Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr. ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 179/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria, via Crisafi n. 34, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzotta che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
E
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
-appellata contumace–
Oggetto: contratti e obbligazioni varie - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 1153/2018, pubblicata il 17.07.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente 30.05.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “il sig. si riporta integralmente al Pt_1 contenuto del proprio atto di appello, al pari di ogni ulteriore scritto difensivo e verbale di causa, anche relativo al primo grado di giudizio, ed insiste per l'accoglimento di ogni domanda, eccezione,
Corte d'Appello dovesse ritenere la causa matura per la decisione ed autorizzare la parte alla precisazione delle conclusioni, l'appellante precisa le conclusioni riportandosi al contenuto del proprio atto di appello e di ogni altro scritto e verbale di causa di primo e di secondo grado e quindi, chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, voglia accogliere ogni domanda, eccezione, richiesta e conclusioni e, quindi, respinta ogni contraria richiesta, domanda ed eccezione, in accoglimento del presente appello, ed in riforma parziale della sentenza n. 1153/2018 emessa dal
Tribunale Civile, voglia in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 668/2013 e, per l'effetto, ordinare all' in persona del Legale rapp.te Controparte_1
p.t., a pagare all'odierno appellante sig. la somma di € 10.982,86, oltre interessi Parte_1 di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002; in via subordinata, accertare e dichiarare che il sig. ha Pt_1 svolto le attività di cui alla fattura n. 2/2012 non riconosciute dal Giudice di prime cure e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza gravata condannare la Ditta appellata al pagamento della somma di
€ 10.982,86, oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione, dinanzi al
Tribunale di Reggio Calabria, avverso il decreto n. 668/2013 con il quale, il medesimo
Tribunale, le aveva ingiunto il pagamento, in favore di della Parte_1 somma di €. 10.982,86 - oltre interessi e spese del giudizio monitorio – a titolo di compensi per l'attività espletata, in favore della predetta azienda, nell'ambito della partecipazione al progetto “diversificazione per attività non agricole” indetto dalla
Parte_2
Adduceva l'opponente di non avere conferito alcun mandato all'opposto - che, pertanto, non aveva svolto alcuna attività professionale in suo favore – e di avere liquidato il compenso dovuto, per l'attività progettuale di cui al bando, in favore dei dott.ri
[...]
e che avevano materialmente redatto il progetto in virtù Per_1 Persona_2 di esplicito incarico. Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale di revocare l'emesso decreto ingiuntivo con vittoria di spese legali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando, in toto, Parte_1
l'avversa opposizione con richiesta di integrale rigetto - e conferma dell'opposto decreto ingiuntivo - e vittoria di spese del giudizio di cognizione.
Istruito il giudizio documentalmente e tramite prova testimoniale, all'udienza del
29.03.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva, parzialmente, la proposta opposizione e, previa revoca dell'emesso decreto ingiuntivo, condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €. 2.000,00 oltre accessori, compensando, integralmente, le spese di lite.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sopra indicata decisione chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Rimaneva contumace l' Controparte_1
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'
[...]
regolarmente evocata in giudizio e non costituitasi. Controparte_1
Tanto premesso, nel merito l'appello deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
Si duole, sostanzialmente, l'appellante della circostanza che il Giudice di prime cure non abbia riconosciuto tutte le prestazioni eseguite in favore dell'opponente nonostante, all'esito dell'istruttoria. fosse emerso che aveva provveduto – oltre che alla redazione del business plan e dell'attività di raccolta e ricerca dei preventivi – anche
“alla redazione e analisi SWOT, alla redazione e presentazione del ricorso avverso la prima esclusione dalla graduatoria, alla predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione al bando e, in particolare alla rettifica del contratto di affitto dei terreni ove l'agriturismo è sito, alla predisposizione e relativo invio del plico contenente la domanda di partecipazione al bando”.
Censura, altresì, la gravata sentenza nella parte in cui ha determinato il quantum dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, in favore dell'opponente, in via equitativa nella misura di €.2.000,00 anziché applicando i criteri fissati dal bando di partecipazione e, nello specifico, il punto 4.7 ai sensi del quale “le spese generali sono ammesse a contributo nel limite massimo del 9% dell'importo complessivo dell'investimento di cui massimo il 6& per progettazione e direzione lavori e massimo 3% per le altre spese”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, insiste per la riforma della decisione impugnata con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le doglianze possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse e non possono trovare accoglimento.
In punto di diritto, è appena il caso di sottolineare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori, ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (C.C. n.
7510/2014).
Sicché, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso, incombe sul professionista, posto che, in tema di riparto dell'onere della prova, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere (C.C. n.
24568/2013, n. 16917).
Ne consegue che il professionista, che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività che allega essere state prestate in favore del cliente, deve dare la prova dei fatti che sono alla base della domanda.
Si citano tra le tante “il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (Cass. n. 9254/06); nel giudizio di opposizione, il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste
(C.C. n. 7510/2014).
Va, poi, ribadito il consolidato principio secondo il quale “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del
12/07/2023,; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del
11/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5573 del 23/06/1997), posto che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa”.
Inoltre, al fine di determinare il suddetto onere probatorio a carico del creditore e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (cfr. Cass. 11.1.2016,
n. 230; Cass. 15.2.2010, n. 3463; Cass. 30.7.2004, n. 14556, secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella (pur corredata dal parere del competente consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista) mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista
- valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste;
al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico”.
Poste queste necessarie premesse, ritiene questa Corte, conformemente al primo
Giudice che “all'esito dell'istruttoria testimoniale e dall'esame documentale non è residuato alcun dubbio in merito all'effettiva prestazione di un'attività da parte del in favore del Pt_1 CP_1 opponente e dalla stessa commissionata, in relazione al progetto “diversificazione per attività non agricole”, indetto dalla nell'ambito del PSR Calabria 2007-2013… depongono in tal Parte_2 senso la documentazione depositata nonché le risultanze dei testi escussi che hanno confermato tali conclusioni”.
In altri termini, è indubbio che l'appellante abbia predisposto il c.d. “business plan” allegato in atti, in qualità di consulente e progettista - in virtù dell'atto di delega dell'1.10.2011
a firma del legale rappresentante dell' opponente - ed abbia provveduto a reperire CP_1
fornitori e preventivi. Circostanze, queste, provate documentalmente e confermate anche in istruttoria dai testi e Per_2 Tes_1
Nondimeno, è anche emerso che, a tale progetto, hanno collaborato altri professionisti,
“… mi risulta che i abbia partecipato alla predisposizione parziale del progetto … mi occupai Pt_1 personalmente della rimodulazione del progetto che è consistita in modifiche del computo metrico e nel completamento della produzione documentale … la Sig.r mi diede mandato di predisporre CP_1 il ricorso che di fatto non è altro che una semplice lettera di opposizione all'esclusione dalla graduatoria che venne sottoscritta personalmente dalla Sig.ra preciso che già nell'anno 2004, Pt_3 su incarico dell'azienda, avevo redatto un progetto quasi identico a quello presentato nel 2008 per cui
è causa;
tale primo progetto, benché finanziato non venne coltivato per difficoltà personali della Sig.ra
Nell'anno 2008, il medesimo progetto, con qualche minima variazione di scarso rilievo venne CP_1 nuovamente predisposto ed a questa fase vi partecipò anche il Sig. in particolare curando la Pt_1 predisposizione del c.d. business plan che è un elemento utile per ottenere un punteggio superiore ai fini dell'accesso al finanziamento. A seguito del finanziamento si diede corso all'esecuzione del progetto cui partecipò esclusivamente il Sig. che era direttore dei lavori” ( Per_1 Per_2
).
[...]
Dalla richiamata deposizione, della cui veridicità non vi è motivo di dubitare, si evince che parte opposta “ha partecipato”, unitamente ad altri professionisti e, peraltro
“parzialmente”, alla “predisposizione del progetto” curando la c.d. business plan, come correttamente evidenziato dal Tribunale “l'attività di consulenza e progetto finalizzata alla partecipazione all'iniziativa della ha visto il cooperare di più soggetti, ciascuno incaricato a Pt_2 fornire un apporto, in base alle specifiche competenze tecniche”.
Nessuna prova è stata, poi, fornita in relazione ad altra ed ulteriore attività, svolta in favore dell'opponente ed ampiamente contestata sin dall'atto introduttivo del giudizio. Peraltro, l'opposto, a fronte delle contestazioni specifiche dell'opponente, avrebbe dovuto dimostrare di avere espletato tutte le attività professionali indicate in fattura in quanto è notorio che la fattura, di per sé, non può essere considerata un titolo negoziale, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito.
Parimenti, deve condividersi anche la quantificazione del compenso, come operata dal
Giudice di prime cure, tenuto conto della mancanza di un'espressa pattuizione delle parti in ordine alla determinazione degli stessi ed in difetto di tariffe professionali, non potendo, ovviamente, trovare applicazione, come vorrebbe l'opposto, la disposizione del bando che, al p.to 4.7, prevede l'importo massimo finanziato, a titolo di spese generali, dalla “le spese generali sono ammesse a contributo nel limite Parte_2 massimo del 9% dell'importo complessivo dell'investimento di cui massimo il 6 % per progettazione e direzione lavori e massimo il 3 % per le altre spese” .
Sicché, esente da censure appare il criterio equitativo adottato ai fini della liquidazione in conformità all'importo liquidato in favore degli altri progettisti che hanno collaborato all'attività ed entro i limiti della percentuale prevista dal bando.
Ne consegue che l'appello deve essere disatteso con conferma integrale della gravata sentenza.
Nulla per spese stante la contumacia dell'appellata.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria Parte_1
n. 1153/2018, pubblicata il 17.07.2018, così decide:
-preliminarmente dichiara la contumacia dell' Controparte_1
[...]
-nel merito, rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-nulla per spese;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)