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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3142/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.03.2025 da
1) SI.ra , nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...], con C.F._1
l'Avv. Anthony Macchia, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) SI. , nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
residente in [...], con l'Avv. C.F._2
Maria Lucia Mattia, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 23.10.1996, atto n. 1561 parte 1 anno 1996, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pero al n. 24, P II, s. C
□ separati consensualmente con verbale in data 25.06.2024 omologato con decreto del 18.07.2014 –
Tribunale di Lodi
con i seguenti figli: , 23.02.1997, cittadino italiano e , 26.09.2002, Persona_1 Persona_2 cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dato atto della sopraggiunta autonomia economica del figlio , revocare il mantenimento a Per_1 favore di quest'ultimo e stabilire a carico del SI. un assegno di mantenimento solo in Pt_2 favore della FI , maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, Per_2 pari ad €. 350,00 mensili per n. 18 mesi a partire dal mese di marzo 2025 e, successivamente, da ridursi ad €. 250,000 mensili per i successivi n. 18 mesi (rivalutabile annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nella misura del 100%), da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra (IBAN Parte_1
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della FI;
- trasferimento della proprietà della autovettura, mod. Opel Corsa Tg. GN686VV, attualmente intestata al SI. , alla FI , entro e non oltre il termine fissato, ex art. 127 Pt_2 Per_2 ter, comma 2, c.p.c., per il deposito di note scritte, e contribuzione al 50% tra i sig.ri e Pt_2
delle spese relative alla vettura (i.e. assicurazione e bollo) che andranno rimborsate Pt_1 al genitore anticipatario entro i 15 giorni successivi alla richiesta, sì come previsto dalle linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti approvate dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017.
Le spese per i costi relativi al trasferimento di proprietà della sopra menzionata vettura verranno, invece, interamente rimborsate dalla SI.ra al SI. , mediante bonifico Pt_1 Pt_2 bancario sul conto corrente intestato al SI. (IBAN Parte_2
[...]), entro 15 giorni dalla richiesta e previa esibizione dei relativi carteggi;
- contribuzione al 50% delle spese mediche straordinarie della FI – fino al Per_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa – che andranno rimborsate al genitore anticipatario entro i 15 giorni successivi alla richiesta, sì come previsto dalle linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti approvate dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 2 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 23.10.1996 tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pero dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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