CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
OTTAVIANO FRANCESCO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TVMCR0100186 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2312/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30.12.2024 la società Ricorrente_1 S.p.A., sede a Ugento, in persona del legale rappresentante ed a ministero del dott. Difensore_2 e rag. Difensore_1, impugnava indicato atto di recupero riferito a credito di imposta da agevolazioni siccome indebitamente utilizzato per l'anno 2020 per complessivi euro 57.762,00, oltre interessi e sanzioni;
provvedimento notificato il 19.12.2024.
L'Ufficio ha ritenuto indebitamente percepito il credito di imposta poiché la società contribuente era da considerarsi “impresa unica” ai fini dell'agevolazione degli aiuti di Stato “de minimis” ed aveva superato il plafond disponibile previsto dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza covid-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (c.d. Temporary Framework).
Deduceva la ricorrente i seguenti motivi di doglianza: 1) inesistenza della pretesa tributaria;
2) Violazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992.
Sosteneva il sodalizio istante che nella fattispecie non si è in presenza di “impresa unica”, ai sensi del
Regolamento UE n. 1407/2013, ma soltanto di un consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR.
Lamentava, inoltre, la mancanza di prova documentale del superamento del plafond da parte delle società partecipanti al consolidato fiscale, come pure della data in cui lo stesso si sarebbe concretizzato, al fine di individuare la società che avrebbe superato il plafond in questione.
Concludeva in conformità ai rilievi svolti chiedendo annullamento dell'atto impugnato, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese a distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce riportandosi al proprio operato e chiedendo rigetto del ricorso;
vinte le spese.
Le parti producevano come in atti, la ricorrente versando anche memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I due motivi di ricorso appaiono esaminabili congiuntamente in quanto connessi.
La società ricorrente ha contestato l'atto di recupero impugnato sostenendo che l'Ufficio avesse erroneamente qualificato il sodalizio contribuente come “impresa unica” ai sensi del Regolamento UE n.
1407/2013, circostanza che avrebbe determinato un errato accertamento del superamento del limite massimo di finanziabilità previsto dal regime “de minimis” di cui alla Sezione 3.1 – Aiuti di importo limitato – del Temporary Framework pari ad euro 1.800.000,00.
Giova premettere che la nozione di “impresa unica” è richiamata nel considerando n. 4 del citato Regolamento
UE n. 1407/2013, il quale fornisce una definizione di carattere generale, affermando che “tutte le entità controllate, giuridicamente o di fatto, dalla stessa entità debbono essere considerate impresa unica”. Questa disposizione, collocata nel considerando introduttivo, svolge una innegabile funzione interpretativa poiché mira a delineare il principio generale che ispira l'intera disciplina.
Senonché l'art. 2, comma 2, del nominato Regolamento fornisce una definizione tecnica di “impresa unica”, stabilendo che è tale “l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione e sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettre da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica”.
Le quattro ipotesi si riferiscono a situazioni in cui un'impresa: 1) detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra; 2) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o simili;
3) esercita un'influenza dominante tramite contratto o clausola statutaria;
4) controlla la maggioranza dei diritti di voto grazie ad accordi con altri soci o azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni organizzative e contrattuali sopra descritte, anche se tale collegamento avviene per il tramite di una o più altre imprese intermediarie, sono comunque considerate impresa unica. In questo modo, il Regolamento include anche i rapporti di controllo indiretto, assicurando che tutti i legami rilevanti tra imprese siano considerati.
In siffatto quadro di riferimento, l'odierna ricorrente ha dedotto di far parte di un consolidato fiscale, ai sensi dell'art. 117 del TUIR, composto dalle seguenti società:
-Società_1 S.p.A., controllata al 100% dalla società di diritto spagnolo Società_2;
.Società_3 s.r.l., controllata anch'essa al 100% dalla società di diritto spagnolo Società_2;
-IT Società_3, controllata al 100% da una società di diritto inglese Tui Travel Overseas Holding Limited;
-Società_3 s.r.l., in liquidazione, controllata al 100% da una società di diritto tedesco Società_4 AG;
-Ricorrente_1 S.p.A., controllata al 100% da una società di diritto tedesco Nominativo_1.
Pertanto la società contribuente non può essere considerata “impresa unica” atteso che: 1) nessuna società partecipante al consolidato fiscale possiede la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di altra impresa;
2) non sussiste una direzione comune in quanto nessuna impresa del consolidato ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli organi amministrativi di direzione e controllo della società; 3) non esercita influenze economiche rilevanti nei confronti delle altre imprese a seguito di contratti o clausole inserite nello statuto sociale;
4) non esercita nessun controllo nelle altre imprese mediante accordi con altri soci delle stesse società del consolidato.
A fronte di ciò, l'Ufficio non ha provato che le suddette società, pur formalmente distinte, operino come un'unica entità economica;
né ha fornito elementi – nell'atto impugnato ovvero in sede giurisdizionale – idonei a dimostrare l'integrazione di alcuna delle fattispecie previste dall'art. 2, comma 2, del Regolamento
UE n. 1407/2013.
Va inoltre rilevato come l'Ufficio non abbia puntualmente provato il superamento del tetto massimo concedibile in virtù del cumulo con pregressi contributi, in assenza della indicazione relativa all'impresa cui siano stati erogati gli aiuti precedenti, al loro preciso ammontare e alla data di concessione. Siffatte argomentazioni si configurano conformi all'orientamento espresso da questa Corte con precedenti pronunce (cfr. sentenze n. 1640/2025, n. 2044/2025, n. 1712/2025).
Il ricorso è pertanto accolto ed annullato l'atto impugnato.
- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dei procuratori solidali antistatari dott. Difensore_2 e rag. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Lecce, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei Dottori Difensore_1 e Difensore_2, antistatari.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
OTTAVIANO FRANCESCO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TVMCR0100186 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2312/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30.12.2024 la società Ricorrente_1 S.p.A., sede a Ugento, in persona del legale rappresentante ed a ministero del dott. Difensore_2 e rag. Difensore_1, impugnava indicato atto di recupero riferito a credito di imposta da agevolazioni siccome indebitamente utilizzato per l'anno 2020 per complessivi euro 57.762,00, oltre interessi e sanzioni;
provvedimento notificato il 19.12.2024.
L'Ufficio ha ritenuto indebitamente percepito il credito di imposta poiché la società contribuente era da considerarsi “impresa unica” ai fini dell'agevolazione degli aiuti di Stato “de minimis” ed aveva superato il plafond disponibile previsto dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza covid-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (c.d. Temporary Framework).
Deduceva la ricorrente i seguenti motivi di doglianza: 1) inesistenza della pretesa tributaria;
2) Violazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992.
Sosteneva il sodalizio istante che nella fattispecie non si è in presenza di “impresa unica”, ai sensi del
Regolamento UE n. 1407/2013, ma soltanto di un consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR.
Lamentava, inoltre, la mancanza di prova documentale del superamento del plafond da parte delle società partecipanti al consolidato fiscale, come pure della data in cui lo stesso si sarebbe concretizzato, al fine di individuare la società che avrebbe superato il plafond in questione.
Concludeva in conformità ai rilievi svolti chiedendo annullamento dell'atto impugnato, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese a distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce riportandosi al proprio operato e chiedendo rigetto del ricorso;
vinte le spese.
Le parti producevano come in atti, la ricorrente versando anche memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I due motivi di ricorso appaiono esaminabili congiuntamente in quanto connessi.
La società ricorrente ha contestato l'atto di recupero impugnato sostenendo che l'Ufficio avesse erroneamente qualificato il sodalizio contribuente come “impresa unica” ai sensi del Regolamento UE n.
1407/2013, circostanza che avrebbe determinato un errato accertamento del superamento del limite massimo di finanziabilità previsto dal regime “de minimis” di cui alla Sezione 3.1 – Aiuti di importo limitato – del Temporary Framework pari ad euro 1.800.000,00.
Giova premettere che la nozione di “impresa unica” è richiamata nel considerando n. 4 del citato Regolamento
UE n. 1407/2013, il quale fornisce una definizione di carattere generale, affermando che “tutte le entità controllate, giuridicamente o di fatto, dalla stessa entità debbono essere considerate impresa unica”. Questa disposizione, collocata nel considerando introduttivo, svolge una innegabile funzione interpretativa poiché mira a delineare il principio generale che ispira l'intera disciplina.
Senonché l'art. 2, comma 2, del nominato Regolamento fornisce una definizione tecnica di “impresa unica”, stabilendo che è tale “l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione e sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettre da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica”.
Le quattro ipotesi si riferiscono a situazioni in cui un'impresa: 1) detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra; 2) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o simili;
3) esercita un'influenza dominante tramite contratto o clausola statutaria;
4) controlla la maggioranza dei diritti di voto grazie ad accordi con altri soci o azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni organizzative e contrattuali sopra descritte, anche se tale collegamento avviene per il tramite di una o più altre imprese intermediarie, sono comunque considerate impresa unica. In questo modo, il Regolamento include anche i rapporti di controllo indiretto, assicurando che tutti i legami rilevanti tra imprese siano considerati.
In siffatto quadro di riferimento, l'odierna ricorrente ha dedotto di far parte di un consolidato fiscale, ai sensi dell'art. 117 del TUIR, composto dalle seguenti società:
-Società_1 S.p.A., controllata al 100% dalla società di diritto spagnolo Società_2;
.Società_3 s.r.l., controllata anch'essa al 100% dalla società di diritto spagnolo Società_2;
-IT Società_3, controllata al 100% da una società di diritto inglese Tui Travel Overseas Holding Limited;
-Società_3 s.r.l., in liquidazione, controllata al 100% da una società di diritto tedesco Società_4 AG;
-Ricorrente_1 S.p.A., controllata al 100% da una società di diritto tedesco Nominativo_1.
Pertanto la società contribuente non può essere considerata “impresa unica” atteso che: 1) nessuna società partecipante al consolidato fiscale possiede la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di altra impresa;
2) non sussiste una direzione comune in quanto nessuna impresa del consolidato ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli organi amministrativi di direzione e controllo della società; 3) non esercita influenze economiche rilevanti nei confronti delle altre imprese a seguito di contratti o clausole inserite nello statuto sociale;
4) non esercita nessun controllo nelle altre imprese mediante accordi con altri soci delle stesse società del consolidato.
A fronte di ciò, l'Ufficio non ha provato che le suddette società, pur formalmente distinte, operino come un'unica entità economica;
né ha fornito elementi – nell'atto impugnato ovvero in sede giurisdizionale – idonei a dimostrare l'integrazione di alcuna delle fattispecie previste dall'art. 2, comma 2, del Regolamento
UE n. 1407/2013.
Va inoltre rilevato come l'Ufficio non abbia puntualmente provato il superamento del tetto massimo concedibile in virtù del cumulo con pregressi contributi, in assenza della indicazione relativa all'impresa cui siano stati erogati gli aiuti precedenti, al loro preciso ammontare e alla data di concessione. Siffatte argomentazioni si configurano conformi all'orientamento espresso da questa Corte con precedenti pronunce (cfr. sentenze n. 1640/2025, n. 2044/2025, n. 1712/2025).
Il ricorso è pertanto accolto ed annullato l'atto impugnato.
- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dei procuratori solidali antistatari dott. Difensore_2 e rag. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Lecce, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei Dottori Difensore_1 e Difensore_2, antistatari.