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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/07/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, all'udienza del 2 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 71 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Carlo DE MARCHIS Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2021, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal
17 aprile 2016 al 28 gennaio 2019, ha chiesto al Tribunale di:
«
1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 17 aprile 2016 al 28 gennaio 2019, o altre date di giustizia, tra le parti per i motivi di cui al ricorso ovvero, in subordine, di una prestazione riconducibile all'art. 2 del d.lgs 81/15;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad esser inquadrato all'inquadramento nel livello B2 del CCNL Lavanderia – Industria, o altro superiore o inferiore di giustizia, e in ogni caso, ritenuta l'insufficienza della retribuzione e/o del compenso percepito condannare ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., o se del caso, anche ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/15, condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 55.331,13 o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui al ricorso e comunque per l'insufficienza della retribuzione/compenso percepito;
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA e CPA».
Il convenuto, regolarmente intimato, è rimasto contumace.
Escussi i testi e concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato svolto dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta dal 19 aprile 2018 al 28 gennaio 2019 emerge dalla documentazione in atti (cfr. contratto di lavoro, buste paga e licenziamento – doc. n.
7, 8 e 9).
La tesi attorea secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe iniziato, e si sarebbe svolto con le medesime modalità, sin dal 17 aprile 2016 ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
Dalle dichiarazioni dei testi, infatti, è emersa una effettiva e costante presenza del ricorrente all'interno dell'azienda già dal 2016, il rispetto di un orario di lavoro, la sottoposizione ad un potere di controllo, organizzativo e direttivo da parte del convenuto estrinsecatosi nell'adozione delle direttive, nell'assenza di ogni autonomia nella prestazione e nel vincolo di presenza.
Può pertanto riconoscersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per tutto il periodo dedotto in giudizio.
2. Agisce quindi il ricorrente per ottenere il riconoscimento del livello B2 del
CCNL lavanderie e tintorie industriali per tutta la durata del rapporto lavorativo, in luogo del livello A2 riconosciuto nel periodo contrattualizzato.
2.1. Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14 agosto 2001, n. 11125): può
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
2.1. Deve allora osservarsi che nell'area A «trovano collocazione quelle posizioni che svolgono attività lavorative semplici e standardizzate secondo una modalità operativa stabilita e una precisa cronologia delle attività da svolgere, senza alcuna attribuzione di coordinamento», mentre nell'area B «trovano collocazione quelle posizioni che svolgono attività lavorative secondo una modalità operativa stabilita, una precisa cronologia delle attività da svolgere con autonomia esecutiva sulla base di competenze professionali specifiche anche con eventuali compiti di coordinamento». In particolare nel secondo livello sono inquadrati i lavoratori che hanno «competenze qualificate a svolgere attività che, all'interno di direttive di stabilimento e/o unità organizzativa comportano la responsabilità del risultato anche interagendo con altri ruoli o coordinando un gruppo di persone, nonché specifiche competenze impiantistiche, amministrative ed informatiche».
2.2. Ebbene, le mansioni svolte dal ricorrente, che secondo le deposizioni testimoniali ha, per tutta la durata del rapporto lavorativo, coordinato il lavoro dei colleghi, ben possono essere ricondotte al livello rivendicato, che deve essere riconosciuto sin dalla costituzione del rapporto lavorativo.
3. In merito all'orario di lavoro, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato a tempo pieno per sette giorni a settimana, secondo turni lavorativi dal lunedì alla domenica, svolgendo lavoro straordinario e festivo.
Ebbene, ritiene il Giudice che, se dalle deposizioni testimoniali è emerso lo svolgimento di un orario a tempo pieno – che pertanto può essere riconosciuto –, la prova rigorosa richiesta al lavoratore in merito allo svolgimento del lavoro straordinario non sia stata raggiunta, non essendo state le testi sufficientemente precise sull'orario effettivamente osservato.
Analogamente non può essere riconosciuto lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi, non essendo emerso alcun puntuale riscontro dall'istruttoria svolta.
4. Deve inoltre rilevarsi che il ricorrente ha chiesto il pagamento delle ferie e dei permessi non goduti, senza tuttavia fornire la relativa prova, non avendo fatto i testimoni escussi sufficienti dichiarazioni sul punto.
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Inoltre, nulla è dovuto a titolo di indennità di cassa, difettando in ricorso l'allegazione circa i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la relativa richiesta.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi fondato il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata all'orario a tempo pieno per il rapporto lavorativo svoltosi dal 17 aprile 2016 al 28 gennaio 2019 con inquadramento nel livello B2 del CCNL lavanderie e tintorie industriali. Avendo il ricorrente dedotto di non aver percepito la corretta retribuzione oraria, nonché la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto e non avendo provato parte convenuta il pagamento, sono dovute le somme maturate per tali titoli.
7. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti dal ricorrente, che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo, dovendo tenersi conto, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, del mancato riconoscimento degli straordinari.
Spettano pertanto al ricorrente €25.833,76 a titolo di paga base, €4.802,59 a titolo di tredicesima mensilità, €4.642,90 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale pari ad €35.279,25, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo.
8. Le spese di lite possono essere compensate per metà atteso l'esito del giudizio. Le restanti spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal
DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000.
Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato
D.M.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 ell'importo di €35.279,25, di cui €4.642,90 a titolo di trattamento di fine
[...]
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
rapporto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 ella metà delle spese di lite, che liquida in complessivi €5.322,78 di cui
[...]
€4.628,50 a titolo di compensi ed €694,28 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 2 luglio 2025
GIUDICE
EL ER
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, all'udienza del 2 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 71 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Carlo DE MARCHIS Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2021, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal
17 aprile 2016 al 28 gennaio 2019, ha chiesto al Tribunale di:
«
1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 17 aprile 2016 al 28 gennaio 2019, o altre date di giustizia, tra le parti per i motivi di cui al ricorso ovvero, in subordine, di una prestazione riconducibile all'art. 2 del d.lgs 81/15;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad esser inquadrato all'inquadramento nel livello B2 del CCNL Lavanderia – Industria, o altro superiore o inferiore di giustizia, e in ogni caso, ritenuta l'insufficienza della retribuzione e/o del compenso percepito condannare ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., o se del caso, anche ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/15, condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 55.331,13 o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui al ricorso e comunque per l'insufficienza della retribuzione/compenso percepito;
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA e CPA».
Il convenuto, regolarmente intimato, è rimasto contumace.
Escussi i testi e concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato svolto dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta dal 19 aprile 2018 al 28 gennaio 2019 emerge dalla documentazione in atti (cfr. contratto di lavoro, buste paga e licenziamento – doc. n.
7, 8 e 9).
La tesi attorea secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe iniziato, e si sarebbe svolto con le medesime modalità, sin dal 17 aprile 2016 ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
Dalle dichiarazioni dei testi, infatti, è emersa una effettiva e costante presenza del ricorrente all'interno dell'azienda già dal 2016, il rispetto di un orario di lavoro, la sottoposizione ad un potere di controllo, organizzativo e direttivo da parte del convenuto estrinsecatosi nell'adozione delle direttive, nell'assenza di ogni autonomia nella prestazione e nel vincolo di presenza.
Può pertanto riconoscersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per tutto il periodo dedotto in giudizio.
2. Agisce quindi il ricorrente per ottenere il riconoscimento del livello B2 del
CCNL lavanderie e tintorie industriali per tutta la durata del rapporto lavorativo, in luogo del livello A2 riconosciuto nel periodo contrattualizzato.
2.1. Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14 agosto 2001, n. 11125): può
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
2.1. Deve allora osservarsi che nell'area A «trovano collocazione quelle posizioni che svolgono attività lavorative semplici e standardizzate secondo una modalità operativa stabilita e una precisa cronologia delle attività da svolgere, senza alcuna attribuzione di coordinamento», mentre nell'area B «trovano collocazione quelle posizioni che svolgono attività lavorative secondo una modalità operativa stabilita, una precisa cronologia delle attività da svolgere con autonomia esecutiva sulla base di competenze professionali specifiche anche con eventuali compiti di coordinamento». In particolare nel secondo livello sono inquadrati i lavoratori che hanno «competenze qualificate a svolgere attività che, all'interno di direttive di stabilimento e/o unità organizzativa comportano la responsabilità del risultato anche interagendo con altri ruoli o coordinando un gruppo di persone, nonché specifiche competenze impiantistiche, amministrative ed informatiche».
2.2. Ebbene, le mansioni svolte dal ricorrente, che secondo le deposizioni testimoniali ha, per tutta la durata del rapporto lavorativo, coordinato il lavoro dei colleghi, ben possono essere ricondotte al livello rivendicato, che deve essere riconosciuto sin dalla costituzione del rapporto lavorativo.
3. In merito all'orario di lavoro, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato a tempo pieno per sette giorni a settimana, secondo turni lavorativi dal lunedì alla domenica, svolgendo lavoro straordinario e festivo.
Ebbene, ritiene il Giudice che, se dalle deposizioni testimoniali è emerso lo svolgimento di un orario a tempo pieno – che pertanto può essere riconosciuto –, la prova rigorosa richiesta al lavoratore in merito allo svolgimento del lavoro straordinario non sia stata raggiunta, non essendo state le testi sufficientemente precise sull'orario effettivamente osservato.
Analogamente non può essere riconosciuto lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi, non essendo emerso alcun puntuale riscontro dall'istruttoria svolta.
4. Deve inoltre rilevarsi che il ricorrente ha chiesto il pagamento delle ferie e dei permessi non goduti, senza tuttavia fornire la relativa prova, non avendo fatto i testimoni escussi sufficienti dichiarazioni sul punto.
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. Inoltre, nulla è dovuto a titolo di indennità di cassa, difettando in ricorso l'allegazione circa i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la relativa richiesta.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi fondato il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata all'orario a tempo pieno per il rapporto lavorativo svoltosi dal 17 aprile 2016 al 28 gennaio 2019 con inquadramento nel livello B2 del CCNL lavanderie e tintorie industriali. Avendo il ricorrente dedotto di non aver percepito la corretta retribuzione oraria, nonché la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto e non avendo provato parte convenuta il pagamento, sono dovute le somme maturate per tali titoli.
7. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti dal ricorrente, che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo, dovendo tenersi conto, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, del mancato riconoscimento degli straordinari.
Spettano pertanto al ricorrente €25.833,76 a titolo di paga base, €4.802,59 a titolo di tredicesima mensilità, €4.642,90 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale pari ad €35.279,25, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo.
8. Le spese di lite possono essere compensate per metà atteso l'esito del giudizio. Le restanti spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal
DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000.
Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato
D.M.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 ell'importo di €35.279,25, di cui €4.642,90 a titolo di trattamento di fine
[...]
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
rapporto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 ella metà delle spese di lite, che liquida in complessivi €5.322,78 di cui
[...]
€4.628,50 a titolo di compensi ed €694,28 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 2 luglio 2025
GIUDICE
EL ER
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