Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 46
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la nozione di 'impresa unica' sia definita tecnicamente dall'art. 2, comma 2 del Regolamento UE n. 1407/2013, che elenca specifiche relazioni tra imprese (maggioranza dei diritti di voto, diritto di nominare/revocare amministratori, influenza dominante tramite contratto o statuto, controllo della maggioranza dei voti tramite accordi con altri soci). La ricorrente ha dimostrato di far parte di un consolidato fiscale e che nessuna delle società partecipanti soddisfa le condizioni per essere considerata 'impresa unica'. L'ufficio non ha provato che le società operassero come un'unica entità economica né ha fornito elementi idonei a dimostrare l'integrazione delle fattispecie previste dall'art. 2, comma 2 del Regolamento. Inoltre, l'ufficio non ha provato il superamento del tetto massimo concedibile, mancando l'indicazione dell'impresa beneficiaria degli aiuti precedenti, il loro ammontare e la data di concessione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 46
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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