “la Pt_6
rilasciava a favore della l'assegno bancario n. 1067078545-00, datato 30.11.2017, Pt_7
dell'importo di € 30.000,00, a titolo di pagamento dell'importo di € 12.069,47 (come risultante dal
mastrino trasmesso dalla opposta alla;
allegato 2) nonché, per la restante parte, a Pt_6
garanzia del pagamento di forniture in corso di effettuazione da parte dell'opposta. Detto assegno,
pur senza essere restituito dalla alla , venne sostituito l'11.8.2017 con l'assegno Pt_7 Pt_6
bancario n. 1067078544-12 dell'importo di € 50.000,00, regolarmente pagato dalla società opponente, come risultante da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 18.10.2017
rilasciata dal legale rappresentante pro-tempore della . Il bonifico bancario di € 50.000,00 Pt_7
effettuato dalla il 21.8.2017 si riferisce invece al pagamento di altro assegno insoluto, Pt_6
come peraltro risulta relativa dalla causale (allegato 5)”], evidenziando che la causale del bonifico del 21.8.2017 nei termini di “saldo assegno insoluto” era inspiegabile se riferita all'assegno n.
1067078545-00 posto a base della pretesa monitoria, siccome recante la data di emissione del
30.11.2017.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto,
sulla base di inconsistenti “evidenti discrasie” e di insussistenti “rilevate carenze di allegazioni e di
prove”, da un lato, non assolto, l'onere incombente su essi opponenti di dimostrare l'avvenuto pagamento dell'assegno n. 1067078545-00 e, dall'altro, che era superfluo indagare sulla tesi difensiva avversaria secondo cui l'assegno n. 1067078544-12 sarebbe stato emesso in sostituzione dell'assegno bancario n. 1064629365-07, con scadenza 9.6.2017, malgrado l'opposta non avesse provato che la liberatoria del 28.7.2017 (allegato 2 al fascicolo di parte appellata) sarebbe stata rilasciata dal l.r.p.t. di Vetro pur in assenza di effettivo pagamento, per evitare il CP_1
protesto dell'assegno n. 1064629365-07, dell'importo di euro 50.000,00, rilasciato nel mese di gennaio 2017 e datato 3.6.2017, tesi questa che contrastava con la dichiarazione liberatoria in atti,
con cui il suo legale rappresentante aveva dichiarato al pubblico ufficiale “di aver ricevuto a
pagamento dei titoli sopra citati tutto quanto previsto dalla Legge (importo degli assegni, oltre le
spese, gli interessi legali e penali, eventuali spese notarili) da Parte_6
quindi di non aver più nulla da reclamare per l'assegno sopra descritto …”.
[...]
Il motivo è privo di pregio, tenuto conto, da un lato, del valore confessorio delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'opponente in sede di interrogatorio formale e, dall'altro, del fatto che la dichiarazione liberatoria non prova la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della creditrice. Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver rigettato le domande di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. sul presupposto che la soccombenza reciproca non consentisse l'applicazione della norma, mentre, in realtà, la totale fondatezza dell'opposizione e la temerarietà, malafede e colpa grave della ricorrente, che aveva agito con la piena consapevolezza dell'avvenuto pagamento degli assegni azionati, giustificavano la condanna per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia.
La doglianza è assorbita dal rigetto delle precedenti censure.
§ 5. Le spese di lite.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese processuali vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1
c.p.c.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
A norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1830/2020 del Tribunale di Torre Annunziata;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 12 febbraio 2025
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola