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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 733/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5033/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Angelo Rubino 158 84078 Vallo Della Lucania SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250032124132000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00321241 32, con la quale gli veniva intimato il pagamento di euro 645,15 a titolo di IRPEF.
A tal fine, premesso che la cartella di pagamento veniva emessa a seguito del contestato omesso pagamento della rata n. 2, scadente in data 31.1.2023, prevista nel piano di rientro, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la violazione dell'art. 15-ter d.P.R. 602/1973 in materia di lieve inadempimento.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia, la quale, dedotta la inapplicabilità, nel caso in esame, della invocata fattispecie prevista dall'art. 15-ter d.P.R. 602/1973, non vertendosi in materia di tardivo pagamento, bensì di omesso versamento dell'importo dovuto a seguito di rateazione del debito, concludeva per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, poiché dalla documentazione prodotta dalla convenuta Agenzia delle Entrate chiaramente si evince che il contribuente ometteva di versare integralmente l'importo previsto nel piano di rientro con la rata numero 2, avente scadenza il 31.1.2023, deve ritenersi che non ricorra, nel caso in esame, l'invocata ipotesi normativa prevista dall'art. 15-ter d.P.R. 602/1973, disciplinante l'esclusione della decadenza in ipotesi di tardivo pagamento di una rata diversa della prima entro il termine di pagamento della rata successiva o di ravvedimento ex art. 13 d.lvo 472/1997.
Per tali ragioni, pertanto, la domanda va senz'altro rigettata.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5033/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Angelo Rubino 158 84078 Vallo Della Lucania SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250032124132000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00321241 32, con la quale gli veniva intimato il pagamento di euro 645,15 a titolo di IRPEF.
A tal fine, premesso che la cartella di pagamento veniva emessa a seguito del contestato omesso pagamento della rata n. 2, scadente in data 31.1.2023, prevista nel piano di rientro, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la violazione dell'art. 15-ter d.P.R. 602/1973 in materia di lieve inadempimento.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia, la quale, dedotta la inapplicabilità, nel caso in esame, della invocata fattispecie prevista dall'art. 15-ter d.P.R. 602/1973, non vertendosi in materia di tardivo pagamento, bensì di omesso versamento dell'importo dovuto a seguito di rateazione del debito, concludeva per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, poiché dalla documentazione prodotta dalla convenuta Agenzia delle Entrate chiaramente si evince che il contribuente ometteva di versare integralmente l'importo previsto nel piano di rientro con la rata numero 2, avente scadenza il 31.1.2023, deve ritenersi che non ricorra, nel caso in esame, l'invocata ipotesi normativa prevista dall'art. 15-ter d.P.R. 602/1973, disciplinante l'esclusione della decadenza in ipotesi di tardivo pagamento di una rata diversa della prima entro il termine di pagamento della rata successiva o di ravvedimento ex art. 13 d.lvo 472/1997.
Per tali ragioni, pertanto, la domanda va senz'altro rigettata.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti.