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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 604 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1
in Nocera Inferiore (SA) -84014- Via I Traversa G. Scarano n.9, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv.
Pasquale Bonanni, C.F. , e dall'Avv. C.F._1
Brunella Annunziata, C.F. presso il cui C.F._2
studio in Napoli alla Via Duomo n. 348 elett.te domicilia;
pec:
Email_1
Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa provvedimento protocollo CP_1
7201.19/11/2018.0217872 comunicato a mezzo pec del 16.09.2024 comprensivo di sanzioni – Mancato versamento contributi dovuti per i licenziamenti di alcuni lavoratori.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di doglianza la ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale estintiva ai sensi dell'art. 3, co.9, della
Legge 335/1995 dei contributi relativi alle annualità ricomprese tra il 2013 ed il 2016 dovuti in concomitanza dei licenziamenti di cinque lavoratori.
Per tale ragione l' con il provvedimento richimato in oggetto CP_1
ha chiesto il versamento della somma di € 5.827,30, comprensiva di sanzioni calcolate ex art.116, co 8, lett.a), legge n.388/2000 entro il termine di gg.30 dalla comunicazione.
L'eccezione di prescrizione è infondata per avere l CP_2
documentato di averne interrotto i termini con altra analoga comunicazione inviata a mezzo pec in data 16.09.2018 (v. docc
4 e 5 della produzione dell ). CP_1
A tale nuovo termine di prescrizione quinquennale devono poi aggiungersi l'ulteriore sospensione della prescrizione per 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale CO (Decreto-
Legge “Cura Italia” n. 18/2020, che ha previsto sospensione della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, e
Decreto-Legge ” n. 183/2020, che ha aggiunto un CP_3
ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), dacché il termine di prescrizione sarebbe venuto a cadere in data 28.09.2024, successivamente alla notifica dell'atto impugnato avvenuta il
16.09.2024 a mezzo pec.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla legislazione emergenziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 28.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1
in Nocera Inferiore (SA) -84014- Via I Traversa G. Scarano n.9, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv.
Pasquale Bonanni, C.F. , e dall'Avv. C.F._1
Brunella Annunziata, C.F. presso il cui C.F._2
studio in Napoli alla Via Duomo n. 348 elett.te domicilia;
pec:
Email_1
Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa provvedimento protocollo CP_1
7201.19/11/2018.0217872 comunicato a mezzo pec del 16.09.2024 comprensivo di sanzioni – Mancato versamento contributi dovuti per i licenziamenti di alcuni lavoratori.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di doglianza la ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale estintiva ai sensi dell'art. 3, co.9, della
Legge 335/1995 dei contributi relativi alle annualità ricomprese tra il 2013 ed il 2016 dovuti in concomitanza dei licenziamenti di cinque lavoratori.
Per tale ragione l' con il provvedimento richimato in oggetto CP_1
ha chiesto il versamento della somma di € 5.827,30, comprensiva di sanzioni calcolate ex art.116, co 8, lett.a), legge n.388/2000 entro il termine di gg.30 dalla comunicazione.
L'eccezione di prescrizione è infondata per avere l CP_2
documentato di averne interrotto i termini con altra analoga comunicazione inviata a mezzo pec in data 16.09.2018 (v. docc
4 e 5 della produzione dell ). CP_1
A tale nuovo termine di prescrizione quinquennale devono poi aggiungersi l'ulteriore sospensione della prescrizione per 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale CO (Decreto-
Legge “Cura Italia” n. 18/2020, che ha previsto sospensione della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, e
Decreto-Legge ” n. 183/2020, che ha aggiunto un CP_3
ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), dacché il termine di prescrizione sarebbe venuto a cadere in data 28.09.2024, successivamente alla notifica dell'atto impugnato avvenuta il
16.09.2024 a mezzo pec.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla legislazione emergenziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 28.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)