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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7760/2024 R.G.L. promossa
D A
e n.q. di genitori di Parte_1 Parte_2 Persona_1
(avv. AIELLO MASSIMO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
(avv. RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 08/04/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 22/05/2024, i ricorrenti, di genitori di , Persona_1
deducevano di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'indennità di frequenza in favore della figlia;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che le parti ricorrenti proponevano tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introducevano ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese seguono la soccombenza e, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. Att.
c.p.c., vengono poste a carico dei ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo, al pari delle spese di ctu di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7760/2024 R.G.L. promossa
D A
e n.q. di genitori di Parte_1 Parte_2 Persona_1
(avv. AIELLO MASSIMO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
(avv. RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 08/04/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 22/05/2024, i ricorrenti, di genitori di , Persona_1
deducevano di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'indennità di frequenza in favore della figlia;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che le parti ricorrenti proponevano tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introducevano ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese seguono la soccombenza e, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. Att.
c.p.c., vengono poste a carico dei ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo, al pari delle spese di ctu di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno