Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 01/08/2023, n. 12986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12986 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 12986/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10267/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10267 del 2022, proposto da
TO ME, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Guerriero e Francesco Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
CO RF, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Paparella e Paolo Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Paolo Itri e Francesco de Falco, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di nomina a procuratore aggiunto di Benevento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, nonché di CO RF;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti del Consiglio superiore della magistratura (SM) per mezzo dei quali l’odierno controinteressato veniva nominato procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Benevento.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
2.1. Similmente, si costituiva in giudizio il controinteressato.
3. Tutte le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 24 maggio 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
4. Esaurita l’esposizione dello sviluppo del processo, è possibile passare all’elencazione delle doglianze spiegate nel ricorso.
4.1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di una serie di esperienze vantate dal ricorrente: ad esempio non sarebbe stata valutata la presidenza di una sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, né correttamente valorizzato l’incarico di magistrato referente per l’informatica (RI), esercitato proprio presso la Procura di Benevento. Inoltre, l’esponente potrebbe vantare il possesso dell’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), circ. SM, 28 luglio 2015, P-14858 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria – d’ora in avanti semplicemente T.U.), avendo esercitato brillantemente le funzioni giudiziarie per quasi un trentennio.
4.2. A mezzo della seconda censura si evidenzia come l’esperienza presso la direziona distrettuale antimafia (d.d.a.) vantata dal controinteressato non potrebbe per ciò solo farlo prevalere nella comparazione con il profilo attitudinale del ricorrente. Inoltre, non si potrebbe evincere una prevalenza del nominato solo in ragione dell’attività di coordinamento del servizio definizione affari semplici, attesa l’intesa attività organizzativa espletata dall’esponente nella redazione di protocolli e linee guida.
5. Complessivamente, il ricorso non merita accoglimento.
5.1. Preliminarmente, occorre rammentare come il conferimento di un incarico semi-direttivo costituisca un articolato procedimento in relazione al quale il SM è chiamato a scegliere il magistrato maggiormente idoneo a ricoprire il posto, valutando il merito e le attitudini dei candidati (v. art. 25 T.U.).
5.2. Nel caso di specie, il SM chiariva come ambedue i candidati possedessero il merito necessario per il conferimento dell’incarico (circostanza, tra l’altro, non contestata in questo giudizio), mentre il controinteressato prevaleva per le attitudini. Orbene, quanto a queste ultime, va rammentato come l’art. 6 T.U. elenchi gli indicatori generali delle attitudini, mentre l’art. 15 T.U. individui gli indicatori specifici per gli uffici semi-direttivi di primo grado: a questi ultimi è attribuito speciale rilievo nella valutazione comparativa cui è chiamato il SM (artt. 26 e 27 T.U.). In particolare, la delibera evidenziava la recessività del ricorrente in relazione ai parametri di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) e b) T.U., mentre gli indicatori generali venivano reputati sostanzialmente equivalenti.
5.3. Ciò premesso, va osservato come al SM vada riconosciuta un’ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi fattuali al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire un determinato ufficio direttivo: ciò comporta, specularmente, una restrizione del sindacato del giudice amministrativo limitato ai vizî di carattere formale ovvero logico (recentemente Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2021, n. 8714), mentre resta preclusa la valutazione sull’opportunità e convenienza del provvedimento (v. Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2022, n. 3308).
5.4. Orbene, chiarita in termini generali la profondità dell’esame cui è chiamato questo Tribunale, è possibile scrutinare una ad una le singole censure dedotte.
6. In particolare, appare opportuno procedere ad un esame congiunto dei due motivi, attesa la stretta connessione tra gli stessi da un punto di vista logico-giuridico.
6.1. In primo luogo, va dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che reputa l’esperienza in d.d.a. come di per sé insufficiente ad accordare un’astratta preferenza ad un magistrato in un giudizio di comparazione (v. Tar Lazio, sez. I, 4 giugno 2021, n. 6615). Tuttavia, il dato esperienziale può ( rectius , deve) costituire elemento ricompreso nella complessiva valutazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a). T.U. (v. Cons. Stato, sez. VII, 19 settembre 2022, n. 8064). D’altro canto, sarebbe illogico escludere dalla valutazione il lavoro del controinteressato presso la d.d.a. atteso che egli vi esercitava le funzioni giudiziarie per piú della metà della propria carriera in magistratura.
6.2. Sul punto va precisato come l’organo di autogoverno si sia limitato ad evidenziare come il servizio prestato avesse consentito al controinteressato di « confrontarsi con una ampia pluralità di settori materiali ed investigativi », « maturando un’esperienza di particolare valore non solo per la durata ma anche per la sua completezza ». In tale contesto, l’assegnazione alla d.d.a. offriva « maggiori occasioni di esercizio del coordinamento investigativo in indagini complesse […] anche nell’utilizzo degli strumenti di cooperazione internazionale »: il tutto, quindi, consentiva di accordare una preferenza al designato per la « maggiore pregnanza, varietà e complessità » dell’attività svolta. D’altro canto, proprio l’art. 8 T.U. (in base al quale vanno valutate le esperienze nel lavoro giudiziario) impone di valorizzare la « pluralità di esperienze » e le « competenze organizzative e di coordinamento investigativo »: in applicazione di tale autovincolo, il SM formulava un giudizio discrezionale (logico e non contraddittorio) di prevalenza rispetto al bagaglio di conoscenze del ricorrente. Difatti, seppur sinteticamente, il SM evidenziava i principali risultati conseguiti durante la propria attività dal controinteressato: si tratta, evidentemente, di elementi che dimostrano coerentemente la maggiore attitudine (semi)direttiva e che palesemente prevalgono sugli elementi valutativi allegati dal ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2021, n. 332).
6.3. Difatti, è sufficiente osservare che lo sforzo impiegato nel coordinamento di varie polizie giudiziarie di piú Stati, culminato nella cattura all’estero di un pericoloso latitante, costituisca circostanza maggiormente pregnante dell’inserimento in una squadra investigativa comune (i cui risultati si disconoscono) ovvero alla partecipazione ad una riunione di Eurojust.
6.4. Viepiú, appare altresí evidente la prevalenza del controinteressato in relazione all’indicatore di cui all’art. 15, comma 1, lett. b). T.U. Difatti, al di là della partecipazione all’ufficio studî della Procura di Napoli (circostanza che appare controbilanciata dall’attività di redazione di protocolli d’intesa curata dal ricorrente), va osservato come la collaborazione con il Procuratore aggiunto coordinatore delle attività del servizio definizione affari semplici costituisca circostanza di assoluto rilievo, atteso che impone l’esercizio di compiti di gestione di un numero elevato di magistrati onorarî (oltre venti).
6.5. Sul punto, va rilevato come il contrapposto incarico di RI svolto dal ricorrente appare unicamente enunciato e non caratterizzato dall’adozione di alcun concreto atto organizzativo (o di collaborazione nella gestione): ne consegue, la ragionevolezza del giudizio di prevalenza accordato al controinterresato (in termini, Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4131, proprio sul rilievo da attribuire all’incarico di RI).
6.6. Quanto agli indicatori generali, va osservato come essi sono stati puntualmente indicati nella delibera e valutati, globalmente e sinteticamente, come non sufficienti a ribaltare la prevalenza emergente dalla valutazione degli indicatori specifici, i quali, come è noto, ai sensi dell’art. 27 T.U., hanno « speciale rilievo » (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2021, n. 6127, secondo cui « non è conforme al Testo Unico un giudizio comparativo che – senza adeguata, particolare ed effettiva motivazione – finisca per sovvertire il detto rapporto tra indicatori attitudinali specifici e indicatori attitudinali generali »).
6.7. Inconferenti, poi, sono i richiami operati dall’esponente agli art. 17 e 26, comma 3 e 28 T.U. essendo le disposizioni dettate per il conferimento di incarichi dirigenziali e non anche, come nel caso in esame, per la nomina ad un posto semi-direttivo.
6.8. Similmente, va considerata corretta l’omessa valutazione delle funzioni svolte in secondo grado dal ricorrente, atteso che esse sono successive alla data della vacanza.
7. Alla luce di quanto esposto il ricorso è respinto.
8. Le spese, attesa l’assoluta peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO