Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2024, n. 27141
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Sentenza 21 ottobre 2024

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L'indennizzo aggiuntivo, disciplinato dall'art. 1 della l. n. 229 del 2005, deve essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultano già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del d.m. Salute del 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria, come si desume, oltre che dai lavori preparatori, dal dato letterale inequivoco del citato art. 1, comma 4, che preclude ogni altra opzione interpretativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2024, n. 27141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27141
    Data del deposito : 21 ottobre 2024

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