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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4314/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. CERENZIA Parte_1
COSMO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv.AVENA GILDA;
CP_1
Resistente
OGGETTO:pagamento somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente , quale erede di , conveniva in giudizio l' chiedendone Persona_1 CP_1 la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di novembre 2018 fino alla data del decesso avvenuta in data 29.11.2019.
Rappresentava in punto di fatto che ,proposto Persona_1 ricorso per PO , all'esito del deposito della CTU, in assenza di contestazioni, veniva emesso il decreto di omologa con il quale veniva accertato come positivo la sussistenza del requisito sanitario legittimante come prestazione l'indennità di accompagnamento e che l' aveva erogato i ratei fino al mese CP_1 di novembre e che successivamente era stato sospeso il pagamento perché era stato comunicata l'irreperibilità della stessa.
Rilevava che l' non si era mai allontanata dalla sua Per_1 residenza e che la dichiarazione di irreperibilità era stata determinata da un errore del Comune per omonimia.
Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento della CP_1 somma di € 6728,94.
Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso per CP_1 mancanza della domanda amministrativa, la prescrizione e nel merito l'infondatezza del ricorso.
Sulla base degli atti, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improponibilità ove si consideri che nel caso in esame si controverte sulla sospensione di una prestazione già erogata sicchè nessuna domanda amministrativa doveva essere inoltrata all'istituto.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli atti risulta che la prestazione assistenziale è stata sospesa per irreperibilità della comunicata dal Comune Per_1 di Acri attraverso la piattaforma INA SAIA.
Tuttavia parte ricorrente ha provato attraverso il certificato storico di residenza che la stessa non si era mai allontanata dalla sua abitazione e che la sua residenza non era mutata.
La domanda va dunque accolta e va condannato l' a CP_1 corrispondere al ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento nella somma richiesta non contestata maggiorata dei soli interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Condanna l' a corrispondere al ricorrente la somma di e CP_1
6.728,94 oltre interessi.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 2697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione. Cosenza,29.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino