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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1188 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIAZZA Parte_1
GIUSEPPA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.3.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e L.
5099/88, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione oggetto della sua pretesa.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025.
1 Motivi della decisione
Va rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
La domanda di condanna si appalesa, pertanto, inammissibile.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
Nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex
Cass. n. 7013 del 2004).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente lamenta una errata valutazione, da parte dell'Ausiliario del Giudice, delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito ha sottovalutato il quadro clinico della ricorrente.
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
In prima fase il CTU ha riferito che la ricorrente, affetta da “Esiti di Quadrantectomia per neoplasia mammaria. Artrite reumatoide”, si è presentata in discrete condizioni generali, in grado di deambulare ed effettuare cambi posturali senza assistenza, nonché, seppur in presenza di una lieve depressione del tono
2 dell'umore, priva di compromissioni psichiche o fisiche tali da rendere necessario l'intervento assistenziale di terzi nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Ha quindi concluso ritenendo che il complessivo quadro clinico della ricorrente non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da configurare una perdita dell'autonomia personale e, dunque, da legittimare il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. L'Ausiliario ha inoltre ampiamente risposto alle osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale rese dal difensore di parte ricorrente secondo cui il riconoscimento del beneficio troverebbe giustificazione negli effetti collaterali comunemente associati alla chemioterapia.
Il perito ha tuttavia precisato che la valutazione degli effetti avversi non può fondarsi su dati di letteratura medico-scientifica, ma richiede la dimostrazione concreta dell'effettivo verificarsi e della relativa gravità, che deve essere tale da determinare una necessità di assistenza continua. Invero, sul punto occorre rilevare come, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 12521 del 2009, n. 9785 del
1991, n. 1339 del 1993, n. 636 del 1998, n. 6882 del 2002), “le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”.
In tal senso, nel caso di specie, l'Ausiliario ha spiegato che, non rilevando dagli atti alcuna evidenza documentale attestante la presenza di effetti collaterali di intensità tale da compromettere l'autonomia del soggetto, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in
3 sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti;
pone definitivamente a carico dell le spese di CP_1
CTU di fase ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_1 della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 16/12/2025
Il Giudice
MM Di NO
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