Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto l'importo dei canoni di fognatura e di depurazione a carico degli stabilimenti ed opifici industriali, ai sensi dell'art. 17 ter legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 D.L. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modificazioni in l. 23 aprile 1981 n. 153, poi abrogato dall'art. 32 della legge n.36 del 1994), ove l'obbligato contesti l'"an" ed il "quantum" della pretesa (senza investire direttamente i provvedimenti inerenti alla formazione ed alla modificazione delle relative tariffe, nel qual caso diviene invece competente il giudice amministrativo), atteso che l'azione riguarda posizioni di diritto soggettivo ed, in ogni caso, afferisce ad un tributo locale non incluso tra quelli devoluti alle commissioni tributarie, ai sensi degli art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e 20 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio SGROI - Primo Presidente -
Dott. Michele CANTILLO - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MICHELIN ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA 189, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLO VIDETTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO EMANUELE ORGERO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RECCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO GRATTAROLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del Tribunale di ALESSANDRIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli Avvocati Francesco Paolo VIDETTA, per la ricorrente, Vincenzo COLAIACOVO, per delega dell'Avvocato Giorgio RECCHIA, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario, accoglimento del ricorso.
16.10.98-970863
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30.7.1992, la S.p.a. EL AN esponeva che il Comune di Alessandria, con avviso di pagamento notificato il 15.5.1991, l'aveva invitata a versare, entro dieci giorni, la somma di L.86.589.619 a titolo di canone per il servizio di fognatura per le acque provenienti da impianti produttivi di cui alla legge n.319 del 1976 relativo all'anno 1989, con avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva;
deduceva di aver esperito senza esito la via del ricorso all'intendente di finanza e successivamente al ministro delle Finanze e che intendeva esperire l'azione giudiziaria al sensi dell'art. 20 del d.P.R. n.638 del 1972; conveniva quindi il comune davanti al
Tribunale di Alessandria per sentir dichiarare che non aveva applicato correttamente i criteri di determinazione del costo standard del servizio di fognatura di cui all'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale del 24.5.1979, n.469, con conseguente determinazione dei canone in misura notevolmente superiore rispetto a quella corretta.
Con atto notificato il 15.7.1994, la S.p.a. EL AN conveniva davanti al medesimo tribunale il suddetto Comune, proponendo analoga domanda relativamente alla richiesta di pagamento del canone per l'anno 1991.
Il Comune di Alessandria, costituitosi in entrambi i procedimenti, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo. Le due cause venivano successivamente riunite.
La S.p.a. EL AN ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
Ha resistito con controricorso il Comune di Alessandria. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.È preliminare la ricognizione della normativa vigente all'epoca in cui sono sorte le obbligazioni tributarle di cui trattasi, aventi ad oggetto il canone di fognatura e depurazione di acque provenienti da impianti industriali dovuto dalla ricorrente per gli anni 1989 e 1991.
Nell'ambito della disciplina del canone o diritto di fognatura e di depurazione, delineata dalla legge n.319 del 1976 e successive modifiche, l'art. 17 - ter della suindicata legge, aggiunto dall'art.3 del decreto-legge n.38 del 1981, convertito con modificazioni nella legge n. 153 del 1981, ed in vigore all'epoca di insorgenza dei rapporti tributari per cui è causa, in quanto abrogato solo successivamente, con l'art. 32 della legge n.36 del 1994, stabilisce, al comma 3, che: "Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del d.P.R. n.638 del 1972". Occorre quindi far riferimento alla disciplina del contenzioso prevista da tale ultima disposizione, a sua volta abrogata dall'art.71 del decreto legislativo n.546 del 1992 soltanto a far data dal l'insediamento delle nuove Commissioni tributarle (e cioè dal 1^.4.1996), e quindi operante con riferimento ai rapporti tributari in esame.
Il richiamato art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972, dettato in tema di tributi locali dispone, al comma 1, che contro gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1^.1.1974, è esperibile ricorso amministrativo all'intendente di finanza e, successivamente, al ministro delle finanze.
Stabilisce altresì, al comma 5, che "l'azione giudiziaria" deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del ministro, e può comunque essere proposta dopo il decorso di centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al ministro. Ed è di tutta evidenza che "l'azione giudiziaria" alla quale si riferisce la norma va identificata, secondo il significato che a tale espressione tecnico-giuridica viene comunemente attribuito, nell'azione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Resta invece esclusa la competenza delle Commissioni tributarie, poiché le controversie in materia di tributi locali non rientravano tra quelle ad esse attribuite dall'art. 1 del d.P.R. n.636 del 1972. La normativa sopra richiamata non esauriva tuttavia la tematica del contenzioso concernente i tributi locali vigente all'epoca, poiché, per costante orientamento giurisprudenziale, era ravvisabile altresì la giurisdizione del giudice amministrativo, nell'ipotesi di contestazione relativa non già al singolo atto di accertamento, bensì al provvedimento generale recante la previsione o la revisione delle tariffe.
È stato invero più volte affermato che, in tema di tributi locali, è competente il giudice ordinano qualora la contestazione attenga all'an o al quantum della pretesa, senza investire i provvedimenti inerenti alla formazione o modificazione delle relative tariffe, nel quale caso diviene competente il giudice amministrativo (sent. n. 6094/87; n. 6095/87; n. 160/91; n. 8676/95). Ed infatti, nel primo caso viene in considerazione il diritto soggettivo del contribuente a non subire aggressioni alla propria sfera patrimoniale, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di uno specifico rapporto obbligatorio d'imposta, laddove nel secondo caso viene in considerazione l'interesse legittimo che il potenziale contribuente ha al legittimo esercizio dei potere impositivo da parte dell'ente locale.
2.Nel caso in esame, la controversia instaurata dalla S.p.a. EL AN rientra, alla luce delle suesposte considerazioni, tra quelle attribuite alla competenza dei giudice ordinario. La predetta società ha invero contestato l'importo del canone di fognatura e depurazione delle acque provenienti dal suo impianto industriale preteso dal Comune di Alessandria per gli anni 1989 e 1991 sul rilievo che l'ente non aveva applicato correttamente i criteri di determinazione del costo standard del servizio di fognatura di cui all'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale del 26.4.1979, n.469, e conseguentemente determinato la misura del canone in misura eccedente quella corretta. Non risultano quindi impugnate le scelte discrezionali dell'amministrazione, ponendosi in contestazione i criteri ispiratori della fissazione della tariffa, ma la domanda è incentrata sulla asserita erronea determinazione della misura del canone dovuto in concreto alla stregua dei criteri fissati dalla tariffa, sicché oggetto di contestazione è soltanto il quantum della pretesa tributaria.
3.In conclusione, va dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del resistente e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Condanna il resistente al pagamento delle spese, che liquida in L. 216.000, oltre L. 6.000.000 (seimilioni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, il 15.10.1998. Depositato in Cancelleria il 05 febbraio 1999.