Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6073/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott. Nicola Mazzocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6073/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Mondragone (Ce) alla via Venezia n. 13, presso lo studio dell'Avv.
Alberico Luigi che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Posillipo n. 69/20 presso lo studio Parte_3 dell'Avv. Elvira Del Giudice, che la rappresenta e difende congiuntamente all'Avv. Maria Cristina
Locatelli del Foro di Bergamo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dalla parte opposta e, di conseguenza, ha chiesto la revoca del D.I. In via subordinata, ha chiesto di rideterminare l'ammontare del credito dovuto alla società opposta, con vittoria di spese.
La parte opposta, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto Ingiuntivo. Ha chiesto, inoltre, la condanna della società opponente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il D.I. n. 769/2022 (N.R.G. 722/2022), emesso
Tanto premesso, a sostegno dell'opposizione, la società chiedeva di respingere le Parte_1
pretese creditizie avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, invocava la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
In particolare, la parte opponente evidenziava che la merce oggetto della fornitura si era rivelata di qualità nettamente inferiore alla media e, pertanto, non idonea alla commercializzazione.
Invece, la merce indicata nelle fatture nn. 683, 711 e 731, era risultata completamente avariata, tanto da aver costretto la società fornita a procedere allo smaltimento. In ragione di ciò, l'opponente aveva provveduto a sollevare contestazioni, tanto da costringere la fornitrice ad una riduzione del prezzo originariamente concordato per la fornitura. Tuttavia, secondo le prospettazioni di parte, tale accordo restava nei fatti del tutto inattuato.
In conclusione, l'opponente deduceva che le fatture depositate con il ricorso monitorio non avevano il formato prescritto dalla legge (.xml), idoneo a provare adeguatamente il credito vantato.
La parte opposta, costituitasi con comparsa, assumeva che il ricorso ed il decreto ingiuntivo fossero pienamente fondati.
In particolare, nel merito, la premetteva di aver Parte_4
fornito alla società opponente merce consistente in carni bovine e suine da banco, così come indicate specificamente nelle fatture e nei DDT allegati al ricorso monitorio.
In diritto, la società opposta eccepiva la nullità dell'atto di citazione, in quanto le deduzioni ivi mosse dalla parte opponente erano del tutto generiche, rendendo, di conseguenza, impossibile alla parte opposta lo svolgimento delle difese in relazione alle eccezioni sollevate. In particolare, per la merce di cui alle fatture nn. 608 e 648, la parte opponente non aveva specificato quale fosse la qualità ordinata e quale quella consegnata, tanto da essere considerata inferiore alla qualità media, limitandosi ad asserire di aver dovuto vendere a “prezzo inferiore” senza alcuna indicazione della differenza di prezzo e senza offrire prova dell'assunto.
Inoltre, l'opposta rappresentava che per la fattura n. 608 del 27.9.21, per un importo di €
3.711,58, la società opponente aveva comunque versato € 3.611,58 in data 7.10.21, ossia buona parte di quanto dovuto, senza che la stessa società fornita avesse provveduto a sollevare contestazioni a seguito della consegna della merce come certificato da DDT n. 726 del 24.09.2021.
Per la fattura n. 648 dell'11.10.21, per un importo di € 22.646,31, la società Parte_1 aveva versato acconto di € 9.900,00, con assegno datato 18.10.21, e la relativa fornitura di merce era stata effettuata con DDT n. 761 del 07.10.2021. Anche in merito a tale fornitura, la società opposta rappresentava di non aver avuto alcuna contestazione in merito alla bontà della merce consegnata.
Per quanto concerne la merce di cui alle fatture nn. 683, 711 e 731, per un importo complessivo di € 62.397,51, la parte opposta rappresentava di non aver ricevuto alcun pagamento dall'opponente, né alcuna specifica contestazione in merito alla qualità della merce consegnata. In particolare, l'opposta rilevava come la società fornita aveva dedotto di aver ricevuto merce avariata, senza tuttavia documentare lo smaltimento. Per di più, l'emissione di dette fatture non veniva contestata per iscritto.
La società opposta rappresentava che anche con riguardo alle fatture nn. 711 e 731 le contestazioni circa la non conformità della merce erano da considerarsi generiche, oltre che indimostrate.
In merito alla contestazione circa la validità della documentazione allegata al ricorso monitorio, la società opposta evidenziava di aver prodotto le fatture nel formato prescritto dalla legge (.xml).
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 12.09.2022, svoltasi in modalità telematica con il deposito di note scritte dalle parti costituite, il Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 23.01.2023, concedendo i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
A tale udienza ultima udienza, il Giudice, con ordinanza, ammetteva la prova testimoniale diretta e contraria. Espletata l'attività istruttoria, e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024. A tale udienza, il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata nei termini come di seguito precisati.
Giova analizzare, in via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione (citazione) per violazione dell'art. 163 c.p.c., sollevata da parte opposta. È noto che la predetta disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere, a pena di nullità ex art. 164 c.p.c., una chiara individuazione delle questioni e dei punti da sottoporre all'attenzione del convenuto e dell'autorità giudiziaria. La citazione è, infatti, l'atto con il quale si introduce il giudizio di cognizione, per mezzo del quale l'attore propone la domanda chiedendo che un proprio diritto venga tutelato nei confronti del convenuto, e ponendo nello stesso tempo il convenuto in condizione di difendersi in causa, invitandolo a comparire all'udienza che lo stesso attore fissa. In particolare, tra gli altri punti cristallizzati nella disposizione in commento, i nn. 3 e 4 richiedono che l'atto di citazione contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le conclusioni, con l'evidente scopo di identificare sia il diritto che l'attore intende far valere sia la domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi. Sono questi i tradizionali criteri di identificazione della domanda, i quali fanno riferimento alle nozioni di “causa petendi” e di
“petitum”.
Nel caso di specie l'atto di opposizione (citazione) risulta avere un'esposizione precisa, indicando espressamente i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle pretese attoree desumibili ed evincibili, peraltro, dal valore complessivo delle argomentazioni ivi esposte. In questo senso depone anche una recente statuizione della Suprema Corte, secondo cui: “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (Cassazione civile, Sez.
I, sentenza n. 20294 del 25 settembre 2014). Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni esposte,
l'eccezione sollevata va disattesa.
Tanto premesso, nel merito, è necessario evidenziare che la pretesa creditizia vantata dalla
è pienamente fondata, oltreché adeguatamente provata. Si rileva che Controparte_1
l'onere probatorio risulta pienamente assolto dalla parte, la quale ha compiutamente provato per tabulas il credito da cui deriva la pretesa avanzata. In particolare, sul punto è opportuno richiamare le note e consolidate coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione Civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altronde, la parte opponente non ha provato né di avere adempiuto la propria obbligazione, né, come si avrà modo di osservare, risulta di aver dimostrato fatti idonei a modificare o estinguere il diritto vantato e preteso dalla parte opposta (art. 2697 c.c.). A sostegno di tale convincimento si pone, difatti, la documentazione allegata agli atti di causa e, in particolare, le fatture commerciali azionate già nel procedimento monitorio (n. 608 del
27.9.2021 di € 3.711,58, n. 648 del 11.10.2021 di € 22.646,31, n. 683 del 26.10.2021 di €
39.832,75, n. 711 del 31.10.21 di € 10.764,51, n. 731 del 5.11.2021 di € 11.800,25) a cui si aggiungono i rispettivi DDT n. 726 del 24.9.21, n. 761 del 7.10.21, n. 804 del 23.10.21, n. 817 del
29.10.21, n. 835 del 4.11.21, mai specificamente contestati dalla società opponente. Tali documenti sono da considerarsi assolutamente idonei a provare sia la costituzione del rapporto contrattuale e commerciale, sia la corretta esecuzione della prestazione a carico della società fornitrice. Si consideri, inoltre, che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, secondo il principio dispositivo, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite in giudizio. Ebbene, né sul rapporto contrattuale e commerciale, né sulle fatture è mai stata sollevata specifica contestazione da parte convenuta.
Pertanto, i fatti costitutivi del diritto di parte attrice si assumono provati, stante le contestazioni del tutto generiche avanzate da parte opponente.
La società con il presente giudizio di opposizione, spiega azione per vizi della Parte_1
merce venduta, sollevando, in primis, contestazioni in ordine alla qualità della merce fornita, considerata inferiore alla media, e rappresentando, in secundis, di aver ricevuto prodotti del tutto avariati.
Tali contestazioni risultano, alla luce della istruttoria espletata nel corso del giudizio, ed a fronte del comportamento processuale tenuto dalla stessa parte opponente, del tutto generiche, oltre che indimostrate.
Procedendo per ordine, occorre, dapprima, rigettare l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1495 c.c., sollevata da parte opposta. La predetta disposizione prevede espressamente che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”. I termini e le condizioni previste dalla norma risultano, a fronte delle risultanze processuali, rispettate. In particolare, in sede di escussione testimoniale, il sig. della cui attendibilità non vi è alcun motivo di Testimone_1 dubitare, all'udienza del 09.02.2023, ha riferito che i ragionieri della società fornita avevano provveduto a sollevare immediatamente delle contestazioni telefoniche alla società fornitrice in merito alla qualità della merce ricevuta. Inoltre, l'atto di opposizione è stato notificato ed iscritto a ruolo nel marzo del 2022 e, pertanto, l'azione risulta essere stata spiegata nel termine di un anno dalla fornitura, considerato che i DDT (cfr. documentazione allegata al procedimento monitorio) certificano che la merce è stata consegnata nel periodo settembre-dicembre 2021.
Dunque, ciò che assume un peso decisivo nel presente giudizio è la violazione, da parte dell'opponente, della regola relativa al riparto dell'onere probatorio.
Ebbene, in ossequio ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. l'onere di provare l'esistenza dei vizi del bene compravenduto, non trovando applicazione la regola di riparto degli oneri probatori stabilita, per il caso di inesatto adempimento, dalla sentenza n. 13533 del 2001 delle Sezioni Unite” (Cassazione civile sez. un., 03/05/2019, n.11748). In particolare, dalla documentazione fornita in corso di causa, ed a seguito delle risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è emerso che la parte opponente si è limitata a sollevare contestazioni del tutto generiche in ordine all'asserita scarsa qualità della merce fornita dalla società opposta, senza provare adeguatamente le circostanze utili a delineare la fattispecie. In primo luogo, all'udienza del 09.02.23, nel corso dell'escussione dell'unico teste di parte opponente, il dichiarante si è limitato ad affermare in maniera eccessivamente indefinita che una parte non meglio quantificata di merce fosse di “colore più scuro” senza, d'altra parte, dettagliare in maniera più approfondita la circostanza. Oltretutto, anche il riferimento del teste alla rivendita della predetta merce a “prezzo ribassato” non ha trovato ulteriori e necessari riscontri oggettivi, non essendo stato in alcun modo documentata la dedotta circostanza, e pur essendovi nella piena disponibilità della società fornita tutti i mezzi idonei a rappresentare adeguatamente la dedotta condizione (ed. scritture contabili e documentazione fiscale). In secondo luogo, è necessario considerare che l'opponente non ha documentato in modo idoneo l'asserito smaltimento della merce avariata, circostanza che, verosimilmente, avrebbe giustificato anche una richiesta risarcitoria, che non è stata avanzata nel presente giudizio. Si osservi, per di più, che la genericità delle contestazioni mosse risulta ancora più evidente in quanto le stesse non risultano calibrate, in un rapporto commerciale della durata di almeno quattro mesi, su una determinata fornitura e/o su di un determinato e specifico prodotto. In tale complessivo contesto, non può non aver rilievo il fatto che la società fornita non ha mai proceduto ad alcun reso della merce acquistata, soprattutto a seguito della consegna, momento in cui, come da prassi, si provvede al controllo della qualità dei prodotti.
Oltretutto, appare opportuno sottolineare che per le fatture nn. 608 e 648 del 2021, la società ha provveduto anche a pagare una parte considerevole dell'importo, senza aver mai Parte_1
sollevato specifiche contestazioni in ordine alla qualità della merce ricevuta. Il pagamento di una parte dell'importo, difatti, è dimostrativo della piena accettazione della fornitura, non trovando alcuna altra ragionevole giustificazione.
Ciò posto, occorre brevemente soffermarsi sull'intervenuta decadenza della parte opponente dalla escussione del teste per mancata intimazione della stessa, pronunziata Testimone_2 all'udienza del 18.05.2023. Tale contegno processuale, valutabile liberamente dal giudice ex art. 116 c.p.c., assume un indubbio rilievo probatorio se si considera che proprio sulla parte opponente incombeva l'onere di provare in modo adeguato i vizi della merce fornita ed era, dunque, nel suo interesse portare all'attenzione dell'autorità giudiziaria tutti gli elementi utili a dimostrare adeguatamente le contestazioni avanzate nell'atto di opposizione.
Infine, in merito alla contestazione sollevata da parte opponente circa la validità della documentazione probatoria del credito, che ha portato alla emissione del decreto ingiuntivo, le relative deduzioni difensive vanno respinte. La parte opposta ha, difatti, prodotto a corredo del ricorso monitorio i duplicati delle fatture elettroniche in formato .XML (cfr. documentazione allegata al ricorso avente R.G. n. 722/2022), come prescritto dalla legge, e, per tale ragione, sono da ritersi assolutamente idonee a provare la pretesa creditizia.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto totale dell'opposizione avanzata. Va, dunque, confermato il D.I. opposto e va, di conseguenza, condannata la parte opponente a pagare alla società opposta la somma di € 75.243,82, oltre interessi come da domanda e sino ad integrale soddisfo.
Non può essere accolta, invece, la domanda formulata dalla parte opposta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., non avendo la parte creditrice provato alcun elemento di fatto necessario alla liquidazione, pur se su base equitativa, del pregiudizio lamentato (Cfr. Cass. 27.10.2015, n. 21798).
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte opponente e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia, del valore della stessa come da domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55/14, e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il D.I. n. 769/2022 (N.R.G. 722/2022), emesso dal Tribunale di
Napoli in data 01.02.2022, con conseguente declaratoria di esecutorietà; 3) Rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.,
avanzata dalla parte opposta;
4) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_1 favore della che liquida in complessivi € 10.600,00 per Controparte_1
compenso avvocato, oltre esborsi e spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
Napoli, 9-1-2025
Il Giudice
Dott. Nicola Mazzocca
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.
Alessandro Di Gennaro.