TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4654/2024
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4654/2024 tra Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 10.25 innanzi a Umberto Castagnini, sono comparsi:
Per 'avv. STRAMMIELLO MICHELE e l'avv. SAMBALDI CHIARA Parte_1
Per l'avv. Francesco Lencioni in sostituzione degli avv. Controparte_1
Mazza e Negri Per l'avv. Francesco Lencioni in sostituzione degli avv. Lanza e Controparte_1
Giarratana
L'avv. Strammiello e Sambaldi insistono nelle istanze istruttorie. Rileva che è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa al tasso di interesse con richiamo all'euribor.
L'avv. Lencioni si riporta agli atti. Si oppone alle istanze istruttorie. Chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, ritenute inammissibili le istanze istruttorie alla luce del contenuto e della natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo, invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
L'avv. Sambaldi e Strammielo precisano le conclusioni come da atto di citazione in opposizione e reitera le istanze istruttorie. Discutano la causa riportandosi agli atti. In particolare, evidenzia che il richiamo all'Euribor determina un effettivo squilibrio a carico del consumatore.
pagina 1 di 8 L'avv. Lencioni precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposte, così come modificate nella prima memoria.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15.30, nessuna parte presente, pronuncia la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4654/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STRAMMIELLO MICHELE e dell'avv. SAMBALDI CHIARA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE e dell'avv. NEGRI LUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA CALOGERO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GIARRATANA MATTEO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 28/2018 azionato nella procedura esecutiva n. 474/2016 dinanzi al Tribunale di Firenze deducendo che l'ingiunto riveste la qualità di consumatore e che quindi deve essere applicata la disciplina consumeristica. Ritualmente introdotto il giudizio, l'opponente ha contestato che il contratto di apertura di credito, in particolare l'art. 5, avrebbe violato il disposto di cui all'art. 33 comma 1 lettera o) Dlgs 206/2005 nella parte in cui prevede la revisione del tasso di interesse attraverso il tasso Euribor quale parametro di indicizzazione.
pagina 3 di 8 Ha altresì osservato che il suddetto contratto sarebbe nullo per applicazione della capitalizzazione degli interessi;
per violazione dell'art. 33 comma 1 lettera h) Dlgs 206/2005 nella parte in cui prevede il diritto della di recedere senza preavviso;
per illegittima CP_2 applicazione della commissione di massimo scoperto. Ha dunque chiesto ammettersi CTU tecnico contabile per la determinazione delle somme effettivamente dovute dall'opponente, nonché rigettarsi la richiesta di provvisoria esecuzione e revocarsi il decreto ingiuntivo. 2. Si è costituita in giudizio la quale aveva fuso per Controparte_3 incorporazione contestando le deduzioni avversarie. Controparte_4
In particolare, ha sollevato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introdotto illegittimamente secondo la procedura prevista dal rito Cartabia, dal momento che, essendo stato depositato il ricorso anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice, doveva essere applicata la disciplina del rito antecedente. Nel merito, ha osservato che le clausole non sarebbero vessatorie in quanto il relativo contratto è stato stipulato per atto pubblico e, quindi, oggetto di trattativa individuale essendosi il correntista avvalso della facoltà di avere copia completa del contratto, incluse le condizioni generali ed il documento di sintesi. Ha peraltro dedotto che le disposizioni dettate a tutela del consumatore non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi per espressa previsione del Codice di Consumo, precisando altresì che il contratto indica la misura iniziale, i tempi e le modalità di variazione del tasso di interesse, oltre alla misura iniziale del tasso Euribor risultando infondata l'eccezione sollevata con riguardo all'indeterminatezza del tasso applicato.
Anche riguardo alla lamentata natura anticoncorrenziale dell'accordo da cui sarebbe derivato il contratto, ha osservato che in alcun modo è stata dimostrata l'esistenza dell'intesa illecita a monte. Ha in ogni caso precisato che comunque la nullità riguarderebbe il tasso conformato al parametro Euribor solamente per il periodo tra il 29.09.2005 ed il 30.05.2008. Ha infine contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità di cui agli artt. 2, 5 del contratto oggetto di causa per omessa indicazione dei motivi di vessatorietà, oltre all'intervenuta prescrizione dei diritti.
Ha pertanto chiesto rigettarsi l'opposizione. 3. Si è costituita in giudizio quale cessionaria del credito, la quale ha Controparte_1 dedotto che l'opponente aveva sottoscritto la clausola relativa alla non appartenenza alla categoria dei consumatori di cui all'allegato c) del contratto;
ha altresì contestato il carattere abusivo delle clausole delle quali l'opponente ha lamentato la vessatorietà non essendo stato individuato l'effetto di squilibrio che avrebbero arrecato al correntista.
Invero, la doglianza inerente alla variazione del tasso non coglierebbe nel segno essendo generica e non comprovata, non essendo stata individuata l'intesa anticoncorrenziale cui la avrebbe partecipato e da cui sarebbe derivato l'effetto pregiudizievole asseritamente CP_2 subito.
pagina 4 di 8 Anche riguardo alle ulteriori illegittimità lamentate, l'opposta ha assunto che controparte non avrebbe specificato quali sarebbero le clausole vessatorie violate, e che comunque il relativo diritto sarebbe oggetto di prescrizione. Ha dunque chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 25.06.2024 è stata dichiarata l'applicabilità del rito antecedente a quello introdotto con Dlgs 149/2922, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 I comma c.p.c. e, conseguentemente, assegnato nuovo termine alla convenuta per Controparte_3
l'integrazione delle difese nel termine di venti giorni prima dell'udienza, e termine all'opponente per la rinnovazione del proprio atto introduttivo nei confronti di CP_1
[...]
4. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5. La pronuncia della Suprema Corte n. 9479/2023, originata dalle quattro sentenze del 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in cause riunite C-693/19,
[...]
1503, e C831/19, ; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing CP_5 Controparte_6
Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), afferma che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore può essere messa in discussione quanto alla questione dell'assenza di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di esplicita motivazione sul punto nel titolo monitorio. La pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, oltre ad imporre per il futuro al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale rafforzato in ordine all'assenza di clausole abusive, ha previsto che, in mancanza, la nullità delle clausole vada rilevata anche d'ufficio in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa ex art. 649 c.p.c.. L'opposizione tardiva “consumeristica”, interpretata in chiave euro-unitaria dalle Sezioni Unite, ha tuttavia un campo di applicazione limitato, ovvero può riguardare solo i profili che attengono all'abusività delle eventuali clausole previste nel contratto, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, dovendosi bilanciare il valore dell'intangibilità del giudicato con l'effettività della tutela riconosciuta dal diritto dell'UE al consumatore. Ciò risulta chiaramente dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite essendo chiarito che l'opposizione può riguardare “solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”. 6. Ciò premesso, in ordine alla natura di consumatore dell'opponente, deve essere precisato che il carattere consumeristico, alla luce della definizione fornita dall'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, deve essere valutato secondo un criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti all'attività professionale da costui svolte. Spetta quindi al giudice nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di pagina 5 di 8 tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come
“consumatore” ai sensi della suddetta direttiva.
La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo in danno del garante anche laddove il potenziale beneficiario della rilevazione ufficiosa nulla abbia dedotto in proposito, a meno che non abbia un qualche interesse contrario (Cass. civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314), esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs. 206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091). Nel caso di specie, il sig. ha dedotto di aver sottoscritto il contratto per Parte_1 scopi estranei all'attività professionale e di rivestire la qualifica di consumatore e le opposte, dal canto loro, non hanno dimostrato che il correntista ha sottoscritto l'apertura di credito per soddisfare finalità attinenti alla propria attività professionale, essendosi Controparte_3 limitata a dedurre che la vessatorietà delle clausole sarebbe esclusa dalla completa conoscenza delle condizioni generali e delle clausole del contratto, nonché dall'intervenuta trattativa individuale intercorsa tra le parti. si è limitata ad osservare che il correntista ha dichiarato “di non Controparte_1 appartenere alla categoria dei “consumatori” (cfr. all. c contratto doc. 4 comparsa). Tale ultima considerazione, tuttavia, non coglie nel segno dal momento che, come sopra argomentato, la natura di consumatore deve essere valutata oggettivamente ed in funzione della finalità perseguita dal contraente, dovendosi valorizzare l'aspetto sostanziale e non anche quello meramente formale. In sostanza, trattandosi di normativa posta a tutela di un soggetto debole, non può essere sufficiente la sottoscrizione di una clausola contrattuale (in assenza di altri indici probatori) per derogare all'apparato di norme protettive;
ciò, sia in relazione alla natura soggettiva del contraente che alle trattative eventualmente svolte che non possono essere dimostrate attraverso una mera dichiarazione ricognitiva inserita nel corpo del contratto. 7. Nel merito, l'opposizione è infondata. L'invocata applicazione della normativa a protezione del consumatore da parte di
[...] on risulta giustificata per l'omessa individuazione e dimostrazione delle clausole Parte_1 determinanti un effettivo squilibrio normativo tra le parti, tale da richiedere una trattativa individuale che permetta di sanare lo scarto conoscitivo del consumatore rispetto al professionista. Invero, l'opponente ha lamentato che la clausola di indicizzazione del tasso di interesse al parametro Euribor sarebbe nulla (art. 5 contratto) poiché in contrasto con il disposto di cui all'art. 33 comma 1 lett. o) Codice Consumo, assumendo che l'accordo sottoscritto sarebbe pagina 6 di 8 indeterminato nell'oggetto poiché non sarebbe specificata la natura del parametro applicato ed il suo funzionamento.
Ha precisato altresì che il finanziamento oggetto di causa costituirebbe l'esito di un'intesa illecita a monte essendo pertanto nullo proprio in quanto il risultato di un accordo violativo della disciplina antitrust. Le censure formulate non riguardano tuttavia specificatamente la posizione del consumatore essendo peraltro pacifico che la determinazione degli interessi extralegali possa legittimamente avvenire anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti dalle parti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, tali da escludere ogni margine di discrezionalità. L'art. 33 del Codice del consumo, al comma 6°, precisa che “le lettere n) e o) del comma 2 si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte”. Tale disposizione quindi esclude espressamente la vessatorietà della clausola che preveda una variazione del prezzo del finanziamento (nello specifico, degli interessi) sulla base di una clausola di indicizzazione, quale è il parametro Euribor. Nel caso di specie il contratto per cui è causa descrive anche compiutamente le modalità di variazione del tasso di interesse in forza del parametro Euribor. Quanto al tema degli effetti della manipolazione dell'Euribor rispetto alle clausole di determinazione del tasso nei contratti di mutuo, in disparte ogni valutazione di merito, si osserva che tale questione fuoriesce dalla valutazione del carattere vessatorio del testo contrattuale e non può quindi essere esaminata in questa sede.
Anche le ulteriori censure non colgono nel segno, stante che le doglianze attinenti ai tassi, alle commissioni, agli oneri ed alla presunta capitalizzazione degli interessi, oltre essere generiche, sono inammissibili in quanto l'opposizione speciale “consumeristica” non può essere utilizzata per porre nuovamente in discussione un accertamento passato in giudicato per motivi estranei alla natura vessatoria di talune clausole contrattuali, posto il dovere di colui che ne lamenta l'applicazione di farle valere con opposizione ordinaria, da proporsi nel termine ordinario di 40 giorni.
L'opponente, in sintesi, utilizza lo strumento dell'opposizione tardiva per rimettere in discussione l'intero rapporto contrattuale censurando come vessatorie clausole che attengono invero all'oggetto del contratto. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi quanto alla clausola sulla durata ed il recesso per lamentata violazione dell'art. 33 comma 1 lett. h) del Codice Consumo trattandosi di contestazioni rispetto alle quali non può valere la presunzione di vessatorietà (art. 33 comma
V Dlgs 206/2005), e nemmeno sono state individuate dall'opponente le modalità con le quali il recesso è stato esercitato tali da praticare un effetto dannoso nei riguardi di costui. Sul punto è stato infatti evidenziato dai convenuti che il recesso esercitato con lettera del 10 gennaio 2017 è fondato su una giusta causa, considerato che l'opponente era inadempiente da pagina 7 di 8 quasi tre anni al pagamento delle rate di un contratto di mutuo fondiario stipulato con lo stesso istituto.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'opponente. Considerata la natura della lite e la limitata attività difensiva svolta i compensi possono essere liquidati con applicazione dei valori prossimi ai minimi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 28/2018;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3 spese di lite che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge
Firenze, 18 marzo 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 8 di 8
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4654/2024 tra Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 10.25 innanzi a Umberto Castagnini, sono comparsi:
Per 'avv. STRAMMIELLO MICHELE e l'avv. SAMBALDI CHIARA Parte_1
Per l'avv. Francesco Lencioni in sostituzione degli avv. Controparte_1
Mazza e Negri Per l'avv. Francesco Lencioni in sostituzione degli avv. Lanza e Controparte_1
Giarratana
L'avv. Strammiello e Sambaldi insistono nelle istanze istruttorie. Rileva che è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa al tasso di interesse con richiamo all'euribor.
L'avv. Lencioni si riporta agli atti. Si oppone alle istanze istruttorie. Chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, ritenute inammissibili le istanze istruttorie alla luce del contenuto e della natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo, invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
L'avv. Sambaldi e Strammielo precisano le conclusioni come da atto di citazione in opposizione e reitera le istanze istruttorie. Discutano la causa riportandosi agli atti. In particolare, evidenzia che il richiamo all'Euribor determina un effettivo squilibrio a carico del consumatore.
pagina 1 di 8 L'avv. Lencioni precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposte, così come modificate nella prima memoria.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15.30, nessuna parte presente, pronuncia la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4654/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STRAMMIELLO MICHELE e dell'avv. SAMBALDI CHIARA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE e dell'avv. NEGRI LUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA CALOGERO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GIARRATANA MATTEO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 28/2018 azionato nella procedura esecutiva n. 474/2016 dinanzi al Tribunale di Firenze deducendo che l'ingiunto riveste la qualità di consumatore e che quindi deve essere applicata la disciplina consumeristica. Ritualmente introdotto il giudizio, l'opponente ha contestato che il contratto di apertura di credito, in particolare l'art. 5, avrebbe violato il disposto di cui all'art. 33 comma 1 lettera o) Dlgs 206/2005 nella parte in cui prevede la revisione del tasso di interesse attraverso il tasso Euribor quale parametro di indicizzazione.
pagina 3 di 8 Ha altresì osservato che il suddetto contratto sarebbe nullo per applicazione della capitalizzazione degli interessi;
per violazione dell'art. 33 comma 1 lettera h) Dlgs 206/2005 nella parte in cui prevede il diritto della di recedere senza preavviso;
per illegittima CP_2 applicazione della commissione di massimo scoperto. Ha dunque chiesto ammettersi CTU tecnico contabile per la determinazione delle somme effettivamente dovute dall'opponente, nonché rigettarsi la richiesta di provvisoria esecuzione e revocarsi il decreto ingiuntivo. 2. Si è costituita in giudizio la quale aveva fuso per Controparte_3 incorporazione contestando le deduzioni avversarie. Controparte_4
In particolare, ha sollevato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introdotto illegittimamente secondo la procedura prevista dal rito Cartabia, dal momento che, essendo stato depositato il ricorso anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice, doveva essere applicata la disciplina del rito antecedente. Nel merito, ha osservato che le clausole non sarebbero vessatorie in quanto il relativo contratto è stato stipulato per atto pubblico e, quindi, oggetto di trattativa individuale essendosi il correntista avvalso della facoltà di avere copia completa del contratto, incluse le condizioni generali ed il documento di sintesi. Ha peraltro dedotto che le disposizioni dettate a tutela del consumatore non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi per espressa previsione del Codice di Consumo, precisando altresì che il contratto indica la misura iniziale, i tempi e le modalità di variazione del tasso di interesse, oltre alla misura iniziale del tasso Euribor risultando infondata l'eccezione sollevata con riguardo all'indeterminatezza del tasso applicato.
Anche riguardo alla lamentata natura anticoncorrenziale dell'accordo da cui sarebbe derivato il contratto, ha osservato che in alcun modo è stata dimostrata l'esistenza dell'intesa illecita a monte. Ha in ogni caso precisato che comunque la nullità riguarderebbe il tasso conformato al parametro Euribor solamente per il periodo tra il 29.09.2005 ed il 30.05.2008. Ha infine contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità di cui agli artt. 2, 5 del contratto oggetto di causa per omessa indicazione dei motivi di vessatorietà, oltre all'intervenuta prescrizione dei diritti.
Ha pertanto chiesto rigettarsi l'opposizione. 3. Si è costituita in giudizio quale cessionaria del credito, la quale ha Controparte_1 dedotto che l'opponente aveva sottoscritto la clausola relativa alla non appartenenza alla categoria dei consumatori di cui all'allegato c) del contratto;
ha altresì contestato il carattere abusivo delle clausole delle quali l'opponente ha lamentato la vessatorietà non essendo stato individuato l'effetto di squilibrio che avrebbero arrecato al correntista.
Invero, la doglianza inerente alla variazione del tasso non coglierebbe nel segno essendo generica e non comprovata, non essendo stata individuata l'intesa anticoncorrenziale cui la avrebbe partecipato e da cui sarebbe derivato l'effetto pregiudizievole asseritamente CP_2 subito.
pagina 4 di 8 Anche riguardo alle ulteriori illegittimità lamentate, l'opposta ha assunto che controparte non avrebbe specificato quali sarebbero le clausole vessatorie violate, e che comunque il relativo diritto sarebbe oggetto di prescrizione. Ha dunque chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 25.06.2024 è stata dichiarata l'applicabilità del rito antecedente a quello introdotto con Dlgs 149/2922, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 I comma c.p.c. e, conseguentemente, assegnato nuovo termine alla convenuta per Controparte_3
l'integrazione delle difese nel termine di venti giorni prima dell'udienza, e termine all'opponente per la rinnovazione del proprio atto introduttivo nei confronti di CP_1
[...]
4. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5. La pronuncia della Suprema Corte n. 9479/2023, originata dalle quattro sentenze del 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in cause riunite C-693/19,
[...]
1503, e C831/19, ; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing CP_5 Controparte_6
Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), afferma che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore può essere messa in discussione quanto alla questione dell'assenza di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di esplicita motivazione sul punto nel titolo monitorio. La pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, oltre ad imporre per il futuro al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale rafforzato in ordine all'assenza di clausole abusive, ha previsto che, in mancanza, la nullità delle clausole vada rilevata anche d'ufficio in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa ex art. 649 c.p.c.. L'opposizione tardiva “consumeristica”, interpretata in chiave euro-unitaria dalle Sezioni Unite, ha tuttavia un campo di applicazione limitato, ovvero può riguardare solo i profili che attengono all'abusività delle eventuali clausole previste nel contratto, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, dovendosi bilanciare il valore dell'intangibilità del giudicato con l'effettività della tutela riconosciuta dal diritto dell'UE al consumatore. Ciò risulta chiaramente dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite essendo chiarito che l'opposizione può riguardare “solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”. 6. Ciò premesso, in ordine alla natura di consumatore dell'opponente, deve essere precisato che il carattere consumeristico, alla luce della definizione fornita dall'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, deve essere valutato secondo un criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti all'attività professionale da costui svolte. Spetta quindi al giudice nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di pagina 5 di 8 tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come
“consumatore” ai sensi della suddetta direttiva.
La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo in danno del garante anche laddove il potenziale beneficiario della rilevazione ufficiosa nulla abbia dedotto in proposito, a meno che non abbia un qualche interesse contrario (Cass. civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314), esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs. 206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091). Nel caso di specie, il sig. ha dedotto di aver sottoscritto il contratto per Parte_1 scopi estranei all'attività professionale e di rivestire la qualifica di consumatore e le opposte, dal canto loro, non hanno dimostrato che il correntista ha sottoscritto l'apertura di credito per soddisfare finalità attinenti alla propria attività professionale, essendosi Controparte_3 limitata a dedurre che la vessatorietà delle clausole sarebbe esclusa dalla completa conoscenza delle condizioni generali e delle clausole del contratto, nonché dall'intervenuta trattativa individuale intercorsa tra le parti. si è limitata ad osservare che il correntista ha dichiarato “di non Controparte_1 appartenere alla categoria dei “consumatori” (cfr. all. c contratto doc. 4 comparsa). Tale ultima considerazione, tuttavia, non coglie nel segno dal momento che, come sopra argomentato, la natura di consumatore deve essere valutata oggettivamente ed in funzione della finalità perseguita dal contraente, dovendosi valorizzare l'aspetto sostanziale e non anche quello meramente formale. In sostanza, trattandosi di normativa posta a tutela di un soggetto debole, non può essere sufficiente la sottoscrizione di una clausola contrattuale (in assenza di altri indici probatori) per derogare all'apparato di norme protettive;
ciò, sia in relazione alla natura soggettiva del contraente che alle trattative eventualmente svolte che non possono essere dimostrate attraverso una mera dichiarazione ricognitiva inserita nel corpo del contratto. 7. Nel merito, l'opposizione è infondata. L'invocata applicazione della normativa a protezione del consumatore da parte di
[...] on risulta giustificata per l'omessa individuazione e dimostrazione delle clausole Parte_1 determinanti un effettivo squilibrio normativo tra le parti, tale da richiedere una trattativa individuale che permetta di sanare lo scarto conoscitivo del consumatore rispetto al professionista. Invero, l'opponente ha lamentato che la clausola di indicizzazione del tasso di interesse al parametro Euribor sarebbe nulla (art. 5 contratto) poiché in contrasto con il disposto di cui all'art. 33 comma 1 lett. o) Codice Consumo, assumendo che l'accordo sottoscritto sarebbe pagina 6 di 8 indeterminato nell'oggetto poiché non sarebbe specificata la natura del parametro applicato ed il suo funzionamento.
Ha precisato altresì che il finanziamento oggetto di causa costituirebbe l'esito di un'intesa illecita a monte essendo pertanto nullo proprio in quanto il risultato di un accordo violativo della disciplina antitrust. Le censure formulate non riguardano tuttavia specificatamente la posizione del consumatore essendo peraltro pacifico che la determinazione degli interessi extralegali possa legittimamente avvenire anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti dalle parti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, tali da escludere ogni margine di discrezionalità. L'art. 33 del Codice del consumo, al comma 6°, precisa che “le lettere n) e o) del comma 2 si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte”. Tale disposizione quindi esclude espressamente la vessatorietà della clausola che preveda una variazione del prezzo del finanziamento (nello specifico, degli interessi) sulla base di una clausola di indicizzazione, quale è il parametro Euribor. Nel caso di specie il contratto per cui è causa descrive anche compiutamente le modalità di variazione del tasso di interesse in forza del parametro Euribor. Quanto al tema degli effetti della manipolazione dell'Euribor rispetto alle clausole di determinazione del tasso nei contratti di mutuo, in disparte ogni valutazione di merito, si osserva che tale questione fuoriesce dalla valutazione del carattere vessatorio del testo contrattuale e non può quindi essere esaminata in questa sede.
Anche le ulteriori censure non colgono nel segno, stante che le doglianze attinenti ai tassi, alle commissioni, agli oneri ed alla presunta capitalizzazione degli interessi, oltre essere generiche, sono inammissibili in quanto l'opposizione speciale “consumeristica” non può essere utilizzata per porre nuovamente in discussione un accertamento passato in giudicato per motivi estranei alla natura vessatoria di talune clausole contrattuali, posto il dovere di colui che ne lamenta l'applicazione di farle valere con opposizione ordinaria, da proporsi nel termine ordinario di 40 giorni.
L'opponente, in sintesi, utilizza lo strumento dell'opposizione tardiva per rimettere in discussione l'intero rapporto contrattuale censurando come vessatorie clausole che attengono invero all'oggetto del contratto. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi quanto alla clausola sulla durata ed il recesso per lamentata violazione dell'art. 33 comma 1 lett. h) del Codice Consumo trattandosi di contestazioni rispetto alle quali non può valere la presunzione di vessatorietà (art. 33 comma
V Dlgs 206/2005), e nemmeno sono state individuate dall'opponente le modalità con le quali il recesso è stato esercitato tali da praticare un effetto dannoso nei riguardi di costui. Sul punto è stato infatti evidenziato dai convenuti che il recesso esercitato con lettera del 10 gennaio 2017 è fondato su una giusta causa, considerato che l'opponente era inadempiente da pagina 7 di 8 quasi tre anni al pagamento delle rate di un contratto di mutuo fondiario stipulato con lo stesso istituto.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'opponente. Considerata la natura della lite e la limitata attività difensiva svolta i compensi possono essere liquidati con applicazione dei valori prossimi ai minimi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 28/2018;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3 spese di lite che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge
Firenze, 18 marzo 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 8 di 8