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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Saras Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1452/2022 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Elena Cogorni Proietti e elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio della stessa in Todi Piazza Umberto I n. 2
Ricorrente
E
CP_1
Convenuto contumace
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI pagina 1 di 3 Per la ricorrente Parte_1
“come in atti”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21.7.2022 , riferiva che in data 7.6.2003 si era Parte_1
unita in matrimonio con , che dalla loro unione erano nate due figlie ( in CP_1 Persona_1
data 23.4.2003) e ( in data 24.6.2008) , che con il passare del tempo emergevano Persona_2
problemi e contrasti relativi alla gestione della famiglia, che il svolgeva la sua attività come CP_1 imprenditore edile in Svezia, che dall'agosto 2020 il predetto non faceva più rientro nella casa familiare in Fratta Todina , che il predetto solo sporadicamente contattava la famiglia , che , nel momento in cui la stessa lo informava della sua intenzione di separarsi , iniziava a rivolgersi alla Parte_1
predetta con frasi minacciose;
chiedeva, pertanto , che venisse pronunciata la separazione con autorizzazione ai coniugi a vivere separati, con affido esclusivo a sé della figlia minore , Persona_2 con collocamento di quest'ultima presso di sé e con conseguente assegnazione della casa coniugale , con regolamentazione dei rapporti tra il padre e la figlia minore , con pagamento a carico di CP_1
del contributo per il mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia entro il 15 di ciascun mese , rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
con vittoria di spese.
non compariva all'udienza davanti al Presidente fissata per il 3 ottobre 2022 ; in questa sede CP_2
il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso la Persona_2
stessa alla quale assegnava la casa coniugale , ponendo a carico di un contributo per il CP_1
mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili per ciascuna , oltre il 50% delle spese straordinarie , lasciando all'accordo delle parti la regolamentazione dei rapporti tra il padre e la figlia minore.
Nel prosieguo del giudizio di merito veniva rinnovata la notifica a e constatata la regolarità CP_1 della stessa si procedeva in sua contumacia;
veniva disposto l'interrogatorio formale del predetto e quest'ultimo non compariva per renderlo. CP_1
Dal comportamento tenuto da durante il presente giudizio è risultato evidente il suo CP_1
completo disinteresse nei confronti della famiglia con ciò confermando le affermazioni di Pt_1
.
[...]
La mancata risposta all'interrogatorio formale da parte di sulle circostanze di cui al ricorso CP_1
presentato da consente di ritenere ammesse dette circostanze che riguardano il suo Parte_1
allontanamento dalla casa familiare, prima per ragioni di lavoro, successivamente per totale disinteresse alla famiglia e alle esigenze anche delle figlie, l'attività lavorativa svolta dal medesimo , il suo reddito, le condizioni economiche patrimoniali di Parte_1
pagina 2 di 3 Alla luce di quanto sopra devono sicuramente essere confermate le condizioni indicate nel provvedimento provvisorio del Presidente del 3.10.2022 nel senso che si autorizzano i coniugi a vivere separati, viene disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con Persona_2
collocamento presso la stessa alla quale viene assegnata la casa coniugale , viene posto a carico di un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili per ciascuna , CP_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie non essendovi contestazioni in merito alla non autosufficienza economica della figlia maggiorenne;
Persona_1 per quanto riguarda la permanenza della figlia minore con il padre, stante l'assenza prolungata di quest'ultimo e , comunque la quasi maggiore età di , è necessario rimettere ad un accordo Persona_2 tra genitori tale aspetto con l'interlocuzione anche con la stessa . Persona_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale di e di , Parte_1 CP_1 dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso la Persona_2
stessa , assegna la casa coniugale a , Parte_1
pone a carico di un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili per CP_1
ciascuna , rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie , rimette la frequentazione padre – figlia minore all' accordo tra genitori con l'interlocuzione anche della stessa , Persona_2 condanna al pagamento delle spese a favore LLER , spese che si liquidano in euro CP_1
1200,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Spoleto 9.4.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Saras Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1452/2022 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Elena Cogorni Proietti e elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio della stessa in Todi Piazza Umberto I n. 2
Ricorrente
E
CP_1
Convenuto contumace
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI pagina 1 di 3 Per la ricorrente Parte_1
“come in atti”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21.7.2022 , riferiva che in data 7.6.2003 si era Parte_1
unita in matrimonio con , che dalla loro unione erano nate due figlie ( in CP_1 Persona_1
data 23.4.2003) e ( in data 24.6.2008) , che con il passare del tempo emergevano Persona_2
problemi e contrasti relativi alla gestione della famiglia, che il svolgeva la sua attività come CP_1 imprenditore edile in Svezia, che dall'agosto 2020 il predetto non faceva più rientro nella casa familiare in Fratta Todina , che il predetto solo sporadicamente contattava la famiglia , che , nel momento in cui la stessa lo informava della sua intenzione di separarsi , iniziava a rivolgersi alla Parte_1
predetta con frasi minacciose;
chiedeva, pertanto , che venisse pronunciata la separazione con autorizzazione ai coniugi a vivere separati, con affido esclusivo a sé della figlia minore , Persona_2 con collocamento di quest'ultima presso di sé e con conseguente assegnazione della casa coniugale , con regolamentazione dei rapporti tra il padre e la figlia minore , con pagamento a carico di CP_1
del contributo per il mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia entro il 15 di ciascun mese , rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
con vittoria di spese.
non compariva all'udienza davanti al Presidente fissata per il 3 ottobre 2022 ; in questa sede CP_2
il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso la Persona_2
stessa alla quale assegnava la casa coniugale , ponendo a carico di un contributo per il CP_1
mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili per ciascuna , oltre il 50% delle spese straordinarie , lasciando all'accordo delle parti la regolamentazione dei rapporti tra il padre e la figlia minore.
Nel prosieguo del giudizio di merito veniva rinnovata la notifica a e constatata la regolarità CP_1 della stessa si procedeva in sua contumacia;
veniva disposto l'interrogatorio formale del predetto e quest'ultimo non compariva per renderlo. CP_1
Dal comportamento tenuto da durante il presente giudizio è risultato evidente il suo CP_1
completo disinteresse nei confronti della famiglia con ciò confermando le affermazioni di Pt_1
.
[...]
La mancata risposta all'interrogatorio formale da parte di sulle circostanze di cui al ricorso CP_1
presentato da consente di ritenere ammesse dette circostanze che riguardano il suo Parte_1
allontanamento dalla casa familiare, prima per ragioni di lavoro, successivamente per totale disinteresse alla famiglia e alle esigenze anche delle figlie, l'attività lavorativa svolta dal medesimo , il suo reddito, le condizioni economiche patrimoniali di Parte_1
pagina 2 di 3 Alla luce di quanto sopra devono sicuramente essere confermate le condizioni indicate nel provvedimento provvisorio del Presidente del 3.10.2022 nel senso che si autorizzano i coniugi a vivere separati, viene disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con Persona_2
collocamento presso la stessa alla quale viene assegnata la casa coniugale , viene posto a carico di un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili per ciascuna , CP_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie non essendovi contestazioni in merito alla non autosufficienza economica della figlia maggiorenne;
Persona_1 per quanto riguarda la permanenza della figlia minore con il padre, stante l'assenza prolungata di quest'ultimo e , comunque la quasi maggiore età di , è necessario rimettere ad un accordo Persona_2 tra genitori tale aspetto con l'interlocuzione anche con la stessa . Persona_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale di e di , Parte_1 CP_1 dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso la Persona_2
stessa , assegna la casa coniugale a , Parte_1
pone a carico di un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili per CP_1
ciascuna , rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie , rimette la frequentazione padre – figlia minore all' accordo tra genitori con l'interlocuzione anche della stessa , Persona_2 condanna al pagamento delle spese a favore LLER , spese che si liquidano in euro CP_1
1200,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Spoleto 9.4.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 3 di 3