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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 8.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4010 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Santini, giusta delega allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via
Marianna Dionigi, 57;
e
1 , Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bernardo Serafini, per procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via Emanuele Filiberto, 271;
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 471/2023 del Tribunale di Tivoli, depositata il 19.4.2023.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio il Controparte_1 Parte_1
12.9.1998 e hanno avuto quattro figli: (nato il [...]), (nata Per_1 Per_2
il 30.5.2003), (nato il [...]) e (nata il [...]); Per_3 Per_4
con ricorso depositato il 3.10.2017, ha adito il Tribunale di Parte_1
Tivoli per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà; l'affidamento condiviso dei figli, collocati prevalentemente presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita della madre;
la previsione di un contributo, a carico di quest'ultima, complessivamente pari ad € 750,00 mensili, per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
si è costituita chiedendo che i figli fossero collocati Controparte_1
prevalentemente presso di sé, con assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione di un contributo
2 per il loro mantenimento, a carico di quest'ultimo, dell'importo complessivo mensile di € 1.000,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
all'esito dell'udienza presidenziale del 2.3.2018, in cui sono stati ascoltati i figli delle parti, e , con ordinanza depositata il 16.3.2018, i Per_1 Per_2 Per_3
minori ( e ) sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i Per_3 Per_4
genitori e collocati prevalentemente presso il padre, cui è stata assegnata la casa familiare;
è stato regolamentato il diritto di visita della madre;
è stato posto a carico di quest'ultima un contributo per il loro mantenimento complessivamente dell'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
nel corso del giudizio, con le memorie integrative depositate il 19.4.2018, ha chiesto che la separazione fosse addebitata alla moglie;
Parte_1
l'affidamento esclusivo dei quattro figli, collocati prevalentemente presso di sé, con assegnazione della casa familiare;
la previsione di un contributo mensile per il loro mantenimento, a carico della madre, dell'importo complessivo di € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nel corso del giudizio, poi, il difensore di ha sollevato Controparte_1
un'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nelle note ex art. 183 c.p.c., depositate il 27.11.2020, ha rilevato che, nel caso in cui la propria assistita avesse perso la propria occupazione lavorativa, il coniuge sarebbe stato tenuto a versarle un assegno di mantenimento;
è stata, inoltre, espletata una CTU sulle competenze genitoriali delle parti e si è preso atto del fatto che e si erano trasferite a vivere con la madre;
Per_2 Per_4
all'esito dell'attività istruttoria, quindi, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, il Tribunale, respinta l'eccezione d'incompetenza territoriale e la domanda di addebito, ha dichiarato la separazione dei coniugi;
ha affidato i
3 figli minori della coppia, e , ai Servizi Sociali, incaricati di Per_3 Per_4
un'attività di monitoraggio delle relazioni familiari;
ha collocato prevalentemente presso il padre e presso la madre;
ha assegnato Per_3 Per_4
la casa coniugale a a carico del quale ha posto un contributo Parte_1
per il mantenimento della sola figlia dell'importo mensile di € 300,00, a Per_4
decorrere dal 13.5.2021 (data in cui le parti avevano dato atto che e Per_2
si erano trasferite a vivere presso la madre); ha revocato il contributo Per_4
per il mantenimento dei figli, a carico di , a decorrere dalla Controparte_1
stessa data;
ha stabilito che il padre vedrà nel corso di incontri protetti Per_4
presso i Servizi Sociali;
ha compensato le spese di lite tra le parti;
con ricorso depositato il 28.7.2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, deducendo la nullità del procedimento per omessa nomina di un curatore speciale nell'interesse dei figli minorenni, nonché per essersi immotivatamente discostato il Tribunale dalle conclusioni cui era pervenuto il CTU, in ordine al proprio diritto di visita della figlia;
ha, Per_4
inoltre, chiesto che quest'ultima fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con regolamentazione del proprio diritto di visita;
ha altresì chiesto la revoca del contributo per il mantenimento di posto a proprio carico, Per_4
stabilendosi che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli rispettivamente conviventi;
in data 20.6.2024, si è costituita , contestando la fondatezza Controparte_1
dell'impugnazione e concludendo per il relativo rigetto;
in via incidentale, ha chiesto che fosse disposto l'affidamento esclusivo di in suo favore;
Per_4
l'assegnazione della casa familiare;
che fosse posto, a carico di Parte_1
un contributo di € 500,00 mensili per il mantenimento di ciascuna
[...]
delle figlie con sé conviventi, nonché un assegno per il proprio mantenimento
4 dell'importo mensile di € 300,00, per poter affrontare le spese mediche necessarie in considerazione del proprio precario stato di salute;
nelle note depositate l'8.1.2025, ha dichiarato di non voler Parte_1
accettare il contraddittorio sulle domande nuove formulate dalla controparte, concernenti il riconoscimento di un assegno per il proprio mantenimento e per il mantenimento della figlia;
Per_2
con ordinanza depositata il 16.1.2025, la Corte ha disposto la nomina di un curatore speciale nell'interesse di , (all'epoca) ancora minorenne;
Per_4
questi si è costituito il 30.4.2025 ed ha chiesto che fosse confermato l'assegno per il mantenimento di , a carico del padre, nell'importo mensile di € Per_4
500,00;
il Procuratore Generale, in data 21.10.2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello;
in data 24.12.2024, il 13.6.2025 e il 16.6.2025 sono state acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali;
autorizzato con provvedimento del 17.6.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato per essersi svolto il procedimento di primo grado senza che sia avvenuta la tempestiva nomina di un curatore speciale nell'interesse dei minori (all'epoca e ). Per_3 Per_4
5 La consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ormai chiarito che, poiché l'omessa nomina del curatore speciale non rientra tra i casi previsti dall'art. 354 c.p.c. per disporre la retrocessione del procedimento al primo giudice, in sede di gravame, si dovrà piuttosto procedere alla predetta nomina, in modo da sanare il vizio preesistente (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
6020 del 09/03/2017).
In tal senso, il Collegio, nell'ordinanza depositata il 16.1.2025, ha provveduto a nominare un curatore speciale per , l'unica, dei figli delle parti, ancora Per_4
minorenne.
Nelle more del giudizio, tuttavia, anche è divenuta maggiorenne: ne Per_4
consegue che il Collegio non dovrà provvedere su quanto controverso tra le parti in ordine al suo affidamento e collocamento e che la materia del contendere, attualmente, deve intendersi limitata all'eventuale revoca dell'assegno per il mantenimento di quest'ultima (fissato dal Tribunale nell'importo mensile di € 300,00), come richiesto dall'appellante principale, ovvero sull'aumento del relativo importo alla somma mensile di € 500,00, nonchè sul riconoscimento di un assegno anche per il mantenimento della figlia quantificarsi egualmente in € 500,00 mensili- e di un assegno Persona_5
mensile di € 300,00 per sé, come richiesto dall'appellante incidentale.
Al riguardo, osserva la Corte che, nelle note depositate da Parte_1
l'8.1.2025 (prima difesa proposta dall'appellante, dopo la proposizione dell'appello incidentale della controparte), questi si è espressamente opposto
“alle nuove domande di assegno per la figlia pari ad euro 500,00 e Parte_2
in favore della sig.ra pari ad euro 300,00”, formulate da Controparte_1
quest'ultima.
6 In merito alla effettiva novità di tali domande proposte da Controparte_1
in sede di appello incidentale, dunque, la Corte rileva che la medesima, nelle note ex art. 183 c.p.c., depositate il 27.11.2020, aveva dedotto che il coniuge,
“nel caso di perdita del lavoro da parte della moglie, sarà chiamato a corrisponderle un assegno di mantenimento”.
Trattasi, evidentemente, di una domanda che l'appellante incidentale si è solo riservata di formulare, anche in un futuro giudizio, al possibile mutamento della propria situazione lavorativa, ma che, poi, non ha più riproposto, né in sede di precisazione delle conclusioni (nelle note depositate il 7.7.2022), né in sede di comparsa conclusionale (depositata il 12.10.2022).
Si tratta, pertanto, di una domanda nuova, formulata per la prima volta con l'appello incidentale, evidentemente inammissibile.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di separazione personale dei coniugi, è inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento proposta, per la prima volta, in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che la parte istante sia rimasta contumace in primo grado” (Cass., Sez. 6, 14/04/2016, n. 7451).
Analogamente, è una domanda nuova, come tale inammissibile, anche quella proposta per la prima volta in sede di appello incidentale da CP_1
in ordine al riconoscimento di un assegno di mantenimento per la
[...]
figlia , anch'essa non formulata né in sede di precisazione delle Per_2
conclusioni, né nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Per mera completezza, comunque, si osserva che, con riferimento a , il Per_2
padre ha allegato che già da tempo avrebbe interrotto la convivenza con la madre, essendosi trasferita a vivere stabilmente altrove e tale circostanza è
7 rimasta del tutto incontestata dall'appellante incidentale, con conseguente ulteriore infondatezza della domanda.
Nel merito, quindi, la materia del contendere verte unicamente sulla effettiva debenza dell'assegno di mantenimento in favore di , posto a carico di Per_4
sull'eventuale relativa quantificazione e sulla possibile Parte_1
assegnazione della casa coniugale a . Controparte_1
Al riguardo, giova premettersi che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed
i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (Cass., Sez. 1,
26/01/2024, n. 2536).
Ciascuno dei genitori, pertanto, non può esimersi dal contribuire, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, al mantenimento dei figli e così, anche nel caso di specie, non può che ritenersi del tutto infondata la domanda di revoca del contributo per il mantenimento di , formulata Per_4
dal padre (non potendosi pronunciare il Collegio su un eventuale contributo per e , a carico della madre, in difetto di alcuna domanda Per_1 Per_3
formulata sul punto dall'appellante principale).
8 Quanto, poi, alla quantificazione del contributo per il mantenimento di Per_4
posto a carico del padre, occorre, in primo luogo, valutare le risorse economiche delle parti.
, affetta da asma bronchiale con sinusite cronica, lavora Controparte_1
come operatore socio-sanitario in una RSA ed è stata ritenuta idonea alle mansioni lavorative svolte (solo con limitazione dei carichi) in data 5.2.2024; percepisce una retribuzione di circa € 1.100,00 mensili;
non ha spese abitative, in quanto vive, con la figlia , in una casa di sua proprietà. Per_4
Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato presso Parte_1
l' , con retribuzione netta mensile pari a circa € 1.600,00, Controparte_2
non ha spese abitative in quanto vive, con i figli e (non ancora Per_1 Per_3
economicamente autosufficienti), in una casa in campagna di cui è comproprietario con il fratello;
è titolare di un conto corrente con saldo attivo, al 31.12.2023, del tutto irrilevante.
Orbene, una valutazione comparativa delle risorse economiche delle parti -che, peraltro, non può non tener conto anche del fatto che con Parte_1
le risorse economiche a sua disposizione, mantiene completamente i due figli maschi con lui conviventi (senza ricevere alcun contributo dalla madre)- induce a ritenere corretto l'importo posto a suo carico per il mantenimento di
, già quantificato dal Tribunale in € 300,00 mensili. Per_4
Sul punto, pertanto, non merita di essere accolto né l'appello principale proposto da che ne aveva chiesto la revoca, né l'appello Parte_1
incidentale, proposto da , che ne aveva chiesto l'aumento Controparte_1
ad € 500,00 mensili.
9 Infine, dev'essere respinta anche la domanda di assegnazione della casa coniugale, proposta dall'appellante incidentale.
Al riguardo, la Corte rileva che, se, da un lato, è pacifico che CP_1
se ne sia allontanata ancor prima dell'inizio del giudizio di primo
[...]
grado, dall'altro, presso l'abitazione familiare vive ancora il padre con due figli, abituati da sempre a tale habitat domestico e nel cui interesse dev'essere confermata l'assegnazione dell'immobile a Parte_1
Il rigetto tanto dell'appello principale, quanto di quello incidentale induce a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale,
respinge tanto l'appello principale, quanto quello incidentale rispettivamente proposti da e avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Tivoli n. 471/23, depositata il 19.4.2023;
compensa le spese di lite tra tutte le parti;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché tanto l'appellante principale, quanto l'appellante incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno 10