Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 giugno 2025
Parere definitivo 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/06/2025, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05052/2025REG.PROV.COLL.
N. 00299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2025, proposto dall’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
il sig. Leonardo Cofano, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di CA (Sezione Prima) n. 328/2024, pubblicata in data 13 novembre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare del 6 febbraio 2025, n. 488;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Brunella Bruno;
Nessuno è presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno appellato, laureato in data 12 ottobre 2007 in igiene dentale presso l’Università degli Studi di Bari, con il voto di 110/100, ha presentato all’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti, in data 25 settembre 2023, una istanza avente ad oggetto l’immatricolazione ad anni successivo al primo, presso la facoltà di odontoiatria, previa valutazione del proprio curriculum studiorum . Tale istanza è stata respinta con atto del 30 ottobre 2023, ritualmente impugnato dall’odierno appellato, unitamente ad altre determinazioni ritenute preclusive della sua pretesa, innanzi al competente TAR; al ricorso introduttivo ha fatto seguito la proposizione di un primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale hanno costituito oggetto di impugnazione le graduatorie di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria – anno 2023/2024, pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ateneo in data 11 dicembre 2023.
Nelle more della definizione del sopra indicato giudizio, il ricorrente originario, ha presentato, in data 16 febbraio 2024, una nuova istanza al medesimo Ateneo, recante la specificazione della richiesta di immatricolazione al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria. Tale richiesta è stata respinta dall’Ateneo con atto del 12 marzo 2024, recante riferimento al decreto rettorale del 28 settembre 2023, con il quale è stata disposta l’impossibilità di procedere per l’a.a. 2023-2024 alla pubblicazione di avviso per la presentazione delle istanze e domande di ammissione ad anni successivi al primo “ mediante trasferimento - passaggio di corso - equipollenza titolo al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in assenza di posti definitivamente disponibili… ”.
Il sopra indicato atto ha costituito oggetto di impugnazione con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il primo giudice ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, in considerazione della presentazione da parte dell’interessato di una nuova istanza, accogliendo, invece, il secondo ricorso per motivi aggiunti esclusivamente sul rilievo della erroneità del riscontro fornito al ricorrente in relazione all’istanza presentata in data 16 febbraio 2024, in quanto quest’ultima aveva ad oggetto l’immatricolazione al secondo anno del corso di laura in odontoiatria e protesi dentaria e non, come indicato dall’Ateneo nell’atto impugnato, l’immatricolazione al corso di laura in medicina e chirurgia. La sentenza ha, quindi, fondato l’accoglimento esclusivamente sulla base della ritenuta fondatezza della censura del vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto, procedendo all’assorbimento di tutte le altre censure.
L’Università appellante critica la sentenza impugnata, reiterando l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, stante l’omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati da individuare nei soggetti inseriti nelle graduatorie impugnate, nonché contestando le conclusioni alle quali è addivenuto il primo giudice, in quanto il provvedimento di diniego dell’istanza impugnato reca una esaustiva motivazione, costituendo un mero errore materiale il riferimento al DR n.1467/23 del 28 settembre 2023, relativo al corso di laurea di medicina e chirurgia invece che al DR n. 1650 del 27 ottobre 2023 e riferito al corso di laura di odontoiatria e protesi dentaria. A supporto di tale deduzione l’appellante ha richiamato tutto l’ iter procedimentale sino a quel momento svolto, oggetto anche di disamina nella fase interinale del giudizio già pendente innanzi al Tribunale, rilevando anche l’omessa impugnazione da parte dell’interessato dell’avviso di selezione di cui al DR n. 1650 del 27 ottobre 2023, nel quale si dava atto della disponibilità di cinque posti per il quarto anno di corso e di un posto per il quinto anno, relativamente proprio al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, non essendo disponibile, dunque, alcun posto con riferimento al secondo anno. Su tali basi, l’Ateneo ha articolato ulteriori deduzioni a sostegno dell’infondatezza delle censure articolate con il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio di primo grado.
L’originario ricorrente non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 488 del 6 febbraio 2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, stante la ritenuta sussistenza dei relativi presupposti, alla luce dell’orientamento espresso da questo Consiglio in relazione alle questioni controverse.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di inammissibilità riposta in appello dall’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, stante la fondatezza del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.
2. Si rileva, infatti, che la circostanza che il provvedimento di diniego della nuova istanza presentata dal ricorrente originario in data 16 febbraio 2024, contenente la specificazione della richiesta di immatricolazione al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, rechi riferimento al DR n.1467/23 del 28 settembre 2023, relativo al corso di laurea di medicina e chirurgia, invece che al DR n. 1650 del 27 ottobre 2023, relativo al corso di laura di odontoiatria e protesi dentaria e oggetto dell’istanza in questione, integra un mero errore materiale, insuscettibile di incidere sulla legittimità della determinazione adottata dall’Ateno.
2.1. E, invero, come fondatamente dedotto dall’Ateneo, il provvedimento di diniego, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti annesso al giudizio originario, esplicita in maniera dettagliata le ragioni poste a fondamento della reiezione dell’istanza, assumendo, altresì, rilievo gli sviluppi precedenti dell’attività provvedimentale svolta dall’Ateneo sino all’adozione di detto provvedimento, come pure quelli del giudizio proposto innanzi al Tribunale, dai quali consta l’insussistenza di qualsivoglia equivoco in ordine al contenuto della pretesa dell’interessato, concernente l’immatricolazione al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Deve rilevarsi, infatti, che la posizione dell’Ateneo è stata sin dal principio nel senso di ritenere che, in base alle previsioni del decreto ministeriale del 24 giugno 2022, n. 583, l’immatricolazione ad anni successivi al primo debba seguire l’ordine della graduatoria nazionale della prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e alle scelte espresse da ciascun candidato in essa collocato, sicché solo una volta completato lo scorrimento della graduatoria nazionale ciascun ateneo può procedere ad assegnare i posti resisi disponibili per gli anni successivi al primo mediante avviso pubblico, aperto anche ai trasferimenti/passaggi da altre università e/o corsi di laurea. Ed è significativo evidenziare che l’accoglimento della domanda cautelare annessa al secondo ricorso per motivi aggiunti, disposto dal primo giudice con l’ordinanza n. 117 del 2024, risulta ampiamente motivata non già sulla ritenuta sussistenza di vizi inerenti ai presupposti di fatto bensì su una ricostruzione interpretativa della disciplina di riferimento di segno favorevole, nel merito, per l’interessato, ricorrente originario.
2.2. Particolare rilevanza, riveste, inoltre, la circostanza che nell’avviso di cui al DR n. 1650 del 27 ottobre 2023, pubblicato dall’Ateneo, si dava atto della disponibilità di cinque posti per il quarto anno di corso e di un posto per il quinto anno, relativamente proprio al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; ne deriva, dunque, che l’indisponibilità dei posti in relazione al secondo anno di detto corso di laura fosse circostanza conosciuta o, comunque, conoscibile, dovendosi anche rilevare che detto decreto non ha costituito oggetto di alcuna impugnazione, neanche a seguito delle allegazioni dell’Ateneo versate nel giudizio di primo grado.
2.3. Per quanto esposto, dunque, il Collegio ritiene che sia da prediligere un approccio sostanziale, stanti le circostanziate evidenze che consentono di qualificare l’indicazione del decreto rettorale riferito ad altro corso di laurea in termini di mero errore materiale, insuscettibile, in quanto tale, di inficiare la legittimità della determinazione conclusiva avversata con il secondo ricorso per motivi aggiunti del giudizio di primo grado. Ne deriva, pertanto, che erroneamente il primo giudice ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti sulla base di un profilo di illegittimità non configurabile, addivenendo, su tali basi, all’assorbimento delle ulteriori deduzioni.
3. Relativamente al merito della questione controversa, il Collegio, nel rilevare che l’appellato non si è neppure costituito nel presente giudizio, non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento, che può ritenersi ormai consolidato, espresso da questo Consiglio in numerose pronunce, riferite ad analoghe controversie (cfr ., ex multis , le recenti sentenze di questa Sezione n. 2543 del 2025; n. 2541 del 2025) - da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. -, con le quali sono state esplicitate le ragioni che non consentono di apprezzare favorevolmente le contestazioni articolate dal ricorrente originario.
4. Le deduzioni dell’Ateneo appellante trovano, infatti, conferma nella normativa concernente le procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria, di cui al citato allegato n. 2 al decreto ministeriale del 24 giugno 2022, n. 583, relativo all’anno accademico in contestazione nel presente giudizio. Sul punto hanno rilievo i punti nn. 9 - 13 del citato allegato.
5. Come chiarito nelle sopra richiamate pronunce di questa Sezione, le predette disposizioni regolano lo scorrimento della graduatoria nazionale e le relative conseguenze per ciascun candidato, sulla base della distinzione tra quello che « a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile »; e quello che « b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile ». Il primo è automaticamente « assegnato » al posto prescelto « ed è tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato »; il secondo è prenotato « su una scelta successiva ». Per effetto della prenotazione, quest’ultimo è posto di fronte alla seguente alternativa: «può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 11 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate». Per effetto della scelta di immatricolarsi - prosegue la disposizione in esame - « si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse » (tutte le previsioni citate sono contenute nel punto 9). L’opposta scelta di attendere che si renda disponibile un posto tra le migliori preferenze espresse consente dunque all’interessato di conservare la priorità su queste ultime e nel frattempo di iscriversi e frequentare altri corsi di studio universitari.
6. In ragione delle descritte modalità di funzionamento della graduatoria nazionale, in sede di sua prima pubblicazione viene quindi attribuita ai candidati la posizione di «“assegnato” ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come “prenotato” ovvero come “in attesa” ». Sono poi previsti termini stretti per gli interessati per esercitare le opzioni che derivano loro dalla posizione in graduatoria, come modificata per effetto di ciascuno scorrimento. I singoli atenei sono quindi tenuti a comunicare al CINECA, che gestisce la graduatoria nazionale, «i nominativi degli studenti immatricolati» (punto 11).
7. Di specifico interesse per il presente giudizio sono i successivi punti nn. 12 e 13, che disciplinano l’iscrizione ad anni successivi al primo, la quale a sua volta è destinata a dare luogo ad ulteriori scorrimenti della graduatoria, « ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile » (così il punto 12).
8. Per l’iscrizione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a numero programmato sono innanzitutto enunciate le regole di carattere generale secondo cui l’accesso attraverso questo canale di immatricolazione è consentito « esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo »; ed inoltre « previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni ». Come sopra accennato, nel successivo secondo periodo sono poi definite le conseguenze di questa modalità di accesso sulla graduatoria, consistente nel suo « scorrimento (…) ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile », che si specifica inoltre riguardare anche il caso « delle rinunce successive all’immatricolazione ».
9. Il successivo punto 13 esordisce con la clausola di salvezza dell’iscrizione ad anni successivi al primo attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale: «(f)ermo restando quanto previsto dal precedente punto 12 ». Quindi, dopo avere riprodotto le sopra menzionate regole della necessità di previo riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità, oltre che del limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso nella relativa coorte, il punto in esame precisa che la disponibilità si determina nei casi di « rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia »; ed inoltre negli ulteriori casi « previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento ». Viene ulteriormente specificato che i posti così resi disponibili sono comunque soggetti al limite per anno accademico fissato in sede governativa ai sensi dell’art. 3 della sopra citata legge 2 agosto 1999, n. 264, e cioè al limite dei « posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione ». In tutti i casi che « danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità » - conclude la disposizione - il singolo ateneo « è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale », nella « consistenza per la durata legale del corso di laurea », a suo tempo « definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno ».
10. La ricognizione della normativa ministeriale applicabile alla fattispecie controversa conduce a confutare l’assunto secondo cui i candidati collocati nella graduatoria nazionale in posizione utile all’immatricolazione non beneficerebbero di alcuna riserva di posti in loro favore e dunque di una priorità rispetto ad altri aspiranti all’iscrizione al corso di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, come la ricorrente, laureatasi in un altro corso di studi. La priorità si ricava invece dal confronto tra i punti 12 e 13 dell’allegato 2 al decreto ministeriale. In base al primo punto è riservata «ai candidati collocati in posizione utile in graduatoria» la possibilità di accedere a posti relativi ad anni successivi al primo che si rendano liberi rispetto a quelli previsti in sede di programmazione nazionale, e cioè in caso di « documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni ».
10.1. Più precisamente, nell’ipotesi in cui sia accertata una disponibilità di posti e siano conseguentemente avviate le « procedure » di copertura da parte del singolo ateneo, così come nel caso delle « rinunce successive all’immatricolazione » di candidati posti in posizione poziore, si determina « lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile ». Viene così enunciata una correlazione tra la graduatoria nazionale e la copertura di posti che si rendano disponibili per anni successivi al primo.
10.2. L’inciso «(f)ermo restando quanto previsto dal precedente punto 12 » posto in apertura del successivo punto 13 rende invece palese che l’immatricolazione ad anni successivi al primo da esso prevista postula che non sia più possibile attingere alla graduatoria nazionale, per effetto dell’esaurimento di candidati in posizione utile interessati ad un posto nel singolo ateneo. Si apre così il concorso di aspiranti provenienti dall’esterno, per i posti che si rendono liberi per ciascuna annualità successiva alla prima per effetto di rinunce, trasferimenti, passaggi ad altri corsi o negli altri casi previsti dal singolo ateneo, sulla base di una verifica dei posti disponibili svolta dal singolo ateneo di una selezione preceduta da un apposito « avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti ». L’ipotesi è in ogni caso destinata alla copertura di posti risultanti dalla programmazione nazionale e dunque è prevista in funzione delle sottese esigenze di formazione di personale sanitario in base ai fabbisogni del settore.
10.3. Se ne ricava, quindi, che fin quando vi siano candidati in graduatoria nazionale che abbiano espresso una scelta in favore dell’ateneo che abbia posti disponibili occorre riconoscere a loro favore una corrispondente riserva; non è, invece, possibile mettere i medesimi posti a disposizione di aspiranti provenienti da altri corsi di studio che non si siano sottoposti al vaglio iniziale dato dalla prova annuale di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso. A fondamento della scelta enunciata nel decreto ministeriale si pone lo stesso criterio meritocratico insito nella previsione di una prova di ammissione su base nazionale prevista per l’immatricolazione ai corsi di laurea a numero programmato ai sensi della più volte richiamata legge 2 agosto 1999, n. 264. La disciplina ministeriale in esame ne costituisce la coerente applicazione allo specifico caso dell’immatricolazione ad anni successivi al primo. Solo per eventuali esigenze di ricostituzione delle coorti derivanti dalla programmazione nazionale a suo tempo svolta per ciascun anno accademico si aggiunge quindi un ulteriore canale di accesso aperto all’esterno. Per questa ipotesi di carattere sussidiario il punto 13 impone la regola della selezione di carattere concorsuale, per candidati che a suo tempo non hanno svolto la prova di ammissione su base nazionale.
11. Ne deriva, dunque, che non è configurabile alcun obbligo di provvedere a carico dell’Università, se non nei limiti di quanto previsto dal decreto ministeriale e previo accertamento della ricorrenza dei relativi presupposti.
12. In conclusione, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza appellata, il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio di primo grado deve essere respinto.
13. Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate, in ragione della natura delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 299 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO