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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2024, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2604 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA), in data 11/06/1990 elettivamente domiciliato in Palermo Via Parte_1 Liberta' n.103, presso lo studio dell'avv. Arcoleo Antonella che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 03/12/1993, elettivamente domiciliata in Palermo CP_1
Via Tiziano n. 22, presso lo studio dell'avv. Agostina Coglitore, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28/05/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ I coniugi vivranno separati con il dovere del rispetto reciproco e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno.
Ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno con l'obbligo di comunicare il cambio della stessa all'altro coniuge, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
I coniugi, entrambi privi di un'occupazione lavorativa, rinunciano reciprocatamene ad ogni forma di mantenimento dichiarando di provvedere ciascuno, con le proprie sostanze e risorse finanziarie, al proprio sostentamento e di non avere nulla a pretendere dall'altro.
I due figli minori della coppia, e , rimarranno affidati a entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per i figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui minori non dimenticando mai, comunque,
l'impostazione generale da ambedue concordata.
La casa coniugale, l'immobile sito in Palermo alla Via Loria Ruggero n. 41, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata alla sig.ra che ivi CP_1 continuerà a vivere unitamente ai figli minori in quanto genitore collocatario della prole.
Il sig. e la sig.ra concordano che si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, Pt_1 CP_1 del pagamento dei restanti ratei del mutuo contratto per l'acquisto della suddetta casa coniugale. A tal fine, la sig.ra verserà in favore del sig. entro il giorno 26 di ogni mese, la somma pari CP_1 Pt_1 alla metà dell'ammontare della rata di mutuo mensile. Il sig. entro il giorno 1 del mese Pt_1 successivo il sig. consegnerà alla sig.ra la prova dell'effettuato pagamento della rata Pt_1 CP_1 mensile del mutuo.
I figli minori manterranno la domiciliazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre, salvo diverso accordo tra le parti, di esercizio del diritto di visita, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, secondo le modalità che di seguito si riportano:
2 a) il padre potrà tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana, dall'uscita da scuola (ove provvederà a prelevarli) fino alle ore 20:00 (allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna);
b) il padre potrà tenere con sé i figli minori, a week end alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (ove provvederà a prelevarli) fino alle ore 20:00 della domenica sera (allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna);
c) quanto alle festività civili e religiose, queste, salvo diverso accordo tra le parti, seguiranno l'ordinario criterio dell'alternanza;
d) quanto alle vacanze estive, i figli minori, salvo diverso accordo tra le parti, trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
settimane da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e che, in caso di disaccordo, verranno così gestite: ultima settimana di luglio e ultima di agosto con il padre, seconda settimana di luglio e prima di agosto con la madre.
Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € Pt_1 CP_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio); somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, e da intendersi secondo l'elencazione di cui al Protocollo in uso presso Codesto On. Tribunale, saranno suddivise tra entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Le parti concordano che l'assegno unico ed universale per i figli minori verrà integralmente percepito, nella misura del 100%, da parte della sig.ra Il sig. rinuncia alla metà CP_1 Pt_1 dell'assegno unico e si obbliga ad effettuare, presso le competenti sedi, tutte le dichiarazioni necessarie a tal fine”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28/05/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20/06/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 23 - P. I - Anno 2012).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 13 novembre 2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2604 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA), in data 11/06/1990 elettivamente domiciliato in Palermo Via Parte_1 Liberta' n.103, presso lo studio dell'avv. Arcoleo Antonella che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 03/12/1993, elettivamente domiciliata in Palermo CP_1
Via Tiziano n. 22, presso lo studio dell'avv. Agostina Coglitore, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28/05/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ I coniugi vivranno separati con il dovere del rispetto reciproco e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno.
Ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno con l'obbligo di comunicare il cambio della stessa all'altro coniuge, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
I coniugi, entrambi privi di un'occupazione lavorativa, rinunciano reciprocatamene ad ogni forma di mantenimento dichiarando di provvedere ciascuno, con le proprie sostanze e risorse finanziarie, al proprio sostentamento e di non avere nulla a pretendere dall'altro.
I due figli minori della coppia, e , rimarranno affidati a entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per i figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui minori non dimenticando mai, comunque,
l'impostazione generale da ambedue concordata.
La casa coniugale, l'immobile sito in Palermo alla Via Loria Ruggero n. 41, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà assegnata alla sig.ra che ivi CP_1 continuerà a vivere unitamente ai figli minori in quanto genitore collocatario della prole.
Il sig. e la sig.ra concordano che si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, Pt_1 CP_1 del pagamento dei restanti ratei del mutuo contratto per l'acquisto della suddetta casa coniugale. A tal fine, la sig.ra verserà in favore del sig. entro il giorno 26 di ogni mese, la somma pari CP_1 Pt_1 alla metà dell'ammontare della rata di mutuo mensile. Il sig. entro il giorno 1 del mese Pt_1 successivo il sig. consegnerà alla sig.ra la prova dell'effettuato pagamento della rata Pt_1 CP_1 mensile del mutuo.
I figli minori manterranno la domiciliazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre, salvo diverso accordo tra le parti, di esercizio del diritto di visita, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, secondo le modalità che di seguito si riportano:
2 a) il padre potrà tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana, dall'uscita da scuola (ove provvederà a prelevarli) fino alle ore 20:00 (allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna);
b) il padre potrà tenere con sé i figli minori, a week end alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (ove provvederà a prelevarli) fino alle ore 20:00 della domenica sera (allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna);
c) quanto alle festività civili e religiose, queste, salvo diverso accordo tra le parti, seguiranno l'ordinario criterio dell'alternanza;
d) quanto alle vacanze estive, i figli minori, salvo diverso accordo tra le parti, trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
settimane da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e che, in caso di disaccordo, verranno così gestite: ultima settimana di luglio e ultima di agosto con il padre, seconda settimana di luglio e prima di agosto con la madre.
Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € Pt_1 CP_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio); somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, e da intendersi secondo l'elencazione di cui al Protocollo in uso presso Codesto On. Tribunale, saranno suddivise tra entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Le parti concordano che l'assegno unico ed universale per i figli minori verrà integralmente percepito, nella misura del 100%, da parte della sig.ra Il sig. rinuncia alla metà CP_1 Pt_1 dell'assegno unico e si obbliga ad effettuare, presso le competenti sedi, tutte le dichiarazioni necessarie a tal fine”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28/05/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20/06/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 23 - P. I - Anno 2012).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 13 novembre 2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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